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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2596 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione civile XIV, in persona della dr.ssa IA DO US, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al 1324 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. 2 c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 19.11.2024 e vertente
TRA
, , rappresentati e difesi, come da procure Parte_1 Parte_2 rese su separati fogli in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. NICOLA LAVORGNA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio ed alla PEC:
( Email_1
opponenti
E
, rappresentato e difeso da sé stesso CP_1 opposto
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.11.2024 i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti difensivi ed il giudice concedeva i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Il presente giudizio rappresenta la fase di merito di un'opposizione proposta ex articolo
615 c. 2 cpc, in cui e si opponevano all'esecuzione Parte_1 Parte_2 mobiliare N. RGE. 3718/2021, instaurata da , contro i suddetti debitori, sulla CP_1
il giudice 1 IA DO US base della sentenza n.ro 3677/10 del Tribunale di Napoli, non impugnata, la quale condannava la Società Cooperativa per quanto interessa in questa sede, al Controparte_2 pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario, . CP_1
Gli opponenti rilevavano che il titolo esecutivo era stato emesso nei confronti della e non dei singoli soci. Nello specifico, gli opponenti Controparte_3 contestavano la carenza di legittimazione passiva del debito portato dalla sentenza n.
n.3677/2010 azionato, sia in quanto non era provata la qualità di soci, sia in quanto l CP_3 era un società cooperativa, cui non era applicabile la normativa in materia di società di
[...] persone;
eccepivano inoltre la prescrizione del credito azionato e la mancata prova dei presupposti di cui della riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, ex artt.
2495 c. 2 e 2518 c.c., di rinvio alla normativa sulla società per azioni;
contestavano, inoltre, la debenza degli importi indicati a titolo di CTU, non essendone dimostrato l'avvenuto pagamento. Chiedevano, dunque, dichiararsi la nullità del precetto per carenza del diritto ad agire in executivis, con condanna alle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatorio.
Si costituiva contestando estensivamente l'assunto attoreo e sottolineando CP_1 come, nella sentenza n. 3677 del 2010, fosse accertata la trasformazione della società cooperativa edilizia in società di persone ex articolo 2544 cc, con conseguenziale responsabilità illimitata dei soci. Esplicitava inoltre come la qualità di soci degli opponenti fosse dimostrata dagli atti, così come la prova del pagamento degli importi dovuti al C.T.U. Concludeva per la revoca del provvedimento di sospensione con accertamento della debenza delle somme per cui si era proceduto esecutivamente, con condanna alle spese.
Il GE sospendeva la procedura esecutiva, dando termine per introdurre il giudizio di merito, il quale veniva instaurato da CP_1
Ribadite negli atti introduttivi le opposte posizioni, senza necessità di istruttoria, la causa era rimessa in decisione all'udienza del 19/11/2024 con concessione dei termini ordinari di cui all'articolo 190 c.p.c.
il giudice 2 IA DO US Posta la giusta qualificazione della domanda in esame, quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. 2 cpc (contestandosi l'an ed il quantum del diritto a minacciare l'esecuzione) la stessa va accolta per quanto di seguito illustrato.
La questione attiene al valore da ascriversi all'espressione utilizzata nella sentenza azionata n. 3677 del 2010, ossia: “il mancato deposito da parte della società convenuta, che è una società cooperativa edilizia, dei bilanci per due anni, pur avendo determinato a norma dell'art. 2544, comma 1 c.c., il suo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica, non ne ha, però, comportato l'estinzione ma, al più, la sua trasformazione ex lege in una società in nome collettivo che, come tale, prosegue a norma dell'art. 2498 c.c. i rapporti giuridici facenti capo alla società trasformata”.
Da questa espressione fa derivare l'accertata trasformazione ex lege della CP_1 società cooperativa edilizia in società di persone in nome collettivo, con conseguenziale responsabilità, ex art. 2291 c.c., di tutti i soci solidalmente e illimitatamente.
Di conseguenza, secondo pare creditrice, a seguito della cancellazione della società debitrice dal registro delle imprese nel 2012, ne derivava la responsabilità dei soci solidalmente e illimitatamente nei confronti dei creditori senza necessità di preventiva escussione della società stessa (in quanto estinta).
Ciò posto, occorre valutare se in base alla lettura del titolo esecutivo l'elemento da cui il trae la responsabilità diretta a favore dei soci opponenti sia da considerarsi inserito CP_1 nell'oggetto del giudizio sfociato nella sentenza opposta e sul quale possa essere caduto il giudicato anche implicitamente.
Sul punto, in primo luogo va ribadito il potere del giudice dell'opposizione all'esecuzione ad interpretare la portata precettiva del titolo sulla base del dispositivo e della motivazione - a condizione nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito (cfr. Cass. sentenza n. 10806 del
05/06/2020).
