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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 01/04/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
R.G. 130/2021
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il gop, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 3 marzo 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 1° aprile 2025
Il gop dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 130/2021 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
con sede legale in Lagonegro alla via dei Gigli n. 19, Parte_1
(p.i. , in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Mastroianni ed elettivamente domiciliato come in atti
opponente
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Massimiliano Trezza ed elettivamente domiciliato come in atti
opposto
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
462/2020 reso dal Tribunale di Lagonegro in data 19 dicembre 2020 emesso in favore di per la somma di €.10.750,00 oltre Controparte_1
interessi, spese, accessori e compensi.
Con l'opposizione evidenziava che il presunto credito azionato trovava fondamento nella scrittura privata denominata “transazione” del
Pag. 2 17.04.2018 intervenuta tra le parti in causa, avente ad oggetto
“finanziamenti infruttiferi” del socio di e che nella stessa scrittura Pt_1
privata la si impegnava a restituire la parte residua pari ad Parte_1
€.10.750,00 “nel rispetto dell'articolo 2467 del Codice Civile”.
Alla luce di tanto evidenziava come non si rinvenissero i presupposti per l'esigibilità del credito, in quanto all'epoca il finanziamento era stato effettuato stante in presenza di “un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto” e quindi di “una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”. Situazione di eccesivo squilibrio che persisteva anche al momento della richiesta monitoria.
Si costituiva in giudizio l'opposto che contestava i motivi di opposizione e ne chiedeva il rigetto ed in particolare, specificava come non vi fosse
“in atti prova dello stato sostanziale di insolvenza della società che giustifichi l'anticipazione della tutela dei creditori sociali, e la conseguente postergazione del credito vantato”.
Il giudice, ritenuti non sussistenti i motivi per concedere la provvisoria esecuzione e attesa la superfluità e inammissibilità dei mezzi istruttori richiesti dalle parti, fissava udienza per la discussione essendo la causa matura per la decisione.
All'esito dell'udienza del 3 marzo 2025, esaminate le note di trattazione depositate dalle parti, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
In via preliminare, occorre precisare che l'opposizione ha ad oggetto l'inesigibilità del credito portato dalla scrittura privata e tanto in virtù dell'eccepito operare del dettato dell'art. 2467 c.c..
La questione in diritto che ci occupa riguarda l'applicazione al caso di specie dell'art. 2467 c.c., ai sensi del quale i crediti da finanziamenti concessi dai soci in favore della società, “eseguiti in una condizione di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto,
Pag. 3 oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole attendersi un conferimento". sono postergati rispetto alla soddisfazione degli altri creditori terzi.
Orbene, la postergazione legale prevista dalla norma appena richiamata opera come una condizione sospensiva dell'esigibilità del credito del socio, di conseguenza, la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento in presenza della situazione di cui all'art. 2467 c.c., ove persistente al momento della richiesta di rimborso.
La ratio della norma è quella di proteggere i creditori dal rischio di mancata soddisfazione del credito, e l'inesigibilità perdura fino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria della società.
Difatti, nel caso in cui la società necessiti di risorse, in una condizione economico-finanziaria che suggerisca l'opportunità di procedere a un conferimento, e il socio, invece di aumentare il proprio investimento, attivi un finanziamento, per evitare che il rischio di impresa sia trasferito in capo agli altri creditori, il diritto di credito del socio viene assoggettato al regime di cui all'art. 2467 c.c..
La giurisprudenza di legittimità sottolinea che la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, pur contrattualmente scaduto, qualora al momento della richiesta di rimborso perduri la situazione di squilibrio di cui al secondo comma dell'art. 2467 c.c. già esistente alla data di erogazione del finanziamento. Pertanto, il giudice deve rigettare la domanda di rimborso del finanziamento proposta dal socio nei confronti della società qualora la condizione di squilibrio di cui al secondo comma dell'art. 2467 c.c. persista e sia oggetto di un'eccezione in senso lato, e sempre che il predetto squilibrio risulti provato ex actis, secondo quanto dedotto e prodotto in giudizio (ex multis, Cass., 15 maggio 2019, n. 12994; Cass., 20 agosto 2020, n. 17421).
Pag. 4 L'onere della prova dell'esistenza e persistenza della causa di inesigibilità del credito da restituzione del finanziamento vantato dal socio grava sulla società debitrice, e, in particolare, la situazione di crisi ex art. 2467 c.c. deve risultare provata ex actis secondo quanto dedotto e prodotto in giudizio. Di conseguenza, il finanziamento del socio deve sempre essere postergato quando, secondo un giudizio di prognosi postuma, nel momento in cui venne concesso, e successivamente, nel momento in cui viene richiesto il rimborso, era altamente probabile che la società, rimborsandolo, non sarebbe stata in grado di soddisfare regolarmente gli altri creditori.
