Articolo 1 della Legge 1 luglio 1961, n. 553
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29 luglio 1961
Art. 1. Articolo unico.

I laboratori sperimentali annessi alle cattedre di scienza delle costruzioni delle facolta' di ingegneria delle Universita' e dei Politecnici, nonche' a quelle degli Istituti universitari di architettura, sono inclusi nello elenco dei laboratori ufficiali di cui ai regi decreti 16 novembre 1939, nn. 2228 , 2229 , 2230 , 2231 , 2232 , 2233 , 2234 , 2235 .

Entrata in vigore il 29 luglio 1961