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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/05/2025, n. 2234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2234 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 996/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 27 gennaio 2025 da elettivamente domiciliato in Milano, C.so di Porta Vittoria, 8, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Gioacchino De Luca, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv.
Elisabetta M. Montagna per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
convenuto contumace
OGGETTO: licenziamento individuale i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) In punto di licenziamento:
a) accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto, ex art. 3, comma 1,
D.lgs. n. 23/2015, l'illegittimità del licenziamento del 14.6.2024 decorrente dal 8.6.24 e, per l'effetto, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del 8.6.2024 e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Controparte_1 ricorrente un'indennità risarcitoria corrispondente all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR pari ad Euro 2.097,07 lordi in misura compresa tra 3 e 6 mensilità, ovvero in caso di mancato accoglimento della domanda sub d) ad Euro Euro 1.048,53 lordi in misura compresa tra 3 e 6 mensilità, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso pari ad
1 Euro 626,60 lordi, ovvero in caso di mancato accoglimento della domanda sub d) ad Euro
339,40 lordi e/o la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia.
2) In punto di differenze retributive b) accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto, che il ricorrente ha svolto la sua prestazione, sin dal 16.2.2022 per 63 ore settimanali e, per l'effetto,
c) accertare e dichiarare, l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia e/o la simulazione della clausola del part time e, per l'effetto,
d) accertare e dichiarare, che la retribuzione utile per il calcolo del TFR è pari ad Euro
2.097,07 e/o la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
e) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle retribuzioni dei mesi di agosto 2023, settembre 2023, ottobre 2023 oltre alle retribuzioni dal 6.10.2023 sino alla cessazione del rapporto di lavoro (8.6.2024), oltre all'indennità sostitutiva del preavviso, alle spettanze di fine rapporto, e al TFR, calcolati secondo lo schema del full time e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al pagamento della somma complessiva lorda di Euro 29.072,21 (di cui 4.243,71 a titolo di
TFR) o alla diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia.
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande b) e c),
f) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle retribuzioni dei mesi di agosto 2023, settembre 2023, ottobre 2023 oltre alle retribuzioni dal 6.10.2023 sino alla cessazione del rapporto di lavoro (8.6.2024), oltre all'indennità sostitutiva del preavviso, alle spettanze di fine rapporto, e al TFR, calcolati secondo lo schema del part time 20 ore settimanali e, per l'effetto, condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessiva lorda di Euro
13.223,86 (di cui Euro 1.969,96 a titolo di TFR) o alla diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia.
4) Con rivalutazione monetaria e interessi legali. Con vittoria di compensi, diritti e onorari nel presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con ricorso depositato in via telematica in data 27 gennaio 2025, Parte_1
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di Controparte_1
Rilevava il ricorrente di essere stato assunto da con un contratto a Controparte_1
tempo indeterminato, dal 16.2.2022, part time (20 ore settimanali), liv. 7 del CCNL
Multiservizi (Conflavoro – Confsal), qualifica di operaio e mansione di facchino. si occupava, insieme al fratello anch'egli dipendente di Parte_1 Per_1 dell'allestimento e dello smontaggio degli stands presso Fiera Controparte_1
Milano.
Il ricorrente aveva sempre reso la sua prestazione per 63 ore settimanali, espletando la sua mansione secondo la seguente modulazione oraria: dal lunedì alla domenica, dalle ore
08,00 alle ore 18,00 con un'ora di pausa.
che fin da agosto 2023 non aveva ricevuto il pagamento delle Parte_1
retribuzioni, ne aveva richiesto il pagamento al titolare e, di tutta risposta, a far data dal
5.10.2023, il Sig. gli aveva prescritto di non presentarsi più sul posto di lavoro e di Per_2
attendere nuove istruzioni.
Il 13.5.2024 il consulente del lavoro di dott. , Controparte_1 Persona_3
aveva riferito che in data 18.1.2024 la società aveva inviato al ricorrente lettera di richiamo
“all'ultimo domicilio conosciuto dei lavoratori ossia in Via Mantegazza 14, 20156
Milano”, con la quale aveva contestato assenze ingiustificate sin dal 2.10.2023 (doc. 7 fasc. ric.). Nessuna contestazione disciplinare era mai stata recapitata al ricorrente e, in ogni caso, nessun provvedimento era mai stato notificato al ricorrente.
