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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 12/03/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1507 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, domiciliato elettivamente presso l'indirizzo di posta elettronica TE certificata , rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Fuso Email_1 in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
domiciliata elettivamente presso lo studio dell'avv. Gianni Pane Controparte_1 sito in Civitavecchia, Viale G. Matteotti n. 19, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Boursier
Niutta, Enrico Boursier Niutta e Gianni Pane in virtù di procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 10.07.2024 impugnava il TE licenziamento disciplinare irrogatogli dalla datrice di lavoro con missiva Controparte_1 datata 1.12.2023, chiedendo al Tribunale di:
- in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente;
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- per l'effetto, disporre la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, con condanna della società resistente a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 4.868,40 dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, con ordine alla società resistente di provvedere alla relativa regolarizzazione previdenziale e contributiva del ricorrente;
- in via subordinata, ai sensi dell'art. 18, comma V, L. n. 300/1970, previo accertamento e dichiarazione dell'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente per l'assenza di una giusta causa e/o di un giustificato motivo soggettivo, condannare la società resistente a corrispondere al ricorrente l'indennità risarcitoria prevista dalla legge nel suo importo massimo;
- in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi legali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. si costituiva in giudizio, contestando in toto le avverse censure e Controparte_1 chiedendo in via principale il rigetto del ricorso;
in via gradata, chiedeva al Tribunale di commutare la comminata sanzione del licenziamento per giusta causa nel diverso provvedimento del licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
in ulteriore subordine, laddove il Tribunale dovesse dichiarare comunque illegittimo il recesso, chiedeva di rigettare la domanda di reintegra e limitare il risarcimento del danno all'indennità in misura minima prevista dalla legge;
in via ulteriormente subordinata, in ipotesi di accoglimento, anche parziale, del ricorso, domandava di detrarre da quanto eventualmente spettante al lavoratore a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum; in ogni caso, con condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio.
La causa, istruita documentalmente e con la prova testimoniale, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva discussa e decisa all'udienza odierna come da dispositivo. Alla luce della complessità delle questioni al vaglio veniva fissato il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
2. Osserva il Giudice che alla base della contestazione disciplinare datata 9 novembre 2023
(all. 7 di parte ric.) la società resistente ha posto una lunga serie di circostanze – che secondo la società sarebbero state riferite all'Amministratore delegato da Controparte_2
socio della Cooperativa VI e gestore della C&P Company s.r.l. semplificata, CP_3 società che hanno operato e operano in favore della in qualità di Controparte_1
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appaltatrici di servizi – rispetto alle quali il nucleo asseritamente costituente illecito disciplinare viene sintetizzato dalla società nei seguenti termini “Sulla base di quanto ci è stato riferito e degli oggettivi riscontri che siamo stati in grado di reperire, risulta che Lei è stato ed è tuttora Socio Fondatore di una cooperativa che per molti anni ha operato in qualità di appaltatrice per la scrivente traendo utili da tale sua posizione. Inoltre, da lungo tempo, trae illeciti vantaggi dal ruolo ricoperto di Operation Manager dello scalo di Fiumicino della nostra azienda, lucrando ingenti somme di denaro o altre utilità da soggetti che svolgono servizi per nostro conto, millantando di essere in grado di garantire la continuità dei rapporti di appalto ed anche la stabilità di rapporti di lavoro di nostri dipendenti”.
Oggetto della contestazione disciplinare non è, dunque, il solo fatto che il ricorrente fosse socio fondatore di una società cooperativa legata da un contratto di appalto con la CP_1
o il solo fatto che, nella qualità di socio, il ricorrente abbia percepito dalle utilità dalla
[...] cooperativa, bensì la circostanza – ben più grave – che, stante tale duplice ruolo, il TE abbia promesso e/o millantato di attivarsi presso la per garantire alla Controparte_1
Cooperativa di cui era socio il mantenimento del contratto di appalto e che, in cambio di tale attività, abbia richiesto e ottenuto somme di denaro o altri vantaggi, anche con la minaccia di far risolvere il rapporto di lavoro in essere tra il fratello di e la CP_3 Controparte_1
Che sia questo l'esatto oggetto della contestazione disciplinare emerge con chiarezza dalla lettura della missiva di contestazione sia nella parte in cui sintetizza il nucleo dell'illecito nei termini sopra riportati sia nella parte in cui afferma che le condotte sono particolarmente gravi ed integrano fattispecie penalmente rilevanti (per le quali la società si è riservata di adire le competenti autorità).
Evidentemente, se oggetto della contestazione disciplinare fosse la mera circostanza di essere il lavoratore socio fondatore di una società cooperativa in passato legata da un contratto di appalto con la propria datrice di lavoro o il solo fatto che, nella qualità di socio, il ricorrente abbia percepito dalle utilità dalla cooperativa di cui era socio, non sarebbe stato sufficiente il riferimento a fattispecie penalmente rilevanti ma la società avrebbe dovuto indicare, nella contestazione disciplinare, quale regola di condotta si assumeva violata (una fattispecie di tal fatta avrebbe, invero, potuto assumere rilievo disciplinare solo in presenza di una precisa disposizione aziendale impositiva di doveri di comunicazione circa eventuali quote societarie o circa la percezione di utili derivanti da altre attività extralavorative).
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3. La puntuale lettura della contestazione disciplinare conduce anche ad escludere che – come ha tentato di sostenere il procuratore di parte resistente nella discussione svolta in prima udienza e, poi, nelle note conclusionali – oggetto di addebito sia stata la violazione del dovere di fedeltà incombente sul lavoratore, stante la sussistenza di una situazione di fatto costituente conflitto di interessi.
Richiamando il consolidato orientamento della S.C. (espresso da ultimo nell'ordinanza n.
26181 del 7.10.2024) che ha messo in evidenza come l'obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato abbia un contenuto più ampio di quello risultante dall'art. 2105 cod. civ., dovendo integrarsi con gli artt. 1175 e 1375 cod. civ., e renda illeciti anche i comportamenti extralavorativi tali da creare situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della parte datoriale anche solo potenzialmente produttivi di danno, parte resistente ha sostenuto – in prima udienza e nelle note conclusionali – che il ricorrente avrebbe dovuto quanto meno rendere edotto il suo datore di lavoro dell'esistenza di un potenziale conflitto d'interessi al fine di consentirgli di adottare gli opportuni provvedimenti e che, comunque, il fatto che il ricorrente abbia fatto parte di una cooperativa, operante in ambito aeroportuale, senza avvisare il datore di lavoro, già di per se indica violazione dei doveri di fedeltà e configura un conflitto di interessi.
Sennonchè, non può non essere evidenziato che la contestazione disciplinare al vaglio non fa alcun cenno al dovere di fedeltà né alla circostanza che la qualità di socio assunta dal abbia integrato (nel momento temporale in cui la società in questione è stata legata TE alla da contratti di appalto) un conflitto di interessi né, soprattutto, Controparte_1 deduce che una siffatta posizione sociale extralavorativa sia stata o sia tutt'ora potenzialmente produttiva di danno per la società datrice di lavoro.
Stando così le cose, vale ricordare che, come non ha mancato si chiarire la S.C., “in tema di licenziamento disciplinare, la necessaria correlazione dell'addebito con la sanzione deve essere garantita e presidiata, in chiave di tutela dell'esigenza difensiva del lavoratore, anche in sede giudiziale, ove le condotte in contestazione sulle quali è incentrato l'esame del giudice di merito non devono nella sostanza fattuale differire da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva, pena lo sconfinamento dei poteri del giudice in ambito riservato alla scelta del datore di lavoro” (Cassazione civile sez. lav., 10/02/2020, n.3079). Come precisato nella citata sentenza “il fatto contestato ben può essere ricondotto ad una diversa ipotesi disciplinare (dato che, in tal caso, non si verifica una modifica della contestazione, ma solo un differente apprezzamento dello stesso fatto), ma
l'immutabilità della contestazione preclude al datore di lavoro di fare poi valere, a sostegno della legittimità del
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licenziamento stesso, circostanze nuove rispetto a quelle contestate, tali da implicare una diversa valutazione dell'infrazione anche diversamente tipizzata dal codice disciplinare apprestato dalla contrattazione collettiva, dovendosi garantire l'effettivo diritto di difesa che la normativa sul procedimento disciplinare di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7, assicura al lavoratore incolpato (Cass. n. 6499 del 2011)”.
