Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/03/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.L. 9239/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza dell'11/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9239/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Tiziana Viti, elettivamente domiciliato in Torino, Corso Francia n. 119, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
L (c.f. e p.iva.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Andrea Fortunat e Matteo Motroni, dall'avv.
Maurizio de la Forest del Foro di Torino, con domicilio eletto presso lo studio dell'ultimo sito in Torino, Via Mazzini n. 31;
(C.F./P.I. ); CP_2 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: impugnazione della delibera di esclusione del socio lavoratore - impugnazione del licenziamento per giusta causa
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09/11/2024 il sig. ha esposto di essere Parte_1
stato ammesso come socio della dal Controparte_1
22.3.2018, e di avere iniziato nella medesima data a lavorare alle dipendenze della
1
Con il presente giudizio, il sig. impugna l'atto di esclusione dalla cooperativa Pt_1
disposto con delibera del consiglio di amministrazione del 5.9.2024 per gravi inadempienze e la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro.
Unitamente all'impugnazione della delibera di esclusione dalla cooperativa, il sig. propone domanda di pagamento di differenze retributive sulla base dei Pt_1
seguenti titoli:
- svolgimento in via esclusiva sin dal mese di ottobre 2018 di mansioni riconducibili al personale viaggiante, qualifica 1 lett. G di cui al CCNL applicato;
- indennità di maneggio denaro ex art. 15 CCNL, da ottobre 2018 alla data dell'esclusione dalla cooperativa;
- ripetizione delle somme trattenute dal datore di lavoro a titolo di ferie e permessi unilateralmente imposti al dipendente;
- indennità di trasferta ex art. 62 CCNL da ottobre 2018 alla data dell'esclusione dalla cooperativa;
- restituzione della quota sociale.
Consistendo la mansione svolta dal ricorrente nella consegna e nell'attività di facchinaggio, movimentazione e distribuzione di prodotti alimentari per la committente il ricorrente agisce, per il pagamento delle differenze retributive, Controparte_2 anche nei confronti di quest'ultima ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003.
Si è ritualmente costituita contestando tutte le pretese attoree Controparte_3
e chiedendo il rigetto integrale del ricorso.
È rimasta invece contumace la committente Controparte_2
Potendo la domanda di impugnazione dell'esclusione del socio/licenziamento essere decisa allo stato degli atti, e richiedendo, invece, la decisione sulle ulteriori domande la prosecuzione dell'istruttoria, viene pronunciata sentenza non definitiva sulla prima domanda, provvedendosi invece con separata ordinanza in merito all'ulteriore corso dell'istruttoria, con riferimento alle ulteriori domande.
1. L'impugnazione della delibera di esclusione del socio e l'impugnazione del licenziamento
2 Prima di esaminare le domande proposte dal ricorrente, occorre qualificare i provvedimenti contenuti nella comunicazione del 6.9.2024.
Secondo la condivisibile ricostruzione, sul punto convergente, delle parti la comunicazione in esame contiene un duplice provvedimento: l'esclusione del socio ai sensi dell'art. 2533 c.c. e il suo licenziamento per giusta causa.
Sebbene il termine licenziamento non sia espressamente riportato nella lettera, la volontà datoriale di risolvere il rapporto di lavoro per giusta causa si evince proprio dal fatto che, con riferimento al licenziamento vi è una ulteriore motivazione, rispetto a quella relativa all'esclusione, che fa specifico riferimento all'irrimediabile pregiudizio del vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro e poi, inequivocabilmente, dal richiamo dell'art. 32 CCNL che enumera le ipotesi di licenziamento tipizzate dalla contrattazione collettiva.
Sebbene, dunque, i fatti posti a fondamento dell'esclusione del socio e del suo licenziamento siano i medesimi, ci si trova di fronte a un doppio provvedimento datoriale.
In una fattispecie come quella per cui è causa, è stato recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità quanto segue:
“
7.1. Il tema delle tutele esperibili in fattispecie quale quella della cooperativa di lavoro - caratteristicamente connotata dalla esistenza di un duplice rapporto, associativo e di lavoro, e dalla correlativa differenziazione dei relativi atti estintivi - ed, in particolare, la verifica degli spazi di applicabilità della tutela reale di cui alla L. n.
300 del 1970, art. 18, che aveva trovato soluzioni differenziate nella giurisprudenza di questa Corte, è stato ricomposto con l'intervento nomofilattico di Cass. Sez. Un.
