TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/03/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3970/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Mancini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3970/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. MELZI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in MILANO VIA PAOLO GIOVIO N 29
ATTORE/I - OPPONENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I – OPPOSTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte opponente ha concluso come da foglio allegato al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI PARTE ATTRICE OPPONENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis NEL MERITO: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Nel merito: - Accertare e dichiarare che l'atto di precetto opposto è nullo e privo di efficacia per violazione dei requisiti formali ex artt. 479 e 480 c.p.c., nonché per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione in opposizione a precetto. Con vittoria di spese e compensi professionali (oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali).
pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di precetto notificato in data 10.10.2022 quale beneficiario di un pagherò CP_1 cambiario emesso il 19.6.2019, intimava a SE ZI e il pagamento Controparte_2 della somma di euro 44.821,09, a titolo di capitale, spese e interessi.
Proponevano opposizione ex art 617 cpc i debitori intimati eccependo la nullità del precetto per omessa notificazione del titolo, omessa trascrizione integrale del pagherò cambiario nell'atto di precetto e per mancata attestazione di conformità dello stesso ad opera dell'Ufficiale Giudiziario. Concludevano per la declaratoria di nullità/inefficacia del precetto.
Non si è costituito l'opposto che pertanto va dichiarato contumace.
Preliminarmente, l'opposizione proposta è la tipica opposizione di forma, ex art 617 co 1 cpc, avente ad oggetto la regolarità del precetto.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare (seppur in tempi risalenti ma con orientamento non più smentito) che l'alternativa tra notificazione separata e notificazione congiunta del titolo in forma esecutiva e del precetto, regolata in via generale dall'art 479 cod proc civ, non opera quando il titolo e costituito da una cambiale, per la quale non e previsto il rilascio in Forma esecutiva.
In tal caso la legge art 63 RD 14 dicembre 1933 n 1669 e art 480 cod proc civ prescrive la notifica del solo precetto, che deve però contenere la trascrizione della cambiale (arg ex Cass Civ Sez. 3,
n. 1181 del 24/04/1974).
Inoltre, sempre la Suprema Corte ha precisato che ai sensi dell'art. 480 cod. proc. civ., la trascrizione integrale del titolo esecutivo costituisce requisito di validità del precetto solo nei casi in cui essa sia richiesta dalla legge. pertanto, poiché l'art. 63 del r.d. 14 dicembre 1933 n. 1669 non stabilisce che il precetto cambiario debba contenere la trascrizione integrale del titolo di credito, per la validità di questo precetto è sufficiente che esso indichi gli elementi essenziali idonei a fare individuare la cambiale o le cambiali poste in esecuzione (arg ex Cass Civ sez. 3, n. 5531 del 10/09/1986).
Infine, dal confronto tra il secondo comma dell'art 480 cod proc civ (secondo cui il precetto deve contenere, tra l'altro, la trascrizione integrale del titolo, quando questa e richiesta dalla legge ed inoltre, in tal caso, la certificazione dell'ufficiale giudiziario dell'esatta corrispondenza di detta trascrizione al titolo originale) ed il terzo comma dell'art 63 del rd 14 dicembre 1933 n 1669 (secondo cui il precetto cambiario deve contenere soltanto la trascrizione della cambiale o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta) si evince che il precetto cambiario non esige, per la sua validita, la trascrizione integrale del titolo di credito, bastando invece l'indicazione degli elementi essenziali per la sua individuazione, e, conseguentemente, neppure l'anzidetta certificazione pagina 3 di 4 dell'ufficiale giudiziario, essendo questa necessaria unicamente nel caso in cui sia richiesta la trascrizione integrale del titolo (Cass sez. 3, n. 3549 del 29/05/1980).
Del resto, anche a non voler ritenere sufficienti tali vetusti , ma mai smentiti principi, deve valere il principio per cui l'opposizione agli atti esecutivi, con cui si lamenti un mero vizio del processo, è di regola inammissibile, ove non si prospettino anche le ragioni sostanziali per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo: con la sola eccezione del caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo (così
Cass. Civ 09/01/2024, n. 903).
Ma nella specie i diritti di difesa dell'opponente non risultano immediatamente ed irrimediabilmente compromessi poiché dalla lettura dell'atto di precetto si evince l'obbligo da adempiere che non impone l'integralità dei requisiti di legge, ma in funzione dello scopo rende sufficiente l'enunciazione, chiara, puntuale ed inequivoca, degli estremi identificativi della obbligazione come cartolarmente definita: luogo e data di emissione, importo, data di scadenza, nominativi dei soggetti minimi del rapporto (traente, trattario, primo prenditore nell'assegno bancario e nella cambiale tratta;
emittente e beneficiario nell'assegno circolare e nel pagherò cambiario), nominativi degli ulteriori, eventuali, soggetti obbligati (avallanti, giranti) e possessori (ultimo giratario).
Da ciò consegue che nel precetto intimato in forza di pagherò cambiario con indicazione di tutti gli elementi sostanziali, le eccepite omissioni non ingeneravano una obiettiva incertezza sul soggetto abilitato a ricevere la prestazione portata dal titolo, superabilissima sulla base dei soli elementi testuali contenuti nel precetto come descritto nella specie
Nulla sulle spese che vanno dichiarate irripetibili attesa la contumacia dell'opposto.
P. Q. M.
Il Tribunale, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. spese irripetibili.
