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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/03/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5788/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5788/2024
tra
C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), . Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. RUSSO MASSIMILIANO
ATTOR/I
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SAMPOGNARO SALVATORE GIOVANNI
CONVENUTO
Oggi 12 marzo 2025 alle ore 10.10 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per e l'avv. RUSSO MASSIMILIANO, oggi Parte_1 Parte_2 sostituito dall'avv. BONGIOVANNI MASSIMO Per 'avv. SAMPOGNARO SALVATORE GIOVANNI Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fatti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5788/2024 promossa da:
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi domiciliati in Via Martino Cilestri, 41 95127 Catania;
rappresentati e difesi dall'avv. RUSSO
MASSIMILIANO giusta procura in atti.
ATTORI
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Catania, via Controparte_1 P.IVA_1
Pietro Verri n.13, con il patrocinio dell'avv. SAMPOGNARO SALVATORE GIOVANNI (C.F.
CONVENUTO
Decisa all'udienza del 12 marzo 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come da superiore verbale.
pagina 2 di 6 MOTIVI IN FATTO EIN DIRITTO
Con atto di citazione notificata a mezzo della posta elettronica certificata il 31/5/2024 Parte_1
e convenivano in giudizio dinnanzi a codesto Tribunale
[...] Parte_2 [...]
e proponevano opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto Controparte_1 loro notificato in data 16 maggio 2024 formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Giudice adito Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente, concorrendo “gravi motivi”, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo su cui si fonda l'impugnato atto di precetto, ovvero in decreto ingiuntivo Tribunale di Catania n. 1343/2006 dei dÏ 8 – 10 giugno 2006; indi, stante
l'intervenuta prescrizione del credito di cui al decreto ingiuntivo Tribunale di Catania n. 1343/2006 dei dÏ 8 – 10 giugno 2006, dichiarare nullo o annullare o comunque, con qualsiasi formula, dichiarare
e rendere inefficace l'impugnato atto di precetto del 12 aprile 2024 a mezzo del quale
[...]
e per essa, quale mandataria, intima ai deducenti Controparte_1 Parte_3 Parte_1
e il pagamento di euro 38.405,43, oltre accessori. Con la condanna
[...] Parte_2
di controparte al pagamento delle spese e dei compensi del presente procedimento, oltre rimborso spese generali, iva e cpa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore distrattario ex art. 93 cpc”.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. emesso il 20.8.2024, questo Giudice rilevava la mancata costituzione in giudizio e, conseguentemente, dichiarava la contumacia della convenuta Controparte_1 assegnando i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. da computarsi a ritroso dalla data dell'udienza di comparizione, differita al 4.12.2024.
La società convenuta - e, per essa, la sua mandataria - si costituiva in giudizio con Parte_3
comparsa responsiva depositata il 28.08.2024, chiedendo preliminarmente dichiararsi la tempestività della costituzione in considerazione della non applicabilità delle disposizioni sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale a tutti i procedimenti relativi alle opposizioni esecutive, fra detti compresi quelli di opposizione al precetto (v. Cass. civ., Sez. I, Ord. 26/6/2018, n. 16869; Cass. civ.,
Sez. VI, Ord. 22/10/2014, n. 22484); nel merito contestava il fondamento dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Con provvedimento del 4 ottobre 2024 il GI, revocava la dichiarazione di contumacia dichiarando, di conseguenza, tempestiva la costituzione in giudizio della e confermando per il resto il decreto CP_1
ex art. 171 bis cpc.
Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza del 20 dicembre 2024 il GI, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, rinviava la causa per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 12 marzo 2025.
pagina 3 di 6 Indi all'udienza del 12 marzo 2025 sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Giova evidenziare che, con l'opposizione all'atto di precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. fondato su un titolo esecutivo giudiziale (nella specie, il D.I. n. 1343/2006 non opposto ed emesso in data 8-
10/06/2006), la pretesa fatta valere dal debitore intimato potrà essere accolta solo con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale.
Orbene gli odierni opponenti deducono che il diritto di credito portato dal decreto ingiuntivo azionato con il precetto notificato il 12/4/2024 sarebbe estinto per prescrizione, in mancanza di atti interruttivi compiuti in data successiva alla notifica del titolo che si è perfezionata il 28/6/2006.
Conseguentemente, secondo la prospettazione difensiva di parte opponente, Controparte_1
non avrebbe diritto di procedere in via esecutiva nei loro confronti.
Detta eccezione non pare fondata .