Dall'analisi dei documenti prodotti, i bilanci dalla società opponente ed ai dati contabili esposti, appare evidente l'applicabilità del disposto di cui all'art.2467 c.c. In particolare, l'opponente ha sottolineato, allegando i bilanci, che:
“1) al 19.05.2015, epoca del primo conferimento dell' per € CP_1
6.000,00, la società presentava un totale debiti pari ad € 109.994,00 a fronte di un totale patrimonio netto pari ad € 10.470,00 come risultante dal Bilancio al 31.12.2015 alla pag. 3 riassuntiva (All. 6);
2) al 2016, epoca di successivi n. 2 conferimenti del socio per € 4.000,00, la società presentava un totale debiti pari ad € 129.335,00 a fronte di un totale patrimonio netto -incrementato di poco- pari ad € 12.101,00; (All.
6)
3) al 2017, epoca di ulteriori n. 2 conferimenti infruttiferi per € 2.600,00, la aveva un totale debiti per € 232.729,00 a fronte di un totale Parte_1 patrimonio netto di € 3.315,00, come risultante a pag. 2 del bilancio
2017; (All. 7);
4) al 2019, epoca attuale di richiesta di restituzione dei conferimenti, - tenuto conto che il bilancio 2020 non è ancora pubblicato- la società presenta un totale debiti pari ad € 292.599,00 ed un patrimonio netto in crescita pari ad € 18.204,00; (All. 8)”.
Pag. 5 Inoltre, nel corso del giudizio, ha allegato “quale documento sopravvenuto il Bilancio al 31.12.2022” dal quale si ricava una perdita di esercizio per €.197.726,63.
In conclusione, la postergazione può considerarsi venuta meno solo ove effettivamente sia stato rimosso lo stato di crisi, e determinato un riequilibrio patrimoniale tale da assicurare l'integrale soddisfacimento di tutti i creditori.
Nel caso di specie, l'opponente ha dato prova ex actis dello stato di crisi della società sia all'epoca dei finanziamenti che all'atto della domanda, con la conseguenza che il credito dell'ex socio resta di Controparte_1
natura postergata, dunque inesigibile.
Alla luce di tanto l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto che la giurisprudenza risulta oscillante in ordine ad alcune questioni sottese alla decisione, si ritengono sussistenti le giuste ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 130/2021, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 462/2020 reso dal Tribunale di Lagonegro in data
19 dicembre 2020 emesso in favore di per la somma Controparte_1 di €.10.750,00, dichiarandolo nullo e privo di effetti;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lagonegro il 1° aprile 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 6
SEZIONE CIVILE
R.G. 130/2021
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il gop, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 3 marzo 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 1° aprile 2025
Il gop dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 130/2021 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PROMOSSA DA
con sede legale in Lagonegro alla via dei Gigli n. 19, Parte_1
(p.i. , in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Mastroianni ed elettivamente domiciliato come in atti
opponente
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Massimiliano Trezza ed elettivamente domiciliato come in atti
opposto
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
462/2020 reso dal Tribunale di Lagonegro in data 19 dicembre 2020 emesso in favore di per la somma di €.10.750,00 oltre Controparte_1
interessi, spese, accessori e compensi.
Con l'opposizione evidenziava che il presunto credito azionato trovava fondamento nella scrittura privata denominata “transazione” del
Pag. 2 17.04.2018 intervenuta tra le parti in causa, avente ad oggetto
“finanziamenti infruttiferi” del socio di e che nella stessa scrittura Pt_1
privata la si impegnava a restituire la parte residua pari ad Parte_1
€.10.750,00 “nel rispetto dell'articolo 2467 del Codice Civile”.
Alla luce di tanto evidenziava come non si rinvenissero i presupposti per l'esigibilità del credito, in quanto all'epoca il finanziamento era stato effettuato stante in presenza di “un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto” e quindi di “una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”. Situazione di eccesivo squilibrio che persisteva anche al momento della richiesta monitoria.
Si costituiva in giudizio l'opposto che contestava i motivi di opposizione e ne chiedeva il rigetto ed in particolare, specificava come non vi fosse
“in atti prova dello stato sostanziale di insolvenza della società che giustifichi l'anticipazione della tutela dei creditori sociali, e la conseguente postergazione del credito vantato”.
Il giudice, ritenuti non sussistenti i motivi per concedere la provvisoria esecuzione e attesa la superfluità e inammissibilità dei mezzi istruttori richiesti dalle parti, fissava udienza per la discussione essendo la causa matura per la decisione.
All'esito dell'udienza del 3 marzo 2025, esaminate le note di trattazione depositate dalle parti, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
In via preliminare, occorre precisare che l'opposizione ha ad oggetto l'inesigibilità del credito portato dalla scrittura privata e tanto in virtù dell'eccepito operare del dettato dell'art. 2467 c.c..
La questione in diritto che ci occupa riguarda l'applicazione al caso di specie dell'art. 2467 c.c., ai sensi del quale i crediti da finanziamenti concessi dai soci in favore della società, “eseguiti in una condizione di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto,
Pag. 3 oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole attendersi un conferimento". sono postergati rispetto alla soddisfazione degli altri creditori terzi.