In particolare, nella fattispecie oggetto della citata pronuncia la Corte di Cassazione ha ritenuto errato il percorso decisionale effettuato dalla Corte di appello – che, una volta esclusa la prova del danno concreto correlato alla fattispecie disciplinare contestata (art. 54, comma 5, lett.
c) per "irregolarità, trascuratezza o negligenza, ovvero per inosservanza di leggi o di regolamenti o degli obblighi di servizio con gravi danni alla società o a terzi, o anche con gravi danni alla persona", sanzionata con il licenziamento con preavviso), ha applicato di ufficio la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso (ex art. 54, comma 6, lett. c) “per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi” – in ragione del rilievo che, procedendo in tal modo, la Corte ha effettuato una modifica della contestazione disciplinare ed ha alterato il thema decidendum, statuendo all'esterno del perimento delimitato dalle parti in causa mediante l'esame di fatti nuovi (“forte pregiudizio per la Società o terzi”, ravvisato nell'avere il dipendente pregiudicato l'immagine e la reputazione della società datrice di lavoro) che non erano stati addotti dal datore di lavoro a sostegno del recesso ed incorrendo, pertanto, nel vizio denunciato.
Ma allora, applicando tali principi al caso di specie, appare evidente che non possa, in sede giudiziale, essere valutato il comportamento del costituito dalla assunzione della TE qualifica di socio di una società che ha operato in ambito aeroportuale ( ed è stata legata da contratto di appalto con la e dalla percezioni di utili derivanti dal Controparte_1 rapporto societario, senza avvisare la società datrice di lavoro, per ricondurlo ad una fattispecie disciplinare - la violazione dell'obbligo di fedeltà - diversa da quella invocata da parte datoriale in sede di contestazione disciplinare e in sede di licenziamento – come si è detto nella missiva datoriale vengono invocate fattispecie penalmente rilevanti – perché gli elementi costitutivi di tale ipotesi disciplinarmente rilevante, costituti dalla sussistenza di un conflitto di interessi e dalla potenzialità lesiva della partecipazione societaria rispetto agli interessi datoriali, non sono stati neppure addotti dalla datrice di lavoro a sostegno del recesso.
Del resto, se la avesse voluto contestare al lavoratore la Controparte_1 violazione dell'obbligo di fedeltà in relazione ad una posizione di conflitto di interessi costituita
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dall'essere socio di una società che in passato è stata legata da contratto di appalto con la
[...] avrebbe avuto l'onere di esplicitare puntualmente nella contestazione Controparte_1 disciplinare le ragioni per le quali tale condotta veniva ritenuta potenzialmente lesiva degli interessi datoriali, tanto da giustificare un'azione disciplinare, considerando che da anni era subentrata nel contratto di appalto altra società (all'interno della quale, pacificamente, il non riveste alcuna posizione sociale o comunque gestoria). TE
4. Le considerazioni che precedono risultano funzionali all'esatta individuazione del thema decidendum e quindi del thema probandum dell'odierno giudizio, essendo il Tribunale chiamato a verificare -soltanto- la sussistenza dei fatti disciplinarmente rilevanti posti da parte datoriale a fondamento del provvedimento di recesso oggetto di impugnazione.
Ebbene, i fatti (dotati anche di rilievo penale) chiaramente individuati nella missiva di contestazione sono costituiti dall'aver il tratto illeciti vantaggi dalla posizione TE derivante dal rapporto lavorativo intercorso con la (Operation Manager Controparte_1 dello scalo di Fiumicino), lucrando ingenti somme di denaro o altre utilità da (socio CP_3
o gestore delle società che nel corso degli anni hanno operato in qualità di appaltatrici in favore della società odierna resistente), millantando di essere in grado di garantire la continuità dei rapporti di appalto e con la minaccia di far risolvere il rapporto di lavoro in essere tra il fratello di e la o comunque di adibire tale lavoratore a mansioni più CP_3 Controparte_1 gravose.
Tali fatti sono, a bene vedere, oggetto di specifica contestazione da parte del TE
Invero, sia in sede di procedimento disciplinare sia in sede giudiziale, il lavoratore ha affermato di non essersi mai attivato per favorire l'affidamento ed il mantenimento degli appalti in favore delle società gestite da (evidenziando la genericità della contestazione disciplinare che
CP_3 non chiarisce in che tempi e con quali modalità egli avrebbe agito in tal senso), che il non
CP_3 ha mai avuto alcuna necessità della sua intercessione per ottenere e mantenere gli appalti e che tali contratti sono stati stipulati senza il suo intervento (né nella fase di trattative né in quelle di formazione, aggiudicazione, rinnovo). Il ha poi fermamente negato di aver TE millantato di poter intervenire sui contratti di appalto in essere e di aver minacciato di far risolvere il rapporto di lavoro tra il fratello di e la o
CP_3 Controparte_1 comunque di adibire tale lavoratore a mansioni più gravose, ricevendo così somme di denaro o altre utilità da in ragione della promessa e/o della minaccia.
CP_3
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5. A fronte di tali espresse contestazioni, incombeva, dunque, sulla Controparte_1
l'onere di provare tali fatti – posti a fondamento della massima sanzione disciplinare
[...] irrogata – dovendo essere fornita la dimostrazione, o attraverso la prova diretta o attraverso la prova presuntiva, della millantazione o della minaccia e del nesso tra la millantazione e la minaccia e la dazione di denaro o di altre utilità in favore di TE
6. Ebbene, deve dirsi, innanzitutto, che la resistente non ha dimostrato – non avendo a ben vedere neppure formulato una puntuale allegazione sul punto – che il abbia posto TE in essere comportamenti attivi al fine di determinare l'aggiudicazione dell'appalto in favore della
Cooperativa VI (della quale era socio) ovvero di altre società gestite da CP_3
Ed, infatti, nella memoria difensiva la società resistente si è limitata a sostenere, sul punto, che il ricorrente “veniva sempre interpellato dai vertici aziendali poiché era lui che, in virtù delle mansioni svolte, curava e gestiva operativamente i rapporti con gli appaltatori” (Punto 2.12), senza neppure allegare quando ed in che forma siano avvenute queste interpellanze e, soprattutto, quale fosse l'oggetto delle stesse (chiarendo se attenevano alla scelta, a monte, in ordine alla aggiudicazione ed al mantenimento del contratto di appalto ovvero se attenevano alla gestione operativa dei rapporti con l'appaltatore) e quali siano state le risposte del (chiarendo così se questo ultimo TE abbia concretamente favorito l'aggiudicazione o il rinnovo degli appalti in favore delle menzionate società, dando un parere sempre favorevole o meno ovvero celando problematiche operative reali che avrebbero potuto mettere in discussione il rinnovo dell'appalto).
Solo con riferimento alla stipula del contratto con la cooperativa VI nel 2016 si rinviene una deduzione specifica: viene dedotto che, con e-mail del 9.05.2016, il dott. Controparte_2 aveva inviato una bozza sia al direttore generale dott. che al
[...] Persona_1 per le loro eventuali osservazioni (e-mail prodotta nell'allegato 6 di parte res.). TE
Ebbene, dalla lettura del testo di tale e-mail emerge che il viene notiziato della TE decisione presa da (stipula di un contratto con la nuova Controparte_2 cooperativa, attivazione del nuovo rapporto di appalto parallelamente al precedente per poi disdettare in contratto in essere con Global Service “una volta che avrà ultimato il CP_3 passaggio di tutti gli operai”) e che gli viene richiesto – soltanto – “un riscontro prima di sottoporre a e non anche una valutazione di merito sulla scelta del contraente. Ed, infatti, CP_3 la risposta del in calce al documento, rende evidente che questo ultimo si è limitato TE
a affermare che, per le parti operative (ovvero quelle di sue competenza alla luce della posizione
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di lavoro ricoperta), tutto era conforme alle esigenze, senza esprimere alcun parere e alcun giudizio in ordine alla scelta della società appaltatrice.
Del resto, non può non essere evidenziato che la società non ha neppure dedotto che vi fossero anche altre società interessate all'aggiudicazione dell'appalto in questione e che il comportamento del abbia contribuito a determinare la scelta delle società TE riconducibili al in luogo di altre società. CP_3
7. Tanto acclarato, deve però essere considerato che la prova circa la concreta attivazione del al fine di determinare l'aggiudicazione dell'appalto in favore della Cooperativa TE
VI (della quale era socio) ovvero di altre società gestite da non era necessaria per CP_3 dimostrare i fatti oggetto di addebito, essendo sufficiente la prova della millantazione circa l'attivazione in tal senso (millantazione che, secondo la prospettazione contenuta nella contestazione disciplinare, sarebbe stata finalizzata ad ottenere da esborsi economici o altre CP_3 utilità). Certo, ove fosse stata dimostrata la concreta attivazione dell'odierno ricorrente in tal senso, ciò avrebbe potuto costituire un importante elemento presuntivo.
Esclusa, dunque, la ricorrenza di tale elemento (non puntualmente allegato e quindi non dimostrato dalla resistente) deve dirsi che la non ha neppure dedotto Controparte_1 quali sarebbero stati gli specifici comportamenti tenuti dal in ambito aziendale TE
(chiarendone le circostante di tempo e di luogo) preordinati ad ingenerare nel la CP_3 convinzione che egli potesse influire sulle decisioni relative all'aggiudicazione dei contratti di appalto ed al loro rinnovo e quindi tale da costituire appunto una millantazione.
