Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/05/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLIC A ITALIANA
IN NOME DEL P OP OLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione P rim a Ci vil e
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona dei M agist rati: dott. Gi us eppe de ROS Presi dent e rel. dott. Ros ario Lionel l o Ros sino Consigli ere dott. Lui sa Poppi Consigli ere ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZA nell a caus a promos sa con atto di cit azione 4.3.2022 R G n. 387/ 2022
TRA
( ), rappresentato e di feso, anche Parte_1 C.F._1
disgi unt am ent e, dagli avvocati Fausto Falorni e Federico De Meo del
Foro di Firenze, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato
Amerigo P ent a i n B ologna, vi a Oleari n. 4 appell ante
CONT RO
( ), rappresentata e di fesa CP_1 C.F._2 dall'avvocato Maura Tomasi del Foro di Ferrara ed elettivamente domi cili at a presso il suo studi o, in 44022 Comacchio vi a C avour n. 35; appell at a
E, CO NT RO
( ), Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
( ), ( , C.F._4 Controparte_4 C.F._5
( ), CP_5 C.F._6 Controparte_6
( ), ( ), C.F._7 Controparte_7 C.F._8
( , Controparte_8 C.F._9 Controparte_9
( ), (
[...] C.F._10 CP_10 C.F._11
), ( ),
[...] CP_11 C.F._12 Controparte_12
( ), ( ), C.F._14 CP_14 C.F._15
( , CP_15 C.F._16 Controparte_16
( ), ( ) C.F._17 Controparte_17 C.F._18
appell ati -cont um aci
Oggett o: im pugnazi one dell a sent enza n. 565/2021 del 27.8.2021
Tri bunal e di Ferrara
Conclusi oni appell ante
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, disatteso e reietto quanto in cont rario espongasi e ri chi edasi , annull are e/o riform are l a sent enza del Tribunal e Ordi nario di Ferrara n. 565/2021, i n data
27.8.2021, pubblicata il 2.9.2021; e per l'effetto:
a) respingere ogni dom anda proposta dall a Sig.ra i n CP_1
quanto inammis sibil e e/o infondata;
b) di chi arare l a proprietà del condom inio ubicat o in Vi a Stati Parte_2
Uniti d'America, località Lido delle Nazioni, Comacchio (FE), e dei singoli condomini s ulla parti cell a cat astal e identi fi cata al fogl io 29, mappal e 11656 del N.C.T. del C omune di Comacchio;
c) in vi a i struttori a, amm ett ere prova t estimoni al e sui seguenti capitoli , secondo quant o i ndi cato nella m emori a ex art. 183, comm a VI, n. 2,
c.p.c., in dat a 15.10.2020, deposit at a nel precorso grado di gi udi zio:
“1. “D.C.V. che tra il Dicembre 1991 ed il Dicembre 1993 eravate amministratore della Società MO s.r.l. fino all'atto di fusione del notai o che vi si mostra (Cfr. Doc. 19 att o di fusi one ed atto di Per_1 visura cameral e L a MO s.r.l. Doc. 23)”;
2. “D.C.V. che la MO s.r.l. era proprietaria degli immobili siti in via Via Stati Uniti d'America 63/B, Lido Delle Nazioni, nel cui fondo esercitava at tivi tà di sommi nist razi one di ali menti e bevande denomi nat o
Bar Pizzeria Tavola Calda 70”;
pag. 2/9 3.” D.C.V. che in data 26.3.1992 ed in data 26.3.1993 cedevate in affitto per la durata di anni 1 l'azienda ed i locali di cui sopra e ne predisponevate un inventario aggiornato (Cfr. Doc. 18)”;
4. “D.C.V. che in data 26.3.1992 cedevate alla Parte_3
licenze provvisori e di somministrazi one di alimenti e bevande per uso stagionale (Cfr. Doc.5)”;
5. “D.C.V. che nell'inventario di cui sopra (Cfr. Doc. 18) si cita che oltre all e attr ezz ature specifi che per la gest ione del rist orante vengono affittati per l'area esterna anche 13 vasi rettangolari e 10 quadrati”;
6. “D.C.V. che alla data di affitto riconoscete le foto di cui al doc. 4 allegato in memoria istruttoria Avv. Tomasi”;