Con e-mail del 16.5.2024, il titolare di aveva comunicato al Controparte_1
di presentarsi il giorno 8.6.2024 alle ore 05,00 del mattino in Piazzale Parte_1
Lotto “per partire con i nostri operai per la trasferta a Riva del Garda” (doc.12 fasc. ric.).
Con comunicazione pec del 7.6.2024, il dr. aveva comunicato che il ricorrente non Per_4
si sarebbe potuto presentare sul luogo di lavoro il giorno seguente in quanto si era dovuto recare in Egitto per motivi familiari (doc. 13 fasc. ric.).
In data 8.6.2024 per il tramite del Consulente del Lavoro dott. Controparte_1
aveva contestato al ricorrente l'assenza per quel giorno (doc. 14 fasc. ric.). Per_3
Il dott. aveva confermato quanto già comunicato con precedente pec del 7.6.24 Per_4
(doc. 15 fasc. ric.).
3 Con pec del 14.6.2024 indirizzata al dott. della CISL e in copia conoscenza via Per_4
email al ricorrente, il consulente del lavoro di aveva allegato lettera Controparte_1
di licenziamento disciplinare (doc. 16 fasc. ric.).
Il licenziamento era stato tempestivamente impugnato per il tramite della CISL con pec del
31.7.2024 (doc. 17 fasc. ric.).
Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte.
Nessuno si costituiva per il convenuto che veniva dichiarato contumace.
All'udienza del 15 maggio 2025, il ricorrente rinunziava all'accertamento del full time
e chiedeva pronunziarsi la sentenza immediatamente;
omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva quindi discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di va accolto, per come esso risulta dopo la rinunzia Parte_1
parziale verbalizzata nel corso della odierna udienza.
è assunto da con un contratto a tempo Parte_1 Controparte_1
indeterminato, dal 16.2.2022, part time (20 ore settimanali), liv. 7 del CCNL Multiservizi
(Conflavoro – Confsal), con qualifica di operaio e mansione di facchino (doc. 2 fasc. ric.).
L'8.6.2024 per il tramite del Consulente del Lavoro, dott. Controparte_1
contesta al ricorrente l'assenza ingiustificata per il giorno 8 giugno 2024 (doc. Per_3
14 fasc. ric.).
Invero, il giorno prima (7.6.2024) aveva annunciato, tramite l'ufficio Parte_1
vertenze Cisl di Legnano, che non avrebbe potuto essere presente il giorno 8 giugno 2024 per motivi familiari, dovendo recarsi in Egitto (doc. 13 fasc. ric.).
Con pec del 14.6.2024 indirizzata al dott. della CISL e in copia conoscenza via Per_4
email al ricorrente, il consulente del lavoro di comunica il CP_1 CP_1 licenziamento disciplinare: “In riferimento alla lettera di contestazione disciplinare inviata
a mezzo pec il giorno 8.6.24 con la quale Le abbiamo contestato la seguente infrazione commessa: assenza ingiustificata del giorno 8.6.24 che qui si intende richiamata ad ogni fine ed effetto, dopo aver valutato le giustificazioni da Lei addotte, che abbiamo deciso di non accogliere e, considerando che dal giorno 8.6.24 non si è più presentato al lavoro senza comunicarci una data di rientro ma semplicemente informandoci di essersi recato in
Egitto per motivi familiari, valutata la gravità della Sua condotta che ha irrimediabilmente
4 leso il vincolo fiduciario su cui si basa il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 7 L. n.
300/1970 Le comunichiamo la chiusura del procedimento disciplinare con l'irrogazione della sanzione del licenziamento ai sensi dell'art. 2119 c.c. Pertanto, Le comunichiamo il recesso dal rapporto di lavoro con Lei instaurato in data 16.2.2022 con effetto immediato
e senza preavviso” (doc. 16 fasc. ric.).
