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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 09/06/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.65/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART.127 TER, TERZO COMMA C.P.C.
Nella causa in epigrafe indicata oggi 9 giugno 2025 la dott.ssa Nina Pinna
PREMESSO quanto segue:
l'udienza fissata per la data del 6.6.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali la parte costituita ha precisato le conclusioni;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NUORO
Sezione Civile in persona della dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.65 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Just n°6, ), elettivamente domiciliata in Cagliari, via Scano n. CodiceFiscale_1
50/A, presso lo studio dell'avv. Francesca Mannai , in virtù CodiceFiscale_2
di procura in calce all'atto di citazione attrice contro
sito in Nuoro, via Veneto n. 61, C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore , legale rappresentante della con CP_2 CP_3
sede in Nuoro via Toscana n. 33 (C.F. ) C.F._3
convenuto contumace
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Accoglie la domanda attorea e per l'effetto annulla la delibera del 4.9.2020 assunta dal
Controparte_1
condanna il in persona dell'amministratore p.t.C.F. al Controparte_1 P.IVA_1
pagamento in favore di delle spese processuali che si liquidano in Parte_1
euro 3397,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22 ottobre 2020 l'attrice ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale il per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, Ogni avversa domanda, eccezione e deduzione respinta, In via preliminare Previa sospensione dell'efficacia della delibera assembleare del 04.09.2020 relativamente a tutti i punti all'ordine del giorno cosi precisati: 1) Presentazione preventivi per la sostituzione dell'impianto elevatore condominiale: decisione in merito e incarico;
2)
Intervento urgente di ammodernamento impianto elevatore: incarico Otis;
3) Presentazione preventivi polizza condominiale: valutazioni e incarico;
4) Situazione generale condominiale: interventi in sospeso e pratica Ecobonus;
5) Pagamento quote condominiali: incasso quote;
6) Varie ed eventuali, accertare e dichiarare nulla/ annullabile la delibera assembleare del 04.09.2020 adottata dal sito in Nuoro via Controparte_1
Veneto n. 61 in persona dell'amministratore pro tempore con sede in Nuoro CP_2
via Toscana n. 33 relativamente a tutti punti all'ordine del giorno. Nel merito Per tutti i motivi esposti in narrativa accertare e dichiarare nulla/annullabile la delibera assembleare del 04.09.2020 adottata dal sito in Nuoro via Veneto n. 61 in Controparte_1 persona dell'amministratore pro tempore con sede in Nuoro via Toscana n. CP_2
33 relativamente a tutti punti all'ordine del giorno cosi precisati 1) Presentazione preventivi per la sostituzione dell'impianto elevatore condominiale: decisione in merito e incarico;
2) Intervento urgente di ammodernamento impianto elevatore: incarico Otis;
3)
Presentazione preventivi polizza condominiale: valutazioni e incarico;
4) Situazione generale condominiale: interventi in sospeso e pratica Ecobonus;
5) Pagamento quote condominiali: incasso quote;
6) Varie ed eventuali e per l'effetto condannare il in persona dell'amministratore pro tempore al risarcimento Controparte_1 CP_2 dei danni da quantificarsi in via equitativa e in ogni caso in una somma non inferiore a €
5.000. In ogni caso con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”
Ha assunto l'attrice che è proprietaria dell'immobile sito in Nuoro, via Veneto n. 61, piano
5, nel e partecipante al condominio dello stabile stesso per la Controparte_1
quota di 112,21 millesimi. Con raccomandata a/r del 01.09.2020, l'amministratore del
Condominio suindicato, il SI , legale rappresentante dello Studio 2 di CP_2
comunicava all'attrice la convocazione dell'assemblea straordinaria per il CP_2
giorno 03.09.2020 in prima convocazione. All'ordine del giorno venivano indicati i seguenti punti: 1) Presentazione preventivi per la sostituzione dell'impianto elevatore condominiale: decisione in merito e incarico;
2) Intervento urgente di ammodernamento impianto elevatore: incarico Otis;
3) Presentazione preventivi polizza condominiale: valutazioni e incarico;
4) Situazione generale condominiale: interventi in sospeso e pratica
Ecobonus; 5) Pagamento quote condominiali: incasso quote;
6) Varie ed eventuali.
