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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/04/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale in composizione collegiale composto da
Michele Guernelli presidente
Antonio Costanzo giudice rel.
Vittorio Serra giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. r.g. 13555/2024 promossa da
(C.F. , con sede legale a Castel Maggiore (BO), Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante (avv. CP_1
Lorenzo Milani);
- ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. (avv. Elena Rossi, avv. Alessandro Vacca); CP_2 C.F._1
- CONVENUTO OPPOSTO
* * * Oggetto del processo: obbligazioni – mutuo
* * *
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, il decreto ingiuntivo n. 2639/2024 emesso dall'intestato Tribunale, per tutti i motivi di cui in narrativa, con vittoria di spese diritti ed onorari. In ipotesi subordinata, condannare la a pagare al signor Parte_1 [...] quella diversa somma che dovesse risultare dovuta effettuate le opportune CP_2 compensazioni e le valutazioni di giustizia;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari”.»
Per il convenuto opposto:
«Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via pregiudiziale e/o preliminare: pagina 1 di 7 - accogliere la richiesta di concessione di provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo per sussistenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., eventualmente con ordinanza da pronunciarsi prima dell'udienza di comparizione per le ragioni di urgenza indicate in premessa;
nel merito, in via principale:
- rigettarsi le avverse domande ed eccezioni e, per l'effetto, confermarsi l'opposto decreto ingiuntivo;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, nonché condanna di ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.». Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Viene in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all'esito della prima udienza ed acquisiti i documenti prodotti, la causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da con citazione notificata il 26 settembre 2024 a Parte_1
già socio della società opponente sino a dicembre 2026, costituitosi il 12 CP_2 dicembre 2024.
2.
Col decreto 10 luglio 2024, n. 2639 qui opposto è stato ingiunto all'attrice di pagare al convenuto a titolo di mutuo la somma capitale di euro 49.000,00, oltre interessi moratori e spese processuali. Nel ricorso per decreto ingiuntivo, CP_2
- ha richiamato le vicende relative alla costituzione, cui egli stesso aveva partecipato, della società avvenuta nel maggio 2014: Parte_1
«i. In data 2.5.2014, veniva costituita la società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione “ semplificata”, avente ad oggetto, tra le altre cose, l'attività di Controparte_3 ristorazione in genere, compreso il catering, e, pertanto, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di ogni genere, la gestione e/o la conduzione di pubblici esercizi quali bar, ristoranti e pizzerie (cfr. atto costitutivo a ministero del Dott. Notaio in San Lazzaro di Savena, Persona_1 iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, Repertorio n.31044 - Raccolta n.19391 – doc. 1).
ii. Originariamente, il capitale sociale di ammontava ad Euro 500,00 Parte_1
(cinquecento) e risultava così ripartito:
Ø il Sig. era titolare di una quota del valore nominale di Euro 200,00 (duecento), CP_2 pari al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale;
Ø il Sig. era titolare di una quota del valore nominale di Euro 100,00 (cento), pari Persona_2 al 20% (venti per cento) del capitale sociale;
Ø il Sig. era titolare di una quota del valore nominale di Euro 125,00 CP_1
(centoventicinque), pari al 25% (venticinque per cento) del capitale sociale;
Ø la Sig.ra era titolare di una quota del valore nominale di Euro 75,00 CP_4