20/11/2017, n. 27436 nel senso che " In tema di estinzione del rapporto del socio lavoratore di cooperativa, ove per le medesime ragioni afferenti al rapporto lavorativo siano stati contestualmente emanati la Delib. di esclusione ed il licenziamento, l'omessa impugnativa della Delib. non preclude la tutela risarcitoria contemplata dalla L. n. 604 del 1966, art. 8, mentre esclude quella restitutoria della qualità di lavoratore. (Nella specie, la S.C. in applicazione del principio enunciato, ha rigettato il motivo di ricorso avverso la decisione d'appello che aveva ritenuta ammissibile l'impugnativa del licenziamento da parte del socio lavoratore pur in carenza di impugnazione della Delib. di esclusione, e rimesso gli atti alla sezione lavoro per il seguito di competenza" (Cass.
Sez. Un. 27436/2017 cit.).
3
7.2. A tale approdo il Supremo Collegio è pervenuto sulla base delle seguenti considerazioni: a) nelle cooperative regolate dalla L. n. 142 del 2001, il collegamento fra rapporto associativo e rapporto di lavoro nella fase estintiva assume caratteristica unidirezionale nel senso che la cessazione del rapporto associativo "trascina" con sé ineluttabilmente quella del rapporto di lavoro. Sicché il socio, se può non essere lavoratore, qualora perda la qualità di socio non può più essere lavoratore;
b) è la caratteristica morfologica dell'unidirezionalità del collegamento fra i rapporti che determina la dipendenza delle loro vicende estintive, non già l'indagine, necessariamente casistica, sulle ragioni che sono poste a fondamento dell'espulsione del socio lavoratore;
c) alla duplicità di rapporti può corrispondere la duplicità degli atti estintivi, in quanto ciascun atto colpisce, e quindi lede, un autonomo bene della vita, sia pure per le medesime ragioni;
, d) la mancata impugnazione della Delib. di esclusione preclude la sola tutela restitutoria;
e) la invalidazione della . di Pt_2
esclusione ha, invece, un effetto restitutorio dal quale deriva la ricostituzione sia del rapporto societario, sia dell'ulteriore rapporto di lavoro ripetendosi in tal modo la genesi e fisionomia della dinamica del rapporto sociale;
f) tale tutela "risulta quindi del tutto estranea ed autonoma rispetto alla tutela reale prevista dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori, di matrice, appunto, lavoristica (sulla quale invece punta, una volta
"rimosso il provvedimento di esclusione", Cass. 4 giugno 2015, n. 11548)" (Cass. Sez.
Un., n. 27436/2017 cit.).
7.4. Il coerente sviluppo di tali indicazioni riferite alla fattispecie in esame, connotata dalla presenza di due provvedimenti entrambi impugnati, la Delib. di esclusione ed il provvedimento di irrogazione del licenziamento (disciplinare), comporta che
l'accertamento della illegittimità della . determina, con efficacia ex tunc, ove, Pt_2
come nel caso di specie, sia la Delib. che il licenziamento siano fondati sul medesimo fatto, in simmetria con gli effetti connessi alla sua adozione, sia la ricostituzione del rapporto associativo sia la ricostituzione del rapporto di lavoro "travolto" dalla Delib. di espulsione risultata illegittima.
7.5. L'effetto pienamente ripristinatorio del rapporto - associativo e di lavoro - conseguente all'annullamento della Delib. di espulsione per insussistenza del medesimo fatto alla base del recesso non consente di individuare residui spazi per l'utile esplicazione della tutela reintegratoria di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18” (Cass. civ. sez. lav., 16/11/2021, n. 34721).
4 Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che con un unico atto la cooperativa abbia contestualmente disposto l'esclusione del sig. dalla cooperativa e al contempo Pt_1
disposto il licenziamento per giusta causa. La lettera che contiene i due provvedimenti riporta un'unica motivazione, dalla quale la cooperativa fa discendere le due conseguenze, sicché la situazione in esame è la medesima affrontata dalla pronuncia di legittimità testé citata: si è in presenza di due provvedimenti contestuali, uno di esclusione del socio e uno di licenziamento, entrambi fondati sulla medesima motivazione.
Si procede pertanto ad esaminare preliminarmente la legittimità della delibera di esclusione del socio ai sensi dell'art. 2533 c.c.
