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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/06/2025, n. 2162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2162 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1058/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 1° giugno 2022, promossa con atto di citazione da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Johanna Herbst, con C.F._2
domicilio eletto presso il suo studio sito in Egna (BZ), via Stazione, n. 10/1; impugnanti contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._3
1 dall'avv. Luana Nicolussi, poi sostituito in data 4 dicembre 2024 con gli avv.ti
Amanda Cheneri e Alessandra Bacci, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Bolzano, via Carducci, n. 13; impugnato
Oggetto: “Impugnazione di lodi nazionali” – Impugnazione del lodo arbitrale del 17 febbraio 2022 a definizione della procedura d'arbitrato iscritta al n. 1-
173/2021 presso la Camera Arbitrale di Venezia.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“in via principale, accertare e dichiarare la nullità del lodo arbitrale per violazione dell'art. 829, comma 1, n. 1) c.p.c..
Sempre in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità del lodo arbitrale per violazione dell'art. 829, comma 1, n. 11) e, per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate dagli odierni appellanti nella comparsa di risposta dd.
09.03.2021.
In via istruttoria, gli appellanti insistono nell'ammissione delle prove richieste con la memoria dd. 08.04.2021 e non ammesse nel corso del procedimento d'arbitrato.
In ogni caso, condannare il convenuto, Avv. , a rifondere agli CP_1
appellanti le spese del presente procedimento nonché quelle del procedimento
d'arbitrato iscritto sub n. 1-173/2021.”
- per parte appellata:
2 “rigettare l'impugnazione proposta da e
contro
Parte_1 Parte_2
l'impugnato lodo arbitrale del 17.02.2022-procedimento arbitrale n. 1-173\2021 della Camera Arbitrale di Venezia e, in parziale riforma dello stesso, condannare
e in solido tra loro a corrispondere la somma di Parte_1 Parte_2
€ 73.000,00 per i motivi di cui sopra o quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre IVA e CP ed interessi legali dal di del dovuto al 15.01.2020 (data di inoltro della domanda di arbitrato) ed interessi moratori dal 16.01.2020 al saldo. Con integrale vittoria di spese competenze ed onorari del procedimento arbitrale oltre alle spese vive dello stesso pari ad € 9.586,90 (importi versati alla Camera
Arbitrale e alla CT di parte ), oltre a competenze ed onorari del Persona_1
presente procedimento.”
Motivi della decisione
In fatto
Con domanda di arbitrato depositata presso la Camera Arbitrale di Venezia in data
15 gennaio 2021, l'avv. conveniva in giudizio e CP_1 Parte_1
chiedendo che venissero condannati al pagamento in proprio Parte_2
favore della somma di euro 73.000,00, oltre IVA, CAP e interessi dal luglio del
2015 sino al saldo. In particolare, il ricorrente chiedeva le somme indicate in una transazione – priva di data e dallo stesso non sottoscritta – stipulata con i i Pt_1
quali, in relazione alle prestazioni professionali svolte in loro favore a partire dal
2007, si erano riconosciuti debitori di un importo finale di euro 100.000,00, dei quali l'avv. riconosceva di averne percepiti solo euro 27.000,00; per cui CP_1
3 chiedeva la condanna al pagamento della residua somma di euro 73.000,00, oltre
IVA, CAP e interessi.
I si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Pt_1
depositata in data 9 marzo 2021 eccependo la nullità della clausola compromissoria contenuta nella citata scrittura privata e, per l'effetto, l'incompetenza della Camera
Arbitrale di Venezia. I convenuti disconoscevano le firme poste in calce all'accordo, lamentavano l'invalidità dello stesso, privo di data certa e non sottoscritto dal legale, rilevavano il difetto di legittimazione attiva dell'avv.
relativamente alle somme asseritamente dovute allo studio associato CP_1
e, da ultimo, chiedevano una rideterminazione degli importi Controparte_2
richiesti; sul punto, producevano in giudizio documentazione che dimostrava l'avvenuto pagamento di somme nel periodo compreso tra il 2008 e il 2020. Infine, precisavano che per tali importi non avevano ricevuto alcuna fattura e, quindi, formulavano istanza di esibizione.
Considerato il disconoscimento operato dai convenuti, rispetto alle firme presenti sulla transazione, e dall'attore, rispetto invece alle sottoscrizioni presenti sui documenti dimessi dai veniva disposta consulenza tecnica grafologica;
Pt_1
incaricata la dott.ssa , essa confermava che “le sottoscrizioni apposte Persona_2
sul documento in verifica (scrittura privata) sono state apposte dai signori Pt_1
e Sono, pertanto, autografe. Le grafie dei fogli
[...] Parte_2
interamente manoscritti (doc. 13 e 14) sono state riconosciute dalle singole parti in ogni passaggio”.
4 L'arbitro unico ammetteva una parte delle istanze istruttorie formulate dai convenuti e all'udienza del 17 dicembre 2021 veniva sentita , la CP_3
quale confermava che tra l'aprile del 2014 e l'agosto del 2016 il padre, Pt_2
si recava a Bolzano per pagare l'avv. in denaro contante.
[...] CP_1
Previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, con lodo arbitrale del 17 febbraio 2022, l'arbitro unico presso la Camera Arbitrale di Venezia accoglieva parzialmente la domanda attorea così decidendo:
“accertato e dichiarato l'inadempimento dei convenuti alla transazione intercorsa tra le parti nei termini di cui alla parte motiva del presente lodo, in accoglimento parziale della domanda attorea per tutte le ragioni supra dedotte, condanna i sig.ri
e , in solido, al pagamento in favore dell'Avv. Parte_2 Parte_1
della somma di Euro 49.500,00, oltre IVA, ove dovuta, e CAP, CP_1
oltre agli interessi legali da calcolarsi dalla data convenzionale del 20 luglio 2015 sino al saldo.
Compensa integralmente le spese di lite e le spese della procedura, anche con riferimento agli anticipi già versati per il procedimento arbitrale e ferma restando la solidarietà nei confronti della Camera Arbitrale”.
In particolare, l'arbitro riteneva infondate le eccezioni aventi ad oggetto il disconoscimento della propria sottoscrizione in calce alla transazione da parte dei convenuti, considerati i risultati della CTU grafologica, nonché le eccezioni di invalidità della clausola arbitrale per carenza di data e sottoscrizione di parte attrice, poiché tali elementi non sono richiesti ai fini della validità del contratto,
5 considerato, inoltre, che la sua produzione in giudizio “sostituisce di per sé la mancata sottoscrizione contestuale, perfezionando così la convenzione”.