7. “D.C.V. che durante il periodo intercorso tra la data di acquisto dei locali (Di c. 1991) al la dat a del 2 Marzo 1992, dat a della consegna del possesso, avete eff ettuato una recinzi one ed un cancell o tali da escluder e i l passaggio a 48 tutti i condomini nell'area cortiliva condominiale antistante il bar 70”;
8. “D.C.V. che durante la proprietà MO i canoni di locazione erano stati regolarmente pagati dalla società affittuaria”;
9. “D.C.V. che nel periodo dicembre 1991 – dicembre 1993 lo stato dei luoghi era quello che r isult ava in planimetri a all egata domanda di autorizzazione di cui al doc. 4 della present e memoria (ci oè, del la memori a ex art. 183, comm a VI, n. 2, c.p.c., deposit at o nel precorso grado di giudizio: n. d. r.) che Vi si mostra”;
10. “D.C.V se in qualità di socio accomandatario ed amministratore Cont dell a Cfr. Doc. 24 visura cameral e Controparte_18 CP_18
eravat e a conoscenz a che nel 1997 esist eva una costruzione fi ssa,
[...]
stabil e ed inamovi bile che insist eva sul terreno del Condominio
Ondalunga”;
11. “D.C.C. che nel contratto di affitto di azienda del 1996 -97 a firma
Notaio tra l a ed il Sig. Persona_2 CP_18 CP_18
pag. 3/9 Parte
f orni vat e il material e per i lavori richi esti dalla Parte_3
(Cfr. Doc. 20)”;
12. “D.C.V. che durante tali lavori è stata occupata una parte del loggiato esterno adibito a dispensa di proprietà del Condominio”;
13. “D.C.V. se fino alla data in cui Lei era proprietario e gestore, ovvero fino al Dicembr e 1991, nessun cancelli no o reci nzione sussist eva nell'area coperta da tendoni in proprietà al condominio”;
14. “D.C.V. se i condomini potevano passare e circolare nell'area coperta da tendoni e di proprietà del condominio”;
15. “D.C.V. se le foto rappresentate alle foto 4 e 5 della memoria Avv.
Tomasi rappr es ent ano il medesimo st ato dei luoghi - 48022 - al
Dicembr e 1991.
16. “D.C.V che lo stato dei luoghi, quando il Sig. è Parte_5
entrato nel poss ess o dei locali era quell o di cui all e planimetrie all egate alla li cenz a di sommi nistr azione di alimenti e alla autorizzazione sanit aria n. 1951 del 13.5.92 controf irmate dal he vi si Parte_3 mostra (Cfr. all. 26)”;
17. “D.C.V. che nel verbale di ispezione igienico sanitaria del 5 Agosto
1993 che vi si mostra (Cfr. Doc. 21) gli ispettori rilevavano che “la plani metria corris ponde alla reale situazione del local e ad esclusione di una veranda non fissa, non riportata in planimetria”;
18. “D.C.V. che nel verbale di ispezione sanitaria del 23 Marzo1994 gli ispettori tr ovavano l a st es sa sit uazi one relativa alla veranda non fissa come da verbale del 93 sopracit ato e lo stesso ichiarava Parte_5 che “quanto alla veranda non fissa era stata presentata pratica edilizia per la richiesta di agibilità”(Cfr. doc. 21)”;
19. “D.C.V. a parziale rettifica di quanto da Lei già dichiarato, che la propriet à è stata acquisit a dai gestori con compromesso del 2003 e non del 1993 e medi ant e rogit o del Notaio del 2005 col sig. Per_1 Per_3 che Vi si mostra (Cf r. Doc.9)”;
[...]
pag. 4/9 d) ancora in via istruttoria, nell'ipotesi denegata in cui sia ammessa, in tutto o i n part e, l a prova per t esti ri chi est a, nel precorso grado di giudi zio, dall a Si g.ra ammett ere l a cont roprova con i CP_1
testim oni sopra i ndi cati;
e) sem pre in via i struttoria, chiamare il C.T.U., Geom. a Persona_4 fornire chiarimenti in merito alle “note criti che” in data 22.4.2021 del
Geom. C.T.P. del Sig. sulla relazione peritale CP_1 Parte_1
svolt a nel precorso grado di giudi zio, nonché in merito a quanto indi cato nelle “note di parte per l'udienza del 31.3.2021”, in data 28.3.2021.