L'attrice non ha potuto partecipare alla suddetta assemblea considerato che non è stata convocata nei termini di legge. Infatti la raccomandata contenente l'avviso di convocazione, pervenuto il 01.09.2020, si poteva ritirare all'ufficio postale solo a far data dal 02.09.2020. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono state comunicate con raccomandata spedita il 12.09.2020 e pervenuta all'attrice il giorno 22.09.2020 contenente il verbale di assemblea. L'attrice, ricevuto il verbale ha rilevato delle illegittimità della delibera che è stata adottata in violazione dell'articolo 66 disp. att. codice civile. La delibera assembleare è annullabile ai sensi dell'art. 1137 c.c. per tardiva e irregolare convocazione della . E' obbligo dell'amministratore inviare la convocazione, Parte_1
almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano. L'attrice ha ricevuto la convocazione in maniera irrituale poiché effettuata in maniera tardiva in quanto la raccomandata è stata ricevuta il 01.09.2020 e ritirata il 02.09.2020, solo un giorno precedente la data dell'assemblea condominiale straordinaria fissata per il giorno
03.09.2020 in prima convocazione.
Il sebbene ritualmente citato non si è costituito in giudizio e all'udienza del 26 CP_1
gennaio 2024 ne è stata dichiarata la contumacia
La causa è stata istruita con produzioni documentali
All'udienza del 6.6.2025 la parti con note di trattazione scritta hanno precisato le conclusioni in conformità ai rispettivi atti e la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice di impugnazione della delibera 4 settembre 2020 è fondata e deve, pertanto, essere accolta nei limiti di cui appresso.
Sulla nullità della delibera:
La nullità delle delibere delle assemblee di condominio viene ravvisata per le delibere assembleari prive degli elementi essenziali, per le delibere aventi oggetto impossibile o illecito (ossia contrario all'ordine pubblico o al buon costume), per le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, e per le delibere che incidano sui diritti individuali o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini (v. Cass. civ, 7.3.2005, n.
4806). In tema di delibera condominiale, inoltre si concretizza un'ipotesi di nullità allorquando si stabiliscono o si modificano i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall'art. 1123 c.c. o dal regolamento condominiale contrattuale.
Nel caso di specie non ricorrono ipotesi di nullità
Sull'annullabilità della delibera: Devono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.
La domanda di annullabilità è ammissibile se vengono rispettati i termini di cui all'art. 1137 ultimo comma c.c.
Nel caso di specie la delibera è annullabile.
In primis sono stati rispettati i termini di cui all'art.1137 2° comma c.c..
Infatti le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono state comunicate con raccomandata spedita il 12.09.2020 e pervenuta all'attrice il giorno 22.09.2020 contenente il verbale di assemblea, data in cui l'attrice è venuta a conoscenza di quanto deliberato nell'assemblea del 4 settembre 2020. La citazione è datata 21 ottobre 2020 ed è stata regolarmente notificata a mezzo pec in data 22 ottobre 2020 quindi entro il termine di trenta giorni previsti dall'art.1137 c. che decorre dalla data di comuinicazione della deliberazione per gli assenti.
Peraltro nella questione di che trattasi, la delibera per cui è causa è stata assunta in modo irregolare per violazione dell'art.66 disp.att. c.c. che impone l'obbligo di comunicazione a tutti i condomini almeno 5 giorni prima della riunione.
Dall'irregolare costituzione dell'Assemblea condominiale discende dunque l'annullabilità della delibera e la disapplicazione di tutto quanto in essa contenuto.
Sulla domanda di risarcimento del danno: Tale domanda non può essere accolta in quanto non provata
Sulle spese:
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri di cui al DM DM 55/2014 modificato dal D.M. 147/2022 sotto la cui vigenza il procedimento è concluso.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Nuoro 9 giugno 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Nina Pinna
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART.127 TER, TERZO COMMA C.P.C.