Chiarito ciò, costituisce jus receptum il principio in base a cui: “il giudicato copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la
il giudice 3 IA DO US loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte e costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (cfr. Cass. n 1259 del 11/01/2024, e già in precedenza, tra le tante, v. Cass., 11/01/2024, n. 1259; Cass., 12/09/2022, n. 26807; Cass.,
04/03/2020, n. 6091; Cass., 30/06/2009, n. 15343; più recentemente, Cass. 457 del 09/01/2025).
Pertanto, se il giudicato si forma, oltre che sull'affermazione o negazione del bene della vita controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del deciso, quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia, lo stesso non comprende le enunciazioni puramente incidentali e in genere le considerazioni estranee alla controversia e prive di relazione causale col deciso. L'autorità del giudicato è circoscritta oggettivamente in conformità alla funzione della pronunzia giudiziale, diretta a dirimere la lite nei limiti delle domande proposte, sicché ogni affermazione eccedente la necessità logico giuridica della decisione deve considerarsi un "obiter dictum", come tale non vincolante (V.
Cass. Ordinanza n. 3793 del 08/02/2019).
Nel nostro caso, non può ritenersi che sia venuto in essere un accertamento con efficacia di giudicato circa la tipologia di società in cui si sarebbe trasformata la a seguito CP_3 di mancato deposito dei bilanci.
In realtà, l'organo giudicante ragiona sull'eventuale trasformazione (a seguito del mancato adempimento di cui sopra) della società edilizia a responsabilità limitata in società di persone ai soli fini di dedurne “anche ove così fosse, la mancata estinzione della società stessa”.
Che tale accertamento non possa essere considerato oggetto di un giudicato anche implicito, è confermato dal corpo della stessa sentenza, in cui, ad altri fini, alla società CP_4
viene applicato il regime della società edilizia a responsabilità limitata (v. pag. 8 sentenza
[...] azionata).
Di conseguenza, non può trovare applicazione la norma sulla responsabilità illimitata dei soci di cui alla società di persone, bensì la normativa dettata per le società cooperative, con conseguenziale applicazione sia dell'art. 2518 c.c., sia dell'art. 2519 c.c., la quale ultima norma dispone il rinvio, nell'ambito del criterio di compatibilità, alle disposizioni che disciplinano le società per azioni.
il giudice 4 IA DO US Orbene, l'art. 2518 c.c., prevede exspressi verbis che nelle cooperative delle “obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”.
Nel nostro caso, risulta pacifica la cancellazione nel 2012 della società (vedi CP_3 visura sociale, in atti), pertanto, sulla base del rinvio di cui all'art. 2519 c.c., deve farsi applicazione, in quanto compatibile, della disciplina dettata, dall'art. 2945 c.c. per la cancellazione della società.
Per quanto qui interessa, il secondo comma dell'art. 2945 c.c. prevede che “dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”.
Infatti, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
(cfr. Cass. 11411 del 29/04/2024); pertanto grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio (cfr. Cass. 15474 del 22/06/2017, nonché Cass. n. 10752 del
21/04/2023).
Nel nostro caso, il creditore procedente, partendo dal presupposto della responsabilità illimitata di e , non ha, non solo allegato, ma neanche Parte_1 Parte_2 dedotto l'esistenza di un attivo societario da distribuire e la riscossione di una quota dello stesso a favore degli esecutati.
La carenza di prova relativa a tale elemento impedisce di ritenere sussistente la responsabilità degli opponenti per i crediti portati dalla sentenza azionata.
il giudice 5 IA DO US Pertanto, agli stessi non può essere ascritta la titolarità passiva del credito azionato, portato dalla sentenza n. 3677/10, emessa contro la Controparte_5
L'opposizione risulta pertanto fondata.