(settantacinque), pari al 15% (quindici per cento) del capitale sociale (cfr. doc. 1)»;
- ha affermato di aver eseguito in varie occasioni, a partire al 19 maggio 2024 e sino al 30 settembre 2016, versamenti di danaro a favore della società a titolo di mutuo per pagina 2 di 7 complessivi euro 159.000,00 e di aver ottenuto in restituzione solo una parte di quanto versato (l'ultima restituzione risale al 28 novembre 2016), rimanendo così creditore della residua somma di euro 49.000,00:
«iii. Il Sig. in qualità di socio di eseguiva diversi finanziamenti a titolo di CP_2 Parte_1 mutuo in favore della Società per complessivi Euro 159.000,00, ovvero, più specificatamente:
- Euro 38.000,00 in data 19 maggio 2014;
- Euro 20.000,00 in data 29 maggio 2014;
- Euro 30.000,00 in data 24 novembre 2014;
- Euro 30.000,00 in data 9 dicembre 2014;
- Euro 2.000,00 in data 16 marzo 2015;
- Euro 20.000,00 in data 24 luglio 2015;
- Euro 6.000,00 in data 3 febbraio 2016;
- Euro 3.000,00 in data 01 luglio 2016;
- Euro 10.000,00 in data 30 settembre 2016 (cfr. estratti conto e contabili fornite dall'istituto di credito – doc. 2 e doc. 3). iv. Tali somme sono state restituite solo in parte dalla Società. Più in particolare, sono stati eseguiti i seguenti rimborsi per un totale di Euro 110.000,00:
- Euro 30.000,00 in data 29 agosto 2014;
- Euro 70.000,00 in data 22 dicembre 2014;
- Euro 10.000,00 in data 28 novembre 2016 cfr. estratti conto e disposizioni di pagamento – doc. 2 e doc. 3).
quindi, non ha restituito integralmente la somma erogata dal Sig. in Parte_1 CP_2 favore della Società a titolo di finanziamento, residuando, in particolare Euro 49.000,00 (Euro
159.000,00 – Euro 110.000,00)»;
- ha precisato di aver ceduto le proprie partecipazioni sociali, con due atti distinti (18 ottobre e 5 dicembre 2016) al socio , attuale amministratore e socio unico CP_1 di e di aver sollecitato senza successo, tramite lettera 2 agosto 2022 Parte_1 delle avvocate Armaroli e Rossi, la restituzione di quanto ancora dovuto:
«v. Medio tempore, in data 18.10.2016, il Sig. cedeva parte delle proprie partecipazioni CP_2 aventi valore nominale di Euro 100,00, pari al 20% del capitale sociale della società, al Sig. CP_1
(cfr. scrittura privata di compravendita di quote autenticata – doc. 4)
[...] vi. Infine, con scrittura privata di compravendita di quote del 5.12.2016, il Sig. cedeva CP_2 interamente la propria partecipazione, senza rinunciare tuttavia alla restituzione dei summenzionati finanziamenti (cfr. scrittura privata di compravendita di quote autenticata – doc. 5). vii. Successivamente, peraltro, la compagine societaria è mutata nuovamente e attualmente il capitale sociale è interamente detenuto dal Sig. (cfr. visura – doc. 6). CP_1 viii. Cionondimeno, ad oggi, il summenzionato credito di Euro 49.000,00 risulta totalmente insoddisfatto, non avendo la Società provveduto a pagare il residuo debito all'ex socio. Il Sig. si CP_2 trova dunque costretto, suo malgrado, ad agire giudizialmente. A nulla, del resto, sono valsi i reiterati tentativi dell'odierno attore di recuperare il credito attraverso la notifica di più solleciti di pagamento (doc. 7) […]».
Già col ricorso per decreto ingiuntivo è stata depositata una cospicua documentazione, comprensiva dei bilanci sino al 2020:
«
1. atto costitutivo Parte_1
2. estratti conto corrente 2014-2017 Banca di Imola S.p.A.; Parte_1
pagina 3 di 7
3. interrogazioni movimenti contabili Banca di Imola S.p.A.;
4. scrittura privata di compravendita di quote autenticata 18.10.2016;
5. scrittura privata di compravendita di quote autenticata 5.12.2016;
6. visura storica Parte_1
7. sollecito di pagamento Avv. Rossi;
8. bilanci di esercizio al 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020; 9. delibere assembleari di approvazione del bilancio».
3. Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.
