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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/09/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.A.C.L. 353/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 9.4.2025, sostituita dalla trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 353/2023 R.A.C.L., promossa da:
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Regina Elena n. 28/A, C.F. , rappresentato e difeso in virtù di C.F._1 procura speciale in calce al ricorso introduttivo del giudizio dall'Avv. Maddalena Calia, ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Cagliari, Via Logudoro n. 21 parte attrice contro
, C.F. , elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1
CP_ in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell' rappresentato e difeso dagli avv.ti
Maurizio Falqui Cao e Stefania Sotgia, giusta procura generale alle liti depositata a corredo della comparsa di costituzione e risposta parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.2.2023, ha instaurato il presente Parte_1
CP_ giudizio nei confronti dell' al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, esponendo quanto segue:
- di essere stato riconosciuto invalido totale a decorrere dal 24.10.2018;
- che in data 16.11.2018 era deceduto il padre, Persona_1
pagina 1 di 5 - che in data 23.7.2019 aveva infruttuosamente presentato domanda amministrativa per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, quale figlio superstite inabile al lavoro (art.22 L. 903/1965);
- che anche la seguente opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'Istituto non aveva prodotto esito positivo in quanto era stato giudicato dall' “non inabile alla data CP_3 della morte del familiare”. CP_ Sulla base dell'esposizione che precede, l'attore ha domandato la condanna dell' alla costituzione in proprio favore della pensione di reversibilità e al pagamento dei ratei scaduti e non pagati, con decorrenza dalla data del decesso del padre (6.11.2018). CP_ L' si è costituito in giudizio, contestando la domanda ed invocandone il rigetto, sul presupposto dell'insussistenza del requisito sanitario al momento dell'exitus del padre del ricorrente ed altresì contestando che quest'ultimo vivesse a carico del padre.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata fondata nei seguenti termini.
Ai sensi dell'art. 22 della l. 21 luglio 1965, n. 903, nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.
La sussistenza delle condizioni soggettive integranti la fattispecie in esame è stata contestata dall' resistente. CP_1
Tuttavia, dai certificati storici dello stato di famiglia del ricorrente, dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate attestante il reddito personale percepito dall'attore negli anni dal
2015 al 2020 e dall'estratto conto contributivo del ricorrente emerge che, per lo meno a partire dall'anno 2015 e fino al 2018, il nucleo familiare di fosse Persona_1 composto, tra gli altri, dal figlio e che quest'ultimo fosse a carico Parte_1 dell'assicurato che, per lo meno fino al decesso, provvedeva al suo sostentamento in maniera continuativa, considerato che fino al 2020 gli unici redditi prodotti dal figlio superstite erano di importo esiguo, chiaramente non sufficiente per assicurare allo stesso pagina 2 di 5 una vita dignitosa.
In riferimento alla sussistenza delle condizioni sanitarie, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare l'effettiva inabilità al lavoro del ricorrente.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e l'attento studio dei documenti prodotti, ha appurato che è affetto da disturbo bipolare Parte_1 dell'umore in trattamento farmacologico continuativo.
Il CTU ha evidenziato che l'attore era stato giudicato in data 24.10.2018 “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa” dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità della Asl di Cagliari e ha precisato che il requisito sanitario ai fini della concessione della pensione di reversibilità va valutato in concreto, tenendo in considerazione le generali attitudini del periziando, il possibile impiego delle energie lavorative residue in relazione all'infermità. A tal proposito, il ctu ha sottolineato che
dopo aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado Parte_1 ed aver svolto dal 2003 al 2010 vari lavori (intonachino, panettiere, macellaio, operaio edile) non sia mai riuscito ad ottenere e/o mantenere un incarico stabile e duraturo perché non riusciva a reggere allo stress correlato ad un impegno lavorativo costante;
da ciò ne deriva che le uniche attività che potenzialmente il ricorrente porrebbe svolgere, in conseguenza della scarso livello di scolarizzazione e di specializzazione, rientrano nell'ambito delle stesse abilità professionali ovvero di bassa manovalanza, di tipo primariamente fisico e pertanto identificabili in un'attività lavorativa generica. In merito è importante evidenziare che il ricorrente dal 2010 al 2020 non ha mai lavorato ad eccezione di una breve esperienza, di poche settimane, nel corso della pandemia dal virus
SARS-CoV-2 durante la quale per poter uscire di casa ha collaborato come corriere per la società Foodinho S.R.L. (Glovo). Anche in questa occasione non è riuscito a reggere allo stress correlato ai ritmi del lavoro.”.
In ragione di quanto sopra, l'ausiliario del giudice ha ritenuto che, “anche se astrattamente è certamente possibile individuare delle attività lavorative per il Sig.
