Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/04/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE NELLA CAUSA N. 464/2024
Oggi 3 marzo 2025 innanzi alla giudice del lavoro Marcella Frangipani, nella stanza virtuale a mezzo collegamento Teams, compaiono l'avv. Giuseppe Miranda per parte ricorrente e l'avv. Maria Grazia Demaestri CP_ per . I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e richiamano le conclusioni contenute nei rispettivi atti. In particolare, l'avv. Miranda evidenzia come la posizione con stata chiusa nel febbraio 2019 e pertanto CP_2 il credito di cui si tratta ha natura retributiva e non previdenziale. L'avv. Demaestri viceversa, ritiene che non sussistono i presupposti per il pagamento al lavoratore e contesta anche il quantum del credito. L'avv. Miranda CP_ osserva che nella comparsa non ha contestato il credito. L'avv. Demaestri osserva che nella comparsa è stato indicato che non è dato comprendere l'ammontare del credito. L'avv. Miranda osserva che nel ricorso è stata specificata la modalità di calcolo del TFR e richiama la sentenza del tribunale di Milano, passata in CP_ giudicato ancorché non opponibile all' . La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere, autorizzando i procuratori delle parti a interrompere il collegamento qualora non ritengano di attendere la lettura del dispositivo della sentenza. I procuratori delle parti rinunciano ad ascoltare la lettura della sentenza. Successivamente la giudice dà lettura della sentenza che forma parte integrante del verbale. La giudice del lavoro
Marcella Frangipani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
b) accertare e dichiarare per le ragioni dette in ricorso il diritto del ricorrente sig. a vedersi Parte_1 CP_ riconoscere da il TFR richiesto con la relativa domanda e pari ad € 15.585,2 maggiore o minore deciso di giustizia oltre rivalutazione e interessi;
CP_ c) per l'effetto delle domande a) e/o b) condannare , in persona del suo legale rappresentate pro tempore a corrispondere al ricorrente il TFR pari ad € 15.585,26 o al diverso importo maggiore o Parte_1 minore deciso di giustizia ol eressi richiesta con la relativa domanda;
d) In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da liquidarsi nella misura di cui al D.M. n. 55/2014, come integrato dal D.M. n 37/2018 oltre alla rifusione del contributo unificato. In via istruttoria: Ammettersi, occorrendo, prova per testi, senza operare alcuna inversione dell'onere probatorio, sulle circostanze tutte di causa come articolate nella narrativa in fatto del presente atto nei capitoli da 1 a 23, premessa la frase “vero che”, ed espunti eventuali giudizi/valutazioni e passaggi negativi.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE Voglia il Tribunale di Pavia, contrariis reiectis, respingere il ricorso e le domande formulate dal ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto. Vinte le spese. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti rilevanti per la decisione.
I documenti depositati dalle parti e le circostanze che emergono pacificamente dagli atti di entrambe impongono di ricostruire i principali fatti rilevanti per la decisione come di seguito descritto.
è stato dipendente di dal 9 agosto 2004 al 31 gennaio 2019, quando rassegnò Parte_1 CP_3 le dimissioni (v. buste-paga e sentenza del tribunale di Milano depositati rispettivamente quali docc. 1 e 3 da parte ricorrente). Nel corso del rapporto di lavoro, il ricorrente aderì al piano pensionistico individuale di tipo assicurativo INA- Assitalia di Generali Italia S.p.A., destinandovi il Trattamento di Fine Rapporto che via via sarebbe maturato;
in particolare, il contratto con INA-Assitalia venne stipulato il 4 maggio 2013, mediante il trasferimento di quanto già accantonato in un precedente investimento di previdenza complementare stipulato il 7 gennaio 2005 (v., tra le altre, pagg. 30 e 47 dei documenti acquisiti ex art. 210 c.p.c.). Egli ottenne un anticipo di € 9.122,00 nel 2015 e ricevette nel 2019, dopo il termine del rapporto di lavoro, il saldo di quanto maturato, pari a € 22.551,14, tanto che la posizione con l'istituto assicuratore non è più attiva (v. prima pagina dei documenti acquisiti ai sensi dell'art. 210 c.p.c.). Deducendo che la società datrice di lavoro avesse omesso di versare al fondo pensionistico il proprio TFR, per l'importo di € 15.585,26, ha adìto il tribunale di Milano che, con sentenza pronunciata il 20 Parte_1 gennaio 2021, ha accertato il credito del lavoratore per la predetta somma a titolo di TFR, condannando CP_3 al pagamento di quell'importo, oltre che di altre competenze di fine rapporto (citato doc. 3 di parte