Per quanto riguarda l'eccezione di incompetenza della Camera Arbitrale di Venezia conseguente alla presunta invalidità della clausola compromissoria in quanto vessatoria ai sensi della disciplina codicistica e consumeristica, l'arbitro unico la riteneva infondata in quanto non sarebbero applicabili né gli artt. 1341-1342 c.c. né le disposizioni previste dal Codice del Consumo, rivestendo i clienti la qualità di imprenditori agricoli;
inoltre, la clausola compromissoria in oggetto “non
[avrebbe] comportato per i convenuti alcuno squilibrio significativo a loro carico dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò alla luce dei principi di indipendenza, trasparenza, efficacia e legalità, nonché del principio del contraddittorio, tenendo conto ex art. 34, c. 1, Cod. Cons., della natura del servizio oggetto della transazione e facendo riferimento alle circostanze esistenti nel periodo presunto della sua conclusione, così come alle altre clausole del contratto medesimo”. Infine, alla luce della documentazione prodotta, l'arbitro unico riteneva infondata anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo al
. CP_1
Nel merito, l'arbitro collocava la transazione (priva di data) nel periodo che andava dal luglio 2015 al 30 ottobre 2015, e convenzionalmente al 20 luglio 2015, e riteneva che i pagamenti indicati dai e avvenuti successivamente alla stipula Pt_1
della transazione potessero essere considerati “astrattamente validi a ridurre la pretesa attorea fatta valere nel presente giudizio […] ma non necessariamente quelli effettuati successivamente alla scadenza del termine del 30 ottobre 2015”,
6 ritenendo ragionevole che “parte convenuta abbia iniziato a pagare anteriormente
a tale data”. Su tale assunto, l'arbitro considerava confermata la dazione di ulteriori somme per euro 23.500,00, oltre ai versamenti in contanti per euro 27.000,00 riconosciuti dal , per un totale di euro 50.500,00, idonei a ridurre la somma CP_1
dovuta a euro 49.500,00, oltre IVA, CAP e interessi legali a partire dal 20 luglio
2015 sino al saldo.
Avverso il lodo del 17 febbraio 2022, con atto di citazione del 10 maggio 2022,
e hanno proposto tempestiva impugnazione Parte_1 Parte_2
invocandone la riforma per i seguenti motivi.
Con il primo motivo gli impugnanti lamentano la violazione del disposto dell'art.829, comma 1, n.1) c.p.c. per non avere l'avv. dimostrato CP_1
l'esistenza di una trattativa seria ed idonea a superare la presunzione di vessatorietà della clausola ex art.33, comma 2, Codice del Consumo, con conseguente “nullità, invalidità ed inefficacia della clausola compromissoria”.
Con il secondo motivo gli impugnanti censurano la violazione del disposto dell'art. 829, comma 1, n.11) c.p.c..
Parte impugnata, con atto di costituzione e risposta del 22 settembre 2022, ha eccepito l'infondatezza dell'impugnazione, ribadendo la qualità di imprenditori agricoli dei la conseguente esclusione della tutela consumeristica e Pt_1
7 l'assenza di squilibrio tra le posizioni delle parti tale da rendere pienamente valida la clausola compromissoria. L'impugnato ha eccepito altresì l'inammissibilità del secondo motivo d'impugnazione poiché “la decisione dell'arbitro su tale punto attiene al merito della controversia e non è pertanto sindacabile attraverso
l'impugnativa per nullità del lodo arbitrale”; l'impugnazione per nullità “non introduce un giudizio di appello volto al riesame nel merito della decisione dell'arbitro. Essa consente esclusivamente il cosiddetto iudicium rescindens, consistente nell'accertamento della sussistenza di taluna delle nullità previste dalla disposizione citata, come conseguenza di errori in procedendo o in iudicando”. Quanto al merito, ha eccepito che la contestazione della data sarebbe esclusivamente strumentale alla pretesa di considerare, a detrazione dell'importo risultante nell'accordo transattivo, anche i pagamenti effettuati dai Pt_1
precedentemente alla sottoscrizione dell'accordo, concludendo, in definitiva, di aderire alle considerazioni fatte dall'arbitro unico.
Parte impugnata ha proposto altresì impugnazione incidentale lamentando la nullità del lodo ex art. 829, co. 1, n. 5 e n. 11) c.p.c..
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 30 gennaio 2025 – sostituita da note di trattazione scritta – previa precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
8 In diritto
L'impugnazione principale
Col primo motivo gli impugnanti hanno lamentato la nullità del lodo per invalidità della clausola compromissoria, dolendosi del fatto che questa, in quanto vessatoria, non sarebbe stata preceduta da una specifica trattativa tra professionista e consumatore né sarebbe stata oggetto di una specifica approvazione.
Gli impugnanti, ribadendo la loro qualità di consumatori, hanno evidenziato la presunzione di vessatorietà sia delle clausole che determinano una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria, sia di quelle che derogano al c.d. foro del consumatore. Detta presunzione legale potrebbe tuttavia essere superata dal professionista dimostrando che la clausola medesima è stata il frutto di una specifica trattativa intercorsa con il consumatore, cosa che nel caso di specie non sarebbe avvenuto. Di conseguenza, ne deriverebbe la nullità/inefficacia della stessa, con conseguente nullità del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 1)
c.p.c..
Rileva il Collegio che il motivo in oggetto non riguarda la complessiva motivazione con cui l'arbitro ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza della Camera
Arbitrale di Venezia in ragione della pretesa invalidità della clausola compromissoria in quanto soggetta alla disciplina consumeristica.
L'arbitro, infatti, ha innanzitutto escluso che gli odierni impugnanti fossero effettivamente consumatori e ad essi fosse applicabile la disciplina consumeristica, in quanto “la documentazione dimessa da parte attrice a supporto delle attività professionali svolte in favore dei convenuti, rispetto alle quali le parti hanno
9 raggiunto la transazione de qua, indica il Sig. come: i) Parte_1
“proprietario del maso chiuso 75/I di Nova Ponente” (vd. doc. 2 di parte attrice, ricorso al TRGA Bolzano del 14 settembre 2009, p.1) e come ii) “contadino … proprietario del maso chiuso 'Obermoser' in P.T. 75/I C.C. Nova Ponente” (vd. doc.2 di parte attrice, ricorso ex art.702 bis c.p.c. del 1° settembre 2009, p.1). Si evince in particolare dal verbale di conciliazione giudiziale del 1° aprile 2010 (vd. sempre il doc.2 di parte attrice), che le controversie intercorse tra il Sig. Pt_1
ed il Comune di Nova ponente riguardavano, tra l'altro, lavori di
[...]
esecuzione di nuove opere che avevano determinato dei danni al maso per via del mancato utilizzo dell'estensione oggetto dei predetti lavori portati avanti dal comune, dal che appare confermato che il convenuto agisse nei confronti del comune nella sua qualità di piccolo imprenditore agricolo.”. (v. pag. 12 del lodo, punto 50.)
L'arbitro, inoltre, al punto 51. del lodo ha rilevato come dall'atto di cessione di quote di s.r.l. intercorso nel 2012 tra e emerga l'attività Pt_1 Parte_2
imprenditoriale/commerciale di entrambi ed al punto 53. ha affermato che l'accertamento del ruolo professionale di uno solo dei due soggetti sarebbe comunque sufficiente, di per sé “a sottrarre il caso di specie nella sua globalità, all'applicabilità della disciplina consumeristica”.
I sopraesposti punti di motivazione non sono stati oggetto di specifica impugnazione, sicché sugli stessi si è formato il giudicato.
Il motivo di impugnazione, infatti, verte esclusivamente sull'assunto che la clausola arbitrale non sarebbe stata preceduta da una specifica trattativa tra
10 professionista e consumatore.
