Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/05/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza del 23.4.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3606/2024 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Andrea Porcu,
- attore in opposizione - contro
(C.F.: ), e, per essa, la mandataria Controparte_1 P.IVA_1
(C.F.: ), in persona dei legali Controparte_2 P.IVA_2 rappresentanti e procuratori speciali e Controparte_3 Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Luca Murru,
- convenuta in opposizione -
Conclusioni
Per l'opponente:
«Voglia l'On.le Tribunale, accertare e dichiarare la non autenticità delle firme apposte sui contratti e le fideiussioni, l'inesistenza, nullità e/o l'illegittimità o comunque annullabilità del contratto di fideiussione azionato a fini monitori e quindi inesistente e non provata l'obbligazione di garanzia in capo al sig. Parte_1
In subordine, dichiarare non provata la titolarità del credito in capo a
[...] [...] ed il quantum debeatur. Per l'effetto revocare o Controparte_1 comunque dichiarare nullo, annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 1258/2024 del 25/07/2024 emesso dal Tribunale Civile di Pavia e di conseguenza respingere in quanto infondata in fatto e diritto la richiesta di pagamento avanzata dall'opposta. Con vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi ex DM 55/14 oltre al rimborso delle anticipazioni versate pari ad € 406,50 per CU e diritti forfettari di iscrizione a ruolo.».
Per l'opposta:
1
Sintesi dei precedenti in fatto e processuali
1. – presentava opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
1258/2024 dell'importo di € 260.000,00, ottenuto da (poi CP_5 incorporata in , la quale aveva dedotto di essere Controparte_1 titolare del relativo credito, già in capo a e nascente da Controparte_6 un c/c bancario, a seguito di una cessione “in blocco” ex art. 58 T.U.B. Rilevava, in particolare, che l'ingiunto era obbligato al relativo pagamento in forza di fideiussioni da esso rilasciate per i debiti della società Parte_2
fallita l'8.1.2009. L'opponente eccepiva, in prima battuta,
[...]
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pavia (eccezione poi rinunciata). Nel merito, rilevava il difetto di idonea prova dell'avvenuta cessione del credito e l'inidoneità dei meri “saldaconto” a rappresentare prova idonea del credito già nello stesso procedimento monitorio, nonché evidenziava una discrepanza tra l'importo risultante da tali “saldaconto” e quello oggetto di istanza di insinuazione al passivo del fallimento. Inoltre, disconosceva la propria sottoscrizione sui contratti e sulle fideiussioni a lui riconducibili, rilevando che, all'epoca in questi erano stati stipulati, la gestione amministrativa era in capo al fratello maggiore , il quale Per_1 intratteneva i rapporti con banche e fornitori e, secondo gli assunti dell'opponente, aveva apposto sui relativi contratti la firma apocrifa a lui riferibile.
2. – nella comparsa di risposta, contestava i Controparte_1 motivi di opposizione, e, per quanto riguarda il disconoscimento delle sottoscrizioni, dichiarava di volersi avvalere dei relativi documenti e proponeva istanza di verificazione ex 216 c.p.c.
3. – Il giudice, all'esito delle verifiche preliminari, evidenziava già nel decreto ex art. 171 bis c.p.c., per quanto concerne la verificazione, che la parte interessata all'utilizzo dei relativi documenti doveva ritenersi onerata a
2 produrre gli originali (Cass. n. 9869/2000) entro il termine perentorio previsto per le produzioni documentali, specificando che doveva intendersi già autorizzata al relativo deposito in Cancelleria. Inoltre, sempre sul punto, rammentava che la parte disconoscente, a seguito della suddetta produzione, avrebbe dovuto a sua volta reiterare il disconoscimento stesso (Cass. ord. n. 7340/2022) e, quindi, l'opposta confermare l'istanza di verificazione;
faceva infine presente che, ove la produzione degli originali fosse avvenuta con la 2° memoria ex art. 171 ter c.p.c. ed il conseguente disconoscimento con la 3° memoria, la stessa opposta sarebbe stata per ciò stesso considerata “rimessa in termini” nella presentazione dell'istanza di verificazione direttamente all'udienza ex art. 183 c.p.c.
4. – Alla suddetta udienza l'opposta insisteva per la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo. Con le memorie di trattazione non erano da essa prodotti né gli estratti conto né gli originali dei contratti contenenti le sottoscrizioni disconosciute. Per quanto concerne questi ultimi, l'opposta sosteneva che la verificazione poteva avere ad oggetto anche mere copie fotostatiche, tesi contestata dall'opponente.
5. – Il giudice respingeva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e fissava l'udienza del 23.4.2025 per la precisazione delle conclusioni e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c., alla quale riservava il deposito della sentenza.
Motivi della decisione
6. - Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. civ. n. 12002/2014, Cass. ord. n. 363/2019).
Alla questione della mancata produzione degli originali dei contratti le cui firme sono state disconosciute – implicanti le valutazioni se tale produzione sia indefettibile ai fini della verificazione e se (in caso affermativo) la prova dell'avvenuta sottoscrizione possa comunque essere fornita aliunde (il che, a sua volta, implica lo scrutinio della natura delle scritture disconosciute ed, in particolare, se si tratti di contratti soggetti a forma scritta ad substantiam) - si contrappone quella, logicamente subordinata ma di più agevole soluzione, della mancata produzione da parte di degli estratti Controparte_1 conto riguardanti il contratto di conto corrente di cui trattasi.