La vicenda aveva fatto seguito ad una serie di malintesi fra le parti, culminati con l'invito da parte del titolare dell'impresa convenuta a non presentarsi più sul posto di lavoro a partire dal 5 ottobre 2023. Vi era poi stata una serie di scambi epistolari con l'invito finale dell'azienda a presentarsi sul posto di lavoro l'8 giugno 2024, in piazzale Lotto (doc. 12 fasc. ric.).
2. Come è noto, grava sulla datrice di lavoro l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento e quindi anche dell'elemento soggettivo della condotta addebitata al lavoratore ex art. 5 legge n. 604 del 1966, tuttora vigente ex art. 1
D.lgs. 1 dicembre 2009, n. 179 (Cass., sez. lav., 16 agosto 2024, n. 22870; 9 giugno 2014,
n. 12882; 4 dicembre 2018, n. 31318).
Il contesto documentale acquisito agli atti dimostra in sostanza una volontà espulsiva della società causata dalla rivendicazione del lavoratore di ottenere il suo giusto compenso per il lavoro già svolto.
Acquisita la certezza che insieme al fratello, non sarebbe stato Parte_1 disponibile a riprendere il lavoro l'8 giugno 2024 a seguito di un suo trasferimento nella terra di origine, contesta l'assenza del lavoratore e ne dichiara la CP_1 CP_1 gravità per “gravi ripercussioni sull'organizzazione delle attività aziendali e sulle commesse da portare a termine” (doc. 14 fasc. ric.).
Quali fossero queste attività aziendali e quali fossero queste commesse da portare a termine è rimasto dato incerto.
Avendo infatti la società convenuta disertato il giudizio, essa non ha fatto constare, come sarebbe stato suo preciso onere, alcun elemento atto a dimostrare, in concreto, la giusta causa effettiva del licenziamento.
La retribuzione utile per il calcolo del TFR è pari a € 1.048,54 (1.935,76 *13/12 *50%).
Il rapporto di lavoro, ex artt. 3, comma 1, e 9 D.lgs. n. 23/2015 va pertanto dichiarato estinto all'8.6.2024 e deve essere condannata a corrispondere a Controparte_1 un'indennità risarcitoria corrispondente all'ultima retribuzione utile Parte_1
5 per il calcolo del TFR pari ad € 1.048,54 lordi in misura di 5 mensilità, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 339,40 lordi.
3. Va anche dichiarato il diritto del ricorrente al pagamento delle retribuzioni dei mesi di agosto 2023, settembre 2023, ottobre 2023 oltre alle retribuzioni dal 6.10.2023 sino alla formale cessazione del rapporto di lavoro (8.6.2024), oltre alle spettanze di fine rapporto, e al TFR, calcolati sul part time 20 ore settimanali nella somma complessiva lorda di €
13.223,86 (di cui Euro 1.969,96 a titolo di TFR) oltre interessi e rivalutazione.
Avendo infatti disertato il giudizio, essa non ha fatto constare fatti Controparte_1
impeditivi od estintivi rispetto alla pretesa di parte ricorrente, fondata sulla certezza dell'assunzione delle mansioni e sui minimi salariali.
4. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 2.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) accerta e dichiara ex artt. 3, comma 1, e 9 D.lgs. n. 23/2015, l'illegittimità del licenziamento del 14.6.2024 decorrente dal 8.6.24 e, per l'effetto, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del 8.6.2024 e condanna in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria pari a lordi € 5.242,70, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 339,40;
2) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento delle retribuzioni dei mesi di agosto 2023, settembre 2023, ottobre 2023 oltre alle retribuzioni dal 6.10.2023 sino alla cessazione del rapporto di lavoro (8.6.2024), alle spettanze di fine rapporto, e al TFR, calcolati sul part time 20 ore settimanali e pertanto condanna in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessiva lorda di € 13.223,86 (di cui € 1.969,96 a titolo di TFR), con rivalutazione monetaria e interessi legali.
3) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali a vantaggio di liquidate in complessivi € 2.500,00, oltre Parte_1
6 agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Così deciso il 15 maggio 2025.
Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 27 gennaio 2025 da elettivamente domiciliato in Milano, C.so di Porta Vittoria, 8, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Gioacchino De Luca, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv.
Elisabetta M. Montagna per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
convenuto contumace
OGGETTO: licenziamento individuale i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) In punto di licenziamento:
a) accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto, ex art. 3, comma 1,
D.lgs. n. 23/2015, l'illegittimità del licenziamento del 14.6.2024 decorrente dal 8.6.24 e, per l'effetto, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del 8.6.2024 e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Controparte_1 ricorrente un'indennità risarcitoria corrispondente all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR pari ad Euro 2.097,07 lordi in misura compresa tra 3 e 6 mensilità, ovvero in caso di mancato accoglimento della domanda sub d) ad Euro Euro 1.048,53 lordi in misura compresa tra 3 e 6 mensilità, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso pari ad
1 Euro 626,60 lordi, ovvero in caso di mancato accoglimento della domanda sub d) ad Euro
339,40 lordi e/o la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia.
2) In punto di differenze retributive b) accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto, che il ricorrente ha svolto la sua prestazione, sin dal 16.2.2022 per 63 ore settimanali e, per l'effetto,
c) accertare e dichiarare, l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia e/o la simulazione della clausola del part time e, per l'effetto,
d) accertare e dichiarare, che la retribuzione utile per il calcolo del TFR è pari ad Euro
2.097,07 e/o la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
e) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle retribuzioni dei mesi di agosto 2023, settembre 2023, ottobre 2023 oltre alle retribuzioni dal 6.10.2023 sino alla cessazione del rapporto di lavoro (8.6.2024), oltre all'indennità sostitutiva del preavviso, alle spettanze di fine rapporto, e al TFR, calcolati secondo lo schema del full time e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al pagamento della somma complessiva lorda di Euro 29.072,21 (di cui 4.243,71 a titolo di
TFR) o alla diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia.
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande b) e c),
f) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle retribuzioni dei mesi di agosto 2023, settembre 2023, ottobre 2023 oltre alle retribuzioni dal 6.10.2023 sino alla cessazione del rapporto di lavoro (8.6.2024), oltre all'indennità sostitutiva del preavviso, alle spettanze di fine rapporto, e al TFR, calcolati secondo lo schema del part time 20 ore settimanali e, per l'effetto, condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessiva lorda di Euro
13.223,86 (di cui Euro 1.969,96 a titolo di TFR) o alla diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia.
4) Con rivalutazione monetaria e interessi legali. Con vittoria di compensi, diritti e onorari nel presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con ricorso depositato in via telematica in data 27 gennaio 2025, Parte_1
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di Controparte_1
Rilevava il ricorrente di essere stato assunto da con un contratto a Controparte_1
tempo indeterminato, dal 16.2.2022, part time (20 ore settimanali), liv. 7 del CCNL
Multiservizi (Conflavoro – Confsal), qualifica di operaio e mansione di facchino. si occupava, insieme al fratello anch'egli dipendente di Parte_1 Per_1 dell'allestimento e dello smontaggio degli stands presso Fiera Controparte_1
Milano.
Il ricorrente aveva sempre reso la sua prestazione per 63 ore settimanali, espletando la sua mansione secondo la seguente modulazione oraria: dal lunedì alla domenica, dalle ore
08,00 alle ore 18,00 con un'ora di pausa.
che fin da agosto 2023 non aveva ricevuto il pagamento delle Parte_1
retribuzioni, ne aveva richiesto il pagamento al titolare e, di tutta risposta, a far data dal
5.10.2023, il Sig. gli aveva prescritto di non presentarsi più sul posto di lavoro e di Per_2
attendere nuove istruzioni.
Il 13.5.2024 il consulente del lavoro di dott. , Controparte_1 Persona_3
aveva riferito che in data 18.1.2024 la società aveva inviato al ricorrente lettera di richiamo
“all'ultimo domicilio conosciuto dei lavoratori ossia in Via Mantegazza 14, 20156
Milano”, con la quale aveva contestato assenze ingiustificate sin dal 2.10.2023 (doc. 7 fasc. ric.). Nessuna contestazione disciplinare era mai stata recapitata al ricorrente e, in ogni caso, nessun provvedimento era mai stato notificato al ricorrente.