8. In mancanza di puntuali allegazioni sul punto, ritiene la società resistente che la circostanza che “la “collaborazione” prestata nell'assegnazione e nel mantenimento della commessa in esame è stata “barattata” dal sig. con corrispettivi in denaro ed altre utilità” sarebbe evincibile TE dalla messaggistica Whatsapp relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2023, che dichiara di aver estratto dall'account di e, nello CP_3 specifico, dalla chat con il ricorrente.
Sennonchè, dalla lettura dei messaggi prodotti (all. 9 di parte res.) emerge che TE chiedeva al di “prendergli una macchina seria” nonché di provvedere a pagamenti o CP_3 bonifici non in suo favore ma a favore di un certo “ ” (in data 13 dicembre 2022 Per_2 scrive: “ciao Nic questa mattina mi ha scritto per sapere quando viene inviato il TE Per_2 bonifico. A suo dire non hanno ricevuto niente”) ovvero di una persona denominata “il nostro amico”
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(in data 29 giugno 2023 scrive: “il 1 luglio il nostro amico vuole i 500 e siamo a 1800”, il TE
31 ottobre 2022: “ricordati che mercoledì devo portare al nostro amico 550 eur”, il 27 marzo 2023 “lo so che sono un pensiero serale tra i mille che hai il giorno..domani se riesci passa che abbiamo 500+300 e a fine settimana richiama il nostro amico”) ovvero di un certo “ ” (in data 3 aprile 2023 Per_3 scrive: “mi bonifici in giornata? pressa…”). TE Per_3
Evidentemente, tali chat non consentono di comprendere esattamente le complesse vicende sottese e solo accennate dagli interlocutori, ma, senza dubbio, non dimostrano che TE chiedesse pagamenti di somme in suo favore (mostrandosi, viceversa, l'odierno ricorrente preoccupato che procedesse a pagamenti in favore di altri soggetti) e, soprattutto, non CP_3 evidenziano in alcun modo che le richieste effettuate al (ivi compresa quella relativa CP_3 all'autovettura) fossero in connessione con la promessa di collaborazione per l'assegnazione o il mantenimento del contratto di appalto con la Controparte_1
9. Nel punto 2.21 della memoria di costituzione la società resistente ha sostenuto, poi, che avrebbe minacciato che, se non avesse accettato le sue richieste, TE CP_3 avrebbe fatto in modo di far licenziare o demansionare il fratello di quest'ultimo (dipendente della resistente), oltre a fargli perdere il contratto di appalto ed ha dedotto che tale gravissimo comportamento sarebbe dimostrato dalla registrazione ambientale audio eseguita dal in CP_3 data 16 ottobre 2023, relativa ad una conversazione tra il ed il CP_3 TE
L'ascolto di tale conversazione smentisce, tuttavia, tale assunto. Ed infatti da quello che è possibile sentire dalle registrazioni prodotte, emerge che quando dice al di CP_3 TE aver saputo che vuole spostare il fratello, l'odierno ricorrente nega fermamente e, soprattutto non mette mai in connessione la questione del fratello del con pagamenti o altre utilità in suo CP_3 favore. Semmai è che ipotizza tale connessione e viene prontamente smentito dal CP_3
TE
10. Tale risultando il tenore delle prove precostituite prodotte in giudizio, è stata ammessa la prova testimoniale – sui soli capitoli rilevanti, ovvero quelli relativi ai fatti controversi oggetto di addebito, sopra individuati – , al fine di verificare se la società fosse in grado di assolvere l'onere della prova sulla stessa incombente attraverso la prova costituenda.
All'esito dell'istruttoria svolta, deve dirsi che non sono stati portati in giudizio testi – diversi da direttamente coinvolto nei fatti in questione – in grado di riferire in ordine a condotte CP_3 del volte a millantare di poter intervenire sui contratti di appalto in essere ovvero a TE
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minacciare il che, se non avesse provveduto a corrispondergli somme di denaro o altre CP_3 utilità, non avrebbe fatto rinnovare l'appalto o avrebbe spostato o fatto risolvere il rapporto di lavoro del fratello del stesso. CP_3
Ed, infatti, anche la teste – direttamente a conoscenza dei fatti per aver Testimone_1 lavorato insieme al dal 2020 – ha significativamente riferito di aver “assistito alla consegna al CP_3 ricorrente da parte di di una busta contenente i soldi per la macchina” e, ciononostante di non aver CP_3
“mai sentito il ricorrente dire che voleva i soldi o la macchina come corrispettivo del mantenimento dell'appalto” e di non averlo “mai sentito minacciare che altrimenti avrebbe spostato il fratello del . La teste a CP_3 precisato che tale circostanza gli è stata solo riferita dal “ mi ha riferito che il ricorrente CP_3 CP_3 voleva spostare il fratello e per questo motivo ha deciso di non dagli più i soldi”.
Pure il teste – che ha lavorato alle dipendenze delle società che si sono Testimone_2 succedute nell'appalto in essere con la – ha riferito di non aver “mai Controparte_1 sentito dire che i soldi per la macchina fossero connessi al rinnovo dell'appalto. A volte ho sentito che TE parlavano a telefono di questa macchina e gli diceva che stava arrivando”. CP_3
Del resto, lo stesso escusso come teste, ha dichiarato che il ricorrente gli avrebbe CP_3 detto a voce, più di qualche volta, che, se non pagava, gli faceva perdere il lavoro, ma a queste conversazioni non ha assistito nessuno, essendo presenti solo lui ed il TE
11. Stando così le cose, occorre passare ad esaminare la testimonianza resa dal CP_3 tenendo presente che trattandosi della persona offesa – secondo la versione dei fatti fornita dalla società resistente – e della persona responsabile di una ingiusta ed infondata accusa a carico del ricorrente per determinarne l'espulsione della – secondo la versione dei Controparte_1 fatti fornita dal lavoratore – è necessario un rigoroso vaglio critico in ordine alla sua attendibilità.
Ebbene ritiene il Giudice che le dichiarazioni rese ed il contegno assunto dal teste, a fronte delle domande che gli sono state poste, abbiamo reso palese l'inattendibilità del CP_3
Innanzitutto, deve essere evidenziato che, pur avendo il teste rappresentato di trovarsi, fin dal 2016, in una situazione di costrizione, tale per cui si sentiva obbligato a dare soldi o utilità al ricorrente per non perdere il lavoro (“il ricorrente mi ha detto che visto che mi aveva fatto prendere la commessa voleva una macchina aziendale o il valore della macchina. Io dovevo per forza dire di si, se no mi toglieva
l'appalto. L'appalto ogni anno viene rinnovato e la società lo può dare a chi vuole. Da quello che io so era il ricorrente ad avere l'ultima parola sulla scelta del soggetto a cui dare l'appalto, previa consultazione dei capi che stavano presso la sede”), non è stato in grado di spiegare, a fronte di specifica domanda del Giudice,
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per quale ragione egli non abbia mai denunciato i gravi fatti di cui narra alle autorità pubbliche e si sia determinato a parlarne solo con l'amministratore della società odierna resistente,
[...]
e solo nell'ottobre 2023 (quando, oltretutto, secondo la sua versione dei fatti, la CP_2 costrizione non era più attuale, perché egli aveva sospeso i pagamenti dal giugno 2023, senza subirne dirette conseguenze).
Non può non essere messo in luce, sul punto, che il teste è incorso in una seria contraddizione proprio in ordine alla gravita della asserita condizione di soggezione rispetto al dapprima ha affermato “Quando sono andato dall'amministratore non sono andato anche a TE denunciare alla pubblica autorità anche perché ormai avevo smesso di dargli i soldi ed era finita così. Mi sembrava troppo esagerato andare a fare una denuncia”, così palesando che, dopo aver smesso di corrispondere denaro o altra utilità a fin dal giugno 2023, non aveva subito apprezzabili TE conseguente (il fratello non era stato spostato, non sentiva che fosse in pericolo il rinnovo dell'appalto) tanto che reputava la “cosa finita così” e reputava “esagerato fare denuncia”; subito dopo, però, ha cercato di enfatizzare la asserita situazione costrizione affermando “mi sentivo costretto a dare i soldi o la macchina al ricorrente, questa dazione non era un comune accordo” ed aggiungendo
“Mi sentivo costretto perché se non lo facevo, perdevo il lavoro”.
A palesare l'inattendibilità del teste sta, poi, quando riferito in merito alla vicenda relativa al presunto spostamento del fratello.
Riferisce che, dopo aver sospeso i pagamenti in favore del ricorrente da giugno 2023, CP_3 avrebbe saputo, a settembre-ottobre, dalla direttrice della -che ha Controparte_1 dichiarato di conoscere bene, avendo con lei rapporti di lavoro quotidiani - che TE voleva spostare suo fratello e mandarlo in un altro reparto peggiore ( “La direttrice (di cui ora non CP_ ricordo il nome) mi ha detto che il ha fatto una riunione con tutto il vertice della di Roma per TE parlare di mio fratello e che ha detto che lo voleva spostare ad altro reparto, non so quali fossero le motivazioni addotte. La direttrice non era d'accordo con questo spostamento”).
Ebbene, escussa come teste la direttrice - responsabile della filiale di Testimone_3
Roma Fiumicino dal 1.01.2019, dunque, gerarchicamente sovraordinata rispetto al ricorrente – ha, innanzitutto, smentito di aver avuto rapporti di lavoro quotidiani con precisando “Sui temi CP_3 operativi parlava con il ricorrente, con me veniva per temi più istituzionali, data la mia funzione. A volta CP_3 capita di vedere e parlare con una volta a settimana, a volte mi capita per un mese di non vederlo”; CP_3 la ha poi messo in luce i reali termini della questione relativa allo spostamento del Tes_3
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fratello del chiarendo che il ricorrente non aveva certo indetto una riunione con tutto il CP_3
CP_ vertice della di Roma per parlare del fratello del bensì aveva proposto una CP_3 riorganizzazione che riguardava un miglioramento di alcuni servizi, nell'ambito della quale era necessario lo spostamento di alcune risorse (tra cui anche il fratello del insieme ad altri) e CP_3 che tale proposta non è stata poi concretamente attuata non in ragione della sua contrarietà
(come riferito da ma per il verificarsi di altre emergenze a cui far fronte. In ogni caso la
CP_3 teste ha significativamente affermato: “Non so e non ho mai pensato che la proposta di spostare il fratello del fosse legata alla questione del rinnovo dell'appalto. Non ho idea e non so nulla sulla questione di
CP_3 eventuali richieste del ricorrente al come corrispettivo per il rinnovo degli appalti. Non so se il
CP_3 TE percepisse delle utilità dal a me non ha mai detto nulla sulla questione, non mi ha mai detto
CP_3 CP_3 che il ricorrente gli chiedeva utilità per adoperarsi per il rinnovo dell'appalto. non mi ha mai detto che la
CP_3 proposta del ricorrente di spostare il fratello fosse connessa a questa questione. Non ricordo che sia venuto da
CP_3 me a parlare dello spostamento del fratello o che mi abbia chiesto qualcosa in merito”. La teste smentisce, dunque, la veridicità di tutta la versione dei fatti narrata dal atteso che, come sopra detto,
CP_3 quest'ultimo ha affermato che proprio la direttrice gli avrebbe dato la notizia del fatto che avesse indetto una specifica riunione per parlare dello spostamento di suo fratello, TE spostamento che avrebbe trovato l'opposizione della direttrice. Né può ritenersi verosimile che un fatto di tale gravità – quale la discussione con il gestore della società appaltatrice circa la sussistenza di un collega a lei sotto ordinato che vorrebbe mutare, senza ragionevole motivo, la posizione lavorativa del fratello – possa essere stato del tutto dimenticato dalla responsabile della filiale di Roma Fiumicino.
Sotto altro profilo, l'inattendibilità del teste viene confermata anche dalla palesemente inverosimile affermazione che nel marzo 2024 (ovvero dopo il suo licenziamento) sarebbe stato sempre il ricorrente a far rinnovare l'appalto fino a marzo 2025 “perché l'ultima parola è sempre la sua” nonché dalla ulteriore contraddizione in cui è caduto quando ha parlato della vicenda relativa al subentro della nel contratto di appalto prima intercorso con la Global Service Parte_2
(gestita dal cognato del teste): dapprima il ha affermato che “La Global Service avrebbe voluto CP_3 rinnovare l'appalto, infatti per questo motivo ho litigato con mio cognato” e subito dopo ha invece riferito
“Mio cognato nel 2014 non si sentiva più di gestire la società, allora io, che nel frattempo avevo conosciuto
gli ho rappresentato la situazione e lui mi ha proposto di aprire una società insieme per poi gestire TE
l'appalto” così chiarendo che non vi è stata una competizione tra la Global Service e la Parte_2
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per aggiudicarsi l'appalto, ma semplicemente un subentro concordato a seguito di una Pt_2 decisione del cognato di lasciare la gestione ad altra società (subentro concordato che, del resto, emerge anche dalla lettura del già citato doc. 6 di parte res.).
12. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, va, dunque, escluso che la testimonianza resa in giudizio da – soggetto direttamente interessato all'esito del CP_3 giudizio, essendo stato il licenziamento fondato proprio sulle dichiarazioni da lui rese all'amministratore della società resistente (come chiaramente indicato nella missiva di contestazione disciplinare) e oltretutto scarsamente attendibile per le ragioni sopra indicate – possa essere da sola sufficiente a dimostrare i fatti rilevanti controversi.
In mancanza di ulteriori elementi probatori, deve concludersi, allora, che la CP_1 non ha assolto all'onere di dimostrare i fatti posti a fondamento della massima
[...] sanzione disciplinare irrogata ovvero che il abbia tratto illeciti vantaggi dalla TE posizione derivante dal rapporto lavorativo con lei intercorso, lucrando ingenti somme di denaro o altre utilità da (socio o gestore delle società che nel corso degli anni hanno CP_3 operato in qualità di appaltatrici in favore della società odierna resistente), millantando di essere in grado di garantire la continuità dei rapporti di appalto e con la minaccia di far risolvere il rapporto di lavoro in essere tra il fratello di e la o comunque di CP_3 Controparte_1 adibire tale lavoratore a mansioni più gravose.
Di qui l'irrilevanza della richiesta di ammissione della prova testimoniale – reiterata dalla società resistente anche nel corso dell'udienza del 19.12.2024 – su ulteriori capitoli (quali quelli relativi a presunte dazioni di denaro in favore della compagna del ricorrente), restando tali circostanze non influenti sulla decisione, in mancanza di prova in ordine alla millantazione, alla minaccia ed al nesso tra queste e i soldi e le utilità corrisposte al o, per lui, alla sua TE compagna.
Vale precisare che tali dazioni di soldi e utilità in favore del da parte del TE
come emerso dalla prova testimoniale, ovvero in favore di altri soggetti da parte del CP_3 CP_3
(con l'intervento sollecitatorio del , come emerso dall'esame delle chat depositate TE dalla società resistente, potrebbero trovare una causa giustificatrice lecita (quale ad esempio la riscossione degli utili societari da parte del socio) ovvero illecita ma, in ogni caso, non possono essere poste a fondamento del licenziamento per cui è causa, la cui legittimità, come già
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evidenziato sopra, deve essere vagliata avendo esclusivo riguardo ai fatti specificamente posti alla base della contestazione disciplinare, che non hanno trovato sufficiente dimostrazione in giudizio.
13. Quanto alle conseguenze derivanti dal superiore accertamento, deve darsi applicazione alla tutela prevista per l'ipotesi di “insussistenza del fatto contestato” dall'art. 18, comma 4, St. Lav.
(norma applicabile al caso di specie non avendo parte datoriale provato il fatto estintivo costituito dal mancato superamento del requisito dimensionale) e avendo il rapporto di lavoro avuto inizio prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015.
Ne deriva il diritto del ricorrente, in applicazione dell'art. 18, comma 4, L. 300/70, alla reintegrazione nel posto di lavoro ed a ricevere un indennizzo economico che va commisurato all'ultima retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione e non può superare le dodici mensilità.
Nel caso in esame, considerate le dimensioni della società datrice di lavoro, la durata del rapporto lavorativo, il comportamento e le condizioni delle parti, nonché il lasso temporale intercorso dal licenziamento alla data della presente pronuncia (superiore ad un anno), tenuto altresì conto della necessità di detrarre l'aliunde perceptum o percipiendum (cfr. documenti prodotti all'udienza di discussione dal procuratore di parte ricorrente) si ritiene equo determinare l'indennità nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre accessori di legge, con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale. La retribuzione globale di fatto, avendo riguardo alle buste paga in atti, va determinata in € 4.543,84 mensili (ovvero € 3.894,72 x 14/12).
14. Resta assorbita la necessità di esaminare gli ulteriori motivi di censura avverso il provvedimento di licenziamento, tempestivamente formulati nel ricorso (unici a poter essere oggetto di esame nel merito), non potendo l'esame degli stessi comportare l'applicazione di una tutela maggiore rispetto a quella già riconosciuta.
15. Le spese di lite seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM 147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
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P.Q.M.
Ogni altra istanza disattesa, annulla il licenziamento intimato al ricorrente e, per l'effetto, condanna la a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a corrispondergli un Controparte_1 indennizzo commisurato a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 4.543,84 mensili), oltre accessori di legge ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale.
Condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.324,00 di cui € 4.629,00 per compensi ed € 695,00 per spese generali, oltre iva e c.p.a.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Civitavecchia, 23.01.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1507 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, domiciliato elettivamente presso l'indirizzo di posta elettronica TE certificata , rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Fuso Email_1 in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
domiciliata elettivamente presso lo studio dell'avv. Gianni Pane Controparte_1 sito in Civitavecchia, Viale G. Matteotti n. 19, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Boursier
Niutta, Enrico Boursier Niutta e Gianni Pane in virtù di procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 10.07.2024 impugnava il TE licenziamento disciplinare irrogatogli dalla datrice di lavoro con missiva Controparte_1 datata 1.12.2023, chiedendo al Tribunale di:
- in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente;
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- per l'effetto, disporre la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, con condanna della società resistente a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 4.868,40 dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, con ordine alla società resistente di provvedere alla relativa regolarizzazione previdenziale e contributiva del ricorrente;
- in via subordinata, ai sensi dell'art. 18, comma V, L. n. 300/1970, previo accertamento e dichiarazione dell'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente per l'assenza di una giusta causa e/o di un giustificato motivo soggettivo, condannare la società resistente a corrispondere al ricorrente l'indennità risarcitoria prevista dalla legge nel suo importo massimo;
- in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi legali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. si costituiva in giudizio, contestando in toto le avverse censure e Controparte_1 chiedendo in via principale il rigetto del ricorso;
in via gradata, chiedeva al Tribunale di commutare la comminata sanzione del licenziamento per giusta causa nel diverso provvedimento del licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
in ulteriore subordine, laddove il Tribunale dovesse dichiarare comunque illegittimo il recesso, chiedeva di rigettare la domanda di reintegra e limitare il risarcimento del danno all'indennità in misura minima prevista dalla legge;
in via ulteriormente subordinata, in ipotesi di accoglimento, anche parziale, del ricorso, domandava di detrarre da quanto eventualmente spettante al lavoratore a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum; in ogni caso, con condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio.
La causa, istruita documentalmente e con la prova testimoniale, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva discussa e decisa all'udienza odierna come da dispositivo. Alla luce della complessità delle questioni al vaglio veniva fissato il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
2. Osserva il Giudice che alla base della contestazione disciplinare datata 9 novembre 2023
(all. 7 di parte ric.) la società resistente ha posto una lunga serie di circostanze – che secondo la società sarebbero state riferite all'Amministratore delegato da Controparte_2
socio della Cooperativa VI e gestore della C&P Company s.r.l. semplificata, CP_3 società che hanno operato e operano in favore della in qualità di Controparte_1
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appaltatrici di servizi – rispetto alle quali il nucleo asseritamente costituente illecito disciplinare viene sintetizzato dalla società nei seguenti termini “Sulla base di quanto ci è stato riferito e degli oggettivi riscontri che siamo stati in grado di reperire, risulta che Lei è stato ed è tuttora Socio Fondatore di una cooperativa che per molti anni ha operato in qualità di appaltatrice per la scrivente traendo utili da tale sua posizione. Inoltre, da lungo tempo, trae illeciti vantaggi dal ruolo ricoperto di Operation Manager dello scalo di Fiumicino della nostra azienda, lucrando ingenti somme di denaro o altre utilità da soggetti che svolgono servizi per nostro conto, millantando di essere in grado di garantire la continuità dei rapporti di appalto ed anche la stabilità di rapporti di lavoro di nostri dipendenti”.
Oggetto della contestazione disciplinare non è, dunque, il solo fatto che il ricorrente fosse socio fondatore di una società cooperativa legata da un contratto di appalto con la CP_1
o il solo fatto che, nella qualità di socio, il ricorrente abbia percepito dalle utilità dalla
[...] cooperativa, bensì la circostanza – ben più grave – che, stante tale duplice ruolo, il TE abbia promesso e/o millantato di attivarsi presso la per garantire alla Controparte_1
Cooperativa di cui era socio il mantenimento del contratto di appalto e che, in cambio di tale attività, abbia richiesto e ottenuto somme di denaro o altri vantaggi, anche con la minaccia di far risolvere il rapporto di lavoro in essere tra il fratello di e la CP_3 Controparte_1
Che sia questo l'esatto oggetto della contestazione disciplinare emerge con chiarezza dalla lettura della missiva di contestazione sia nella parte in cui sintetizza il nucleo dell'illecito nei termini sopra riportati sia nella parte in cui afferma che le condotte sono particolarmente gravi ed integrano fattispecie penalmente rilevanti (per le quali la società si è riservata di adire le competenti autorità).
Evidentemente, se oggetto della contestazione disciplinare fosse la mera circostanza di essere il lavoratore socio fondatore di una società cooperativa in passato legata da un contratto di appalto con la propria datrice di lavoro o il solo fatto che, nella qualità di socio, il ricorrente abbia percepito dalle utilità dalla cooperativa di cui era socio, non sarebbe stato sufficiente il riferimento a fattispecie penalmente rilevanti ma la società avrebbe dovuto indicare, nella contestazione disciplinare, quale regola di condotta si assumeva violata (una fattispecie di tal fatta avrebbe, invero, potuto assumere rilievo disciplinare solo in presenza di una precisa disposizione aziendale impositiva di doveri di comunicazione circa eventuali quote societarie o circa la percezione di utili derivanti da altre attività extralavorative).
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3. La puntuale lettura della contestazione disciplinare conduce anche ad escludere che – come ha tentato di sostenere il procuratore di parte resistente nella discussione svolta in prima udienza e, poi, nelle note conclusionali – oggetto di addebito sia stata la violazione del dovere di fedeltà incombente sul lavoratore, stante la sussistenza di una situazione di fatto costituente conflitto di interessi.
Richiamando il consolidato orientamento della S.C. (espresso da ultimo nell'ordinanza n.
26181 del 7.10.2024) che ha messo in evidenza come l'obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato abbia un contenuto più ampio di quello risultante dall'art. 2105 cod. civ., dovendo integrarsi con gli artt. 1175 e 1375 cod. civ., e renda illeciti anche i comportamenti extralavorativi tali da creare situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della parte datoriale anche solo potenzialmente produttivi di danno, parte resistente ha sostenuto – in prima udienza e nelle note conclusionali – che il ricorrente avrebbe dovuto quanto meno rendere edotto il suo datore di lavoro dell'esistenza di un potenziale conflitto d'interessi al fine di consentirgli di adottare gli opportuni provvedimenti e che, comunque, il fatto che il ricorrente abbia fatto parte di una cooperativa, operante in ambito aeroportuale, senza avvisare il datore di lavoro, già di per se indica violazione dei doveri di fedeltà e configura un conflitto di interessi.
Sennonchè, non può non essere evidenziato che la contestazione disciplinare al vaglio non fa alcun cenno al dovere di fedeltà né alla circostanza che la qualità di socio assunta dal abbia integrato (nel momento temporale in cui la società in questione è stata legata TE alla da contratti di appalto) un conflitto di interessi né, soprattutto, Controparte_1 deduce che una siffatta posizione sociale extralavorativa sia stata o sia tutt'ora potenzialmente produttiva di danno per la società datrice di lavoro.
Stando così le cose, vale ricordare che, come non ha mancato si chiarire la S.C., “in tema di licenziamento disciplinare, la necessaria correlazione dell'addebito con la sanzione deve essere garantita e presidiata, in chiave di tutela dell'esigenza difensiva del lavoratore, anche in sede giudiziale, ove le condotte in contestazione sulle quali è incentrato l'esame del giudice di merito non devono nella sostanza fattuale differire da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva, pena lo sconfinamento dei poteri del giudice in ambito riservato alla scelta del datore di lavoro” (Cassazione civile sez. lav., 10/02/2020, n.3079). Come precisato nella citata sentenza “il fatto contestato ben può essere ricondotto ad una diversa ipotesi disciplinare (dato che, in tal caso, non si verifica una modifica della contestazione, ma solo un differente apprezzamento dello stesso fatto), ma
l'immutabilità della contestazione preclude al datore di lavoro di fare poi valere, a sostegno della legittimità del
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licenziamento stesso, circostanze nuove rispetto a quelle contestate, tali da implicare una diversa valutazione dell'infrazione anche diversamente tipizzata dal codice disciplinare apprestato dalla contrattazione collettiva, dovendosi garantire l'effettivo diritto di difesa che la normativa sul procedimento disciplinare di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7, assicura al lavoratore incolpato (Cass. n. 6499 del 2011)”.
