Ordinanza cautelare 20 settembre 2021
Sentenza 20 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 20/10/2022, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/10/2022
N. 01628/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01210/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1210 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariapaola Marro, Pasquale Carbutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mariapaola Marro in Milano, via Primaticcio 8;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'annullamento
del provvedimento M_D ARM 004 REG2021 n. -OMISSIS- datato 26.05.2021 dell’Aeronautica Militare - Direzione per l’impiego del personale militare, recante il cambio d’incarico dell’odierno ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – già militare AA.MM, all’epoca dei fatti in servizio presso il Distaccamento Aeroportuale di -OMISSIS- – ha impugnato gli atti in epigrafe, tra cui il provvedimento M_D ARM 004 REG2021 n. -OMISSIS- datato 26.05.2021 dell’Aeronautica Militare - Direzione per l’impiego del personale militare, recante il cambio d’incarico, da “Capo Sezione servizi tecnici” a: “Ufficiale a disposizione del Comandante”.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione degli artt. 725 e 726 d.P.R. n. 90/2010; difetto di motivazione; eccesso di potere; sussistenza di condotte mobbizzanti a carico del ricorrente.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con ulteriore condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni da lui subiti per effetto dell’illecita condotta dell’Amministrazione, integrante gli estremi del mobbing . Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Nella camera di consiglio del 15.9.2021 è stata rigettata la domanda di tutela cautelare.
All’udienza pubblica del’11.10.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Tanto premesso, prende atto il Collegio della nota AA.MM. del 16.9.2022, da cui emerge che il ricorrente è cessato dal servizio permanente, per limiti di età, a far data dal 13.7.2022.
Per tali ragioni, la proposta azione impugnatoria va dichiarata improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse in capo al ricorrente.
3. Venendo ora all’esame dell’ulteriore azione risarcitoria proposta dal ricorrente, costui ha censurato il disposto cambio di incarico, a suo dire non previsto dalle Tabelle Ordinative Organiche (TT.OO.), e celante un intento persecutorio da parte dell’Amministrazione, la qual cosa si desumerebbe altresì dall’esercizio di svariate azioni disciplinari a carico del ricorrente, molte delle quali conclusesi con provvedimenti di archiviazione e/o di proscioglimento.
Le censure sono infondate.
3.1. Da un punto di vista generale, rileva il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa: “ I provvedimenti di trasferimento d’autorità di militari … sono qualificabili come <<ordini>>, rispetto ai quali l’interesse del militare … assume, di norma, una rilevanza di mero fatto; sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’Amministrazione e alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale; non richiedono nemmeno una particolare motivazione, atteso che l’interesse pubblico al rispetto della disciplina e allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato ” (C.d.S, II, 3.3.2021, n. 1796).
3.2. Tanto premesso, rileva il Collegio che, come emerge dalla documentazione in atti, il conferimento dell’incarico di “Ufficiale a disposizione del Comandante” è avvenuto dopo la perdita, da parte del ricorrente, del requisito di sicurezza (nulla osta di sicurezza – NOS) richiesto per ricoprire l’incarico di Capo Sezione Servizi Tecnici.
Per tali ragioni, il disposto cambio di incarico, lungi dal potersi qualificare come illegittimo, e/o celante intenti persecutori, costituisce manifestazione di esercizio non irragionevole della discrezionalità amministrativa, e come tale deve ritenersi immune dalle lamentate censure.
Ne consegue che esso non può in alcun modo essere assunto a elemento costitutivo della fattispecie del mobbing .
3.3. Per quel che attiene poi alle varie iniziative disciplinari intraprese nei riguardi del ricorrente, trattasi di condotte parimenti lecite, previste dall’ordinamento, le quali non disvelano di per sé alcun intento persecutorio da parte dell’Amministrazione, tenuto conto altresì delle garanzie difensive apprestate al ricorrente, e della possibilità di proporre ricorso giurisdizionale avverso le sanzioni disciplinari irrogate all’esito dei relativi procedimenti.
3.4. Per tali ragioni, l’azione risarcitoria è infondata, e va dunque rigettata.
4. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara l’improcedibilità dell’azione impugnatoria;
- rigetta l’ulteriore azione risarcitoria proposta dal ricorrente.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO