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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 03/04/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 2483 2024
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 2.4.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del G.O. Monica D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2483/2024 R.G.
Oggetto: assegno mensile assistenza tra
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Patrick Cirrincione
- ricorrente -
e
, (C.F. ) domiciliato in VIA SCONTRINO 28 ( uff.legale ) CP_1 P.IVA_1 CP_1
91100 TRAPANI rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Doa e Stefania Sotgia
– resistente -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame parte ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto l'accertamento del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal momento della domanda amministrativa (RG 1927/24), ritenendo errato l'accertamento sanitario compito dalla competente Commissione medica, che aveva riconosciuto la paziente “invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e 13 L.118/71 e art. 9 D.L. 509/88”, con una percentuale del
50%” (doc. 1).
Il Tribunale, ritenuta fondata l'eccezione dell' ha dichiarato inammissibile, CP_1
per carenza di interesse, la domanda in quanto l'interessata aveva superato i limiti reddituali previsti dalla legge.
Con il presente giudizio ha chiesto l'accertamento della sussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza assumendo di essere in possesso dei requisiti amministrativi.
Ha chiesto dunque disporsi CTU per l'accertamento dei requisiti sanitari.
L' costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo CP_1
l'inammissibilità per carenza di interesse ad agire, stante la mancanza del requisito reddituale, e l'infondatezza della domanda di cui chiese il rigetto.
La causa è stata decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso è inammissibile per carenza d'interesse ad agire.
Trattasi di questione rilevabile d'ufficio oltre che ritualmente sollevata dall'ente convenuto fin dalla fase ATP.
Occorre premettere che costituisce principio acquisito nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale “l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), che l'accertamento medico-legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitaria allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario” (Cass. 9/4/2019, n. 9876).
La Suprema Corte ha infatti già chiarito, agli effetti dell'ammissibilità dell CP_2
che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445-bis, nonchè la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
quanto al profilo dell'interesse ad agire, che il giudice valuti l'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico (v., in tal senso, Cass. n. 98767/2019, ed ivi ulteriori richiami).
Con riferimento alla fattispecie in esame, deve rammentarsi che ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ai sensi degli artt. 2 e 13 L. 118/71 ed ai sensi del D.L.gs 509/88 e s.m.i., oltre al requisito sanitario (stato invalidante non inferiore al 74 per cento), devono sussistere anche gli specifici requisiti amministrativi previsti dalla legge.
Detto assegno spetta infatti ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni che non svolgono attività lavorativa e che abbiano un requisito reddituale entro i limiti stabiliti annualmente dal legislatore.
Nel caso in esame, il ricorrente aveva superato il limite reddituale normativamente previsto.
Il ricorso va pertanto ritenuto inammissibile per carenza d'interesse ad agire stante la carenza di prova dei requisiti reddituali richiesti per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità ex art. 13 l. 118/71.
Nulla deve disporsi sulle spese, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L. 269 del
30.09.2003.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e dichiara che il ricorrente non è tenuto alla rifusione delle spese di lite.
Marsala 03.04.2025
Il Giudice Monica D'angelo