2. L'impugnazione della delibera di esclusione del socio
2.1 L'esclusione del socio nella giurisprudenza
Preliminarmente, occorre osservare che la diversità dei rapporti associativo e di lavoro esclude l'applicabilità al primo delle garanzie procedurali connesse all'irrogazione del licenziamento (Cass. civ. sez. lav., 05/07/2011, n. 14741; app. Lecce sez. I, 28/09/2020,
n.923; app. Brescia sez. lav., 14/01/2019, n.14).
In particolare, è stato ritenuto che “né per norma di legge né per disposizione statutaria, la validità della delibera di esclusione di socio, che per norma contrattuale sia deferita al Consiglio di amministrazione della cooperativa, richiede la preventiva contestazione dell'addebito al socio. La fase contenziosa non assume carattere preventivo e costitutivo della validità della delibera, ma successivo in sede di opposizione. Né il socio escluso, in fase processuale, può chiedere l'esibizione degli atti inerenti alla delibera, senza dedurre preventivamente in controversia situazioni inerenti alla validità costitutive dell'atto societario, non potendo l'atto istruttorio relativo, con funzione essenzialmente probatoria, assumere valenza ispettiva di situazioni non preventivamente dedotte in controversia” (Cass. civ. Sez. I, 05/08/1994 n. 7308; più recentemente Cass. civ. sez.
VI, 10/08/2021, n. 22605).
È stato altresì precisato che “In tema di società cooperativa di produzione e lavoro,
l'onere di comunicazione della delibera di esclusione del socio, in un contenuto minimo necessario a specificarne le ragioni, è imposto, come per il licenziamento, a pena d'inefficacia, sia dalla disciplina generale di cui all'art. 2533 c.c., ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, sia, per la gravità degli effetti che ne
5 discendono, dalla disciplina speciale di cui alla L. n. 142 del 2001 che la rende idonea ad estinguere contemporaneamente il rapporto associativo e quello lavorativo […] Né all'assoluzione di un tale onere di comunicazione (incontestabilmente non risultante) può equivalere altra forma di conoscenza acquisita aliunde, neppure attraverso (come appunto nel caso di specie) la produzione della delibera in giudizio (Cass. 6 agosto
2012, n. 14143)” (Cassazione civile sez. lav., 05/12/2016, n. 24795).
Va pertanto rilevato che alcuna norma di legge o statutaria impone, ai fini della validità della delibera di esclusione, la comunicazione del verbale del consiglio di amministrazione che abbia adottato la delibera (l'art. 13 dello statuto prevede espressamente l'obbligo di comunicazione della sola deliberazione di esclusione e non del verbale).
Sarebbe stato invece onere del ricorrente chiedere alla Cooperativa l'esibizione del verbale, al fine eventualmente di contestare, sempre nelle forme di cui all'art. 2533 c.c. la forma della deliberazione (Cass. civ. sez. lav., 26/02/2016, n. 3836), istanza non rivolta anteriormente alla proposizione del ricorso (si v. impugnazione stragiudiziale doc. 20 di parte ricorrente).
Peraltro, la difesa di parte convenuta ha depositato il verbale costituendosi in giudizio, senza che la difesa di parte ricorrente abbia prospettato, nell'udienza di discussione, eventuali vizi formali della delibera.
2.2 La motivazione della delibera di esclusione
Il provvedimento impugnato si articola nell'esposizione dei fatti contestati, delle ragioni per cui tali fatti sono ritenuti causa di esclusione dalla cooperativa e del licenziamento.
