CA
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/07/2025, n. 4288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4288 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6265 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del giorno 7.7.2025 e vertente TRA
C.F. con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Carla Corsetti PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE E
, Controparte_1
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE PER RIASSUNZIONE EX ART 392 C.P.C. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — ha proposto atto di citazione in Parte_1 riassunzione nei confronti di , a seguito Controparte_1 della ordinanza della Corte di Cassazione n. 32337/2023 che ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2897/2020, e rinviato a questa Corte in diversa sezione e diversa composizione.
§ 2. — Il è rimasto contumace. Controparte_1
§ 3. — Il giudizio è stato posto in decisione all'udienza del giorno 7.7.2025, senza l'assegnazione di termini.
1 § 4. — Il giudizio di rinvio proposto da è Parte_1 improcedibile. L'attore in riassunzione, infatti, non è comparso, mediante il deposito di note sostitutive della disposta trattazione scritta, alla prima udienza del 16.6.2025, né a quella odierna di rinvio, regolarmente comunicata, anch'essa svoltasi in modalità scritta, come da ordinanza in data 16.6.2025. Si versa dunque nell'ipotesi disciplinata dall'art. 348 c.p.c., applicabile al giudizio di rinvio, secondo cui «Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio».
§ 5. — Nulla per le spese, non essendosi costituita la parte resistente.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'atto di citazione in riassunzione proposto da nei confronti del Parte_1
a seguito della ordinanza della Corte di Controparte_1
Cassazione n. 32337/2023, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — dichiara improcedibile il giudizio di rinvio;
2. —nulla per le spese. Così deciso in Roma il giorno 7.7.2025. Il Presidente estensore
2
C.F. con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Carla Corsetti PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE E
, Controparte_1
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE PER RIASSUNZIONE EX ART 392 C.P.C. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — ha proposto atto di citazione in Parte_1 riassunzione nei confronti di , a seguito Controparte_1 della ordinanza della Corte di Cassazione n. 32337/2023 che ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2897/2020, e rinviato a questa Corte in diversa sezione e diversa composizione.
§ 2. — Il è rimasto contumace. Controparte_1
§ 3. — Il giudizio è stato posto in decisione all'udienza del giorno 7.7.2025, senza l'assegnazione di termini.
1 § 4. — Il giudizio di rinvio proposto da è Parte_1 improcedibile. L'attore in riassunzione, infatti, non è comparso, mediante il deposito di note sostitutive della disposta trattazione scritta, alla prima udienza del 16.6.2025, né a quella odierna di rinvio, regolarmente comunicata, anch'essa svoltasi in modalità scritta, come da ordinanza in data 16.6.2025. Si versa dunque nell'ipotesi disciplinata dall'art. 348 c.p.c., applicabile al giudizio di rinvio, secondo cui «Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio».
§ 5. — Nulla per le spese, non essendosi costituita la parte resistente.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'atto di citazione in riassunzione proposto da nei confronti del Parte_1
a seguito della ordinanza della Corte di Controparte_1
Cassazione n. 32337/2023, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — dichiara improcedibile il giudizio di rinvio;
2. —nulla per le spese. Così deciso in Roma il giorno 7.7.2025. Il Presidente estensore
2