In proposito l'arbitro ha condivisibilmente osservato che:
“57. Peraltro, anche ove si volesse ritenere di aderire alla tesi della vessatorietà presunta delle clausole arbitrali contenute nei contratti sottoposti alla disciplina consumeristica ex art 33, c. 2, lett.t), Cod.Cons. – e non già ex art.33, c.2 lett. u)
Cod. Cons., come invece eccepito da parte dei convenuti del corso del procedimento e, da ultimo, in sede di comparsa conclusionale, posto che tale ultima norma riguarda la vessatorietà di una clausola che indichi un foro competente diverso da quello di residenza o domicilio del consumatore, ma comunque nell'ambito della giurisdizione ordinaria –, va considerato che resta sempre valida, al fine di escluderne la reale portata abusiva, la possibilità di dimostrare che l'introduzione di tali clausole è stata oggetto di una specifica trattativa con il consumatore.
58. Nel caso di specie, parte attrice ha rilevato nel corso del procedimento arbitrale come la transazione stipulata tra l'Avv. e i Signori CP_1 Pt_1
sia stata raggiunta, come del resto testimonia il testo stesso del contratto, “dopo lunga ed attenta discussione tra le parti con reciproche concessioni e rinunce”. Ha anche aggiunto l'Avv. che la scelta di derogare alla giurisdizione del CP_1
Tribunale di Bolzano sarebbe stata operata, in verità, dagli stessi convenuti, i quali
“temevano che, in caso di controversia con l'avv. nel foro di Bolzano, le CP_1
banche ne sarebbero venute a conoscenza, compromettendo la loro esposizione bancaria” (cfr. deduzioni di parte attrice del 22 marzo 2021). Nella memoria di parte convenuta depositata il 9 aprile 2021, redatta ad integrazione di quanto
11 esposto in comparsa di costituzione e risposta e in replica alle deduzioni avversarie succitate (vd. memoria di parte .1) non è reperibile alcuna specifica Pt_1
contestazione rispetto a tale affermazione dell'Avv. , né del resto nel CP_1
seguito del procedimento tale affermazione appare essere stata formalmente ed adeguatamente smentita. Per tale ragione, anche a non voler considerare direttamente applicabile all'arbitrato l'onere di contestazione specifica di cui all'art. 115 c.p.c. a carico dei convenuti (la difesa dei quali, in comparsa di costituzione e risposta, si è limitata a sottolineare come, ove vi fosse stata effettiva negoziazione della clausola compromissoria, verosimilmente i signori Pt_1
avrebbero preferito un arbitro o un giudice dinanzi al quale difendersi in lingua tedesca), tale aspetto non può essere trascurato.
59. Del resto, va considerato che la transazione, in quanto “contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata
o prevengono una lite che può sorgere tra loro” (art.1965 c.c.), rappresenta il tipico contratto che viene concluso a seguito e per effetto di trattativa tra le parti, trattative che costituiscono il presupposto stesso per le reciproche concessioni attraverso le quali la transazione viene conclusa. Non appare ragionevole, quindi, che l'esistenza di una “lunga e attenta discussione tra le parti” che non viene formalmente contestata da parte dei convenuti, possa riferirsi, come questi ultimi sostengono da ultimo in sede di comparsa conclusionale, unicamente “alle questioni relative all'onorario dovuto dai convenuti al ricorrente.”.
60. Inoltre, deve opportunamente aggiungersi che, anche ipotizzando la - peraltro non provata - predisposizione unilaterale del testo contrattuale della transazione
12 de qua, tale contratto si è comunque reso necessario in previsione e con riferimento
a specifiche vicende negoziali, ragione per cui esso non può comunque rientrare virgola di per sé, nello schema del contratto per adesione, potendosi presumere che l'altro contraente abbia potuto in ogni caso richiedere e apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (cfr. la già citata Cass., n.5971/2019 in tema di contratti per adesione). Peraltro, va anche precisato che, a rigore, l'art.34, c.5, Cod. Cons., prevede l'onere del professionista di provare che le clausole contenute nel contratto siano state oggetto di specifica trattativa con il consumatore con riferimento ai soli contratti conclusi mediante moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali.
61. Alla luce di quanto precede, la clausola compromissoria de qua non potrebbe comunque considerarsi vessatoria ai sensi della disciplina consumeristica.”.
Osserva il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dagli impugnanti, la dicitura “Dopo lunga ed attenta discussione tra le parti, con reciproche concessioni e rinunce, si è convenuto in via transattiva …” non può essere considerata una mera clausola di stile, né riguardare esclusivamente il contenuto
“economico” dell'accordo.
L'espressione in questione, infatti, costituisce la premessa di tutte le clausole dell'accordo transattivo, senza esclusione alcuna, compresa quindi la clausola compromissoria.
Depongono in tal senso, oltre alla collocazione dell'espressione in oggetto, la natura dell'accordo che necessariamente implica trattative in difetto delle quali non
13 si perverrebbe a “reciproche concessioni”, nonché la circostanza che le parti hanno altresì precisamente individuato l'arbitro nella Camera Arbitrale di Venezia, con tutti i riferimenti (indirizzo, C.F., P.IVA, telefono, fax, email).
Non può essere condivisala tesi degli impugnanti, per cui “Il riferimento alle asserite trattative intercorse tra le parti (“Dopo lunga ed attenta discussione […] con reciproche concessioni e rinunce”) è tuttavia collocato solo nella prima parte della transazione;
la seconda parte, che si apre con la frase “a modifica (e) ad integrazione di quanto sopra riportato”, non contiene invero alcuno specifico riferimento all'accordo in esame, che non può pertanto essere esteso, quasi per osmosi, alla clausola compromissoria ivi contenuta. Non si può dunque escludere che l'accordo invocato dall'Avv. sia stato raggiunto solo in una prima CP_1
fase della negoziazione, quella conclusa relativamente alle somme dovute allo studio associato , e che nulla sia invece stato pattuito in merito Controparte_4
al compromesso.”
Tale interpretazione contrasta con il contenuto ed il significato della transazione;
l'espressione “… a modifica ed integrazione di quanto sopra riportato” non può che riferirsi, esclusivamente, alla pretesa economica originaria, significativamente ridotta proprio per effetto delle trattative. Escludere che la dicitura “Dopo lunga ed attenta discussione tra le parti, con reciproche concessioni e rinunce, si è convenuto in via transattiva…” non riguardi proprio la parte dell'accordo relativo alla proposta ed all'accettazione della transazione è un controsenso. Va quindi ribadito che non vi è motivo di ritenere che la dicitura in questione non riguardi tutto l'accordo, comprensivo della clausola compromissoria per cui è lite.
14 Col secondo motivo gli impugnanti hanno lamentato la nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 11) c.p.c., per contraddittorietà di alcune sue disposizioni. In particolare, hanno censurato la datazione fornita dall'arbitro unico, secondo cui l'accordo transattivo contenente la clausola compromissoria sarebbe stato sottoscritto il 20 luglio 2015, poiché ciò si scontrerebbe “con la frequenza con cui
i pagavano il proprio legale”. Infatti, non potrebbe escludersi “che nella Pt_1
comunicazione dd. 22.01.2018 l'odierno convenuto abbia deciso di richiamare
l'accordo, collocandolo unilateralmente nel 2015, al solo fine di fornire allo stesso una data (comunque non certa) e di escludere quindi la rilevanza di tutti i pagamenti precedentemente eseguiti dai Al contrario, considerata in Pt_1
particolare la consistenza dei versamenti effettuati tra il 2008 e il 2014 […], pare evidente come i solleciti inviati nel 2015 avessero il solo fine di interrompere la prescrizione dei singoli crediti del professionista, che nell'accordo non venivano invece specificati”.