4. L'attrice ha depositato soltanto la prima delle memorie integrative di cui all'art. 171- ter c.p.c.
Nessuno è comparso per l'attrice alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., all'esito della quale la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, avendo il convenuto rinunciato ai termini di cui all'art. 189 c.p.c.
5. Nell'atto di citazione in opposizione, senza sollevare contestazione alcuna in ordine alla causa petendi della domanda monitoria chiaramente esplicitata col ricorso per decreto ingiuntivo (v. in particolare le pagine da 3 a 5), l'opponente, dopo aver ricordato che l'ingiunzione «è stata chiesta ed ottenuta sulla base delle seguenti premesse: 1) il signor avrebbe effettuato finanziamenti a titolo di mutuo in favore della società per CP_2 complessivi € 159.000,00; 2) la società avrebbe eseguito rimborsi per complessivi €
110.000,00; 3) il signor sarebbe uscito definitivamente dalla società (cedendo le CP_2 proprie quote) senza però rinunciare alla restituzione delle somme di cui ai summenzionati finanziamenti», ha affermato che «la ricostruzione del ricorrente è parziale e non tiene conto di importanti circostanze in forza delle quali risulterà evidente che niente è più dovuto allo stesso dalla , ed in particolare ha Parte_1 dedotto: 1) la «[i]mplicita rinuncia del ricorrente alla restituzione delle somme finanziate alla società per la parte eccedente quanto già rimborsato» e ciò in relazione a quanto avvenuto al tempo delle cessioni di partecipazioni sociali, sul finire del 2016, da CP_2 ad : «Nel caso che ci occupa, non si contesta che il signor abbia
[...] CP_1 CP_2 effettuato, nel corso degli anni in cui ne è stato socio, una serie di finanziamenti a favore della società, ma si contesta che lo stesso sia ancora creditore della somma portata dal decreto ingiuntivo, avendovi lo stesso implicitamente rinunciato al momento della cessione delle quote. Ciò si desume sia da “elementi indiziari” che da “elementi documentali”», non avendo il dato «il giusto risalto» al proprio asserito credito in CP_2 occasione dei due atti di cessione delle proprie quote in favore del , essendo CP_1 passati «quasi otto anni» tra i versamenti in favore della società e le iniziative assunte pagina 4 di 7 dall'ex socio e non essendovi menzione, nei bilanci della società, di un debito specifico verso CP_2
2) il «[d]eterioramento dei rapporti tra le parti [intese quali e Persona_3
n.d.r.] dopo la cessione delle quote». CP_2
6. L'opposizione è infondata.
6.1.
Da un lato, sono pacifici, e comunque documentalmente provati, i fatti storici posti a fondamento della domanda monitoria, ed in particolare: i versamenti effettuati dall'allora socio n favore della società per complessivi euro 159.000,00; la CP_2 restituzione, con versamenti eseguiti dalla società tra il 29 agosto 2014 ed il 28 novembre 2016 per complessivi euro 110.000,00, tali da confermare l'esistenza della causa (mutuo) dedotta dell'opposto (non si spiegherebbe altrimenti, né l'opponente lo ha fatto, per quale ragione avrebbe dovuto pagare al socio tra Parte_1 CP_2 agosto 2014 e novembre 2016, euro 100.000); i formali solleciti di restituzione della residua somma di euro 49.000,00 non seguiti da contestazione alcuna ad opera di
Parte_1
6.2. Dall'altro, l'opponente non ha tempestivamente e specificatamente contestato l'esistenza di un rapporto di mutuo. Anzi, i motivi posti a fondamento dell'opposizione - volti a dimostrare che dopo la cessione delle partecipazioni sociali ad l'ex CP_1 socio veva implicitamente rinunciato al credito residuo verso la società e CP_2 dunque ad introdurre unicamente fatti estintivi - danno per presupposto, logicamente, che il debito a titolo di mutuo fosse sorto (art. 115 c.p.c.). E' irrilevante la mancanza di un contratto scritto tra le parti, ossia la società e
CP_2
Il complesso degli elementi di fatto acquisiti, ed in particolare quelli relativi alla condotta delle parti e dunque al modo in cui il rapporto ha trovato concreta attuazione (cfr. anche Cass., sez. I, 23 marzo 2017, n. 7471; Cass., sez. I, ord. 8 giugno 2018, n.