[...] ricorrente). Sono risultati vani i tentativi di esecuzione forzata fatti dal ricorrente nei confronti della datrice di lavoro (docc. 4 e 5, sempre del ricorrente). È opportuno qui precisare che parte resistente non contesta l'omissione dei versamenti al fondo pensionistico da parte della datrice di lavoro. Tale omissione risulta altresì confermata dalla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 210 c.p.c., poiché Generali Italia S.p.A. ha dato atto che dopo il 31 dicembre 2017 non v'è stato alcun versamento al Fondo (pagg. 18/19 della documentazione in esame) e da una precedente certificazione rilasciata al ricorrente (pag. 124 dei documenti depositati sub 10 b di parte ricorrente, pur poco leggibile) emergono, inoltre, mancati versamenti anche nei precedenti anni 2016 e 2017. Il 13 ottobre 2021 è intervenuto il fallimento di (doc. 6 ricorrente) e l'odierno ricorrente è stato CP_3 ammesso al passivo per i crediti accertati con la sentenza del tribunale di Milano (v. pag. 5 del doc. 7 della medesima parte); nonostante l'ammissione in via privilegiata del credito per TFR non risulta che il ricorrente abbia avuto soddisfazione, neppure parziale, dalla procedura fallimentare. CP_ Il 14 luglio 2022 ha presentato all' domanda per il pagamento del TFR da parte del Parte_1
Fondo di Garanzia (docc. 8 e 8b di parte ricorrente), ottenendone il rigetto in quanto “IL TFR DEL LAVORATORE NON - STATO ACCANTONATO IN AZIENDA;
MA TRATTASI DI OMISSIONI ALLA PREVIDENZA CP_ COMPLEMENTARE, SI VEDA CIRC. 23/08 E MSG 2084/2016” (doc. 9 di parte ricorrente e doc. 2 di parte resistente). Anche il ricorso al comitato provinciale ha avuto esito negativo (docc. 10/11 di parte ricorrente e doc. 3 di parte resistente) e pertanto il ricorrente ha promosso questo giudizio, nel quale ha rassegnato le conclusioni sopra riportate. L'istituto previdenziale si è costituito per il rigetto del ricorso, rilevando tra l'altro che la domanda amministrativa era stata erroneamente presentata come se l'insolvenza del datore di lavoro fosse relativa al TFR accantonato in azienda e come dalla documentazione allegata all'istanza paresse che egli fosse ancora iscritto al Fondo di previdenza complementare.
2. La disciplina legislativa rilevante per la decisione e la parziale fondatezza delle domande del ricorrente.
CP_ La legge contempla due distinte forme di garanzia, a carico dell' e a favore dei lavoratori, per l'inadempimento dei datori di lavoro con riguardo al TFR:
- l'art. 2 della L. n. 297/1982 ha previsto il Fondo di Garanzia che interviene in caso di procedure concorsuali o, comunque, di insolvenza del datore di lavoro che non abbia versato al lavoratore il TFR al momento della cessazione del rapporto;
questo è il testo dell'articolo, per la parte che qui interessa: «Art. 2 (Fondo di garanzia). - 1. E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il «Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto» con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. 2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 67, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'art. 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte”;
- l'art. 5 del D. L.vo n. 80/1992 concerne, invece, il mancato versamento del TFR alle forme di garanzia complementare. Questo è il testo dell'articolo: “1. Contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure di cui all'art. 1 dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare di cui all'art.
9- bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, è istituito presso l' un apposito Fondo di Controparte_4 garanzia. 2. Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi. 3. Il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2. 4. La garanzia prevista dalle disposizioni che precedono opera nei confronti degli obblighi contributivi inerenti periodi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
La giurisprudenza, di merito e di legittimità, ha avuto modo di evidenziare più volte la diversità delle due tutele, osservando, tra l'altro, che “L'intervento del Fondo di garanzia, previsto per la previdenza complementare dall'art. 5 del d. lgs. n. 80 del 1992, non opera con il pagamento di determinati emolumenti direttamente in favore del lavoratore, ma in funzione della sola integrazione della pensione obbligatoria sulla base dei versamenti volontari;
ne deriva che le quote di trattamento di fine rapporto destinate al Fondo di previdenza complementare costituiscono contribuzione finalizzata al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo e non hanno natura di TFR in relazione al quale sia configurabile l'intervento del Fondo di garanzia di cui alla l. n. 297 del 1982” (Cass. n. 8524/2023). Tuttavia, la lettura del complesso delle due norme impone di escludere che possa darsi ingresso all'interpretazione delle medesime propugnata da parte resistente, che porterebbe a escludere, nelle fattispecie come quella che ci occupa, qualsiasi tutela da parte dell'ente di previdenza. Invero, deve osservarsi che il citato art. 5 del d. lgs. n. 80 del 1992 è stato introdotto in applicazione della Direttiva CEE 80/987 proprio in tema di tutela dei lavoratori subordinati e per il caso di insolvenza del datore di lavoro e pertanto un'interpretazione di questa norma e contestualmente dell'art. 2 della L. n. 297/1982 