Con ogni cons eguente st atui zione e con vittori a di spese e compensi di ent rambi gradi di gi udizi o.
Conclusi oni part e appell ata
Rigetto dell'appello; con vitt oria di spes e.
Svolgi mento del pr ocess o
Con sent enza n. 565/2021 del 2.9.2021 i l Tri bunal e di Ferrara, dat o atto che aveva cit ato il giudi zio i condom ini del com plesso CP_1
immobili are afferm ando di avere acquisit o per int ervenut a Parte_2 usucapione l'area antistante l'immobile di sua proprietà acquistato da collocato all'interno del complesso immobiliare, Controparte_19
che tal e area era s tata adibit a a rist orant e pi zzeri a fin dal 1977, che era stat a delimit at a con tende parasol e ed att rezzata con t avol i e sedi e che, successi vamente, era st at a delimit at a con una vera e propri a veranda, che l'area (oggi mapp. 11656 foglio 29 Comune di Comacchio)
“originariamente oggetto della domanda è un'area urbana scoperta, circostante un fabbricato condominiale, denominato “Condominio
Ondalunga”, di cui tutti i convenuti sono condomini. Al piano terra sono presenti due local i, di cui uno è i l ristorant e di parte att rice dotat o di ampi a veranda pros pici ent e la pubblica via. Quindi, come chi arito dal
c.t.u., “la veranda oggetto della presente causa civile insiste sull'area cort ili va condomini ale per una superfici e lorda (comprensi va del
pag. 5/9 muretto perimetrale) di mq. 116,92”. La veranda è stata edificata in prosecuzione al porticato comune, all'interno dell'area cortiliva condomini ale”, che ai fini dell'usucapione andava considerato il periodo dal 1992 e non quell o ant ecedent e, che ri sult ava provato che l a proprietà del ristorante (dell'attrice dal 2005 proveniente da Ricci Gino S.r.l.) era stat a acquist at a da IMos a S .r.l. nel 1991 e locat a a Parte_3
quindi cedut a a Ri cci Gi no S .r.l. che locava ancora a oi Parte_3
a , che l'attrice poteva unire il proprio possesso a quello Testimone_1 di che aveva posseduto l'area antistante di cui si Controparte_20
discut e locandol a ai ed utili zzandol a con delimit azi oni vari e e Pt_3
che poteva unire il poss es so a quello di IM OS S.r.l . che si era com portat a nel lo st esso modo, accogl ieva l a dom anda e com pensava le spese di lite.
Con atto di cit azione 28.2.2022 im pugnava l a decisione Parte_1
chi edendone l a ri forma.
Ritual mente cit at a si costi tuiva chi edendo il ri getto CP_1 dell'appello.
Ritual mente cit ati i ret anti condomini rim anevano cont um aci .
La causa veni va t ratt enut a in deci sione sull e concl usioni delle parti all'udienza 8.4.2025
Moti vi della deci sione
L'appello non è fondato e va respinto.
Afferma parte appellante nell'atto di citazione (pag. 12) che non vi è contestazione sul fatto che “ha acquistato il ri storante in CP_1 data 23.12.2005 e che da tale data ha utilizzato l'area oggetto di causa
(dove attualment e vi è una veranda chi usa)”. Mentre vi è contestazione sul fatto che abbia utilizzato l'area in via esclusiva, sul fatto che l'area sia sempre st at a del i mitat a e sul fatt o che è possibil e uni re i l possesso dell'appellata a quello dei suoi danti causa. Anche perché non vi sarebbe prova che “i danti causa” abbiano affittato anche l'area di cui si discute.