Inoltre, gli impugnanti hanno contestato la motivazione del lodo nella parte in cui l'arbitro ha ritenuto che gli importi del documento n. 14 non fossero idonei a ridurre la somma ancora dovuta al , considerandoli inclusi nei 27.000,00 euro CP_1
pagati in contanti, che parte attrice aveva già detratto dal totale dovuto. Hanno quindi chiesto che concorrano a ridurre l'importo ancora dovuto sia i pagamenti annotati da su detto documento (per totali euro 10.500,00), sia tutte Parte_2
le somme indicate nel documento 13 e successive a tale data.
Il motivo è infondato.
15 Osserva il Collegio come la giurisprudenza di legittimità abbia in più occasioni affermato il principio - nella vigenza della normativa precedente, prima dell'intervento novellatore del d.lgs 2 febbraio 2006, n.40 (normativa quest'ultima applicabile ratione temporis al caso di specie) - che “In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art.829, comma 1, n.4, c.p.c. (corrispondente a quella prevista, per la medesima fattispecie, dall'odierno art.829 c.p.c., comma 1,
n.11) per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art.360, comma 1, n.5, c.p.c. [nel testo anteriore al d.lgs. cit., ove si prevedeva la ricorribilità per cassazione della sentenza che fosse affetta da “contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”], ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l' “iter” logico
e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (Cass. n. 17645/2021; Cass.11895/14; conf. Cass. n. 2747/2021; Cass. n. 1258/2021; Cass. n.3768/2006)
Le ragioni impugnatorie del lodo fatte valere investono presunti vizi di nullità che non riguardano in alcun modo l'estrinseca compatibilità tra le componenti formali del lodo, nè, tantomeno, evidenziano una tanta e tale contraddittorietà da determinare “l'impossibilità assoluta di ricostruire l'“iter” logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al
16 suo modello funzionale”.
Si osserva infatti che l'arbitro ha puntualmente motivato le ragioni sulla base delle quali ha ritenuto che la transazione debba collocarsi temporalmente nel periodo luglio 2015 – 30 ottobre 2015, valorizzando le date (tra il 7 ed il 15 luglio del 2015) delle raccomandate inviate dall'avv. ai di sollecito al pagamento CP_1 Pt_1
delle parcelle relative ad attività professionali anche risalenti nel tempo, e la data
(22 gennaio 2018) di una lettera prodotta dagli stessi attori nella quale si fa riferimento al mancato pagamento di “quanto già dal 2015 convenuto” con riferimento evidente alla transazione in oggetto. L'arbitro, sulla base di un ragionamento coerente e non contraddittorio, non sindacabile pertanto in questa sede, giunge quindi a fissare convenzionalmente al 20 luglio 2015 la data della transazione.
Coerente e non contraddittoria appare anche la motivazione con cui l'arbitro ha escluso la valenza probatoria del doc. 14, prodotto dagli attori, con scritte di pugno di in quanto non sottoscritto dall'avv. . Parte_2 CP_1
L'iter logico che ha determinato la decisione arbitrale è perfettamente ricostruibile ed intellegibile e nessuna contraddizione è rilevabile tra parti della motivazione o tra la motivazione e il dispositivo. Anche qualora la motivazione del lodo fosse giuridicamente criticabile ed erronea, essa certamente non è contraddittoria o illogica nel senso considerato dagli impugnanti e rilevante, nell'interpretazione data dalla Suprema Corte, quale argomento fondante la nullità ex art.829, comma
1, n.11 c.p.c..
17 L'impugnazione incidentale
Parte impugnata ha proposto impugnazione incidentale lamentando la nullità del lodo ex art. 829, co. 1, n. 5 e n. 11) c.p.c.. A sostegno del motivo deduce che l'arbitro ha ritenuto che l'importo di euro 23.500,00 risultante dai documenti prodotti dai convenuti andasse detratto dal residuo importo fatto valere nel giudizio arbitrale dal ricorrente senza tuttavia motivare le ragioni per cui gli importi che i avevano versato in nero non siano gli stessi che aveva dichiarato Pt_1 CP_1
fin dall'inizio di aver ricevuto in nero. Di conseguenza, l'impugnante incidentale ha chiesto la rideterminazione dell'importo delle somme dovute dai nella Pt_1
somma di euro 73.000,00.
Il motivo non merita accoglimento.
L'arbitro ha così motivato: “83.… la mancata emissione di fattura per la cifra che, sin dall'inizio del procedimento, parte attrice ha dichiarato di avere incassato in contanti in relazione alla transazione – cifra che ha determinato la stessa quantificazione della domanda in Euro 73.000,00 e non Euro 100.000,00 come concordato transattivamente – non permette di riferire alcuna delle somme indicate sul doc.13 di parte convenuta agli Euro 27.000,00 versati in contanti dai convenuti, a dispetto di quanto da ultimo fatto valere in sede di comparsa conclusionale di replica da parte della difesa dell'attore (“Controparte sostiene inoltre che le somme che l'istante ha dichiarato essere state pagate dai Pt_1
andrebbero aggiunte a quelle risultanti dai documenti 13 e 14. Aggiunte? Ma perché? Come esposto in comparsa conclusionale, esse sono le stesse cifre che i sostengono di avere pagato (a parte una lieve discrepanza) …”)”. Pt_1
18 E' evidente che nel caso di specie non può ritenersi sussistente la mancanza del requisito di cui all'art.823 n.5 c.p.c. (“esposizione sommaria dei motivi”), con conseguente infondatezza della asserita violazione dell'art.829, comma 1, n.5)
c.p.c..
Quanto alla contestata violazione dell'art. 829, comma 1, n. 11) c.p.c., richiamato quanto sopra esposto in ordine al perimetro del sindacato giudiziale in relazione a tale ipotesi di nullità, va rilevato che la motivazione dell'arbitro, lungi dall'apparire contraddittoria, risulta invece logica e coerente;
l'arbitro ha infatti escluso che gli euro 23.500 pagati dai in contanti ed “in nero” dopo il 20 luglio 2015 Pt_1
fossero compresi nei 27.000 euro che lo stesso avv. ha dichiarato di aver CP_1
incassato dai propri assistiti, difettando una prova idonea dell'assunto di parte attrice.
Anche in relazione all'impugnazione incidentale va ribadito che, anche qualora la motivazione fosse giuridicamente criticabile ed errata, essa certamente non è contraddittoria o illogica nel senso considerato dall'impugnante
Nel caso di specie, non ricorre pertanto l'ipotesi di contraddittorietà tra le disposizioni ex art.829, comma 1, n.11 c.p.c. per cui la motivazione addotta dall'arbitro rimane intangibile, condivisibile o meno che sia.
Per quanto sopra esposto sia l'impugnazione principale che quella incidentale vanno rigettate.