Invero, in virtù del decreto ingiuntivo n. 1343/2006, la aveva gi‡ intimato Controparte_2
precetto ai garanti della debitrice principale, con atto notificato a Controparte_3 Parte_1
e a il 24/9/2007 nonchè a il 29/9/2007.
[...] Parte_2 Parte_4
Il termine di prescrizione decennale decorrente da detta ultima data è stato ulteriormente interrotto il
22/10/2012, giorno del tentato recapito della lettera raccomandata del 30/9/2012, inviata da
[...]
ai coobbligati e , restituita al Controparte_4 Parte_2 Parte_4
mittente al compimento del periodo di giacenza
.
Il termine prescrizionale decorrente dal 22/10/2012 è stato poi interrotto il 13/1/2022, giorno della consegna di nuova raccomandata di intimazione al pagamento, indirizzata al coobbligato solidale
. Parte_4
Peraltro. a mente del disposto dell'art. 1310, comma 1, c.c., l'effetto interruttivo degli atti pervenuti a conoscenza – o entrati nella sfera di conoscibilità – di un condebitore solidale si produce nei confronti di tutti gli altri.
In relazione alla contestata efficacia interruttiva della lettera di diffida del 30/9/2012, occorre chiarire la piena legittimazione di al compimento del relativo atto, Controparte_4
siccome titolare sostanziale del credito consacrato nel decreto ingiuntivo n. 1343/2006 del Tribunale di
Catania emesso a favore della Controparte_2
Invero, con atto ai rogiti del notaio di Milano del 25/9/2007, n. 18332 repertorio Persona_1
e n. 5864 raccolta, Capitalia S.p.A., holding del omonimo cui apparteneva la Controparte_5 [...]
è stata incorporata da , in seguito CP_2 Controparte_6
pagina 4 di 6 ridenominatasi con verbale dell'assemblea straordinaria dell'8/5/2008 ai rogiti del Controparte_4
notaio di n. 4606 repertorio. Persona_2 CP_2
(nuova denominazione assunta dalla giusta Controparte_7 Controparte_2 verbale di delibera dell'assemblea straordinaria ai rogiti del notaio di del Persona_3 CP_2
24/1/2008, n. 47310 repertorio) ha stipulato in data 29/8/2008 con Aspra Finance S.p.A., società veicolo appartenente al un contratto di cessione di crediti in sofferenza, Controparte_8 iscritto nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993 il 4/9/2008, con protocollo di deposito n. 253205/2008 del 3/9/2008 (doc. 10).
Orbene, nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13/9/2008, parte II, è precisata l'inclusione nell'operazione di “…tutti i crediti pecuniari, individuabili in blocco ai sensi dell'articolo
58 del testo unico bancario (ivi inclusi, inter alia, tutti gli importi dovuti in linea capitale ed a titolo di interessi, anche di mora, tutti gli accessori, nonché tutti gli importi dovuti a titolo di rimborso spese, passività, costi, penali, danni, indennizzi, pretese risarcitorie e quant'altro ed ogni alto importo dovuto e diritto vantato in relazione a tali crediti ed alle garanzie reali e personali che li assistono), ed azioni relative, in essere al 31 luglio 2008, connessi ai rapporti, qualificabili come Sofferenze (ai sensi delle istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia), compresi i crediti di firma.”.
La specifica indicazione che la cessione riguardasse tutti i crediti della cedente al 31/7/2008 non lascia dubbio alcuno sul fatto che il credito in contestazione vi fosse compreso, giacché l'operazione “Aspra
Finance” è successiva al 4/12/2003, data della classificazione a sofferenza della posizione intestata alla debitrice principale e alla formazione del titolo esecutivo Controparte_3
Inoltre, il credito verso la s.r.l. e i suoi fideiussori non ricade in alcuna delle Controparte_3
categorie escluse dal portafoglio ceduto in blocco: il titolo esecutivo era stato infatti ottenuto sulla scorta della documentazione contrattuale esistente;
il credito non era prescritto né lo sarebbe stato entro il 29/8/2008; non si trattava di credito riveniente da finanziamento agevolato o convenzionato, trattandosi di scoperture di conto corrente;
nessuno dei coobbligati era dipendente del
[...]
non vi erano, infine, accertamenti sulla posizione disposti dall'Autorità giudiziaria penale. CP_8
Appare quindi con evidenza la certa inclusione del credito controverso nel perimetro della cessione del
29/8/2008.