Vengono nello specifico richiamati:
- le cause di esclusione indicate nell'art. 12 lett. a) e b) dello statuto della cooperativa riferite al socio: “a. che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti
Sociali, dalle deliberazioni degli Organi Sociali,
b. che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull'elemento fiduciario, nonché nei casi di riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per superamento del periodo di conservazione del posto, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento
6 del periodo di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o partecipativi da parte dei Soci speciali”;
- l'art. 31 lett. h) del regolamento prevede “qualora lo richiedano le esigenze del servizio, il Socio è tenuto ad effettuare riscossioni dai destinatari delle consegne per conto dei Committenti, controllando la regolarità e la corrispondenza delle somme incassate per le quali, essendone responsabile, dovrà usare la massima diligenza ed attenzione, sia nel custodirle che nel consegnarle a chi di dovere al rientro dal servizio”;
- l'art. 36 del regolamento prevede tra le cause di esclusione dalla Cooperativa e contestuale risoluzione del rapporto di lavoro quella del socio “che si renda responsabile di furto o tentato furto di merci e/o beni di proprietà della
Cooperativa o della Committenza o che, comunque, queste ultime detengano in base a titolo legittimo, fermo restando il diritto della Cooperativa a rivalersi nei confronti del Socio per i danni ad essa derivati” o “che ponga in essere, in generale, atti e/o fatti che incidano gravemente sul rapporto fiduciario”
- l'art. 30 CCNL: “L'autista è responsabile del veicolo affidatogli e, unitamente al personale di scorta, di tutto il materiale, delle merci e dei documenti che ricevono in consegna rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni che siano ad essi imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore”;
- l'art. 32 CCNL prevede tra le cause che legittimano il licenziamento il caso di furto;
- l'art. 2104 c.c. secondo cui: “il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”.
Tentando di ricondurre le ragioni addotte a giustificazione dell'esclusione del socio a quelle previste dall'art. 2533 c,c, appare possibile ritenere che:
- le cause indicate dall'art. 12 dello Statuto, anche mediante rinvio al regolamento
(in particolare all'art. 36, relativa al furto del dipendente) devono ricondursi all'ipotesi disciplinata dall'art. 2533 co. 1 n. 1 c.c.;
7 - le motivazioni che attengono alla violazione dell'art. 31 lett. h), dell'art. 30
CCNL e dell'art. 2104 c.c. (che attengono all'obbligo di diligenza nella custodia) sono riconducibili alla causa di esclusione prevista dall'art. 2533 co. 1
n. 2 c.c.
2.2.1 Le ipotesi di esclusione previste dall'art. 2533 co. 1 n. 1 c.c.
2.2.1.1 L'invalidità parziale dell'art. 12 dello statuto
Ai sensi dell'art. 2533 co. 1 n. 1) c.c. ai soci è consentito prevedere statutariamente specifiche ipotesi di esclusione.
Le cause di origine convenzionale devono peraltro essere indicate in modo tassativo e non generico al fine di evitare un'eccessiva discrezionalità dell'organo amministrativo
(cfr. in tal senso: Trib. Torino, 02/05/2022, n.1879; App. Bari, 3 dicembre 1996; Trib.
Milano, 26 settembre 1988; Trib. Milano, 9 marzo 1989; Trib. Milano, Sezione
Specializzata in materia di Impresa, 06 aprile 2018 n. 3955).
È stato altresì affermato che la regola statutaria deve ritenersi affetta da genericità e dunque invalida secondo i principi generali ex artt. 1346, 1418 cc., quando si risolve in un generico richiamo che lascia del tutto indeterminata l'area dei fatti passibili di valutazione da parte del Cda o dell'assemblea dei soci, in vista dell'esclusione di un componente della compagine sociale, così nella sostanza disattendendo la ratio della previsione normativa di predeterminazione delle ipotesi di esclusione, e attribuendo a questi ultimi il potere di individuare di volta in volta le situazioni rilevanti ai fini della esclusione.
É ammessa la previsione in forma sintetica solo nell'ipotesi in cui sia riferita a fatti comunque determinati, quali attività concorrenziali o ripetuta assenza alle riunioni assembleari (Cass. civ., n. 7308/1994).
Qualora i motivi di esclusione siano indicati in categorie sintetiche, sarà il giudice eventualmente adito in sede di opposizione a dover valutare la coincidenza tra l'evento contestato e la categoria ipotizzata, apprezzando la rilevanza dell'interesse sociale che sarebbe stato leso (cfr. in tal senso: Cass. civ. n. 2697/1995; Cass. civ. n. 1936/1989).
Invero, secondo autorevole dottrina, l'autonomia statutaria concessa ai soci non può in ogni caso estendersi oltre i confini della ratio legis sottesa alle fattispecie di origine legale.
Sono, così, ritenute invalide le clausole che, per la loro assoluta genericità, impediscono in concreto di verificare la sussistenza, in concreto, degli addebiti anche al fine di
8 evitare una eccessiva discrezionalità dell'organo amministrativo (cfr. in tal senso: App.
Bari, 3 dicembre 1996; Trib. Milano, 26 settembre 1988; Trib. Milano, 9 marzo 1989).