In ragione dell'esito del gravame, le spese di lite - liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento e delle fasi
19 effettivamente svolte - vanno poste a carico di e Parte_1 Parte_2
nella misura dei 2/3 e compensate tra le parti per la residua frazione di 1/3.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'impugnazione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
2. Rigetta l'impugnazione incidentale proposta da;
CP_1
3. Condanna e a rifondere a i Parte_1 Parte_2 CP_1
2/3 delle spese di causa che liquida in complessivi euro 6.946,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
4. Compensa tra le parti la residua frazione di 1/3.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02
a carico sia dell'impugnante principale che dell'impugnante incidentale.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 1° giugno 2022, promossa con atto di citazione da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Johanna Herbst, con C.F._2
domicilio eletto presso il suo studio sito in Egna (BZ), via Stazione, n. 10/1; impugnanti contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._3
1 dall'avv. Luana Nicolussi, poi sostituito in data 4 dicembre 2024 con gli avv.ti
Amanda Cheneri e Alessandra Bacci, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Bolzano, via Carducci, n. 13; impugnato
Oggetto: “Impugnazione di lodi nazionali” – Impugnazione del lodo arbitrale del 17 febbraio 2022 a definizione della procedura d'arbitrato iscritta al n. 1-
173/2021 presso la Camera Arbitrale di Venezia.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“in via principale, accertare e dichiarare la nullità del lodo arbitrale per violazione dell'art. 829, comma 1, n. 1) c.p.c..
Sempre in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità del lodo arbitrale per violazione dell'art. 829, comma 1, n. 11) e, per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate dagli odierni appellanti nella comparsa di risposta dd.
09.03.2021.
In via istruttoria, gli appellanti insistono nell'ammissione delle prove richieste con la memoria dd. 08.04.2021 e non ammesse nel corso del procedimento d'arbitrato.
In ogni caso, condannare il convenuto, Avv. , a rifondere agli CP_1
appellanti le spese del presente procedimento nonché quelle del procedimento
d'arbitrato iscritto sub n. 1-173/2021.”
- per parte appellata:
2 “rigettare l'impugnazione proposta da e
contro
Parte_1 Parte_2
l'impugnato lodo arbitrale del 17.02.2022-procedimento arbitrale n. 1-173\2021 della Camera Arbitrale di Venezia e, in parziale riforma dello stesso, condannare
e in solido tra loro a corrispondere la somma di Parte_1 Parte_2
€ 73.000,00 per i motivi di cui sopra o quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre IVA e CP ed interessi legali dal di del dovuto al 15.01.2020 (data di inoltro della domanda di arbitrato) ed interessi moratori dal 16.01.2020 al saldo. Con integrale vittoria di spese competenze ed onorari del procedimento arbitrale oltre alle spese vive dello stesso pari ad € 9.586,90 (importi versati alla Camera
Arbitrale e alla CT di parte ), oltre a competenze ed onorari del Persona_1
presente procedimento.”
Motivi della decisione
In fatto
Con domanda di arbitrato depositata presso la Camera Arbitrale di Venezia in data
15 gennaio 2021, l'avv. conveniva in giudizio e CP_1 Parte_1
chiedendo che venissero condannati al pagamento in proprio Parte_2
favore della somma di euro 73.000,00, oltre IVA, CAP e interessi dal luglio del
2015 sino al saldo. In particolare, il ricorrente chiedeva le somme indicate in una transazione – priva di data e dallo stesso non sottoscritta – stipulata con i i Pt_1
quali, in relazione alle prestazioni professionali svolte in loro favore a partire dal
2007, si erano riconosciuti debitori di un importo finale di euro 100.000,00, dei quali l'avv. riconosceva di averne percepiti solo euro 27.000,00; per cui CP_1
3 chiedeva la condanna al pagamento della residua somma di euro 73.000,00, oltre
IVA, CAP e interessi.
I si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Pt_1
depositata in data 9 marzo 2021 eccependo la nullità della clausola compromissoria contenuta nella citata scrittura privata e, per l'effetto, l'incompetenza della Camera
Arbitrale di Venezia. I convenuti disconoscevano le firme poste in calce all'accordo, lamentavano l'invalidità dello stesso, privo di data certa e non sottoscritto dal legale, rilevavano il difetto di legittimazione attiva dell'avv.
relativamente alle somme asseritamente dovute allo studio associato CP_1
e, da ultimo, chiedevano una rideterminazione degli importi Controparte_2
richiesti; sul punto, producevano in giudizio documentazione che dimostrava l'avvenuto pagamento di somme nel periodo compreso tra il 2008 e il 2020. Infine, precisavano che per tali importi non avevano ricevuto alcuna fattura e, quindi, formulavano istanza di esibizione.
Considerato il disconoscimento operato dai convenuti, rispetto alle firme presenti sulla transazione, e dall'attore, rispetto invece alle sottoscrizioni presenti sui documenti dimessi dai veniva disposta consulenza tecnica grafologica;
Pt_1
incaricata la dott.ssa , essa confermava che “le sottoscrizioni apposte Persona_2
sul documento in verifica (scrittura privata) sono state apposte dai signori Pt_1
e Sono, pertanto, autografe. Le grafie dei fogli
[...] Parte_2
interamente manoscritti (doc. 13 e 14) sono state riconosciute dalle singole parti in ogni passaggio”.
4 L'arbitro unico ammetteva una parte delle istanze istruttorie formulate dai convenuti e all'udienza del 17 dicembre 2021 veniva sentita , la CP_3
quale confermava che tra l'aprile del 2014 e l'agosto del 2016 il padre, Pt_2
si recava a Bolzano per pagare l'avv. in denaro contante.
[...] CP_1
Previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, con lodo arbitrale del 17 febbraio 2022, l'arbitro unico presso la Camera Arbitrale di Venezia accoglieva parzialmente la domanda attorea così decidendo:
“accertato e dichiarato l'inadempimento dei convenuti alla transazione intercorsa tra le parti nei termini di cui alla parte motiva del presente lodo, in accoglimento parziale della domanda attorea per tutte le ragioni supra dedotte, condanna i sig.ri
e , in solido, al pagamento in favore dell'Avv. Parte_2 Parte_1
della somma di Euro 49.500,00, oltre IVA, ove dovuta, e CAP, CP_1
oltre agli interessi legali da calcolarsi dalla data convenzionale del 20 luglio 2015 sino al saldo.
Compensa integralmente le spese di lite e le spese della procedura, anche con riferimento agli anticipi già versati per il procedimento arbitrale e ferma restando la solidarietà nei confronti della Camera Arbitrale”.
In particolare, l'arbitro riteneva infondate le eccezioni aventi ad oggetto il disconoscimento della propria sottoscrizione in calce alla transazione da parte dei convenuti, considerati i risultati della CTU grafologica, nonché le eccezioni di invalidità della clausola arbitrale per carenza di data e sottoscrizione di parte attrice, poiché tali elementi non sono richiesti ai fini della validità del contratto,
5 considerato, inoltre, che la sua produzione in giudizio “sostituisce di per sé la mancata sottoscrizione contestuale, perfezionando così la convenzione”.