L'opposizione va dunque rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n.147/2022.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5788/2024 RG, ogni altra istanza disattesa o assorbita, rigetta l'opposizione ex art. 615, 1° co cpc proposta da e Parte_1 Parte_2
condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi , oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
Catania, 12 marzo 2025
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5788/2024
tra
C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), . Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. RUSSO MASSIMILIANO
ATTOR/I
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SAMPOGNARO SALVATORE GIOVANNI
CONVENUTO
Oggi 12 marzo 2025 alle ore 10.10 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per e l'avv. RUSSO MASSIMILIANO, oggi Parte_1 Parte_2 sostituito dall'avv. BONGIOVANNI MASSIMO Per 'avv. SAMPOGNARO SALVATORE GIOVANNI Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fatti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5788/2024 promossa da:
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi domiciliati in Via Martino Cilestri, 41 95127 Catania;
rappresentati e difesi dall'avv. RUSSO
MASSIMILIANO giusta procura in atti.
ATTORI
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Catania, via Controparte_1 P.IVA_1
Pietro Verri n.13, con il patrocinio dell'avv. SAMPOGNARO SALVATORE GIOVANNI (C.F.
CONVENUTO
Decisa all'udienza del 12 marzo 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come da superiore verbale.
pagina 2 di 6 MOTIVI IN FATTO EIN DIRITTO
Con atto di citazione notificata a mezzo della posta elettronica certificata il 31/5/2024 Parte_1
e convenivano in giudizio dinnanzi a codesto Tribunale
[...] Parte_2 [...]
e proponevano opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto Controparte_1 loro notificato in data 16 maggio 2024 formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Giudice adito Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente, concorrendo “gravi motivi”, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo su cui si fonda l'impugnato atto di precetto, ovvero in decreto ingiuntivo Tribunale di Catania n. 1343/2006 dei dÏ 8 – 10 giugno 2006; indi, stante
l'intervenuta prescrizione del credito di cui al decreto ingiuntivo Tribunale di Catania n. 1343/2006 dei dÏ 8 – 10 giugno 2006, dichiarare nullo o annullare o comunque, con qualsiasi formula, dichiarare
e rendere inefficace l'impugnato atto di precetto del 12 aprile 2024 a mezzo del quale
[...]
e per essa, quale mandataria, intima ai deducenti Controparte_1 Parte_3 Parte_1
e il pagamento di euro 38.405,43, oltre accessori. Con la condanna
[...] Parte_2
di controparte al pagamento delle spese e dei compensi del presente procedimento, oltre rimborso spese generali, iva e cpa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore distrattario ex art. 93 cpc”.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. emesso il 20.8.2024, questo Giudice rilevava la mancata costituzione in giudizio e, conseguentemente, dichiarava la contumacia della convenuta Controparte_1 assegnando i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. da computarsi a ritroso dalla data dell'udienza di comparizione, differita al 4.12.2024.
La società convenuta - e, per essa, la sua mandataria - si costituiva in giudizio con Parte_3
comparsa responsiva depositata il 28.08.2024, chiedendo preliminarmente dichiararsi la tempestività della costituzione in considerazione della non applicabilità delle disposizioni sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale a tutti i procedimenti relativi alle opposizioni esecutive, fra detti compresi quelli di opposizione al precetto (v. Cass. civ., Sez. I, Ord. 26/6/2018, n. 16869; Cass. civ.,
Sez. VI, Ord. 22/10/2014, n. 22484); nel merito contestava il fondamento dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Con provvedimento del 4 ottobre 2024 il GI, revocava la dichiarazione di contumacia dichiarando, di conseguenza, tempestiva la costituzione in giudizio della e confermando per il resto il decreto CP_1
ex art. 171 bis cpc.
Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza del 20 dicembre 2024 il GI, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, rinviava la causa per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 12 marzo 2025.
pagina 3 di 6 Indi all'udienza del 12 marzo 2025 sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Giova evidenziare che, con l'opposizione all'atto di precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. fondato su un titolo esecutivo giudiziale (nella specie, il D.I. n. 1343/2006 non opposto ed emesso in data 8-
10/06/2006), la pretesa fatta valere dal debitore intimato potrà essere accolta solo con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale.
Orbene gli odierni opponenti deducono che il diritto di credito portato dal decreto ingiuntivo azionato con il precetto notificato il 12/4/2024 sarebbe estinto per prescrizione, in mancanza di atti interruttivi compiuti in data successiva alla notifica del titolo che si è perfezionata il 28/6/2006.
Conseguentemente, secondo la prospettazione difensiva di parte opponente, Controparte_1
non avrebbe diritto di procedere in via esecutiva nei loro confronti.
Detta eccezione non pare fondata .