Orbene tale afferm azione non può essere condivi sa.
pag. 6/9 Infat ti, la lettura dei cont ratt i di affitt o consent e di affermare che vi era un'area esterna (affittata) in cui erano collocati 13 vasi rettangolari, 10 quadrati e t ende bam boo per est erno, oltreché t avoli e sedi e, ment re, nel contratto vali do dal 1.5.1996 al 30.4.1997, Controparte_21
espressam ent e si dava atto che aveva eseguito vari l avori Parte_3 tra cui “paviment azione esterna, vetrata a soffi etto esterna, illumi nazi one est er na”.
Poco conta se nei contratti e nell'area esterna non sono indicati tavoli e sedi e. Si t ratta di beni amovibili , che vengono i ndi cat i nella loro esist enza e non nell a loro coll ocazione.
Orbene, s e si es amina quest a document azione all a luce dell e fotografi e di cui ai docum enti n. 4) del 1992 e 5) del 1997 (at tore, pag. 35) dell'appellante che riguardano i periodi di cui si discute, non può non not arsi che vi era un t endone sorretto da pali di legno, t avoli e sedi e successi vamente s os tituito da una veranda. Il tutt o deli mit ato da vasi , che non pos sono che ess ere quelli indicati nel cont ratto di affit to.
In sintesi, dunque, se pure è vero che manca un'indicazione matematica dell'area e della sua consistenza (planimetria con indicazione esatta del contenuto e consist enza), vi sono indi zi gravi, precisi e concordant i per ritenere che i precedenti proprietari (rispetto all'attrice) abbiano locato anche l'area esterna all'immobile (come fossero proprietari) e che questa sia stata lungamente utilizzata (da loro) e dall'odierna appellata.
Non è chiaro, inoltre, che cOS intenda l'appellante allorchè afferma che l'usucapione non può essere maturata in ragione dell'argomento appena speso (locazi one da part e del propri et ari o), perché il contratto di locazione avrebbe potuto essere sottoscritto anche da chi propri et ario non era.
Il che è vero s e non foss e che, nel caso, i cont ratti di locazione sono stati sot tos critti dall e s ociet à ri cordat e quali propri et ari dei local i e l a part e est erna vi era compres a, com e dett o.
pag. 7/9 Il fatto poi che, alm eno in un pri mo moment o, qual cuno pot esse passare attraverso l'area adibita a esterno della pizzeria (passare e non utilizzare, perché di questo non v'è prova), ciò non incide sull'esercizio del possesso, così come non incide sull'esercizio del possesso il fatto che la disponibilità dell'area rimaneva e rimane interrotta durante la cattiva st agione. Infatti, com e detto in sent enza, ciò che cont a non è
'interruzione del corpus del possesso, ma la continuità dell'animus. E che l'animus non vi sia stato non vi è prova, né l a si può ricavare dall'affermazione dell'appellante secondo cui “si sottoli nea nuovament e che l'immobile oggetto di causa è costituito da un'area scoperta;
cosi cché es so avrebbe pot uto essere uti lizzat o anche al di fuori della stagi one est iva, da part e del condòmi no propri et ario del ri storante: in altre parol e, non vi era al cuna ragione oggetti va, correlata alla natura ed alla destinazione del bene, che ne impediva l'utilizzo per tutto il periodo dell'anno”.
La prova che avrebbe dovuto essere forni ta da Parte_1
Le spese s eguono l a soccom benza.
p.q.m
.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione Prima Civile, pronunciando in via defi nitiva nella caus a come indicat a i n epigrafe così provvede:
-ri getta l 'appell o e, per l'effetto, conferm a l a sent enza 27.8.2021
Tri bunal e di Ferrara;
-condanna al pagamento del le spese di lit e liquidat e i n Parte_1
com plessivi euro 4.500 di cui euro 130 per spese olt re spese generali ed accessori di l egge quanto al prim o grado di giudi zi o ed i n com plessivi euro 5.000 di cui euro 130 per spese olt re spese generali ed accessori di legge quant o al pres ente grado di gi udi zio;
-dà att o che suss ist ono in capo a gli est rem i per i l Parte_1
pagam ent o nel doppi o del contri but o unificato.
Bologna, lì 29 m aggio 2025
Il P resident e est .
pag. 8/9 dott. Gi useppe de ROS
pag. 9/9