15035), sono più che sufficienti a dare supporto alla domanda proposta in via monitoria. I fatti costitutivi posti a fondamento della domanda di condanna non sono stati specificatamente contestati con l'atto di citazione in opposizione ed anzi sono stati ammessi.
Generiche e confuse sono le argomentazioni svolte dall'opponente, a fronte delle difese contenute nella comparsa di costituzione del convenuto, solo nella prima memoria integrativa, nella quale si richiamano i due motivi di opposizione illustrati nell'atto introduttivo e si afferma, senza darne la minima prova, che «era stato ampiamente convenuto tra il sig. (nella sua qualità di cedente) e il sig. (nella CP_2 CP_1 sua qualità di parte cessionaria) che il credito – contestualmente e in un unicum con il negozio giuridico della cessione della quota – fosse stato RINUNCIATO dal e CP_2 naturalmente TRASFERITO al » (così, testualmente, alla pagina 2 della memoria). CP_1
pagina 5 di 7 Quei fatti costitutivi trovano comunque adeguato riscontro nella documentazione acquisita, con particolare riferimento a dati storici pacifici quali: la parziale restituzione – in costanza di rapporto societario - della somma di euro 110.000,00 a fronte della complessiva somma di euro 159.000,00 a suo tempo versata, tra maggio 2014 e settembre 2016, da CP_2 la non contestazione dei solleciti 11 aprile 2022 e 2 agosto 2022; le previsioni di bilancio: per tutte, si vedano il bilancio al 31 dicembre 2015, ove si precisa che «nei debiti verso altri è incluso un debito verso soci per un finanziamento infruttifero e postergato di Euro 49.050» (nella nota integrativa al bilancio al 31 dicembre
201i, a proposito dei debiti verso soci per finanziamenti, si legge che «nei debiti verso soci è incluso un debito verso soci per un finanziamento infruttifero e postergato di Euro 49.050») ed il bilancio al 31 dicembre 2018 che, alla pari del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 (v. la nota integrativa), riporta un «debito verso soci per finanziamento» per euro 58.050. Il bilancio al 31 dicembre 2020 riporta un «debito verso soci per finanziamento» pari ad euro 56.728,00. Come già osservato, nessuna spiegazione alternativa delle previsioni di bilancio o dei versamenti in parziale restituzione è stata offerta, e con riferimento ad un diverso schema causale, ad opera della società opponente. Per contro, a sostegno dell'opposizione l'attrice ha allegato unicamente fatti estintivi del tutto sforniti di prova (l'asserita rinuncia al credito residuo vantato dall'ex socio verso la società, che sarebbe stata convenuta nell'ambito di un rapporto tra socio cedente e socio cessionario) o del tutto irrilevanti (il peggioramento dei rapporti tra il convenuto ed il legale rappresentante della società opponente o il di lui fratello) o inconsistenti (il mero decorso del tempo).
7.
Ogni altra questione è assorbita o irrilevante.
8. In conclusione, l'opposizione va respinta.
9. Il decreto ingiuntivo va dichiarato esecutivo (art. 653, comma 1, c.p.c.).
10. Non si ravvisano i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, considerato che vi è stata rinuncia ai termini di cui all'art. 189 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta: pagina 6 di 7 - rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 10 luglio 2024, n. 2639;
- dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo 10 luglio 2024, n. 2639;
- condanna l'opponente a pagare all'opposto le spese processuali liquidate in euro 6.164,00 per compenso, oltre 15% RF, CPA e IVA come per legge. Bologna, 2 aprile 2025
Il presidente Michele Guernelli
Il giudice est. Antonio Costanzo
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale in composizione collegiale composto da
Michele Guernelli presidente
Antonio Costanzo giudice rel.