(giudizio di occupabilità positivo), in concreto le stesse lo Parte_1 esporrebbero ad imbarazzanti mortificazioni come in passato quando a causa dello stress, correlato ad un impegno lavorativo costante, ha avuto delle crisi psicotiche con ricovero in SPDC”; in sostanza, è in concreto “estremamente improbabile che il ricorrete, tenuto conto dell'attuale mercato del lavoro, possa svolgere un'attività confacente alle proprie attitudini che abbia il requisito della remuneratività e sia quindi idonea ad assicurare pagina 3 di 5 un'esistenza libera e dignitosa”.
Pertanto, il c.t.u. ha concluso acclarando lo stato di inabilità dell'attore, sia attualmente che alla data del decesso del padre, avvenuta in data 16.11.2018, giusta la previsione di cui all'art. 8 L. n. 222 del 1984 (“si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”).
In sostanza, il perito ha adeguatamente escluso che la teorica e astratta idoneità dell'attore a svolgere determinate attività lavorative possa verificarsi in concreto, considerato che le effettive condizioni di salute psico fisica dell'attore gli precluderebbero di poter assumere concretamente una occupazione lavorativa, ad eccezione di irrilevanti occasionali e saltuarie prestazioni.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche considerato che l'ausiliario non ha ricevuto osservazioni dai consulenti di parte.
***
Deve quindi ritenersi sussistente il requisito della totale inabilità lavorativa dell'attore fin dal momento della sua domanda. CP_ L' deve perciò essere condannato a erogare in favore della parte ricorrente la pensione di reversibilità, e a pagare i ratei già maturati nella misura e con decorrenza di legge, oltre che al pagamento degli interessi legali.
*** CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale in ragione del valore della causa, compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, con distrazione in favore del difensore antistatario. In considerazione della estrema semplicità delle questioni trattate, dell'istruttoria e dell'attività difensiva svolta, i compensi devono essere liquidati in misura pari ai valori minimi di tabella per tutte le fasi.
Per gli stessi motivi, le spese della consulenza tecnica d'ufficio debbono essere poste CP_ definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto di percepire la pensione di reversibilità in dipendenza pagina 4 di 5 della morte del padre e condanna lo stesso resistente al Persona_1 CP_1 pagamento dei ratei della pensione già maturati, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza di legge;
CP_
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, cpa ed iva, se dovute per legge, con distrazione in favore del difensore;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Cagliari, 30.9.2025.
Il giudice
Riccardo Ariu
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 9.4.2025, sostituita dalla trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 353/2023 R.A.C.L., promossa da:
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Regina Elena n. 28/A, C.F. , rappresentato e difeso in virtù di C.F._1 procura speciale in calce al ricorso introduttivo del giudizio dall'Avv. Maddalena Calia, ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Cagliari, Via Logudoro n. 21 parte attrice contro
, C.F. , elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1
CP_ in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell' rappresentato e difeso dagli avv.ti
Maurizio Falqui Cao e Stefania Sotgia, giusta procura generale alle liti depositata a corredo della comparsa di costituzione e risposta parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.2.2023, ha instaurato il presente Parte_1
CP_ giudizio nei confronti dell' al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, esponendo quanto segue:
- di essere stato riconosciuto invalido totale a decorrere dal 24.10.2018;
- che in data 16.11.2018 era deceduto il padre, Persona_1
pagina 1 di 5 - che in data 23.7.2019 aveva infruttuosamente presentato domanda amministrativa per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, quale figlio superstite inabile al lavoro (art.22 L. 903/1965);
- che anche la seguente opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'Istituto non aveva prodotto esito positivo in quanto era stato giudicato dall' “non inabile alla data CP_3 della morte del familiare”. CP_ Sulla base dell'esposizione che precede, l'attore ha domandato la condanna dell' alla costituzione in proprio favore della pensione di reversibilità e al pagamento dei ratei scaduti e non pagati, con decorrenza dalla data del decesso del padre (6.11.2018). CP_ L' si è costituito in giudizio, contestando la domanda ed invocandone il rigetto, sul presupposto dell'insussistenza del requisito sanitario al momento dell'exitus del padre del ricorrente ed altresì contestando che quest'ultimo vivesse a carico del padre.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata fondata nei seguenti termini.
Ai sensi dell'art. 22 della l. 21 luglio 1965, n. 903, nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.
La sussistenza delle condizioni soggettive integranti la fattispecie in esame è stata contestata dall' resistente. CP_1
Tuttavia, dai certificati storici dello stato di famiglia del ricorrente, dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate attestante il reddito personale percepito dall'attore negli anni dal
2015 al 2020 e dall'estratto conto contributivo del ricorrente emerge che, per lo meno a partire dall'anno 2015 e fino al 2018, il nucleo familiare di fosse Persona_1 composto, tra gli altri, dal figlio e che quest'ultimo fosse a carico Parte_1 dell'assicurato che, per lo meno fino al decesso, provvedeva al suo sostentamento in maniera continuativa, considerato che fino al 2020 gli unici redditi prodotti dal figlio superstite erano di importo esiguo, chiaramente non sufficiente per assicurare allo stesso pagina 2 di 5 una vita dignitosa.
