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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 07/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Federica Laino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1666 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018, vertente
TRA
nata ad [...] (cs) il 29.08.1947 (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Lagatta (C.F. ) giusta C.F._2
procura in atti;
attrice
E
nata il [...] a Praia a [...], C.F. , CP_1 C.F._3 quale erede di , rappresentata e difesa dall'avv. Norina Scorza, (C.F.: Persona_1 [...]
), giusta procura in atti, C.F._4
convenuta
quale erede di , Controparte_2 Persona_1
convenuto contumace
Oggetto: azione di accertamento divisione immobiliare
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 20.09.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, inizialmente notificato a ha rilevato Persona_1 Parte_1
che a seguito del decesso della de cuius , le due sorelle uniche chiamate Persona_2 all'eredità e dopo aver accettato lo status ereditario, Parte_1 Persona_1
procedevano insieme ai loro geometri di fiducia (Dott. e Dott. alla CP_3 CP_4
divisione pro quota dei beni ereditati, in cui rientrava anche l'immobile sito in Praia a
Mare (Cs) alla Via Santo Nicola, 5, catastalmente identificato con Foglio 22 Part. 39 Cat.
A/3, Classe 2.
Tra le parti in causa interveniva un accordo, alla presenza dei loro rispettivi consulenti sopra indicati, che prevedeva che l'immobile de quo venisse attribuito alla coerede Per_1
come da verbale di divisione dell'asse ereditario, stipulato e sottoscritto dalle parti
[...]
e dai geometri (cfr. allegato in atti) e nell'ottobre del 2016 l'immobile entrava nel possesso e nella proprietà della convenuta anche attraverso la consegna materiale della chiave.
L'attrice ha rilevato che, nonostante l'accordo siglato con la propria sorella, non si è proceduto ad effettuare alcun atto pubblico notarile volto a pubblicizzare la divisione ereditaria e in particolare il trasferimento del diritto di proprietà del bene immobile di cui sopra in capo all'effettiva unica proprietaria odierna parte convenuta e che il procedimento di mediazione, già attivato dall'attrice, si concludeva con esito negativo, per mancata partecipazione della parte convocata senza giustificato motivo.
Pertanto l'attrice ha chiesto di accertare e dichiarare che, a seguito dell'accordo divisorio, dall'ottobre del 2016 la proprietà dell'immobile sito in Praia a Mare (CS) alla
Via Santo Nicola, n. 5, identificato catastalmente con Foglio 22 Part. 39 Cat. A/3 Classe
2, è entrato nella sfera patrimoniale esclusiva della convenuta e, per l'effetto, Persona_1
di accertare e dichiarare che è intervenuta da parte di la rinuncia abdicativa Parte_1
2 della proprietà di tale immobile, nonché di dichiarare l'esclusiva proprietà dell'immobile in favore di Persona_1
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 5.02.2019, si è costituita in giudizio la quale, contestando quanto dedotto dalla attrice, ha chiesto: in via Persona_1
pregiudiziale di dichiarare nullo l'atto di citazione per omessa indicazione dei presupposti di legge, ai sensi e per gli effetti degli artt. 163 n. 4 e 164 comma III;
in via preliminare di accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda perché infondata in quanto l'immobile non sarebbe più nella disponibilità dell'attrice già dall'ottobre del
2016; in via principale di rigettare tutte le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto e comunque nonché totalmente sfornite di prova ed eventualmente condannare l'attrice ex art.96 cpc stante la temerarietà della lite.
Concessi i termini di cui all'art 183 c.p.c. ed istruita la causa con l'esame dei testi di parte attrice e parte convenuta, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Nel luglio 2022 è avvenuto il decesso di parte convenuta documentato Persona_1
tramite certificato di morte (all. in atti), a seguito del quale il Giudice ha dichiarato con provvedimento del 25.01.2023 l'interruzione del processo con la concessione dei termini per la riassunzione.
Con ricorso depositato il 2.02.2023, ha provveduto a riassumere il Parte_1
giudizio nei confronti degli eredi di ossia e Persona_1 CP_1 CP_2
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.09.2023 si è costituita
, la quale, contestando quanto dedotto dalla attrice, ha chiesto: in via CP_1 pregiudiziale di dichiarare nullo l'atto di citazione per omessa indicazione dei presupposti di legge, ai sensi e per gli effetti degli artt. 163 n. 4 e 164 comma III;
in via preliminare di accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda perché infondata in quanto l'immobile non sarebbe più nella disponibilità dell'attrice già dall'ottobre del
2016; in via principale di rigettare tutte le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto e comunque nonché totalmente sfornite di prova ed eventualmente condannare l'attrice ex art. 96 cpc stante la temerarietà della lite.
In data 15.09.2023 il Giudice, dichiarata la contumacia di ha rinviato Controparte_2 la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.6.24 poi rinviata al
3 20.09.2024, data in cui la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Pur non ravvisandosi la nullità dell'atto di citazione, eccepita da parte convenuta, poiché
l'atto reca l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni, la domanda di parte attrice è infondata è non può trovare accoglimento.
In atti è stato depositato accordo privo di data, firmato dalle parti originarie
[...]
e nel quale, con riferimento alla particella 39, oggetto di causa, si Pt_1 Persona_1
legge quanto segue:
Dall'atto, quindi, si evince che l'immobile oggetto di causa dovesse essere frazionato in due subalterni, da attribuirsi uno a parte attrice e l'altro all'odierna convenuta. Tanto si ricava anche dalla copia del conferimento di incarico depositata da parte attrice, nella quale si legge che ai geometri di fiducia veniva conferito anche l'incarico di procedere al “frazionamento corti f. 22 p.lle 39+565”. Anche da quanto dichiarato dai geometri di fiducia delle parti originarie, sentiti quali testimoni, si evince che il bene oggetto di giudizio si componeva di due unità immobiliari.
Pertanto, non vi è in atti prova della dismissione della titolarità del diritto di proprietà sull'intero bene oggetto di giudizio, come invece dedotto da parte creditrice, il che impedisce l'accoglimento della domanda.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., e le spese si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia del 10 marzo 2014 n. 55.
4
Considerato che
, nel caso di specie, in atti non vi è prova del valore di stima dell'intero bene oggetto di giudizio per cui, argomentando ex art. 15 ultimo comma c.p.c., il valore delle cause si ritiene indeterminabile e caratterizzato da bassa complessità, anche avuto riguardo al ridotto numero di questioni trattate.
Su richiesta difensiva ex art. 91, c.p.c., si liquidano anche le spese anticipate per il procedimento di mediazione. In mancanza art. 15 indeterminabile. Non si ravvisano, i presupposti soggettivi per condanna a lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c., consistenti nella la mala fede o nella la colpa grave della parte che agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1666/2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da Parte_1
2) condanna al rimborso delle spese processuali in favore dell'avv. Parte_1
Norina Scorza, dichiaratasi distrattaria di parte convenuta, che liquida nella complessiva somma di € 3.809, oltre spese generali in ragione del 15% su diritti ed onorari, Cap ed Iva come per legge.
Paola, 07.01.2025
Il Giudice
Federica Laino
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