Vittorio Serra giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. r.g. 13555/2024 promossa da
(C.F. , con sede legale a Castel Maggiore (BO), Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante (avv. CP_1
Lorenzo Milani);
- ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. (avv. Elena Rossi, avv. Alessandro Vacca); CP_2 C.F._1
- CONVENUTO OPPOSTO
* * * Oggetto del processo: obbligazioni – mutuo
* * *
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, il decreto ingiuntivo n. 2639/2024 emesso dall'intestato Tribunale, per tutti i motivi di cui in narrativa, con vittoria di spese diritti ed onorari. In ipotesi subordinata, condannare la a pagare al signor Parte_1 [...] quella diversa somma che dovesse risultare dovuta effettuate le opportune CP_2 compensazioni e le valutazioni di giustizia;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari”.»
Per il convenuto opposto:
«Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via pregiudiziale e/o preliminare: pagina 1 di 7 - accogliere la richiesta di concessione di provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo per sussistenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., eventualmente con ordinanza da pronunciarsi prima dell'udienza di comparizione per le ragioni di urgenza indicate in premessa;
nel merito, in via principale:
- rigettarsi le avverse domande ed eccezioni e, per l'effetto, confermarsi l'opposto decreto ingiuntivo;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, nonché condanna di ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.». Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Viene in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all'esito della prima udienza ed acquisiti i documenti prodotti, la causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da con citazione notificata il 26 settembre 2024 a Parte_1
già socio della società opponente sino a dicembre 2026, costituitosi il 12 CP_2 dicembre 2024.
2.
Col decreto 10 luglio 2024, n. 2639 qui opposto è stato ingiunto all'attrice di pagare al convenuto a titolo di mutuo la somma capitale di euro 49.000,00, oltre interessi moratori e spese processuali. Nel ricorso per decreto ingiuntivo, CP_2
- ha richiamato le vicende relative alla costituzione, cui egli stesso aveva partecipato, della società avvenuta nel maggio 2014: Parte_1
«i. In data 2.5.2014, veniva costituita la società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione “ semplificata”, avente ad oggetto, tra le altre cose, l'attività di Controparte_3 ristorazione in genere, compreso il catering, e, pertanto, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di ogni genere, la gestione e/o la conduzione di pubblici esercizi quali bar, ristoranti e pizzerie (cfr. atto costitutivo a ministero del Dott. Notaio in San Lazzaro di Savena, Persona_1 iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, Repertorio n.31044 - Raccolta n.19391 – doc. 1).
ii. Originariamente, il capitale sociale di ammontava ad Euro 500,00 Parte_1
(cinquecento) e risultava così ripartito:
Ø il Sig. era titolare di una quota del valore nominale di Euro 200,00 (duecento), CP_2 pari al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale;
Ø il Sig. era titolare di una quota del valore nominale di Euro 100,00 (cento), pari Persona_2 al 20% (venti per cento) del capitale sociale;
Ø il Sig. era titolare di una quota del valore nominale di Euro 125,00 CP_1
(centoventicinque), pari al 25% (venticinque per cento) del capitale sociale;
Ø la Sig.ra era titolare di una quota del valore nominale di Euro 75,00 CP_4
(settantacinque), pari al 15% (quindici per cento) del capitale sociale (cfr. doc. 1)»;