Per quanto attiene alle spese del presente giudizio, si ritiene di tenere ferma la condanna alle spese disposta nella fase endosecutiva e si liquidano, secondo la soccombenza, anche le fasi poste in essere davanti a questo giudicante, tenendo presente che la fase introduttiva ha avuto ovviamente ad oggetto la stessa domanda di cui alla fase già liquidata.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione, dichiarando non dovute dagli opponenti le somme portate dalla sentenza azionata in sede esecutiva, n. 3677/10, emessa contro la
Controparte_5
b) Conferma la condanna alle spese contenuta nell'ordinanza del GE in sede esecutiva, condanna, altresì, l'opposto al pagamento delle spese CP_1 della presente fase processuale in favore degli opponenti, che liquida in complessivi € 3809,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Napoli, lì 7.03.2025
Il giudice dott.ssa IA DO US
il giudice 6 IA DO US
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione civile XIV, in persona della dr.ssa IA DO US, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al 1324 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. 2 c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 19.11.2024 e vertente
TRA
, , rappresentati e difesi, come da procure Parte_1 Parte_2 rese su separati fogli in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. NICOLA LAVORGNA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio ed alla PEC:
( Email_1
opponenti
E
, rappresentato e difeso da sé stesso CP_1 opposto
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.11.2024 i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti difensivi ed il giudice concedeva i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Il presente giudizio rappresenta la fase di merito di un'opposizione proposta ex articolo
615 c. 2 cpc, in cui e si opponevano all'esecuzione Parte_1 Parte_2 mobiliare N. RGE. 3718/2021, instaurata da , contro i suddetti debitori, sulla CP_1
il giudice 1 IA DO US base della sentenza n.ro 3677/10 del Tribunale di Napoli, non impugnata, la quale condannava la Società Cooperativa per quanto interessa in questa sede, al Controparte_2 pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario, . CP_1
Gli opponenti rilevavano che il titolo esecutivo era stato emesso nei confronti della e non dei singoli soci. Nello specifico, gli opponenti Controparte_3 contestavano la carenza di legittimazione passiva del debito portato dalla sentenza n.
n.3677/2010 azionato, sia in quanto non era provata la qualità di soci, sia in quanto l CP_3 era un società cooperativa, cui non era applicabile la normativa in materia di società di
[...] persone;
eccepivano inoltre la prescrizione del credito azionato e la mancata prova dei presupposti di cui della riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, ex artt.
2495 c. 2 e 2518 c.c., di rinvio alla normativa sulla società per azioni;
contestavano, inoltre, la debenza degli importi indicati a titolo di CTU, non essendone dimostrato l'avvenuto pagamento. Chiedevano, dunque, dichiararsi la nullità del precetto per carenza del diritto ad agire in executivis, con condanna alle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatorio.
Si costituiva contestando estensivamente l'assunto attoreo e sottolineando CP_1 come, nella sentenza n. 3677 del 2010, fosse accertata la trasformazione della società cooperativa edilizia in società di persone ex articolo 2544 cc, con conseguenziale responsabilità illimitata dei soci. Esplicitava inoltre come la qualità di soci degli opponenti fosse dimostrata dagli atti, così come la prova del pagamento degli importi dovuti al C.T.U. Concludeva per la revoca del provvedimento di sospensione con accertamento della debenza delle somme per cui si era proceduto esecutivamente, con condanna alle spese.
Il GE sospendeva la procedura esecutiva, dando termine per introdurre il giudizio di merito, il quale veniva instaurato da CP_1
Ribadite negli atti introduttivi le opposte posizioni, senza necessità di istruttoria, la causa era rimessa in decisione all'udienza del 19/11/2024 con concessione dei termini ordinari di cui all'articolo 190 c.p.c.
il giudice 2 IA DO US Posta la giusta qualificazione della domanda in esame, quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. 2 cpc (contestandosi l'an ed il quantum del diritto a minacciare l'esecuzione) la stessa va accolta per quanto di seguito illustrato.
La questione attiene al valore da ascriversi all'espressione utilizzata nella sentenza azionata n. 3677 del 2010, ossia: “il mancato deposito da parte della società convenuta, che è una società cooperativa edilizia, dei bilanci per due anni, pur avendo determinato a norma dell'art. 2544, comma 1 c.c., il suo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica, non ne ha, però, comportato l'estinzione ma, al più, la sua trasformazione ex lege in una società in nome collettivo che, come tale, prosegue a norma dell'art. 2498 c.c. i rapporti giuridici facenti capo alla società trasformata”.
Da questa espressione fa derivare l'accertata trasformazione ex lege della CP_1 società cooperativa edilizia in società di persone in nome collettivo, con conseguenziale responsabilità, ex art. 2291 c.c., di tutti i soci solidalmente e illimitatamente.
Di conseguenza, secondo pare creditrice, a seguito della cancellazione della società debitrice dal registro delle imprese nel 2012, ne derivava la responsabilità dei soci solidalmente e illimitatamente nei confronti dei creditori senza necessità di preventiva escussione della società stessa (in quanto estinta).
Ciò posto, occorre valutare se in base alla lettura del titolo esecutivo l'elemento da cui il trae la responsabilità diretta a favore dei soci opponenti sia da considerarsi inserito CP_1 nell'oggetto del giudizio sfociato nella sentenza opposta e sul quale possa essere caduto il giudicato anche implicitamente.
Sul punto, in primo luogo va ribadito il potere del giudice dell'opposizione all'esecuzione ad interpretare la portata precettiva del titolo sulla base del dispositivo e della motivazione - a condizione nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito (cfr. Cass. sentenza n. 10806 del
05/06/2020).