In riferimento alla sussistenza delle condizioni sanitarie, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare l'effettiva inabilità al lavoro del ricorrente.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e l'attento studio dei documenti prodotti, ha appurato che è affetto da disturbo bipolare Parte_1 dell'umore in trattamento farmacologico continuativo.
Il CTU ha evidenziato che l'attore era stato giudicato in data 24.10.2018 “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa” dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità della Asl di Cagliari e ha precisato che il requisito sanitario ai fini della concessione della pensione di reversibilità va valutato in concreto, tenendo in considerazione le generali attitudini del periziando, il possibile impiego delle energie lavorative residue in relazione all'infermità. A tal proposito, il ctu ha sottolineato che
dopo aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado Parte_1 ed aver svolto dal 2003 al 2010 vari lavori (intonachino, panettiere, macellaio, operaio edile) non sia mai riuscito ad ottenere e/o mantenere un incarico stabile e duraturo perché non riusciva a reggere allo stress correlato ad un impegno lavorativo costante;
da ciò ne deriva che le uniche attività che potenzialmente il ricorrente porrebbe svolgere, in conseguenza della scarso livello di scolarizzazione e di specializzazione, rientrano nell'ambito delle stesse abilità professionali ovvero di bassa manovalanza, di tipo primariamente fisico e pertanto identificabili in un'attività lavorativa generica. In merito è importante evidenziare che il ricorrente dal 2010 al 2020 non ha mai lavorato ad eccezione di una breve esperienza, di poche settimane, nel corso della pandemia dal virus
SARS-CoV-2 durante la quale per poter uscire di casa ha collaborato come corriere per la società Foodinho S.R.L. (Glovo). Anche in questa occasione non è riuscito a reggere allo stress correlato ai ritmi del lavoro.”.
In ragione di quanto sopra, l'ausiliario del giudice ha ritenuto che, “anche se astrattamente è certamente possibile individuare delle attività lavorative per il Sig.
(giudizio di occupabilità positivo), in concreto le stesse lo Parte_1 esporrebbero ad imbarazzanti mortificazioni come in passato quando a causa dello stress, correlato ad un impegno lavorativo costante, ha avuto delle crisi psicotiche con ricovero in SPDC”; in sostanza, è in concreto “estremamente improbabile che il ricorrete, tenuto conto dell'attuale mercato del lavoro, possa svolgere un'attività confacente alle proprie attitudini che abbia il requisito della remuneratività e sia quindi idonea ad assicurare pagina 3 di 5 un'esistenza libera e dignitosa”.
Pertanto, il c.t.u. ha concluso acclarando lo stato di inabilità dell'attore, sia attualmente che alla data del decesso del padre, avvenuta in data 16.11.2018, giusta la previsione di cui all'art. 8 L. n. 222 del 1984 (“si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”).
In sostanza, il perito ha adeguatamente escluso che la teorica e astratta idoneità dell'attore a svolgere determinate attività lavorative possa verificarsi in concreto, considerato che le effettive condizioni di salute psico fisica dell'attore gli precluderebbero di poter assumere concretamente una occupazione lavorativa, ad eccezione di irrilevanti occasionali e saltuarie prestazioni.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche considerato che l'ausiliario non ha ricevuto osservazioni dai consulenti di parte.
***
Deve quindi ritenersi sussistente il requisito della totale inabilità lavorativa dell'attore fin dal momento della sua domanda. CP_ L' deve perciò essere condannato a erogare in favore della parte ricorrente la pensione di reversibilità, e a pagare i ratei già maturati nella misura e con decorrenza di legge, oltre che al pagamento degli interessi legali.
*** CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale in ragione del valore della causa, compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, con distrazione in favore del difensore antistatario. In considerazione della estrema semplicità delle questioni trattate, dell'istruttoria e dell'attività difensiva svolta, i compensi devono essere liquidati in misura pari ai valori minimi di tabella per tutte le fasi.
Per gli stessi motivi, le spese della consulenza tecnica d'ufficio debbono essere poste CP_ definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto di percepire la pensione di reversibilità in dipendenza pagina 4 di 5 della morte del padre e condanna lo stesso resistente al Persona_1 CP_1 pagamento dei ratei della pensione già maturati, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza di legge;
CP_
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, cpa ed iva, se dovute per legge, con distrazione in favore del difensore;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Cagliari, 30.9.2025.
Il giudice
Riccardo Ariu
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