- ha affermato di aver eseguito in varie occasioni, a partire al 19 maggio 2024 e sino al 30 settembre 2016, versamenti di danaro a favore della società a titolo di mutuo per pagina 2 di 7 complessivi euro 159.000,00 e di aver ottenuto in restituzione solo una parte di quanto versato (l'ultima restituzione risale al 28 novembre 2016), rimanendo così creditore della residua somma di euro 49.000,00:
«iii. Il Sig. in qualità di socio di eseguiva diversi finanziamenti a titolo di CP_2 Parte_1 mutuo in favore della Società per complessivi Euro 159.000,00, ovvero, più specificatamente:
- Euro 38.000,00 in data 19 maggio 2014;
- Euro 20.000,00 in data 29 maggio 2014;
- Euro 30.000,00 in data 24 novembre 2014;
- Euro 30.000,00 in data 9 dicembre 2014;
- Euro 2.000,00 in data 16 marzo 2015;
- Euro 20.000,00 in data 24 luglio 2015;
- Euro 6.000,00 in data 3 febbraio 2016;
- Euro 3.000,00 in data 01 luglio 2016;
- Euro 10.000,00 in data 30 settembre 2016 (cfr. estratti conto e contabili fornite dall'istituto di credito – doc. 2 e doc. 3). iv. Tali somme sono state restituite solo in parte dalla Società. Più in particolare, sono stati eseguiti i seguenti rimborsi per un totale di Euro 110.000,00:
- Euro 30.000,00 in data 29 agosto 2014;
- Euro 70.000,00 in data 22 dicembre 2014;
- Euro 10.000,00 in data 28 novembre 2016 cfr. estratti conto e disposizioni di pagamento – doc. 2 e doc. 3).
quindi, non ha restituito integralmente la somma erogata dal Sig. in Parte_1 CP_2 favore della Società a titolo di finanziamento, residuando, in particolare Euro 49.000,00 (Euro
159.000,00 – Euro 110.000,00)»;
- ha precisato di aver ceduto le proprie partecipazioni sociali, con due atti distinti (18 ottobre e 5 dicembre 2016) al socio , attuale amministratore e socio unico CP_1 di e di aver sollecitato senza successo, tramite lettera 2 agosto 2022 Parte_1 delle avvocate Armaroli e Rossi, la restituzione di quanto ancora dovuto:
«v. Medio tempore, in data 18.10.2016, il Sig. cedeva parte delle proprie partecipazioni CP_2 aventi valore nominale di Euro 100,00, pari al 20% del capitale sociale della società, al Sig. CP_1
(cfr. scrittura privata di compravendita di quote autenticata – doc. 4)
[...] vi. Infine, con scrittura privata di compravendita di quote del 5.12.2016, il Sig. cedeva CP_2 interamente la propria partecipazione, senza rinunciare tuttavia alla restituzione dei summenzionati finanziamenti (cfr. scrittura privata di compravendita di quote autenticata – doc. 5). vii. Successivamente, peraltro, la compagine societaria è mutata nuovamente e attualmente il capitale sociale è interamente detenuto dal Sig. (cfr. visura – doc. 6). CP_1 viii. Cionondimeno, ad oggi, il summenzionato credito di Euro 49.000,00 risulta totalmente insoddisfatto, non avendo la Società provveduto a pagare il residuo debito all'ex socio. Il Sig. si CP_2 trova dunque costretto, suo malgrado, ad agire giudizialmente. A nulla, del resto, sono valsi i reiterati tentativi dell'odierno attore di recuperare il credito attraverso la notifica di più solleciti di pagamento (doc. 7) […]».
Già col ricorso per decreto ingiuntivo è stata depositata una cospicua documentazione, comprensiva dei bilanci sino al 2020:
«
1. atto costitutivo Parte_1
2. estratti conto corrente 2014-2017 Banca di Imola S.p.A.; Parte_1
pagina 3 di 7
3. interrogazioni movimenti contabili Banca di Imola S.p.A.;
4. scrittura privata di compravendita di quote autenticata 18.10.2016;
5. scrittura privata di compravendita di quote autenticata 5.12.2016;
6. visura storica Parte_1
7. sollecito di pagamento Avv. Rossi;
8. bilanci di esercizio al 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020; 9. delibere assembleari di approvazione del bilancio».
3. Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.