In particolare, nella fattispecie oggetto della citata pronuncia la Corte di Cassazione ha ritenuto errato il percorso decisionale effettuato dalla Corte di appello – che, una volta esclusa la prova del danno concreto correlato alla fattispecie disciplinare contestata (art. 54, comma 5, lett.
c) per "irregolarità, trascuratezza o negligenza, ovvero per inosservanza di leggi o di regolamenti o degli obblighi di servizio con gravi danni alla società o a terzi, o anche con gravi danni alla persona", sanzionata con il licenziamento con preavviso), ha applicato di ufficio la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso (ex art. 54, comma 6, lett. c) “per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi” – in ragione del rilievo che, procedendo in tal modo, la Corte ha effettuato una modifica della contestazione disciplinare ed ha alterato il thema decidendum, statuendo all'esterno del perimento delimitato dalle parti in causa mediante l'esame di fatti nuovi (“forte pregiudizio per la Società o terzi”, ravvisato nell'avere il dipendente pregiudicato l'immagine e la reputazione della società datrice di lavoro) che non erano stati addotti dal datore di lavoro a sostegno del recesso ed incorrendo, pertanto, nel vizio denunciato.
Ma allora, applicando tali principi al caso di specie, appare evidente che non possa, in sede giudiziale, essere valutato il comportamento del costituito dalla assunzione della TE qualifica di socio di una società che ha operato in ambito aeroportuale ( ed è stata legata da contratto di appalto con la e dalla percezioni di utili derivanti dal Controparte_1 rapporto societario, senza avvisare la società datrice di lavoro, per ricondurlo ad una fattispecie disciplinare - la violazione dell'obbligo di fedeltà - diversa da quella invocata da parte datoriale in sede di contestazione disciplinare e in sede di licenziamento – come si è detto nella missiva datoriale vengono invocate fattispecie penalmente rilevanti – perché gli elementi costitutivi di tale ipotesi disciplinarmente rilevante, costituti dalla sussistenza di un conflitto di interessi e dalla potenzialità lesiva della partecipazione societaria rispetto agli interessi datoriali, non sono stati neppure addotti dalla datrice di lavoro a sostegno del recesso.
Del resto, se la avesse voluto contestare al lavoratore la Controparte_1 violazione dell'obbligo di fedeltà in relazione ad una posizione di conflitto di interessi costituita
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dall'essere socio di una società che in passato è stata legata da contratto di appalto con la
[...] avrebbe avuto l'onere di esplicitare puntualmente nella contestazione Controparte_1 disciplinare le ragioni per le quali tale condotta veniva ritenuta potenzialmente lesiva degli interessi datoriali, tanto da giustificare un'azione disciplinare, considerando che da anni era subentrata nel contratto di appalto altra società (all'interno della quale, pacificamente, il non riveste alcuna posizione sociale o comunque gestoria). TE
4. Le considerazioni che precedono risultano funzionali all'esatta individuazione del thema decidendum e quindi del thema probandum dell'odierno giudizio, essendo il Tribunale chiamato a verificare -soltanto- la sussistenza dei fatti disciplinarmente rilevanti posti da parte datoriale a fondamento del provvedimento di recesso oggetto di impugnazione.
Ebbene, i fatti (dotati anche di rilievo penale) chiaramente individuati nella missiva di contestazione sono costituiti dall'aver il tratto illeciti vantaggi dalla posizione TE derivante dal rapporto lavorativo intercorso con la (Operation Manager Controparte_1 dello scalo di Fiumicino), lucrando ingenti somme di denaro o altre utilità da (socio CP_3
o gestore delle società che nel corso degli anni hanno operato in qualità di appaltatrici in favore della società odierna resistente), millantando di essere in grado di garantire la continuità dei rapporti di appalto e con la minaccia di far risolvere il rapporto di lavoro in essere tra il fratello di e la o comunque di adibire tale lavoratore a mansioni più CP_3 Controparte_1 gravose.
Tali fatti sono, a bene vedere, oggetto di specifica contestazione da parte del TE
Invero, sia in sede di procedimento disciplinare sia in sede giudiziale, il lavoratore ha affermato di non essersi mai attivato per favorire l'affidamento ed il mantenimento degli appalti in favore delle società gestite da (evidenziando la genericità della contestazione disciplinare che
CP_3 non chiarisce in che tempi e con quali modalità egli avrebbe agito in tal senso), che il non
CP_3 ha mai avuto alcuna necessità della sua intercessione per ottenere e mantenere gli appalti e che tali contratti sono stati stipulati senza il suo intervento (né nella fase di trattative né in quelle di formazione, aggiudicazione, rinnovo). Il ha poi fermamente negato di aver TE millantato di poter intervenire sui contratti di appalto in essere e di aver minacciato di far risolvere il rapporto di lavoro tra il fratello di e la o
CP_3 Controparte_1 comunque di adibire tale lavoratore a mansioni più gravose, ricevendo così somme di denaro o altre utilità da in ragione della promessa e/o della minaccia.
CP_3
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5. A fronte di tali espresse contestazioni, incombeva, dunque, sulla Controparte_1
l'onere di provare tali fatti – posti a fondamento della massima sanzione disciplinare
[...] irrogata – dovendo essere fornita la dimostrazione, o attraverso la prova diretta o attraverso la prova presuntiva, della millantazione o della minaccia e del nesso tra la millantazione e la minaccia e la dazione di denaro o di altre utilità in favore di TE
6. Ebbene, deve dirsi, innanzitutto, che la resistente non ha dimostrato – non avendo a ben vedere neppure formulato una puntuale allegazione sul punto – che il abbia posto TE in essere comportamenti attivi al fine di determinare l'aggiudicazione dell'appalto in favore della
Cooperativa VI (della quale era socio) ovvero di altre società gestite da CP_3
Ed, infatti, nella memoria difensiva la società resistente si è limitata a sostenere, sul punto, che il ricorrente “veniva sempre interpellato dai vertici aziendali poiché era lui che, in virtù delle mansioni svolte, curava e gestiva operativamente i rapporti con gli appaltatori” (Punto 2.12), senza neppure allegare quando ed in che forma siano avvenute queste interpellanze e, soprattutto, quale fosse l'oggetto delle stesse (chiarendo se attenevano alla scelta, a monte, in ordine alla aggiudicazione ed al mantenimento del contratto di appalto ovvero se attenevano alla gestione operativa dei rapporti con l'appaltatore) e quali siano state le risposte del (chiarendo così se questo ultimo TE abbia concretamente favorito l'aggiudicazione o il rinnovo degli appalti in favore delle menzionate società, dando un parere sempre favorevole o meno ovvero celando problematiche operative reali che avrebbero potuto mettere in discussione il rinnovo dell'appalto).
Solo con riferimento alla stipula del contratto con la cooperativa VI nel 2016 si rinviene una deduzione specifica: viene dedotto che, con e-mail del 9.05.2016, il dott. Controparte_2 aveva inviato una bozza sia al direttore generale dott. che al
[...] Persona_1 per le loro eventuali osservazioni (e-mail prodotta nell'allegato 6 di parte res.). TE
Ebbene, dalla lettura del testo di tale e-mail emerge che il viene notiziato della TE decisione presa da (stipula di un contratto con la nuova Controparte_2 cooperativa, attivazione del nuovo rapporto di appalto parallelamente al precedente per poi disdettare in contratto in essere con Global Service “una volta che avrà ultimato il CP_3 passaggio di tutti gli operai”) e che gli viene richiesto – soltanto – “un riscontro prima di sottoporre a e non anche una valutazione di merito sulla scelta del contraente. Ed, infatti, CP_3 la risposta del in calce al documento, rende evidente che questo ultimo si è limitato TE
a affermare che, per le parti operative (ovvero quelle di sue competenza alla luce della posizione
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di lavoro ricoperta), tutto era conforme alle esigenze, senza esprimere alcun parere e alcun giudizio in ordine alla scelta della società appaltatrice.
Del resto, non può non essere evidenziato che la società non ha neppure dedotto che vi fossero anche altre società interessate all'aggiudicazione dell'appalto in questione e che il comportamento del abbia contribuito a determinare la scelta delle società TE riconducibili al in luogo di altre società. CP_3
7. Tanto acclarato, deve però essere considerato che la prova circa la concreta attivazione del al fine di determinare l'aggiudicazione dell'appalto in favore della Cooperativa TE
VI (della quale era socio) ovvero di altre società gestite da non era necessaria per CP_3 dimostrare i fatti oggetto di addebito, essendo sufficiente la prova della millantazione circa l'attivazione in tal senso (millantazione che, secondo la prospettazione contenuta nella contestazione disciplinare, sarebbe stata finalizzata ad ottenere da esborsi economici o altre CP_3 utilità). Certo, ove fosse stata dimostrata la concreta attivazione dell'odierno ricorrente in tal senso, ciò avrebbe potuto costituire un importante elemento presuntivo.
Esclusa, dunque, la ricorrenza di tale elemento (non puntualmente allegato e quindi non dimostrato dalla resistente) deve dirsi che la non ha neppure dedotto Controparte_1 quali sarebbero stati gli specifici comportamenti tenuti dal in ambito aziendale TE
(chiarendone le circostante di tempo e di luogo) preordinati ad ingenerare nel la CP_3 convinzione che egli potesse influire sulle decisioni relative all'aggiudicazione dei contratti di appalto ed al loro rinnovo e quindi tale da costituire appunto una millantazione.