che porti a ridurre anziché ad ampliare la tutela complessiva del lavoratore nel sistema legislativo non può ritenersi compatibile con la ratio della norma medesimi. In altri termini, la mera possibilità astratta di accedere al Fondo previsto dall'art. 5 in esame non può escludere, di per sé sola, che vi siano i presupposti per l'intervento del diverso Fondo di Garanzia previsto dall'art. 2 della L. n. 297/1982. Dunque, quando, come nel caso di specie, il Fondo previsto dall'art. 5 non sia attivabile, in quanto il rapporto del lavoratore con la società che gestisce CP_ l'assicurazione complementare è venuto meno e pertanto l non può versare alla medesima società, nell'interesse del lavoratore, quanto non versato dal datore di lavoro, non può escludersi, ove ne ricorrano gli estremi, che l'ente previdenziale sia tenuto a intervenire con il Fondo di Garanzia di cui all'art. 2 della L. n. 297/1982. E del resto lo stesso istituto di previdenza ritiene necessaria l'attualità, al momento della domanda dell'intervento del Fondo previsto dal D. L.vo n. 80/1992, dell'iscrizione a un fondo di previdenza complementare (v. ultima pagina della comparsa, che richiama il messaggio dell'ente n. 2084/2016): proprio per questo motivo la situazione in cui tale attualità manchi, non può che avere altra forma di tutela, ossia quella garantita dalla L. n. 297/1982. Questa interpretazione è, peraltro, del tutto in linea con i princìpi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla qualificazione dei rapporti tra lavoratore, datore di lavoro e Fondo di Previdenza Complementare. In particolare, con la pronuncia n. 18477/2023 la Suprema Corte ha osservato che: “1. “Premessa la distinzione dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro – da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di T.F.R. maturando – e tra lavoratore e Fondo di Previdenza Complementare – di natura contrattuale per il conseguimento, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del Fondo, di una prestazione previdenziale integrativa – il datore di lavoro assume l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore e salvo che non risulti dallo statuto del Fondo una cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il T.F.R. maturando conferito.” 2. “Fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal F.P.C.” 3. “Il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al F.P.C., comporta, per la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva: posto che esse assumono natura previdenziale, soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento.” 4. “Il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 78, secondo comma l. fall. e il ripristino della titolarità, spettante di regola al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo, salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del F.P.C., cui in tal caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 93 l. fall.”. Nel caso che ci occupa, dai documenti acquisiti ex art. 210 c.p.c. deve escludersi che sia stata convenuta la cessione del credito e quindi l'iniziativa del ricorrente che, a fronte dell'inadempimento del datore di lavoro, ha risolto il contratto chiedendo la diretta corresponsione delle somme a titolo di TFR deve ritenersi senza dubbio legittima e ha, infatti, trovato accoglimento nella sentenza del giudice del lavoro del tribunale di Milano che – CP_ seppure non opponibile all – deve essere considerata per questa decisione, proprio perché fa corretta applicazione del principio giurisprudenziale sopra richiamato. Va anche osservato che il tribunale di Milano ha espressamente accolto la domanda subordinata del ricorrente, volta a ottenere direttamente il TFR non versato al Fondo Complementare, anziché la domanda principale che mirava ai versamenti al medesimo Fondo: il tribunale ha escluso la fondatezza della domanda proprio a causa del venir meno di ogni rapporto del lavoratore con il Fondo. In assenza di precedenti di legittimità che abbiano direttamente trattato fattispecie del tutto sovrapponibili a quella oggetto di questa causa, pare corretto richiamare la giurisprudenza di merito che, viceversa, ha esaminato situazioni analoghe a quelle dell'odierno ricorrente ed è giunta a riconoscere la tutela prevista dalla medesima L. n. 297/82: in particolare si vedano la sentenza in data 14 marzo 2025 del tribunale di Santa Maria Capua Vetere e la pronuncia della Corte d'Appello di Reggio Calabria del 19 marzo 2025. Va poi evidenziato che la pronuncia n. Cass. n. 8524/2023 citata all'inizio di questo paragrafo è intervenuta in una fattispecie in cui il rapporto con il Fondo di Previdenza Complementare era ancora attivo e pertanto il lavoratore altro non poteva pretendere se non il versamento a tale fondo;