Chiarito ciò, costituisce jus receptum il principio in base a cui: “il giudicato copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la
il giudice 3 IA DO US loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte e costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (cfr. Cass. n 1259 del 11/01/2024, e già in precedenza, tra le tante, v. Cass., 11/01/2024, n. 1259; Cass., 12/09/2022, n. 26807; Cass.,
04/03/2020, n. 6091; Cass., 30/06/2009, n. 15343; più recentemente, Cass. 457 del 09/01/2025).
Pertanto, se il giudicato si forma, oltre che sull'affermazione o negazione del bene della vita controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del deciso, quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia, lo stesso non comprende le enunciazioni puramente incidentali e in genere le considerazioni estranee alla controversia e prive di relazione causale col deciso. L'autorità del giudicato è circoscritta oggettivamente in conformità alla funzione della pronunzia giudiziale, diretta a dirimere la lite nei limiti delle domande proposte, sicché ogni affermazione eccedente la necessità logico giuridica della decisione deve considerarsi un "obiter dictum", come tale non vincolante (V.
Cass. Ordinanza n. 3793 del 08/02/2019).
Nel nostro caso, non può ritenersi che sia venuto in essere un accertamento con efficacia di giudicato circa la tipologia di società in cui si sarebbe trasformata la a seguito CP_3 di mancato deposito dei bilanci.
In realtà, l'organo giudicante ragiona sull'eventuale trasformazione (a seguito del mancato adempimento di cui sopra) della società edilizia a responsabilità limitata in società di persone ai soli fini di dedurne “anche ove così fosse, la mancata estinzione della società stessa”.
Che tale accertamento non possa essere considerato oggetto di un giudicato anche implicito, è confermato dal corpo della stessa sentenza, in cui, ad altri fini, alla società CP_4
viene applicato il regime della società edilizia a responsabilità limitata (v. pag. 8 sentenza
[...] azionata).
Di conseguenza, non può trovare applicazione la norma sulla responsabilità illimitata dei soci di cui alla società di persone, bensì la normativa dettata per le società cooperative, con conseguenziale applicazione sia dell'art. 2518 c.c., sia dell'art. 2519 c.c., la quale ultima norma dispone il rinvio, nell'ambito del criterio di compatibilità, alle disposizioni che disciplinano le società per azioni.
il giudice 4 IA DO US Orbene, l'art. 2518 c.c., prevede exspressi verbis che nelle cooperative delle “obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”.
Nel nostro caso, risulta pacifica la cancellazione nel 2012 della società (vedi CP_3 visura sociale, in atti), pertanto, sulla base del rinvio di cui all'art. 2519 c.c., deve farsi applicazione, in quanto compatibile, della disciplina dettata, dall'art. 2945 c.c. per la cancellazione della società.
Per quanto qui interessa, il secondo comma dell'art. 2945 c.c. prevede che “dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”.
Infatti, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
(cfr. Cass. 11411 del 29/04/2024); pertanto grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio (cfr. Cass. 15474 del 22/06/2017, nonché Cass. n. 10752 del
21/04/2023).
Nel nostro caso, il creditore procedente, partendo dal presupposto della responsabilità illimitata di e , non ha, non solo allegato, ma neanche Parte_1 Parte_2 dedotto l'esistenza di un attivo societario da distribuire e la riscossione di una quota dello stesso a favore degli esecutati.
La carenza di prova relativa a tale elemento impedisce di ritenere sussistente la responsabilità degli opponenti per i crediti portati dalla sentenza azionata.
il giudice 5 IA DO US Pertanto, agli stessi non può essere ascritta la titolarità passiva del credito azionato, portato dalla sentenza n. 3677/10, emessa contro la Controparte_5
L'opposizione risulta pertanto fondata.
Per quanto attiene alle spese del presente giudizio, si ritiene di tenere ferma la condanna alle spese disposta nella fase endosecutiva e si liquidano, secondo la soccombenza, anche le fasi poste in essere davanti a questo giudicante, tenendo presente che la fase introduttiva ha avuto ovviamente ad oggetto la stessa domanda di cui alla fase già liquidata.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione, dichiarando non dovute dagli opponenti le somme portate dalla sentenza azionata in sede esecutiva, n. 3677/10, emessa contro la
Controparte_5
b) Conferma la condanna alle spese contenuta nell'ordinanza del GE in sede esecutiva, condanna, altresì, l'opposto al pagamento delle spese CP_1 della presente fase processuale in favore degli opponenti, che liquida in complessivi € 3809,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Napoli, lì 7.03.2025
Il giudice dott.ssa IA DO US
il giudice 6 IA DO US