Como, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Marco Mancini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Mancini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3970/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. MELZI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in MILANO VIA PAOLO GIOVIO N 29
ATTORE/I - OPPONENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I – OPPOSTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte opponente ha concluso come da foglio allegato al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI PARTE ATTRICE OPPONENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis NEL MERITO: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Nel merito: - Accertare e dichiarare che l'atto di precetto opposto è nullo e privo di efficacia per violazione dei requisiti formali ex artt. 479 e 480 c.p.c., nonché per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione in opposizione a precetto. Con vittoria di spese e compensi professionali (oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali).
pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di precetto notificato in data 10.10.2022 quale beneficiario di un pagherò CP_1 cambiario emesso il 19.6.2019, intimava a SE ZI e il pagamento Controparte_2 della somma di euro 44.821,09, a titolo di capitale, spese e interessi.
Proponevano opposizione ex art 617 cpc i debitori intimati eccependo la nullità del precetto per omessa notificazione del titolo, omessa trascrizione integrale del pagherò cambiario nell'atto di precetto e per mancata attestazione di conformità dello stesso ad opera dell'Ufficiale Giudiziario. Concludevano per la declaratoria di nullità/inefficacia del precetto.
Non si è costituito l'opposto che pertanto va dichiarato contumace.
Preliminarmente, l'opposizione proposta è la tipica opposizione di forma, ex art 617 co 1 cpc, avente ad oggetto la regolarità del precetto.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare (seppur in tempi risalenti ma con orientamento non più smentito) che l'alternativa tra notificazione separata e notificazione congiunta del titolo in forma esecutiva e del precetto, regolata in via generale dall'art 479 cod proc civ, non opera quando il titolo e costituito da una cambiale, per la quale non e previsto il rilascio in Forma esecutiva.
In tal caso la legge art 63 RD 14 dicembre 1933 n 1669 e art 480 cod proc civ prescrive la notifica del solo precetto, che deve però contenere la trascrizione della cambiale (arg ex Cass Civ Sez. 3,
n. 1181 del 24/04/1974).
Inoltre, sempre la Suprema Corte ha precisato che ai sensi dell'art. 480 cod. proc. civ., la trascrizione integrale del titolo esecutivo costituisce requisito di validità del precetto solo nei casi in cui essa sia richiesta dalla legge. pertanto, poiché l'art. 63 del r.d. 14 dicembre 1933 n. 1669 non stabilisce che il precetto cambiario debba contenere la trascrizione integrale del titolo di credito, per la validità di questo precetto è sufficiente che esso indichi gli elementi essenziali idonei a fare individuare la cambiale o le cambiali poste in esecuzione (arg ex Cass Civ sez. 3, n. 5531 del 10/09/1986).
Infine, dal confronto tra il secondo comma dell'art 480 cod proc civ (secondo cui il precetto deve contenere, tra l'altro, la trascrizione integrale del titolo, quando questa e richiesta dalla legge ed inoltre, in tal caso, la certificazione dell'ufficiale giudiziario dell'esatta corrispondenza di detta trascrizione al titolo originale) ed il terzo comma dell'art 63 del rd 14 dicembre 1933 n 1669 (secondo cui il precetto cambiario deve contenere soltanto la trascrizione della cambiale o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta) si evince che il precetto cambiario non esige, per la sua validita, la trascrizione integrale del titolo di credito, bastando invece l'indicazione degli elementi essenziali per la sua individuazione, e, conseguentemente, neppure l'anzidetta certificazione pagina 3 di 4 dell'ufficiale giudiziario, essendo questa necessaria unicamente nel caso in cui sia richiesta la trascrizione integrale del titolo (Cass sez. 3, n. 3549 del 29/05/1980).
Del resto, anche a non voler ritenere sufficienti tali vetusti , ma mai smentiti principi, deve valere il principio per cui l'opposizione agli atti esecutivi, con cui si lamenti un mero vizio del processo, è di regola inammissibile, ove non si prospettino anche le ragioni sostanziali per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo: con la sola eccezione del caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo (così
Cass. Civ 09/01/2024, n. 903).
Ma nella specie i diritti di difesa dell'opponente non risultano immediatamente ed irrimediabilmente compromessi poiché dalla lettura dell'atto di precetto si evince l'obbligo da adempiere che non impone l'integralità dei requisiti di legge, ma in funzione dello scopo rende sufficiente l'enunciazione, chiara, puntuale ed inequivoca, degli estremi identificativi della obbligazione come cartolarmente definita: luogo e data di emissione, importo, data di scadenza, nominativi dei soggetti minimi del rapporto (traente, trattario, primo prenditore nell'assegno bancario e nella cambiale tratta;
emittente e beneficiario nell'assegno circolare e nel pagherò cambiario), nominativi degli ulteriori, eventuali, soggetti obbligati (avallanti, giranti) e possessori (ultimo giratario).
Da ciò consegue che nel precetto intimato in forza di pagherò cambiario con indicazione di tutti gli elementi sostanziali, le eccepite omissioni non ingeneravano una obiettiva incertezza sul soggetto abilitato a ricevere la prestazione portata dal titolo, superabilissima sulla base dei soli elementi testuali contenuti nel precetto come descritto nella specie
Nulla sulle spese che vanno dichiarate irripetibili attesa la contumacia dell'opposto.
P. Q. M.
Il Tribunale, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. spese irripetibili.
Como, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Marco Mancini
pagina 4 di 4