Invero, in virtù del decreto ingiuntivo n. 1343/2006, la aveva gi‡ intimato Controparte_2
precetto ai garanti della debitrice principale, con atto notificato a Controparte_3 Parte_1
e a il 24/9/2007 nonchè a il 29/9/2007.
[...] Parte_2 Parte_4
Il termine di prescrizione decennale decorrente da detta ultima data è stato ulteriormente interrotto il
22/10/2012, giorno del tentato recapito della lettera raccomandata del 30/9/2012, inviata da
[...]
ai coobbligati e , restituita al Controparte_4 Parte_2 Parte_4
mittente al compimento del periodo di giacenza
.
Il termine prescrizionale decorrente dal 22/10/2012 è stato poi interrotto il 13/1/2022, giorno della consegna di nuova raccomandata di intimazione al pagamento, indirizzata al coobbligato solidale
. Parte_4
Peraltro. a mente del disposto dell'art. 1310, comma 1, c.c., l'effetto interruttivo degli atti pervenuti a conoscenza – o entrati nella sfera di conoscibilità – di un condebitore solidale si produce nei confronti di tutti gli altri.
In relazione alla contestata efficacia interruttiva della lettera di diffida del 30/9/2012, occorre chiarire la piena legittimazione di al compimento del relativo atto, Controparte_4
siccome titolare sostanziale del credito consacrato nel decreto ingiuntivo n. 1343/2006 del Tribunale di
Catania emesso a favore della Controparte_2
Invero, con atto ai rogiti del notaio di Milano del 25/9/2007, n. 18332 repertorio Persona_1
e n. 5864 raccolta, Capitalia S.p.A., holding del omonimo cui apparteneva la Controparte_5 [...]
è stata incorporata da , in seguito CP_2 Controparte_6
pagina 4 di 6 ridenominatasi con verbale dell'assemblea straordinaria dell'8/5/2008 ai rogiti del Controparte_4
notaio di n. 4606 repertorio. Persona_2 CP_2
(nuova denominazione assunta dalla giusta Controparte_7 Controparte_2 verbale di delibera dell'assemblea straordinaria ai rogiti del notaio di del Persona_3 CP_2
24/1/2008, n. 47310 repertorio) ha stipulato in data 29/8/2008 con Aspra Finance S.p.A., società veicolo appartenente al un contratto di cessione di crediti in sofferenza, Controparte_8 iscritto nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993 il 4/9/2008, con protocollo di deposito n. 253205/2008 del 3/9/2008 (doc. 10).
Orbene, nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13/9/2008, parte II, è precisata l'inclusione nell'operazione di “…tutti i crediti pecuniari, individuabili in blocco ai sensi dell'articolo
58 del testo unico bancario (ivi inclusi, inter alia, tutti gli importi dovuti in linea capitale ed a titolo di interessi, anche di mora, tutti gli accessori, nonché tutti gli importi dovuti a titolo di rimborso spese, passività, costi, penali, danni, indennizzi, pretese risarcitorie e quant'altro ed ogni alto importo dovuto e diritto vantato in relazione a tali crediti ed alle garanzie reali e personali che li assistono), ed azioni relative, in essere al 31 luglio 2008, connessi ai rapporti, qualificabili come Sofferenze (ai sensi delle istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia), compresi i crediti di firma.”.
La specifica indicazione che la cessione riguardasse tutti i crediti della cedente al 31/7/2008 non lascia dubbio alcuno sul fatto che il credito in contestazione vi fosse compreso, giacché l'operazione “Aspra
Finance” è successiva al 4/12/2003, data della classificazione a sofferenza della posizione intestata alla debitrice principale e alla formazione del titolo esecutivo Controparte_3
Inoltre, il credito verso la s.r.l. e i suoi fideiussori non ricade in alcuna delle Controparte_3
categorie escluse dal portafoglio ceduto in blocco: il titolo esecutivo era stato infatti ottenuto sulla scorta della documentazione contrattuale esistente;
il credito non era prescritto né lo sarebbe stato entro il 29/8/2008; non si trattava di credito riveniente da finanziamento agevolato o convenzionato, trattandosi di scoperture di conto corrente;
nessuno dei coobbligati era dipendente del
[...]
non vi erano, infine, accertamenti sulla posizione disposti dall'Autorità giudiziaria penale. CP_8
Appare quindi con evidenza la certa inclusione del credito controverso nel perimetro della cessione del
29/8/2008.
L'opposizione va dunque rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n.147/2022.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5788/2024 RG, ogni altra istanza disattesa o assorbita, rigetta l'opposizione ex art. 615, 1° co cpc proposta da e Parte_1 Parte_2
condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi , oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
Catania, 12 marzo 2025
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