Nella causa in epigrafe indicata oggi 9 giugno 2025 la dott.ssa Nina Pinna
PREMESSO quanto segue:
l'udienza fissata per la data del 6.6.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali la parte costituita ha precisato le conclusioni;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NUORO
Sezione Civile in persona della dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.65 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Just n°6, ), elettivamente domiciliata in Cagliari, via Scano n. CodiceFiscale_1
50/A, presso lo studio dell'avv. Francesca Mannai , in virtù CodiceFiscale_2
di procura in calce all'atto di citazione attrice contro
sito in Nuoro, via Veneto n. 61, C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore , legale rappresentante della con CP_2 CP_3
sede in Nuoro via Toscana n. 33 (C.F. ) C.F._3
convenuto contumace
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Accoglie la domanda attorea e per l'effetto annulla la delibera del 4.9.2020 assunta dal
Controparte_1
condanna il in persona dell'amministratore p.t.C.F. al Controparte_1 P.IVA_1
pagamento in favore di delle spese processuali che si liquidano in Parte_1
euro 3397,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22 ottobre 2020 l'attrice ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale il per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, Ogni avversa domanda, eccezione e deduzione respinta, In via preliminare Previa sospensione dell'efficacia della delibera assembleare del 04.09.2020 relativamente a tutti i punti all'ordine del giorno cosi precisati: 1) Presentazione preventivi per la sostituzione dell'impianto elevatore condominiale: decisione in merito e incarico;
2)
Intervento urgente di ammodernamento impianto elevatore: incarico Otis;
3) Presentazione preventivi polizza condominiale: valutazioni e incarico;
4) Situazione generale condominiale: interventi in sospeso e pratica Ecobonus;
5) Pagamento quote condominiali: incasso quote;
6) Varie ed eventuali, accertare e dichiarare nulla/ annullabile la delibera assembleare del 04.09.2020 adottata dal sito in Nuoro via Controparte_1
Veneto n. 61 in persona dell'amministratore pro tempore con sede in Nuoro CP_2
via Toscana n. 33 relativamente a tutti punti all'ordine del giorno. Nel merito Per tutti i motivi esposti in narrativa accertare e dichiarare nulla/annullabile la delibera assembleare del 04.09.2020 adottata dal sito in Nuoro via Veneto n. 61 in Controparte_1 persona dell'amministratore pro tempore con sede in Nuoro via Toscana n. CP_2
33 relativamente a tutti punti all'ordine del giorno cosi precisati 1) Presentazione preventivi per la sostituzione dell'impianto elevatore condominiale: decisione in merito e incarico;
2) Intervento urgente di ammodernamento impianto elevatore: incarico Otis;
3)
Presentazione preventivi polizza condominiale: valutazioni e incarico;
4) Situazione generale condominiale: interventi in sospeso e pratica Ecobonus;
5) Pagamento quote condominiali: incasso quote;
6) Varie ed eventuali e per l'effetto condannare il in persona dell'amministratore pro tempore al risarcimento Controparte_1 CP_2 dei danni da quantificarsi in via equitativa e in ogni caso in una somma non inferiore a €
5.000. In ogni caso con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”
Ha assunto l'attrice che è proprietaria dell'immobile sito in Nuoro, via Veneto n. 61, piano
5, nel e partecipante al condominio dello stabile stesso per la Controparte_1
quota di 112,21 millesimi. Con raccomandata a/r del 01.09.2020, l'amministratore del
Condominio suindicato, il SI , legale rappresentante dello Studio 2 di CP_2
comunicava all'attrice la convocazione dell'assemblea straordinaria per il CP_2
giorno 03.09.2020 in prima convocazione. All'ordine del giorno venivano indicati i seguenti punti: 1) Presentazione preventivi per la sostituzione dell'impianto elevatore condominiale: decisione in merito e incarico;
2) Intervento urgente di ammodernamento impianto elevatore: incarico Otis;
3) Presentazione preventivi polizza condominiale: valutazioni e incarico;
4) Situazione generale condominiale: interventi in sospeso e pratica
Ecobonus; 5) Pagamento quote condominiali: incasso quote;
6) Varie ed eventuali.