Orbene, la postergazione legale prevista dalla norma appena richiamata opera come una condizione sospensiva dell'esigibilità del credito del socio, di conseguenza, la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento in presenza della situazione di cui all'art. 2467 c.c., ove persistente al momento della richiesta di rimborso.
La ratio della norma è quella di proteggere i creditori dal rischio di mancata soddisfazione del credito, e l'inesigibilità perdura fino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria della società.
Difatti, nel caso in cui la società necessiti di risorse, in una condizione economico-finanziaria che suggerisca l'opportunità di procedere a un conferimento, e il socio, invece di aumentare il proprio investimento, attivi un finanziamento, per evitare che il rischio di impresa sia trasferito in capo agli altri creditori, il diritto di credito del socio viene assoggettato al regime di cui all'art. 2467 c.c..
La giurisprudenza di legittimità sottolinea che la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, pur contrattualmente scaduto, qualora al momento della richiesta di rimborso perduri la situazione di squilibrio di cui al secondo comma dell'art. 2467 c.c. già esistente alla data di erogazione del finanziamento. Pertanto, il giudice deve rigettare la domanda di rimborso del finanziamento proposta dal socio nei confronti della società qualora la condizione di squilibrio di cui al secondo comma dell'art. 2467 c.c. persista e sia oggetto di un'eccezione in senso lato, e sempre che il predetto squilibrio risulti provato ex actis, secondo quanto dedotto e prodotto in giudizio (ex multis, Cass., 15 maggio 2019, n. 12994; Cass., 20 agosto 2020, n. 17421).
Pag. 4 L'onere della prova dell'esistenza e persistenza della causa di inesigibilità del credito da restituzione del finanziamento vantato dal socio grava sulla società debitrice, e, in particolare, la situazione di crisi ex art. 2467 c.c. deve risultare provata ex actis secondo quanto dedotto e prodotto in giudizio. Di conseguenza, il finanziamento del socio deve sempre essere postergato quando, secondo un giudizio di prognosi postuma, nel momento in cui venne concesso, e successivamente, nel momento in cui viene richiesto il rimborso, era altamente probabile che la società, rimborsandolo, non sarebbe stata in grado di soddisfare regolarmente gli altri creditori.
Dall'analisi dei documenti prodotti, i bilanci dalla società opponente ed ai dati contabili esposti, appare evidente l'applicabilità del disposto di cui all'art.2467 c.c. In particolare, l'opponente ha sottolineato, allegando i bilanci, che:
“1) al 19.05.2015, epoca del primo conferimento dell' per € CP_1
6.000,00, la società presentava un totale debiti pari ad € 109.994,00 a fronte di un totale patrimonio netto pari ad € 10.470,00 come risultante dal Bilancio al 31.12.2015 alla pag. 3 riassuntiva (All. 6);
2) al 2016, epoca di successivi n. 2 conferimenti del socio per € 4.000,00, la società presentava un totale debiti pari ad € 129.335,00 a fronte di un totale patrimonio netto -incrementato di poco- pari ad € 12.101,00; (All.
6)
3) al 2017, epoca di ulteriori n. 2 conferimenti infruttiferi per € 2.600,00, la aveva un totale debiti per € 232.729,00 a fronte di un totale Parte_1 patrimonio netto di € 3.315,00, come risultante a pag. 2 del bilancio
2017; (All. 7);
4) al 2019, epoca attuale di richiesta di restituzione dei conferimenti, - tenuto conto che il bilancio 2020 non è ancora pubblicato- la società presenta un totale debiti pari ad € 292.599,00 ed un patrimonio netto in crescita pari ad € 18.204,00; (All. 8)”.
Pag. 5 Inoltre, nel corso del giudizio, ha allegato “quale documento sopravvenuto il Bilancio al 31.12.2022” dal quale si ricava una perdita di esercizio per €.197.726,63.
In conclusione, la postergazione può considerarsi venuta meno solo ove effettivamente sia stato rimosso lo stato di crisi, e determinato un riequilibrio patrimoniale tale da assicurare l'integrale soddisfacimento di tutti i creditori.
Nel caso di specie, l'opponente ha dato prova ex actis dello stato di crisi della società sia all'epoca dei finanziamenti che all'atto della domanda, con la conseguenza che il credito dell'ex socio resta di Controparte_1
natura postergata, dunque inesigibile.
Alla luce di tanto l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto che la giurisprudenza risulta oscillante in ordine ad alcune questioni sottese alla decisione, si ritengono sussistenti le giuste ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 130/2021, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 462/2020 reso dal Tribunale di Lagonegro in data
19 dicembre 2020 emesso in favore di per la somma Controparte_1 di €.10.750,00, dichiarandolo nullo e privo di effetti;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lagonegro il 1° aprile 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
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