Con e-mail del 16.5.2024, il titolare di aveva comunicato al Controparte_1
di presentarsi il giorno 8.6.2024 alle ore 05,00 del mattino in Piazzale Parte_1
Lotto “per partire con i nostri operai per la trasferta a Riva del Garda” (doc.12 fasc. ric.).
Con comunicazione pec del 7.6.2024, il dr. aveva comunicato che il ricorrente non Per_4
si sarebbe potuto presentare sul luogo di lavoro il giorno seguente in quanto si era dovuto recare in Egitto per motivi familiari (doc. 13 fasc. ric.).
In data 8.6.2024 per il tramite del Consulente del Lavoro dott. Controparte_1
aveva contestato al ricorrente l'assenza per quel giorno (doc. 14 fasc. ric.). Per_3
Il dott. aveva confermato quanto già comunicato con precedente pec del 7.6.24 Per_4
(doc. 15 fasc. ric.).
3 Con pec del 14.6.2024 indirizzata al dott. della CISL e in copia conoscenza via Per_4
email al ricorrente, il consulente del lavoro di aveva allegato lettera Controparte_1
di licenziamento disciplinare (doc. 16 fasc. ric.).
Il licenziamento era stato tempestivamente impugnato per il tramite della CISL con pec del
31.7.2024 (doc. 17 fasc. ric.).
Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte.
Nessuno si costituiva per il convenuto che veniva dichiarato contumace.
All'udienza del 15 maggio 2025, il ricorrente rinunziava all'accertamento del full time
e chiedeva pronunziarsi la sentenza immediatamente;
omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva quindi discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di va accolto, per come esso risulta dopo la rinunzia Parte_1
parziale verbalizzata nel corso della odierna udienza.
è assunto da con un contratto a tempo Parte_1 Controparte_1
indeterminato, dal 16.2.2022, part time (20 ore settimanali), liv. 7 del CCNL Multiservizi
(Conflavoro – Confsal), con qualifica di operaio e mansione di facchino (doc. 2 fasc. ric.).
L'8.6.2024 per il tramite del Consulente del Lavoro, dott. Controparte_1
contesta al ricorrente l'assenza ingiustificata per il giorno 8 giugno 2024 (doc. Per_3
14 fasc. ric.).
Invero, il giorno prima (7.6.2024) aveva annunciato, tramite l'ufficio Parte_1
vertenze Cisl di Legnano, che non avrebbe potuto essere presente il giorno 8 giugno 2024 per motivi familiari, dovendo recarsi in Egitto (doc. 13 fasc. ric.).
Con pec del 14.6.2024 indirizzata al dott. della CISL e in copia conoscenza via Per_4
email al ricorrente, il consulente del lavoro di comunica il CP_1 CP_1 licenziamento disciplinare: “In riferimento alla lettera di contestazione disciplinare inviata
a mezzo pec il giorno 8.6.24 con la quale Le abbiamo contestato la seguente infrazione commessa: assenza ingiustificata del giorno 8.6.24 che qui si intende richiamata ad ogni fine ed effetto, dopo aver valutato le giustificazioni da Lei addotte, che abbiamo deciso di non accogliere e, considerando che dal giorno 8.6.24 non si è più presentato al lavoro senza comunicarci una data di rientro ma semplicemente informandoci di essersi recato in
Egitto per motivi familiari, valutata la gravità della Sua condotta che ha irrimediabilmente
4 leso il vincolo fiduciario su cui si basa il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 7 L. n.
300/1970 Le comunichiamo la chiusura del procedimento disciplinare con l'irrogazione della sanzione del licenziamento ai sensi dell'art. 2119 c.c. Pertanto, Le comunichiamo il recesso dal rapporto di lavoro con Lei instaurato in data 16.2.2022 con effetto immediato
e senza preavviso” (doc. 16 fasc. ric.).