3 7. – Se anche la mancata produzione degli estratti conto in forma completa (nella specie, non ne è stato prodotto alcuno) non ostasse all'emissione del decreto ingiuntivo – e così è avvenuto nella specie, sebbene, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 29577/2020), gli estratti conto dovrebbero essere prodotti sin dalla fase monitoria, per consentire all'opponente di articolare difese sul punto – appare al giudicante indubbia la necessità che tale produzione avvenga, quantomeno, nel giudizio di opposizione.
Premettendo che è ad assumere la posizione Controparte_1 processuale di attrice in senso sostanziale, si rende necessario svolgere qualche preliminare considerazione in merito all'onere di allegazione e prova del credito nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto in relazione al saldo passivo di un conto corrente bancario.
Anzitutto, come detto, tale onere compete ex art. 2697 c.c. alla creditrice, in quanto attrice in senso sostanziale.
Quanto alle modalità attraverso le quali l'onere di allegazione deve essere assolto, gli elementi della fattispecie costitutiva del diritto di credito, che devono essere allegati nei termini di rito, sono dati essenzialmente dall'esistenza di uno o più affidamenti (anche solo “di fatto”), dal loro utilizzo da parte del cliente e, quindi, dalla loro revoca, con chiusura del conto ed obbligo del cliente stesso di corrispondere quanto risulta come saldo passivo. Tale onere, per quanto riguarda i fatti che hanno generato il dedotto credito, può essere assolto mediante la produzione degli estratti conto completi ed il loro puntuale richiamo in atti, posto che le annotazioni sul conto sono rappresentative di fatti storici ben collocati quantomeno nella loro dimensione temporale.
Pertanto, la banca convenuta opposta che non avesse prodotto gli estratti conto completi nella fase monitoria, sarebbe comunque onerata ad una tale produzione nella fase di opposizione, tenuto conto della duplice valenza di essi quale prova e modalità di allegazione del fatto da provare che, vale precisare, non è evidentemente limitato alla mera esistenza di un saldo passivo di un conto corrente: ciò che la banca deve allegare sono tutte le operazioni che hanno generato il saldo stesso, ossia le uscite (numeri debitori) e le entrate (numeri creditori) di denaro, anche in quanto, in difetto di ciò, sarebbe di fatto impossibile per la controparte svolgere eccezioni ed articolare difese.
In proposito, si deve altresì rilevare che l'avvenuto decorso del termine decennale dell'obbligo della banca di conservare le scritture contabili non vale ad alleggerire la banca stessa da tale onere (cfr., Cass. n. 23974/2010, Cass. n. 1842/2011, Cass. n. 19696/2014 e Cass. n. 7972/2016).
Nella specie, come accennato, tale produzione è del tutto mancante.
4 Il giudicato che dovesse confermare il dato contenuto nel “saldaconto” non potrebbe dichiarare altro fatto che la mera predisposizione di quest'ultimo – di per sé chiaramente insufficiente - non potendosi, evidentemente, dare per accertati fatti (ossia i movimenti che hanno portato a tale saldo) che non solo non stati provati, ma, a ben vedere, neppure allegati e, quindi, non sono di fatto mai entrati nel thema decidendum.
Né varrebbe sostenere che sia l'opponente a dover contestare la legittimità degli importi ivi risultanti, posto che, in base alla ripartizione degli oneri di allegazione e probatori cui s'è fatto cenno, esso non potrebbe dirsi tenuto ad una tale contestazione laddove la banca, che agisce per l'accertamento del credito e la condanna al pagamento del relativo importo, abbia omesso di indicare i movimenti che portano al saldo.
Si aggiunge che la dichiarazione del dirigente della banca apposta sugli
“estratti” di cui trattasi non risulta, nella specie, conforme a quanto
“certificato”, dichiarandosi la “conformità alle scritture contabili” di un
“suesteso estratto conto” che, in realtà, tale non è: infatti, il relativo documento (denominato “estratto della posizione di sofferenza” alla data del 25.9.2021, a fronte di una posizione chiusa oltre un decennio prima) non ha evidentemente il crisma dell'“estratto conto”, neppure parziale, non riportando alcun movimento riguardante il rapporto.
A voler tralasciare l'aspetto dell'allegazione dei fatti costitutivi del diritto di credito, si potrebbe, a tutto voler concedere, ritenere che l'estratto di
“saldaconto” possa essere comunque sufficiente ai fini della conferma del decreto ingiuntivo in sede di opposizione allorché, da un lato, sia provato che gli estratti conto completi erano comunque giunti puntualmente a conoscenza dell'opponente, e, dall'altro lato, manchi una contestazione specifica del relativo importo da parte di quest'ultimo.
Ma la prova di cui sopra è mancante ed il relativo fatto, invero, non è stato neppure allegato.
In definitiva, non può ritenersi accertato il credito costituente il saldo passivo del conto di cui trattasi e, di conseguenza, l'opposto decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente mandato assolto dalla relativa domanda.
8. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione,
I. revoca l'opposto decreto ingiuntivo, mandando l'opponente Pt_1 assolto dalla relativa domanda di pagamento;
[...]
5 II. condanna l'opposta alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di lite, che liquida, oltre a c.u. e marca, in complessivi € 6.500,00 per compenso di difensore, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso il 15 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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