4. L'attrice ha depositato soltanto la prima delle memorie integrative di cui all'art. 171- ter c.p.c.
Nessuno è comparso per l'attrice alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., all'esito della quale la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, avendo il convenuto rinunciato ai termini di cui all'art. 189 c.p.c.
5. Nell'atto di citazione in opposizione, senza sollevare contestazione alcuna in ordine alla causa petendi della domanda monitoria chiaramente esplicitata col ricorso per decreto ingiuntivo (v. in particolare le pagine da 3 a 5), l'opponente, dopo aver ricordato che l'ingiunzione «è stata chiesta ed ottenuta sulla base delle seguenti premesse: 1) il signor avrebbe effettuato finanziamenti a titolo di mutuo in favore della società per CP_2 complessivi € 159.000,00; 2) la società avrebbe eseguito rimborsi per complessivi €
110.000,00; 3) il signor sarebbe uscito definitivamente dalla società (cedendo le CP_2 proprie quote) senza però rinunciare alla restituzione delle somme di cui ai summenzionati finanziamenti», ha affermato che «la ricostruzione del ricorrente è parziale e non tiene conto di importanti circostanze in forza delle quali risulterà evidente che niente è più dovuto allo stesso dalla , ed in particolare ha Parte_1 dedotto: 1) la «[i]mplicita rinuncia del ricorrente alla restituzione delle somme finanziate alla società per la parte eccedente quanto già rimborsato» e ciò in relazione a quanto avvenuto al tempo delle cessioni di partecipazioni sociali, sul finire del 2016, da CP_2 ad : «Nel caso che ci occupa, non si contesta che il signor abbia
[...] CP_1 CP_2 effettuato, nel corso degli anni in cui ne è stato socio, una serie di finanziamenti a favore della società, ma si contesta che lo stesso sia ancora creditore della somma portata dal decreto ingiuntivo, avendovi lo stesso implicitamente rinunciato al momento della cessione delle quote. Ciò si desume sia da “elementi indiziari” che da “elementi documentali”», non avendo il dato «il giusto risalto» al proprio asserito credito in CP_2 occasione dei due atti di cessione delle proprie quote in favore del , essendo CP_1 passati «quasi otto anni» tra i versamenti in favore della società e le iniziative assunte pagina 4 di 7 dall'ex socio e non essendovi menzione, nei bilanci della società, di un debito specifico verso CP_2
2) il «[d]eterioramento dei rapporti tra le parti [intese quali e Persona_3
n.d.r.] dopo la cessione delle quote». CP_2
6. L'opposizione è infondata.
6.1.
Da un lato, sono pacifici, e comunque documentalmente provati, i fatti storici posti a fondamento della domanda monitoria, ed in particolare: i versamenti effettuati dall'allora socio n favore della società per complessivi euro 159.000,00; la CP_2 restituzione, con versamenti eseguiti dalla società tra il 29 agosto 2014 ed il 28 novembre 2016 per complessivi euro 110.000,00, tali da confermare l'esistenza della causa (mutuo) dedotta dell'opposto (non si spiegherebbe altrimenti, né l'opponente lo ha fatto, per quale ragione avrebbe dovuto pagare al socio tra Parte_1 CP_2 agosto 2014 e novembre 2016, euro 100.000); i formali solleciti di restituzione della residua somma di euro 49.000,00 non seguiti da contestazione alcuna ad opera di
Parte_1
6.2. Dall'altro, l'opponente non ha tempestivamente e specificatamente contestato l'esistenza di un rapporto di mutuo. Anzi, i motivi posti a fondamento dell'opposizione - volti a dimostrare che dopo la cessione delle partecipazioni sociali ad l'ex CP_1 socio veva implicitamente rinunciato al credito residuo verso la società e CP_2 dunque ad introdurre unicamente fatti estintivi - danno per presupposto, logicamente, che il debito a titolo di mutuo fosse sorto (art. 115 c.p.c.). E' irrilevante la mancanza di un contratto scritto tra le parti, ossia la società e
CP_2
Il complesso degli elementi di fatto acquisiti, ed in particolare quelli relativi alla condotta delle parti e dunque al modo in cui il rapporto ha trovato concreta attuazione (cfr. anche Cass., sez. I, 23 marzo 2017, n. 7471; Cass., sez. I, ord. 8 giugno 2018, n.