8. In mancanza di puntuali allegazioni sul punto, ritiene la società resistente che la circostanza che “la “collaborazione” prestata nell'assegnazione e nel mantenimento della commessa in esame è stata “barattata” dal sig. con corrispettivi in denaro ed altre utilità” sarebbe evincibile TE dalla messaggistica Whatsapp relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2023, che dichiara di aver estratto dall'account di e, nello CP_3 specifico, dalla chat con il ricorrente.
Sennonchè, dalla lettura dei messaggi prodotti (all. 9 di parte res.) emerge che TE chiedeva al di “prendergli una macchina seria” nonché di provvedere a pagamenti o CP_3 bonifici non in suo favore ma a favore di un certo “ ” (in data 13 dicembre 2022 Per_2 scrive: “ciao Nic questa mattina mi ha scritto per sapere quando viene inviato il TE Per_2 bonifico. A suo dire non hanno ricevuto niente”) ovvero di una persona denominata “il nostro amico”
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(in data 29 giugno 2023 scrive: “il 1 luglio il nostro amico vuole i 500 e siamo a 1800”, il TE
31 ottobre 2022: “ricordati che mercoledì devo portare al nostro amico 550 eur”, il 27 marzo 2023 “lo so che sono un pensiero serale tra i mille che hai il giorno..domani se riesci passa che abbiamo 500+300 e a fine settimana richiama il nostro amico”) ovvero di un certo “ ” (in data 3 aprile 2023 Per_3 scrive: “mi bonifici in giornata? pressa…”). TE Per_3
Evidentemente, tali chat non consentono di comprendere esattamente le complesse vicende sottese e solo accennate dagli interlocutori, ma, senza dubbio, non dimostrano che TE chiedesse pagamenti di somme in suo favore (mostrandosi, viceversa, l'odierno ricorrente preoccupato che procedesse a pagamenti in favore di altri soggetti) e, soprattutto, non CP_3 evidenziano in alcun modo che le richieste effettuate al (ivi compresa quella relativa CP_3 all'autovettura) fossero in connessione con la promessa di collaborazione per l'assegnazione o il mantenimento del contratto di appalto con la Controparte_1
9. Nel punto 2.21 della memoria di costituzione la società resistente ha sostenuto, poi, che avrebbe minacciato che, se non avesse accettato le sue richieste, TE CP_3 avrebbe fatto in modo di far licenziare o demansionare il fratello di quest'ultimo (dipendente della resistente), oltre a fargli perdere il contratto di appalto ed ha dedotto che tale gravissimo comportamento sarebbe dimostrato dalla registrazione ambientale audio eseguita dal in CP_3 data 16 ottobre 2023, relativa ad una conversazione tra il ed il CP_3 TE
L'ascolto di tale conversazione smentisce, tuttavia, tale assunto. Ed infatti da quello che è possibile sentire dalle registrazioni prodotte, emerge che quando dice al di CP_3 TE aver saputo che vuole spostare il fratello, l'odierno ricorrente nega fermamente e, soprattutto non mette mai in connessione la questione del fratello del con pagamenti o altre utilità in suo CP_3 favore. Semmai è che ipotizza tale connessione e viene prontamente smentito dal CP_3
TE
10. Tale risultando il tenore delle prove precostituite prodotte in giudizio, è stata ammessa la prova testimoniale – sui soli capitoli rilevanti, ovvero quelli relativi ai fatti controversi oggetto di addebito, sopra individuati – , al fine di verificare se la società fosse in grado di assolvere l'onere della prova sulla stessa incombente attraverso la prova costituenda.
All'esito dell'istruttoria svolta, deve dirsi che non sono stati portati in giudizio testi – diversi da direttamente coinvolto nei fatti in questione – in grado di riferire in ordine a condotte CP_3 del volte a millantare di poter intervenire sui contratti di appalto in essere ovvero a TE
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minacciare il che, se non avesse provveduto a corrispondergli somme di denaro o altre CP_3 utilità, non avrebbe fatto rinnovare l'appalto o avrebbe spostato o fatto risolvere il rapporto di lavoro del fratello del stesso. CP_3
Ed, infatti, anche la teste – direttamente a conoscenza dei fatti per aver Testimone_1 lavorato insieme al dal 2020 – ha significativamente riferito di aver “assistito alla consegna al CP_3 ricorrente da parte di di una busta contenente i soldi per la macchina” e, ciononostante di non aver CP_3
“mai sentito il ricorrente dire che voleva i soldi o la macchina come corrispettivo del mantenimento dell'appalto” e di non averlo “mai sentito minacciare che altrimenti avrebbe spostato il fratello del . La teste a CP_3 precisato che tale circostanza gli è stata solo riferita dal “ mi ha riferito che il ricorrente CP_3 CP_3 voleva spostare il fratello e per questo motivo ha deciso di non dagli più i soldi”.
Pure il teste – che ha lavorato alle dipendenze delle società che si sono Testimone_2 succedute nell'appalto in essere con la – ha riferito di non aver “mai Controparte_1 sentito dire che i soldi per la macchina fossero connessi al rinnovo dell'appalto. A volte ho sentito che TE parlavano a telefono di questa macchina e gli diceva che stava arrivando”. CP_3
Del resto, lo stesso escusso come teste, ha dichiarato che il ricorrente gli avrebbe CP_3 detto a voce, più di qualche volta, che, se non pagava, gli faceva perdere il lavoro, ma a queste conversazioni non ha assistito nessuno, essendo presenti solo lui ed il TE
11. Stando così le cose, occorre passare ad esaminare la testimonianza resa dal CP_3 tenendo presente che trattandosi della persona offesa – secondo la versione dei fatti fornita dalla società resistente – e della persona responsabile di una ingiusta ed infondata accusa a carico del ricorrente per determinarne l'espulsione della – secondo la versione dei Controparte_1 fatti fornita dal lavoratore – è necessario un rigoroso vaglio critico in ordine alla sua attendibilità.
Ebbene ritiene il Giudice che le dichiarazioni rese ed il contegno assunto dal teste, a fronte delle domande che gli sono state poste, abbiamo reso palese l'inattendibilità del CP_3
Innanzitutto, deve essere evidenziato che, pur avendo il teste rappresentato di trovarsi, fin dal 2016, in una situazione di costrizione, tale per cui si sentiva obbligato a dare soldi o utilità al ricorrente per non perdere il lavoro (“il ricorrente mi ha detto che visto che mi aveva fatto prendere la commessa voleva una macchina aziendale o il valore della macchina. Io dovevo per forza dire di si, se no mi toglieva
l'appalto. L'appalto ogni anno viene rinnovato e la società lo può dare a chi vuole. Da quello che io so era il ricorrente ad avere l'ultima parola sulla scelta del soggetto a cui dare l'appalto, previa consultazione dei capi che stavano presso la sede”), non è stato in grado di spiegare, a fronte di specifica domanda del Giudice,
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per quale ragione egli non abbia mai denunciato i gravi fatti di cui narra alle autorità pubbliche e si sia determinato a parlarne solo con l'amministratore della società odierna resistente,
[...]
e solo nell'ottobre 2023 (quando, oltretutto, secondo la sua versione dei fatti, la CP_2 costrizione non era più attuale, perché egli aveva sospeso i pagamenti dal giugno 2023, senza subirne dirette conseguenze).
Non può non essere messo in luce, sul punto, che il teste è incorso in una seria contraddizione proprio in ordine alla gravita della asserita condizione di soggezione rispetto al dapprima ha affermato “Quando sono andato dall'amministratore non sono andato anche a TE denunciare alla pubblica autorità anche perché ormai avevo smesso di dargli i soldi ed era finita così. Mi sembrava troppo esagerato andare a fare una denuncia”, così palesando che, dopo aver smesso di corrispondere denaro o altra utilità a fin dal giugno 2023, non aveva subito apprezzabili TE conseguente (il fratello non era stato spostato, non sentiva che fosse in pericolo il rinnovo dell'appalto) tanto che reputava la “cosa finita così” e reputava “esagerato fare denuncia”; subito dopo, però, ha cercato di enfatizzare la asserita situazione costrizione affermando “mi sentivo costretto a dare i soldi o la macchina al ricorrente, questa dazione non era un comune accordo” ed aggiungendo
“Mi sentivo costretto perché se non lo facevo, perdevo il lavoro”.
A palesare l'inattendibilità del teste sta, poi, quando riferito in merito alla vicenda relativa al presunto spostamento del fratello.
Riferisce che, dopo aver sospeso i pagamenti in favore del ricorrente da giugno 2023, CP_3 avrebbe saputo, a settembre-ottobre, dalla direttrice della -che ha Controparte_1 dichiarato di conoscere bene, avendo con lei rapporti di lavoro quotidiani - che TE voleva spostare suo fratello e mandarlo in un altro reparto peggiore ( “La direttrice (di cui ora non CP_ ricordo il nome) mi ha detto che il ha fatto una riunione con tutto il vertice della di Roma per TE parlare di mio fratello e che ha detto che lo voleva spostare ad altro reparto, non so quali fossero le motivazioni addotte. La direttrice non era d'accordo con questo spostamento”).