Nel caso di specie, si ritiene che l'unica ipotesi non viziata da nullità per genericità della fattispecie prevista dall'art. 12 dello statuto sia quella che deriva dal rimando alle ipotesi di esclusione previste dal regolamento, contenute, per quanto qui rileva nell'art. 36 del regolamento interno per l'ipotesi di furto.
In sostanza, le lettere a) e b) dell'art. 12 dello Statuto devono ritenersi invalide per genericità, fatta eccezione per la parte in cui, rimandando a atti esterni (nel caso di specie al regolamento, e in particolare all'art. 36), individuino specifiche ipotesi di esclusione, quale quella del furto del socio/dipendente (l'art. 36 del regolamento, riferito al rapporto associativo, che individua nel furto una causa di esclusione del socio, trova il suo omologo, sul distinto piano del rapporto di lavoro, nell'art. 32, lett C), ultimo alinea del CCNL applicato).
Sulla base di tale ricostruzione del quadro normativo e convenzionale, deve ritenersi che l'eventuale prova del furto commesso dal dipendente in danno della cooperativa giustifichi la sua esclusione ai sensi dell'art. 2533 co. 1 n. 1) c.c., senza necessità di prova della gravità del fatto (invece prevista dal n. 2 della stessa disposizione).
2.2.1.2 Il furto quale causa di esclusione del socio ai sensi dell'art. 2533 co. 1 n. 1)
Dalle difese svolte dalla cooperativa nel presente giudizio si evince l'abbandono della contestazione del furto, invece contenuta nel provvedimento di esclusione del socio mediante il richiamo agli artt. 36 Regolamento e 32 CCNL.
Nessun capitolo di prova viene dedotto dalla difesa della Cooperativa per provare la fattispecie di furto, tanto nella sua componente materiale quanto con riferimento all'elemento soggettivo (si v. Cass. civ. sez. lav., 21/01/2011, n. 1459, sulla necessità della prova del dolo, in materia di licenziamento, ma estensibile alla fattispecie dell'esclusione del socio, stante l'analogo riparto degli oneri probatori).
I capitoli di prova di parte convenuta da 45) a 67) nulla riferiscono in merito alla fattispecie di furto, incentrandosi sulle direttive aziendali in materia di custodia e gestione degli incassi.
Alcuna ipotesi, pertanto, di esclusione del socio ai sensi dell'art. 2533 co. 1 n. 1) c.c. può ritenersi integrata.
2.2.2 le ipotesi di esclusione previste dall'art. 2533 co. 1 n. 2 c.c.
9 La norma individua al punto 2) una causa generica di esclusione consistente nelle “gravi inadempienze”, vale a dire nell'inadempimento grave del socio circa gli obblighi derivanti dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico.
Detta fattispecie integra, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente (fin da
Cass. civ., n. 1936/1989) un'ipotesi di risoluzione per inadempimento e deve pertanto considerarsi legittima soltanto laddove l'inadempimento non rivesta scarsa importanza, nel senso che sia tale da impedire o rendere più gravoso il perseguimento del fine sociale e sia, comunque, imputabile ad un comportamento doloso o colposo del socio
(Cass. civ. n. 8251/2002; Cass. n. 2697/1995; Cass. n. 14741/2011), a nulla rilevando l'eventualità di un danno effettivamente arrecato alla società (Cass. civ., n. 53/2307).
La gravità dell'inadempimento deve essere valutata con riferimento alla qualità del socio, di tal che non rilevano le violazioni di obblighi di natura personale, salvo espressa previsione statutaria in tal senso.
Al fine dell'esclusione di un socio di una società cooperativa per inadempimento, configurano requisiti necessari la colposità del detto inadempimento e la gravità del medesimo, da riscontrarsi in relazione al pregiudizio arrecato al perseguimento dello scopo sociale (cfr. Cass. civ., n. 4598/1988).
Tutto ciò premesso in generale, si procede ad esaminare i singoli episodi contestati.
A) Deve prima di tutto escludersi qualunque rilevanza ai fini dell'esclusione del socio degli ammanchi riportati nella comunicazione di esclusione, con riferimento ai giorni
24.6.2024 e 21.5.2024. Relativamente a tali date, non vi è alcun documento allegato alla memoria difensiva a dimostrazione della difformità tra importi riscossi e importi versati, né alcun capitolo di prova è stato formulato sul punto.