Per quanto riguarda l'eccezione di incompetenza della Camera Arbitrale di Venezia conseguente alla presunta invalidità della clausola compromissoria in quanto vessatoria ai sensi della disciplina codicistica e consumeristica, l'arbitro unico la riteneva infondata in quanto non sarebbero applicabili né gli artt. 1341-1342 c.c. né le disposizioni previste dal Codice del Consumo, rivestendo i clienti la qualità di imprenditori agricoli;
inoltre, la clausola compromissoria in oggetto “non
[avrebbe] comportato per i convenuti alcuno squilibrio significativo a loro carico dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò alla luce dei principi di indipendenza, trasparenza, efficacia e legalità, nonché del principio del contraddittorio, tenendo conto ex art. 34, c. 1, Cod. Cons., della natura del servizio oggetto della transazione e facendo riferimento alle circostanze esistenti nel periodo presunto della sua conclusione, così come alle altre clausole del contratto medesimo”. Infine, alla luce della documentazione prodotta, l'arbitro unico riteneva infondata anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo al
. CP_1
Nel merito, l'arbitro collocava la transazione (priva di data) nel periodo che andava dal luglio 2015 al 30 ottobre 2015, e convenzionalmente al 20 luglio 2015, e riteneva che i pagamenti indicati dai e avvenuti successivamente alla stipula Pt_1
della transazione potessero essere considerati “astrattamente validi a ridurre la pretesa attorea fatta valere nel presente giudizio […] ma non necessariamente quelli effettuati successivamente alla scadenza del termine del 30 ottobre 2015”,
6 ritenendo ragionevole che “parte convenuta abbia iniziato a pagare anteriormente
a tale data”. Su tale assunto, l'arbitro considerava confermata la dazione di ulteriori somme per euro 23.500,00, oltre ai versamenti in contanti per euro 27.000,00 riconosciuti dal , per un totale di euro 50.500,00, idonei a ridurre la somma CP_1
dovuta a euro 49.500,00, oltre IVA, CAP e interessi legali a partire dal 20 luglio
2015 sino al saldo.
Avverso il lodo del 17 febbraio 2022, con atto di citazione del 10 maggio 2022,
e hanno proposto tempestiva impugnazione Parte_1 Parte_2
invocandone la riforma per i seguenti motivi.
Con il primo motivo gli impugnanti lamentano la violazione del disposto dell'art.829, comma 1, n.1) c.p.c. per non avere l'avv. dimostrato CP_1
l'esistenza di una trattativa seria ed idonea a superare la presunzione di vessatorietà della clausola ex art.33, comma 2, Codice del Consumo, con conseguente “nullità, invalidità ed inefficacia della clausola compromissoria”.
Con il secondo motivo gli impugnanti censurano la violazione del disposto dell'art. 829, comma 1, n.11) c.p.c..
Parte impugnata, con atto di costituzione e risposta del 22 settembre 2022, ha eccepito l'infondatezza dell'impugnazione, ribadendo la qualità di imprenditori agricoli dei la conseguente esclusione della tutela consumeristica e Pt_1
7 l'assenza di squilibrio tra le posizioni delle parti tale da rendere pienamente valida la clausola compromissoria. L'impugnato ha eccepito altresì l'inammissibilità del secondo motivo d'impugnazione poiché “la decisione dell'arbitro su tale punto attiene al merito della controversia e non è pertanto sindacabile attraverso
l'impugnativa per nullità del lodo arbitrale”; l'impugnazione per nullità “non introduce un giudizio di appello volto al riesame nel merito della decisione dell'arbitro. Essa consente esclusivamente il cosiddetto iudicium rescindens, consistente nell'accertamento della sussistenza di taluna delle nullità previste dalla disposizione citata, come conseguenza di errori in procedendo o in iudicando”. Quanto al merito, ha eccepito che la contestazione della data sarebbe esclusivamente strumentale alla pretesa di considerare, a detrazione dell'importo risultante nell'accordo transattivo, anche i pagamenti effettuati dai Pt_1
precedentemente alla sottoscrizione dell'accordo, concludendo, in definitiva, di aderire alle considerazioni fatte dall'arbitro unico.
Parte impugnata ha proposto altresì impugnazione incidentale lamentando la nullità del lodo ex art. 829, co. 1, n. 5 e n. 11) c.p.c..
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 30 gennaio 2025 – sostituita da note di trattazione scritta – previa precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
8 In diritto
L'impugnazione principale
Col primo motivo gli impugnanti hanno lamentato la nullità del lodo per invalidità della clausola compromissoria, dolendosi del fatto che questa, in quanto vessatoria, non sarebbe stata preceduta da una specifica trattativa tra professionista e consumatore né sarebbe stata oggetto di una specifica approvazione.
Gli impugnanti, ribadendo la loro qualità di consumatori, hanno evidenziato la presunzione di vessatorietà sia delle clausole che determinano una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria, sia di quelle che derogano al c.d. foro del consumatore. Detta presunzione legale potrebbe tuttavia essere superata dal professionista dimostrando che la clausola medesima è stata il frutto di una specifica trattativa intercorsa con il consumatore, cosa che nel caso di specie non sarebbe avvenuto. Di conseguenza, ne deriverebbe la nullità/inefficacia della stessa, con conseguente nullità del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 1)
c.p.c..
Rileva il Collegio che il motivo in oggetto non riguarda la complessiva motivazione con cui l'arbitro ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza della Camera
Arbitrale di Venezia in ragione della pretesa invalidità della clausola compromissoria in quanto soggetta alla disciplina consumeristica.
L'arbitro, infatti, ha innanzitutto escluso che gli odierni impugnanti fossero effettivamente consumatori e ad essi fosse applicabile la disciplina consumeristica, in quanto “la documentazione dimessa da parte attrice a supporto delle attività professionali svolte in favore dei convenuti, rispetto alle quali le parti hanno
9 raggiunto la transazione de qua, indica il Sig. come: i) Parte_1
“proprietario del maso chiuso 75/I di Nova Ponente” (vd. doc. 2 di parte attrice, ricorso al TRGA Bolzano del 14 settembre 2009, p.1) e come ii) “contadino … proprietario del maso chiuso 'Obermoser' in P.T. 75/I C.C. Nova Ponente” (vd. doc.2 di parte attrice, ricorso ex art.702 bis c.p.c. del 1° settembre 2009, p.1). Si evince in particolare dal verbale di conciliazione giudiziale del 1° aprile 2010 (vd. sempre il doc.2 di parte attrice), che le controversie intercorse tra il Sig. Pt_1
ed il Comune di Nova ponente riguardavano, tra l'altro, lavori di
[...]
esecuzione di nuove opere che avevano determinato dei danni al maso per via del mancato utilizzo dell'estensione oggetto dei predetti lavori portati avanti dal comune, dal che appare confermato che il convenuto agisse nei confronti del comune nella sua qualità di piccolo imprenditore agricolo.”. (v. pag. 12 del lodo, punto 50.)
L'arbitro, inoltre, al punto 51. del lodo ha rilevato come dall'atto di cessione di quote di s.r.l. intercorso nel 2012 tra e emerga l'attività Pt_1 Parte_2
imprenditoriale/commerciale di entrambi ed al punto 53. ha affermato che l'accertamento del ruolo professionale di uno solo dei due soggetti sarebbe comunque sufficiente, di per sé “a sottrarre il caso di specie nella sua globalità, all'applicabilità della disciplina consumeristica”.
I sopraesposti punti di motivazione non sono stati oggetto di specifica impugnazione, sicché sugli stessi si è formato il giudicato.
Il motivo di impugnazione, infatti, verte esclusivamente sull'assunto che la clausola arbitrale non sarebbe stata preceduta da una specifica trattativa tra
10 professionista e consumatore.