L'attrice non ha potuto partecipare alla suddetta assemblea considerato che non è stata convocata nei termini di legge. Infatti la raccomandata contenente l'avviso di convocazione, pervenuto il 01.09.2020, si poteva ritirare all'ufficio postale solo a far data dal 02.09.2020. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono state comunicate con raccomandata spedita il 12.09.2020 e pervenuta all'attrice il giorno 22.09.2020 contenente il verbale di assemblea. L'attrice, ricevuto il verbale ha rilevato delle illegittimità della delibera che è stata adottata in violazione dell'articolo 66 disp. att. codice civile. La delibera assembleare è annullabile ai sensi dell'art. 1137 c.c. per tardiva e irregolare convocazione della . E' obbligo dell'amministratore inviare la convocazione, Parte_1
almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano. L'attrice ha ricevuto la convocazione in maniera irrituale poiché effettuata in maniera tardiva in quanto la raccomandata è stata ricevuta il 01.09.2020 e ritirata il 02.09.2020, solo un giorno precedente la data dell'assemblea condominiale straordinaria fissata per il giorno
03.09.2020 in prima convocazione.
Il sebbene ritualmente citato non si è costituito in giudizio e all'udienza del 26 CP_1
gennaio 2024 ne è stata dichiarata la contumacia
La causa è stata istruita con produzioni documentali
All'udienza del 6.6.2025 la parti con note di trattazione scritta hanno precisato le conclusioni in conformità ai rispettivi atti e la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice di impugnazione della delibera 4 settembre 2020 è fondata e deve, pertanto, essere accolta nei limiti di cui appresso.
Sulla nullità della delibera:
La nullità delle delibere delle assemblee di condominio viene ravvisata per le delibere assembleari prive degli elementi essenziali, per le delibere aventi oggetto impossibile o illecito (ossia contrario all'ordine pubblico o al buon costume), per le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, e per le delibere che incidano sui diritti individuali o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini (v. Cass. civ, 7.3.2005, n.
4806). In tema di delibera condominiale, inoltre si concretizza un'ipotesi di nullità allorquando si stabiliscono o si modificano i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall'art. 1123 c.c. o dal regolamento condominiale contrattuale.
Nel caso di specie non ricorrono ipotesi di nullità
Sull'annullabilità della delibera: Devono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.
La domanda di annullabilità è ammissibile se vengono rispettati i termini di cui all'art. 1137 ultimo comma c.c.
Nel caso di specie la delibera è annullabile.
In primis sono stati rispettati i termini di cui all'art.1137 2° comma c.c..
Infatti le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono state comunicate con raccomandata spedita il 12.09.2020 e pervenuta all'attrice il giorno 22.09.2020 contenente il verbale di assemblea, data in cui l'attrice è venuta a conoscenza di quanto deliberato nell'assemblea del 4 settembre 2020. La citazione è datata 21 ottobre 2020 ed è stata regolarmente notificata a mezzo pec in data 22 ottobre 2020 quindi entro il termine di trenta giorni previsti dall'art.1137 c. che decorre dalla data di comuinicazione della deliberazione per gli assenti.
Peraltro nella questione di che trattasi, la delibera per cui è causa è stata assunta in modo irregolare per violazione dell'art.66 disp.att. c.c. che impone l'obbligo di comunicazione a tutti i condomini almeno 5 giorni prima della riunione.
Dall'irregolare costituzione dell'Assemblea condominiale discende dunque l'annullabilità della delibera e la disapplicazione di tutto quanto in essa contenuto.
Sulla domanda di risarcimento del danno: Tale domanda non può essere accolta in quanto non provata
Sulle spese:
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri di cui al DM DM 55/2014 modificato dal D.M. 147/2022 sotto la cui vigenza il procedimento è concluso.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Nuoro 9 giugno 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Nina Pinna