Art. 49. Convenzione di Oviedo sui diritti
dell'uomo e sulla biomedicina 1. Il termine per l'esercizio della delega previsto dall' articolo 3, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145 , e' differito al 31 luglio 2003.
Nota all'art. 49:
- Si riporta di seguito il testo dell' art. 3, comma 1 della legge 28 marzo 2001, n. 145 :
"1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione e del Protocollo di cui all'art. 1.".
dell'uomo e sulla biomedicina 1. Il termine per l'esercizio della delega previsto dall' articolo 3, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145 , e' differito al 31 luglio 2003.
Nota all'art. 49:
- Si riporta di seguito il testo dell' art. 3, comma 1 della legge 28 marzo 2001, n. 145 :
"1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione e del Protocollo di cui all'art. 1.".