In proposito l'arbitro ha condivisibilmente osservato che:
“57. Peraltro, anche ove si volesse ritenere di aderire alla tesi della vessatorietà presunta delle clausole arbitrali contenute nei contratti sottoposti alla disciplina consumeristica ex art 33, c. 2, lett.t), Cod.Cons. – e non già ex art.33, c.2 lett. u)
Cod. Cons., come invece eccepito da parte dei convenuti del corso del procedimento e, da ultimo, in sede di comparsa conclusionale, posto che tale ultima norma riguarda la vessatorietà di una clausola che indichi un foro competente diverso da quello di residenza o domicilio del consumatore, ma comunque nell'ambito della giurisdizione ordinaria –, va considerato che resta sempre valida, al fine di escluderne la reale portata abusiva, la possibilità di dimostrare che l'introduzione di tali clausole è stata oggetto di una specifica trattativa con il consumatore.
58. Nel caso di specie, parte attrice ha rilevato nel corso del procedimento arbitrale come la transazione stipulata tra l'Avv. e i Signori CP_1 Pt_1
sia stata raggiunta, come del resto testimonia il testo stesso del contratto, “dopo lunga ed attenta discussione tra le parti con reciproche concessioni e rinunce”. Ha anche aggiunto l'Avv. che la scelta di derogare alla giurisdizione del CP_1
Tribunale di Bolzano sarebbe stata operata, in verità, dagli stessi convenuti, i quali
“temevano che, in caso di controversia con l'avv. nel foro di Bolzano, le CP_1
banche ne sarebbero venute a conoscenza, compromettendo la loro esposizione bancaria” (cfr. deduzioni di parte attrice del 22 marzo 2021). Nella memoria di parte convenuta depositata il 9 aprile 2021, redatta ad integrazione di quanto
11 esposto in comparsa di costituzione e risposta e in replica alle deduzioni avversarie succitate (vd. memoria di parte .1) non è reperibile alcuna specifica Pt_1
contestazione rispetto a tale affermazione dell'Avv. , né del resto nel CP_1
seguito del procedimento tale affermazione appare essere stata formalmente ed adeguatamente smentita. Per tale ragione, anche a non voler considerare direttamente applicabile all'arbitrato l'onere di contestazione specifica di cui all'art. 115 c.p.c. a carico dei convenuti (la difesa dei quali, in comparsa di costituzione e risposta, si è limitata a sottolineare come, ove vi fosse stata effettiva negoziazione della clausola compromissoria, verosimilmente i signori Pt_1
avrebbero preferito un arbitro o un giudice dinanzi al quale difendersi in lingua tedesca), tale aspetto non può essere trascurato.
59. Del resto, va considerato che la transazione, in quanto “contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata
o prevengono una lite che può sorgere tra loro” (art.1965 c.c.), rappresenta il tipico contratto che viene concluso a seguito e per effetto di trattativa tra le parti, trattative che costituiscono il presupposto stesso per le reciproche concessioni attraverso le quali la transazione viene conclusa. Non appare ragionevole, quindi, che l'esistenza di una “lunga e attenta discussione tra le parti” che non viene formalmente contestata da parte dei convenuti, possa riferirsi, come questi ultimi sostengono da ultimo in sede di comparsa conclusionale, unicamente “alle questioni relative all'onorario dovuto dai convenuti al ricorrente.”.
60. Inoltre, deve opportunamente aggiungersi che, anche ipotizzando la - peraltro non provata - predisposizione unilaterale del testo contrattuale della transazione
12 de qua, tale contratto si è comunque reso necessario in previsione e con riferimento
a specifiche vicende negoziali, ragione per cui esso non può comunque rientrare virgola di per sé, nello schema del contratto per adesione, potendosi presumere che l'altro contraente abbia potuto in ogni caso richiedere e apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (cfr. la già citata Cass., n.5971/2019 in tema di contratti per adesione). Peraltro, va anche precisato che, a rigore, l'art.34, c.5, Cod. Cons., prevede l'onere del professionista di provare che le clausole contenute nel contratto siano state oggetto di specifica trattativa con il consumatore con riferimento ai soli contratti conclusi mediante moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali.
61. Alla luce di quanto precede, la clausola compromissoria de qua non potrebbe comunque considerarsi vessatoria ai sensi della disciplina consumeristica.”.
Osserva il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dagli impugnanti, la dicitura “Dopo lunga ed attenta discussione tra le parti, con reciproche concessioni e rinunce, si è convenuto in via transattiva …” non può essere considerata una mera clausola di stile, né riguardare esclusivamente il contenuto
“economico” dell'accordo.
L'espressione in questione, infatti, costituisce la premessa di tutte le clausole dell'accordo transattivo, senza esclusione alcuna, compresa quindi la clausola compromissoria.
Depongono in tal senso, oltre alla collocazione dell'espressione in oggetto, la natura dell'accordo che necessariamente implica trattative in difetto delle quali non
13 si perverrebbe a “reciproche concessioni”, nonché la circostanza che le parti hanno altresì precisamente individuato l'arbitro nella Camera Arbitrale di Venezia, con tutti i riferimenti (indirizzo, C.F., P.IVA, telefono, fax, email).
Non può essere condivisala tesi degli impugnanti, per cui “Il riferimento alle asserite trattative intercorse tra le parti (“Dopo lunga ed attenta discussione […] con reciproche concessioni e rinunce”) è tuttavia collocato solo nella prima parte della transazione;
la seconda parte, che si apre con la frase “a modifica (e) ad integrazione di quanto sopra riportato”, non contiene invero alcuno specifico riferimento all'accordo in esame, che non può pertanto essere esteso, quasi per osmosi, alla clausola compromissoria ivi contenuta. Non si può dunque escludere che l'accordo invocato dall'Avv. sia stato raggiunto solo in una prima CP_1
fase della negoziazione, quella conclusa relativamente alle somme dovute allo studio associato , e che nulla sia invece stato pattuito in merito Controparte_4
al compromesso.”
Tale interpretazione contrasta con il contenuto ed il significato della transazione;
l'espressione “… a modifica ed integrazione di quanto sopra riportato” non può che riferirsi, esclusivamente, alla pretesa economica originaria, significativamente ridotta proprio per effetto delle trattative. Escludere che la dicitura “Dopo lunga ed attenta discussione tra le parti, con reciproche concessioni e rinunce, si è convenuto in via transattiva…” non riguardi proprio la parte dell'accordo relativo alla proposta ed all'accettazione della transazione è un controsenso. Va quindi ribadito che non vi è motivo di ritenere che la dicitura in questione non riguardi tutto l'accordo, comprensivo della clausola compromissoria per cui è lite.
14 Col secondo motivo gli impugnanti hanno lamentato la nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 11) c.p.c., per contraddittorietà di alcune sue disposizioni. In particolare, hanno censurato la datazione fornita dall'arbitro unico, secondo cui l'accordo transattivo contenente la clausola compromissoria sarebbe stato sottoscritto il 20 luglio 2015, poiché ciò si scontrerebbe “con la frequenza con cui
i pagavano il proprio legale”. Infatti, non potrebbe escludersi “che nella Pt_1
comunicazione dd. 22.01.2018 l'odierno convenuto abbia deciso di richiamare
l'accordo, collocandolo unilateralmente nel 2015, al solo fine di fornire allo stesso una data (comunque non certa) e di escludere quindi la rilevanza di tutti i pagamenti precedentemente eseguiti dai Al contrario, considerata in Pt_1
particolare la consistenza dei versamenti effettuati tra il 2008 e il 2014 […], pare evidente come i solleciti inviati nel 2015 avessero il solo fine di interrompere la prescrizione dei singoli crediti del professionista, che nell'accordo non venivano invece specificati”.