La vicenda aveva fatto seguito ad una serie di malintesi fra le parti, culminati con l'invito da parte del titolare dell'impresa convenuta a non presentarsi più sul posto di lavoro a partire dal 5 ottobre 2023. Vi era poi stata una serie di scambi epistolari con l'invito finale dell'azienda a presentarsi sul posto di lavoro l'8 giugno 2024, in piazzale Lotto (doc. 12 fasc. ric.).
2. Come è noto, grava sulla datrice di lavoro l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento e quindi anche dell'elemento soggettivo della condotta addebitata al lavoratore ex art. 5 legge n. 604 del 1966, tuttora vigente ex art. 1
D.lgs. 1 dicembre 2009, n. 179 (Cass., sez. lav., 16 agosto 2024, n. 22870; 9 giugno 2014,
n. 12882; 4 dicembre 2018, n. 31318).
Il contesto documentale acquisito agli atti dimostra in sostanza una volontà espulsiva della società causata dalla rivendicazione del lavoratore di ottenere il suo giusto compenso per il lavoro già svolto.
Acquisita la certezza che insieme al fratello, non sarebbe stato Parte_1 disponibile a riprendere il lavoro l'8 giugno 2024 a seguito di un suo trasferimento nella terra di origine, contesta l'assenza del lavoratore e ne dichiara la CP_1 CP_1 gravità per “gravi ripercussioni sull'organizzazione delle attività aziendali e sulle commesse da portare a termine” (doc. 14 fasc. ric.).
Quali fossero queste attività aziendali e quali fossero queste commesse da portare a termine è rimasto dato incerto.
Avendo infatti la società convenuta disertato il giudizio, essa non ha fatto constare, come sarebbe stato suo preciso onere, alcun elemento atto a dimostrare, in concreto, la giusta causa effettiva del licenziamento.
La retribuzione utile per il calcolo del TFR è pari a € 1.048,54 (1.935,76 *13/12 *50%).
Il rapporto di lavoro, ex artt. 3, comma 1, e 9 D.lgs. n. 23/2015 va pertanto dichiarato estinto all'8.6.2024 e deve essere condannata a corrispondere a Controparte_1 un'indennità risarcitoria corrispondente all'ultima retribuzione utile Parte_1
5 per il calcolo del TFR pari ad € 1.048,54 lordi in misura di 5 mensilità, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 339,40 lordi.
3. Va anche dichiarato il diritto del ricorrente al pagamento delle retribuzioni dei mesi di agosto 2023, settembre 2023, ottobre 2023 oltre alle retribuzioni dal 6.10.2023 sino alla formale cessazione del rapporto di lavoro (8.6.2024), oltre alle spettanze di fine rapporto, e al TFR, calcolati sul part time 20 ore settimanali nella somma complessiva lorda di €
13.223,86 (di cui Euro 1.969,96 a titolo di TFR) oltre interessi e rivalutazione.
Avendo infatti disertato il giudizio, essa non ha fatto constare fatti Controparte_1
impeditivi od estintivi rispetto alla pretesa di parte ricorrente, fondata sulla certezza dell'assunzione delle mansioni e sui minimi salariali.
4. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 2.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) accerta e dichiara ex artt. 3, comma 1, e 9 D.lgs. n. 23/2015, l'illegittimità del licenziamento del 14.6.2024 decorrente dal 8.6.24 e, per l'effetto, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del 8.6.2024 e condanna in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria pari a lordi € 5.242,70, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 339,40;
2) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento delle retribuzioni dei mesi di agosto 2023, settembre 2023, ottobre 2023 oltre alle retribuzioni dal 6.10.2023 sino alla cessazione del rapporto di lavoro (8.6.2024), alle spettanze di fine rapporto, e al TFR, calcolati sul part time 20 ore settimanali e pertanto condanna in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessiva lorda di € 13.223,86 (di cui € 1.969,96 a titolo di TFR), con rivalutazione monetaria e interessi legali.
3) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali a vantaggio di liquidate in complessivi € 2.500,00, oltre Parte_1
6 agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Così deciso il 15 maggio 2025.
Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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