Ebbene, escussa come teste la direttrice - responsabile della filiale di Testimone_3
Roma Fiumicino dal 1.01.2019, dunque, gerarchicamente sovraordinata rispetto al ricorrente – ha, innanzitutto, smentito di aver avuto rapporti di lavoro quotidiani con precisando “Sui temi CP_3 operativi parlava con il ricorrente, con me veniva per temi più istituzionali, data la mia funzione. A volta CP_3 capita di vedere e parlare con una volta a settimana, a volte mi capita per un mese di non vederlo”; CP_3 la ha poi messo in luce i reali termini della questione relativa allo spostamento del Tes_3
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fratello del chiarendo che il ricorrente non aveva certo indetto una riunione con tutto il CP_3
CP_ vertice della di Roma per parlare del fratello del bensì aveva proposto una CP_3 riorganizzazione che riguardava un miglioramento di alcuni servizi, nell'ambito della quale era necessario lo spostamento di alcune risorse (tra cui anche il fratello del insieme ad altri) e CP_3 che tale proposta non è stata poi concretamente attuata non in ragione della sua contrarietà
(come riferito da ma per il verificarsi di altre emergenze a cui far fronte. In ogni caso la
CP_3 teste ha significativamente affermato: “Non so e non ho mai pensato che la proposta di spostare il fratello del fosse legata alla questione del rinnovo dell'appalto. Non ho idea e non so nulla sulla questione di
CP_3 eventuali richieste del ricorrente al come corrispettivo per il rinnovo degli appalti. Non so se il
CP_3 TE percepisse delle utilità dal a me non ha mai detto nulla sulla questione, non mi ha mai detto
CP_3 CP_3 che il ricorrente gli chiedeva utilità per adoperarsi per il rinnovo dell'appalto. non mi ha mai detto che la
CP_3 proposta del ricorrente di spostare il fratello fosse connessa a questa questione. Non ricordo che sia venuto da
CP_3 me a parlare dello spostamento del fratello o che mi abbia chiesto qualcosa in merito”. La teste smentisce, dunque, la veridicità di tutta la versione dei fatti narrata dal atteso che, come sopra detto,
CP_3 quest'ultimo ha affermato che proprio la direttrice gli avrebbe dato la notizia del fatto che avesse indetto una specifica riunione per parlare dello spostamento di suo fratello, TE spostamento che avrebbe trovato l'opposizione della direttrice. Né può ritenersi verosimile che un fatto di tale gravità – quale la discussione con il gestore della società appaltatrice circa la sussistenza di un collega a lei sotto ordinato che vorrebbe mutare, senza ragionevole motivo, la posizione lavorativa del fratello – possa essere stato del tutto dimenticato dalla responsabile della filiale di Roma Fiumicino.
Sotto altro profilo, l'inattendibilità del teste viene confermata anche dalla palesemente inverosimile affermazione che nel marzo 2024 (ovvero dopo il suo licenziamento) sarebbe stato sempre il ricorrente a far rinnovare l'appalto fino a marzo 2025 “perché l'ultima parola è sempre la sua” nonché dalla ulteriore contraddizione in cui è caduto quando ha parlato della vicenda relativa al subentro della nel contratto di appalto prima intercorso con la Global Service Parte_2
(gestita dal cognato del teste): dapprima il ha affermato che “La Global Service avrebbe voluto CP_3 rinnovare l'appalto, infatti per questo motivo ho litigato con mio cognato” e subito dopo ha invece riferito
“Mio cognato nel 2014 non si sentiva più di gestire la società, allora io, che nel frattempo avevo conosciuto
gli ho rappresentato la situazione e lui mi ha proposto di aprire una società insieme per poi gestire TE
l'appalto” così chiarendo che non vi è stata una competizione tra la Global Service e la Parte_2
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per aggiudicarsi l'appalto, ma semplicemente un subentro concordato a seguito di una Pt_2 decisione del cognato di lasciare la gestione ad altra società (subentro concordato che, del resto, emerge anche dalla lettura del già citato doc. 6 di parte res.).
12. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, va, dunque, escluso che la testimonianza resa in giudizio da – soggetto direttamente interessato all'esito del CP_3 giudizio, essendo stato il licenziamento fondato proprio sulle dichiarazioni da lui rese all'amministratore della società resistente (come chiaramente indicato nella missiva di contestazione disciplinare) e oltretutto scarsamente attendibile per le ragioni sopra indicate – possa essere da sola sufficiente a dimostrare i fatti rilevanti controversi.
In mancanza di ulteriori elementi probatori, deve concludersi, allora, che la CP_1 non ha assolto all'onere di dimostrare i fatti posti a fondamento della massima
[...] sanzione disciplinare irrogata ovvero che il abbia tratto illeciti vantaggi dalla TE posizione derivante dal rapporto lavorativo con lei intercorso, lucrando ingenti somme di denaro o altre utilità da (socio o gestore delle società che nel corso degli anni hanno CP_3 operato in qualità di appaltatrici in favore della società odierna resistente), millantando di essere in grado di garantire la continuità dei rapporti di appalto e con la minaccia di far risolvere il rapporto di lavoro in essere tra il fratello di e la o comunque di CP_3 Controparte_1 adibire tale lavoratore a mansioni più gravose.
Di qui l'irrilevanza della richiesta di ammissione della prova testimoniale – reiterata dalla società resistente anche nel corso dell'udienza del 19.12.2024 – su ulteriori capitoli (quali quelli relativi a presunte dazioni di denaro in favore della compagna del ricorrente), restando tali circostanze non influenti sulla decisione, in mancanza di prova in ordine alla millantazione, alla minaccia ed al nesso tra queste e i soldi e le utilità corrisposte al o, per lui, alla sua TE compagna.
Vale precisare che tali dazioni di soldi e utilità in favore del da parte del TE
come emerso dalla prova testimoniale, ovvero in favore di altri soggetti da parte del CP_3 CP_3
(con l'intervento sollecitatorio del , come emerso dall'esame delle chat depositate TE dalla società resistente, potrebbero trovare una causa giustificatrice lecita (quale ad esempio la riscossione degli utili societari da parte del socio) ovvero illecita ma, in ogni caso, non possono essere poste a fondamento del licenziamento per cui è causa, la cui legittimità, come già
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evidenziato sopra, deve essere vagliata avendo esclusivo riguardo ai fatti specificamente posti alla base della contestazione disciplinare, che non hanno trovato sufficiente dimostrazione in giudizio.
13. Quanto alle conseguenze derivanti dal superiore accertamento, deve darsi applicazione alla tutela prevista per l'ipotesi di “insussistenza del fatto contestato” dall'art. 18, comma 4, St. Lav.
(norma applicabile al caso di specie non avendo parte datoriale provato il fatto estintivo costituito dal mancato superamento del requisito dimensionale) e avendo il rapporto di lavoro avuto inizio prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015.
Ne deriva il diritto del ricorrente, in applicazione dell'art. 18, comma 4, L. 300/70, alla reintegrazione nel posto di lavoro ed a ricevere un indennizzo economico che va commisurato all'ultima retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione e non può superare le dodici mensilità.
Nel caso in esame, considerate le dimensioni della società datrice di lavoro, la durata del rapporto lavorativo, il comportamento e le condizioni delle parti, nonché il lasso temporale intercorso dal licenziamento alla data della presente pronuncia (superiore ad un anno), tenuto altresì conto della necessità di detrarre l'aliunde perceptum o percipiendum (cfr. documenti prodotti all'udienza di discussione dal procuratore di parte ricorrente) si ritiene equo determinare l'indennità nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre accessori di legge, con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale. La retribuzione globale di fatto, avendo riguardo alle buste paga in atti, va determinata in € 4.543,84 mensili (ovvero € 3.894,72 x 14/12).
14. Resta assorbita la necessità di esaminare gli ulteriori motivi di censura avverso il provvedimento di licenziamento, tempestivamente formulati nel ricorso (unici a poter essere oggetto di esame nel merito), non potendo l'esame degli stessi comportare l'applicazione di una tutela maggiore rispetto a quella già riconosciuta.
15. Le spese di lite seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM 147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
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P.Q.M.
Ogni altra istanza disattesa, annulla il licenziamento intimato al ricorrente e, per l'effetto, condanna la a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a corrispondergli un Controparte_1 indennizzo commisurato a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 4.543,84 mensili), oltre accessori di legge ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale.
Condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.324,00 di cui € 4.629,00 per compensi ed € 695,00 per spese generali, oltre iva e c.p.a.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Civitavecchia, 23.01.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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