15035), sono più che sufficienti a dare supporto alla domanda proposta in via monitoria. I fatti costitutivi posti a fondamento della domanda di condanna non sono stati specificatamente contestati con l'atto di citazione in opposizione ed anzi sono stati ammessi.
Generiche e confuse sono le argomentazioni svolte dall'opponente, a fronte delle difese contenute nella comparsa di costituzione del convenuto, solo nella prima memoria integrativa, nella quale si richiamano i due motivi di opposizione illustrati nell'atto introduttivo e si afferma, senza darne la minima prova, che «era stato ampiamente convenuto tra il sig. (nella sua qualità di cedente) e il sig. (nella CP_2 CP_1 sua qualità di parte cessionaria) che il credito – contestualmente e in un unicum con il negozio giuridico della cessione della quota – fosse stato RINUNCIATO dal e CP_2 naturalmente TRASFERITO al » (così, testualmente, alla pagina 2 della memoria). CP_1
pagina 5 di 7 Quei fatti costitutivi trovano comunque adeguato riscontro nella documentazione acquisita, con particolare riferimento a dati storici pacifici quali: la parziale restituzione – in costanza di rapporto societario - della somma di euro 110.000,00 a fronte della complessiva somma di euro 159.000,00 a suo tempo versata, tra maggio 2014 e settembre 2016, da CP_2 la non contestazione dei solleciti 11 aprile 2022 e 2 agosto 2022; le previsioni di bilancio: per tutte, si vedano il bilancio al 31 dicembre 2015, ove si precisa che «nei debiti verso altri è incluso un debito verso soci per un finanziamento infruttifero e postergato di Euro 49.050» (nella nota integrativa al bilancio al 31 dicembre
201i, a proposito dei debiti verso soci per finanziamenti, si legge che «nei debiti verso soci è incluso un debito verso soci per un finanziamento infruttifero e postergato di Euro 49.050») ed il bilancio al 31 dicembre 2018 che, alla pari del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 (v. la nota integrativa), riporta un «debito verso soci per finanziamento» per euro 58.050. Il bilancio al 31 dicembre 2020 riporta un «debito verso soci per finanziamento» pari ad euro 56.728,00. Come già osservato, nessuna spiegazione alternativa delle previsioni di bilancio o dei versamenti in parziale restituzione è stata offerta, e con riferimento ad un diverso schema causale, ad opera della società opponente. Per contro, a sostegno dell'opposizione l'attrice ha allegato unicamente fatti estintivi del tutto sforniti di prova (l'asserita rinuncia al credito residuo vantato dall'ex socio verso la società, che sarebbe stata convenuta nell'ambito di un rapporto tra socio cedente e socio cessionario) o del tutto irrilevanti (il peggioramento dei rapporti tra il convenuto ed il legale rappresentante della società opponente o il di lui fratello) o inconsistenti (il mero decorso del tempo).
7.
Ogni altra questione è assorbita o irrilevante.
8. In conclusione, l'opposizione va respinta.
9. Il decreto ingiuntivo va dichiarato esecutivo (art. 653, comma 1, c.p.c.).
10. Non si ravvisano i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, considerato che vi è stata rinuncia ai termini di cui all'art. 189 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta: pagina 6 di 7 - rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 10 luglio 2024, n. 2639;
- dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo 10 luglio 2024, n. 2639;
- condanna l'opponente a pagare all'opposto le spese processuali liquidate in euro 6.164,00 per compenso, oltre 15% RF, CPA e IVA come per legge. Bologna, 2 aprile 2025
Il presidente Michele Guernelli
Il giudice est. Antonio Costanzo
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