Art. 23.
Sono soppressi l'articolo 19, l'ultimo comma dell'articolo 26, gli articoli 36, 37, 40, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 56, 75, 76 e l'ultimo comma lettera f) dell'articolo 98 del testo unico di cui all'articolo precedente.
Sono soppressi l'articolo 19, l'ultimo comma dell'articolo 26, gli articoli 36, 37, 40, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 56, 75, 76 e l'ultimo comma lettera f) dell'articolo 98 del testo unico di cui all'articolo precedente.