Inoltre, gli impugnanti hanno contestato la motivazione del lodo nella parte in cui l'arbitro ha ritenuto che gli importi del documento n. 14 non fossero idonei a ridurre la somma ancora dovuta al , considerandoli inclusi nei 27.000,00 euro CP_1
pagati in contanti, che parte attrice aveva già detratto dal totale dovuto. Hanno quindi chiesto che concorrano a ridurre l'importo ancora dovuto sia i pagamenti annotati da su detto documento (per totali euro 10.500,00), sia tutte Parte_2
le somme indicate nel documento 13 e successive a tale data.
Il motivo è infondato.
15 Osserva il Collegio come la giurisprudenza di legittimità abbia in più occasioni affermato il principio - nella vigenza della normativa precedente, prima dell'intervento novellatore del d.lgs 2 febbraio 2006, n.40 (normativa quest'ultima applicabile ratione temporis al caso di specie) - che “In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art.829, comma 1, n.4, c.p.c. (corrispondente a quella prevista, per la medesima fattispecie, dall'odierno art.829 c.p.c., comma 1,
n.11) per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art.360, comma 1, n.5, c.p.c. [nel testo anteriore al d.lgs. cit., ove si prevedeva la ricorribilità per cassazione della sentenza che fosse affetta da “contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”], ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l' “iter” logico
e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (Cass. n. 17645/2021; Cass.11895/14; conf. Cass. n. 2747/2021; Cass. n. 1258/2021; Cass. n.3768/2006)
Le ragioni impugnatorie del lodo fatte valere investono presunti vizi di nullità che non riguardano in alcun modo l'estrinseca compatibilità tra le componenti formali del lodo, nè, tantomeno, evidenziano una tanta e tale contraddittorietà da determinare “l'impossibilità assoluta di ricostruire l'“iter” logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al
16 suo modello funzionale”.
Si osserva infatti che l'arbitro ha puntualmente motivato le ragioni sulla base delle quali ha ritenuto che la transazione debba collocarsi temporalmente nel periodo luglio 2015 – 30 ottobre 2015, valorizzando le date (tra il 7 ed il 15 luglio del 2015) delle raccomandate inviate dall'avv. ai di sollecito al pagamento CP_1 Pt_1
delle parcelle relative ad attività professionali anche risalenti nel tempo, e la data
(22 gennaio 2018) di una lettera prodotta dagli stessi attori nella quale si fa riferimento al mancato pagamento di “quanto già dal 2015 convenuto” con riferimento evidente alla transazione in oggetto. L'arbitro, sulla base di un ragionamento coerente e non contraddittorio, non sindacabile pertanto in questa sede, giunge quindi a fissare convenzionalmente al 20 luglio 2015 la data della transazione.
Coerente e non contraddittoria appare anche la motivazione con cui l'arbitro ha escluso la valenza probatoria del doc. 14, prodotto dagli attori, con scritte di pugno di in quanto non sottoscritto dall'avv. . Parte_2 CP_1
L'iter logico che ha determinato la decisione arbitrale è perfettamente ricostruibile ed intellegibile e nessuna contraddizione è rilevabile tra parti della motivazione o tra la motivazione e il dispositivo. Anche qualora la motivazione del lodo fosse giuridicamente criticabile ed erronea, essa certamente non è contraddittoria o illogica nel senso considerato dagli impugnanti e rilevante, nell'interpretazione data dalla Suprema Corte, quale argomento fondante la nullità ex art.829, comma
1, n.11 c.p.c..
17 L'impugnazione incidentale
Parte impugnata ha proposto impugnazione incidentale lamentando la nullità del lodo ex art. 829, co. 1, n. 5 e n. 11) c.p.c.. A sostegno del motivo deduce che l'arbitro ha ritenuto che l'importo di euro 23.500,00 risultante dai documenti prodotti dai convenuti andasse detratto dal residuo importo fatto valere nel giudizio arbitrale dal ricorrente senza tuttavia motivare le ragioni per cui gli importi che i avevano versato in nero non siano gli stessi che aveva dichiarato Pt_1 CP_1
fin dall'inizio di aver ricevuto in nero. Di conseguenza, l'impugnante incidentale ha chiesto la rideterminazione dell'importo delle somme dovute dai nella Pt_1
somma di euro 73.000,00.
Il motivo non merita accoglimento.
L'arbitro ha così motivato: “83.… la mancata emissione di fattura per la cifra che, sin dall'inizio del procedimento, parte attrice ha dichiarato di avere incassato in contanti in relazione alla transazione – cifra che ha determinato la stessa quantificazione della domanda in Euro 73.000,00 e non Euro 100.000,00 come concordato transattivamente – non permette di riferire alcuna delle somme indicate sul doc.13 di parte convenuta agli Euro 27.000,00 versati in contanti dai convenuti, a dispetto di quanto da ultimo fatto valere in sede di comparsa conclusionale di replica da parte della difesa dell'attore (“Controparte sostiene inoltre che le somme che l'istante ha dichiarato essere state pagate dai Pt_1
andrebbero aggiunte a quelle risultanti dai documenti 13 e 14. Aggiunte? Ma perché? Come esposto in comparsa conclusionale, esse sono le stesse cifre che i sostengono di avere pagato (a parte una lieve discrepanza) …”)”. Pt_1
18 E' evidente che nel caso di specie non può ritenersi sussistente la mancanza del requisito di cui all'art.823 n.5 c.p.c. (“esposizione sommaria dei motivi”), con conseguente infondatezza della asserita violazione dell'art.829, comma 1, n.5)
c.p.c..
Quanto alla contestata violazione dell'art. 829, comma 1, n. 11) c.p.c., richiamato quanto sopra esposto in ordine al perimetro del sindacato giudiziale in relazione a tale ipotesi di nullità, va rilevato che la motivazione dell'arbitro, lungi dall'apparire contraddittoria, risulta invece logica e coerente;
l'arbitro ha infatti escluso che gli euro 23.500 pagati dai in contanti ed “in nero” dopo il 20 luglio 2015 Pt_1
fossero compresi nei 27.000 euro che lo stesso avv. ha dichiarato di aver CP_1
incassato dai propri assistiti, difettando una prova idonea dell'assunto di parte attrice.
Anche in relazione all'impugnazione incidentale va ribadito che, anche qualora la motivazione fosse giuridicamente criticabile ed errata, essa certamente non è contraddittoria o illogica nel senso considerato dall'impugnante
Nel caso di specie, non ricorre pertanto l'ipotesi di contraddittorietà tra le disposizioni ex art.829, comma 1, n.11 c.p.c. per cui la motivazione addotta dall'arbitro rimane intangibile, condivisibile o meno che sia.
Per quanto sopra esposto sia l'impugnazione principale che quella incidentale vanno rigettate.
In ragione dell'esito del gravame, le spese di lite - liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento e delle fasi
19 effettivamente svolte - vanno poste a carico di e Parte_1 Parte_2
nella misura dei 2/3 e compensate tra le parti per la residua frazione di 1/3.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'impugnazione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
2. Rigetta l'impugnazione incidentale proposta da;
CP_1
3. Condanna e a rifondere a i Parte_1 Parte_2 CP_1
2/3 delle spese di causa che liquida in complessivi euro 6.946,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
4. Compensa tra le parti la residua frazione di 1/3.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02
a carico sia dell'impugnante principale che dell'impugnante incidentale.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Zanon
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