viceversa, nel caso che ci occupa, il CP_ ricorrente ha, ben prima di rivolgersi all' , risolto il contratto di mandato con il datore di lavoro a seguito dell'inadempimento di quest'ultimo e ha preteso in via giudiziale il pagamento del TFR, ottenendo, a tale titolo, la condanna del datore di lavoro al pagamento dell'importo di € 15.585,26. Come s'è visto, a seguito del fallimento della società datrice di lavoro egli ha, poi, ottenuto l'ammissione allo stato passivo della procedura, per la predetta somma. Questa giudice ritiene che sussistano, dunque, tutti i presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia previsto dall'art. 2 della L. n. 297/1982; ne deriva che la domanda amministrativa proposta dal ricorrente (doc. 8 di parte ricorrente), che ha espressamente richiamato tale norma, risulta corretta, nonostante alla stessa sia stato allegato un modulo di autodichiarazione errato (ossia il modulo SR 54 relativo al Fondo per la previdenza complementare). In merito alla somma che deve essere riconosciuta a parte ricorrente, deve però osservarsi che, come s'è CP_ accennato, fondatamente l protesta l'inopponibilità a sé della sentenza del giudice del lavoro del tribunale di Milano, oltre che del provvedimento di ammissione allo stato passivo. Pur essendo mancata, nella comparsa di costituzione, una specifica contestazione dell'importo indicato nel ricorso, va osservato che l'istituto previdenziale ha rilevato, seppur genericamente una certa confusione nella ricostruzione dei fatti e, comunque, l'onere della prova del credito rimane a carico del ricorrente e tale onere, per le ragioni già esposto, non può ritenersi sic et simpliciter assolto con il deposito della sentenza del tribunale di Milano. Questa giudice ritiene di dover provvedere, quindi, a una nuova liquidazione del credito sulla base dei documenti depositati da parte ricorrente e di quelli acquisiti ai sensi dell'art. 210 c.p.c.. In particolare, da questi ultimi, come s'è detto, emerge senza dubbio che a partire dal 2018 non è stato versato alcun importo;
dalla pag. 124 dei documenti depositati sub 10 b di parte ricorrente (pur poco leggibile) emergono, inoltre, mancati versamenti anche nei precedenti anni 2016 e 2017, mentre i versamenti per l'anno 2015 paiono regolari. Posto che l'intero TFR avrebbe dovuto essere conferito, tutti le somme maturate a tale titolo sulle retribuzioni risultanti dalle buste- paga depositate da parte ricorrente (docc. 1 e 10b) avrebbero dovuto essere versate al Fondo Complementare. Si deve, tuttavia, considerare che lo stesso ricorrente, allorché ha promosso il giudizio davanti al tribunale di Milano, pur indicando la somma complessiva di € 15.585,26, ha poi descritto le omissioni dei versamenti nei soli seguenti termini: “All'esito di una interrogazione svolta dal ricorrente al suddetto Fondo nel dettaglio emergeva che: nel 2016 versava solo l'importo di € 1.820,40, a fronte di un TFR maturato nell'anno pari ad € CP_3
3.693,39. A riguardo è bene precisare che: l'importo maturato a titolo di TFR veniva indicato mese per mese in calce ai prospetti paga emessi dalla società; nel mese di febbraio 2016 e da maggio a dicembre 2016 non risulta effettuato alcun versamento al Fondo da parte della Società; • dal 2017 fino al termine del rapporto di lavoro non effettuava più alcun versamento al Fondo. Da un'analisi dei prospetti paga emessi dalla CP_3
Società emergeva che il ricorrente aveva maturato un importo a titolo di TFR: per l'anno 2017 pari ad € 3.944,92: per l'anno 2018 pari ad € 4.349,42; per l'anno 2019 pari ad € 783,13”. Sulla base di queste affermazioni il credito per TFR non conferito al fondo è pari a € 10.950,46, così determinato: € 1.872,99 (€ 3.693,39 - € 1.820,40) + € 3.944,92 + € 4.349,42 + € 783,13). Le dichiarazioni in esame hanno contenuto latu sensu confessorio, nella misura in cui riducono il credito rispetto all'importo di € 15.585,26 domandato sia in questa causa sia nella domanda amministrativa e pertanto la condanna dell'istituto resistente deve essere pronunciata per la minor somma che qui viene accertata.
3. Le spese di lite.
L'accoglimento solo parziale della domanda, la complessità del quadro normativo e una certa confusione di parte ricorrente nella predisposizione della documentazione necessaria per la domanda amministrativa rendono corretta la compensazione per un mezzo delle spese di lite;
la restante quota di metà (che viene liquidata come indicato nel dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dalla natura dell'attività difensiva prestata) deve essere posta a carico di parte resistente secondo il criterio di soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato l'11 marzo 2024:
1) accerta e dichiara il diritto di di ottenere dall'ente resistente il TFR non versatogli Parte_1 dal datore di lavoro, per l'importo di € 10.950,46; CP_
2) condanna a pagare a la somma di € 10.950,46, oltre rivalutazione e interessi;
Parte_1
3) compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente la restante quota di un mezzo, che liquida in € 1.500,00 per compensi e in € 21,50 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi. Deciso all'udienza del 3 aprile 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani