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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/03/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa IA Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9281/24 RG iscritta in data 4.12.24, avente per oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso, come da procura Parte_1 C.F._1 allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Ignazio Della Malva, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Cipriano Picentino alla via Fierro n. 72;
RICORRENTE
E
(C.F.: , rappresentata e difesa, come da procura Controparte_1 C.F._2 allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Giovanni Grattacaso, presso il cui studio elettivamente in
Battipaglia alla via Roma n. 60/d;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 20.3.25, all'esito della discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis. 22 c.p.c. la causa era riservata al Collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.12.24, , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in data 18.8.80 in Battipaglia con e che dalla loro unione erano Controparte_1 nate le figlie ed IA, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, allegando altresì che Per_1 con sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno in data 13.3.08 era stata dichiarata la separazione giudiziale tra i coniugi, nonché successivo decreto di modifica delle condizioni economiche, disponendo in favore della resistente un assegno di € 200,00, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, deducendo che non era intervenuta tra le parti alcuna riconciliazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente che non si opponeva alla domanda principale, spiegando, invece, domanda di assegno divorzile.
All'esito della comparizione delle parti, effettuato con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa era riservata al Collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
Tanto premesso, va accolta la domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendosi realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla
L. n 74/ 1987 e dalla L. n.55/2015, atteso il decorso del termine di oltre un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice delegato per la separazione.
Ne segue che va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Va poi esaminata la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente tempestivamente ed avversata dal ricorrente.
Ebbene, ritiene il Tribunale che la domanda sia infondata e come tale vada rigettata, in applicazione dei principi di recente elaborazione giurisprudenziale, condivisi da questo Tribunale.
In particolare, con sentenza n. 18287/2018 le SS.UU., premessa la ricostruzione dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in ordine al riconoscimento ed alla quantificazione dell'assegno divorzile, hanno evidenziato che l'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, nel testo vigente, impone al giudice di accertare l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio nelle condizioni di vita degli ex coniugi, anche avvalendosi di poteri officiosi, e di valutare l'inadeguatezza dei mezzi della parte richiedente alla luce di tutti gli indicatori contenuti nella norma citata, in posizione equiordinata, costituendo tali indicatori espressione del principio di solidarietà e di pari dignità dei coniugi.
Il criterio dell'adeguatezza dei mezzi assume pertanto un contenuto prevalentemente perequativo – compensativo e la sua valutazione va effettuata in relazione al contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altra parte, anche con riferimento alle future potenzialità , considerando che tale contributo e frutto di decisioni comuni, adottate nel corso della vita familiare nell'assolvimento degli obblighi imposti dall'art. 143 c.c., ed e espressione dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità su cui si fonda, ai sensi degli artt. 2 e
29 Cost., la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che il profilo assistenziale dell'assegno divorzile, valorizzato nelle più recenti sentenze di legittimità in base al riferimento normativo all'adeguatezza dei mezzi ed alla capacita del coniuge richiedente di procurarseli, va calato nel contesto sociale della parte economicamente più debole, determinato sia da condizioni strettamente individuali sia da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori dal nucleo familiare.
Pertanto, il criterio attributivo e quello determinativo vanno coniugati nel criterio assistenziale – compensativo, in base al quale l'adeguatezza dei mezzi va valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione al contributo dato dal coniuge richiedente alla vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi per una sola parte.
Tale funzione equilibratrice dell'assegno non è pertanto finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
Orbene, osserva il Tribunale che la resistente non ha depositato le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, eventuali visure catastali e soprattutto gli estratti conto, pur avendo svolta domanda di assegno divorzile.
Inoltre, dagli atti di causa e dalle dichiarazioni rese dalla resistente (nei limiti in cui le stesse possono assumere valore confessorio), risulta che ella è comproprietaria unitamente al fratello della casa nella quale convive con la figlia, non corrispondendo alcun canone. Inoltre, in data 12.3.20, ha alienato per il corrispettivo di € 164289,87, ignorandosi ad oggi che disponibilità economica abbia su eventuali conti correnti a lei intestati. Ella inoltre percepisce una pensione di invalidità di circa € 230,00 mensili.
Il ricorrente, invece, è pensionato con un rateo mensile di € 1782,00, con un reddito dichiarato per l'anno 2023 di € 29431,23 (si veda certificazione unica prodotta), per l'anno 2022 di € 30828,00 e per l'anno 2021 di € 28220,00 (si vedano dichiarazioni dei redditi in atti). Egli ha un debito mensile fino al 4.2.26 di € 431,57 verso l'Inps; ha contratto finanziamento con Findomestic per l'erogazione di un prestito di € 13000,00 il 13.2.24 con rata mensile di € 204,00. Paga un canone di locazione di €
325,00 per un immobile che condivide con la compagna che ha sue difficoltà di salute.
È titolare di un conto corrente che alla data del 31.3.24 presenta un saldo contabile di € 340,83 (al
31.12.22 di € 1187,39.
Orbene, a fronte di tale situazione, non potendosi ricostruire in modo completo la capacità economica della resistente, considerando che ha disponibilità di somme di danaro, ritiene il Tribunale di dover rigettare la domanda di assegno divorzile sia per quanto concerne la componente assistenziale (si ignora quale sia la situazione economica della resistente che nel 2020 ha anche incassato la somma di € 160.000,00, non avendo documentato l'impiego di tale somma), sia per quanto attiene la componente perequativo contributiva, non avendo provato la resistente di aver rinunciato ad occasioni di lavori concrete per far fronte alle esigenze della famiglia. A tal proposito, si rileva la genericità delle prove articolate che non possono essere pertanto ammesse.
In definitiva, in virtù dei principi enunciati, delle risultanze istruttorie documentali e delle considerazioni che precedono, la domanda avanzata dalla resistente deve essere rigettata.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, stante la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (nato a Parte_1
Capaccio il 25.10.55) e (nata a [...] il [...]), Controparte_1 celebrato nel Comune di Battipaglia il 18.8.80 e trascritto nel relativo Registro Atti
Matrimonio del predetto comune;
2) Rigetta la domanda di assegno divorzile;
3) Ordina l'annotazione della presente decisione nel relativo registro degli atti di matrimonio;
4) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 24.3.25
Il Presidente est.
dott.ssa IA Bianchi