B) L'ammanco di 20 euro del 24.7.2024.
Relativamente agli incassi del 24.7.2024, il sig. riconosce in ricorso di avere Pt_1
effettuato un versamento di euro 1445,00 (circostanza confermata dalla lista incassi, doc. 16 di parte resistente), mentre il doc. 26 di parte resistente, sottoscritto dal ricorrente, riporta un totale degli incassi pari a euro 1490,90, di cui euro 25.90 versati dal sig. direttamente a (come riconosciuto nella comunicazione Pt_1 CP_2
di esclusione). Residua un importo di euro 20,00 in merito al quale il ricorrente sostiene
10 essersi trattato di importo in moneta riposto nel cassetto dell'ufficio dei responsabili in una busta.
Sul punto, appare superfluo qualunque approfondimento istruttorio alla luce di quanto di seguito esposto.
C) Gli ammanchi del 25.7.2024
Con riferimento all'ammanco di euro 1820,95 è pacifico che l'importo non sia stato versato, avendo il ricorrente dichiarato di avere smarrito il marsupio contenente le somme incassate nella mattinata (si v. denuncia doc. 13 di parte ricorrente).
Sul punto, il ricorrente nega che il fatto contestato integri grave inadempienza ai sensi dell'art. 2533 c.c. in quanto:
- vi sarebbero state direttive aziendali comunicate verbalmente che imponevano agli autisti di versare gli incassi solitamente a fine turno (cap. 19 di cui al ricorso);
- la società convenuta non ha fornito al dipendente dispositivi idonei ad evitare il rischio di furto/smarrimento degli incassi (cap. 25 e 26 di cui al ricorso).
La società convenuta contesta le deduzioni attoree, evidenziando che dal 1.9.2018 era vigente la “procedura incassi” (doc. 20 di parte resistente;
il documento riporta, invero la data dell'1.10.2019, ma la discordanza non rileva ai fini della decisione), che prevede che l'addetto alle consegne deve “provvedere al versamento una o più volte nell'arco ella giornata presso gli sportelli ATM di banconote”.
Mentre è documentale l'esistenza di quest'ultima direttiva datoriale, appare del tutto generica l'allegazione di parte ricorrente in merito all'esistenza di direttive verbale che avrebbero imposto il versamento degli incassi a fine turno, non essendo precisato chi, in particolare, avesse emanato tale direttiva e, soprattutto, quando, non essendo dedotto che tale direttiva verbale sia stata comunicata successivamente rispetto alla procedura incassi documentata dalla resistente.
Parimenti appare irrilevante il fatto, dedotto in sede di discussione, secondo cui anche gli altri autisti ometterebbero regolarmente di versare le somme incassate nel corso della mattinata, posto che l'eventuale negligenza degli altri dipendente non attenua il disvalore della condotta contestata al ricorrente. Le istanze istruttorie formulate sul punto vanno pertanto disattese.
11 La conoscenza della procedura da parte del ricorrente è documentata dalla produzione da parte della cooperativa del verbale della riunione del 7.11.2019 (doc. 15 di parte resistente), recante la sottoscrizione del sig. che ne attesta la presenza. Il Pt_1 verbale riporta all'ordine del giorno, la discussione in merito al manuale operativo di servizio “sezione trasporto”, ivi inclusa la fase 4 “rientro in deposito: versamenti incassi e spinaggio automezzi”.
Parte ricorrente non ha contestato l'esistenza e la conoscenza del manuale operativo e della procedura incassi, limitandosi ad evidenziare, all'udienza del 21.1.2025 che il documentato sarebbe stato affisso nei locali aziendali sono nel mese di dicembre 2024.
Quest'ultima allegazione è tuttavia priva di rilevanza, poiché come si è detto, la procedura di esclusione del socio ai sensi dell'art. 2533 c.c. non soggiace alle regole procedurali previste per l'adozione dei provvedimenti disciplinari.
Come si è detto, nel caso di specie, la conoscenza della regola procedurale non è negata dal ricorrente, limitatosi a negare l'affissione, esclusivamente sotto l'aspetto procedurale.
Va infine osservato che la deduzione circa l'omessa consegna di dispositivi idonei a prevenire il furto e lo smarrimento non esclude la colpa del dipendente, essendo pacifico e dimostrato in giudizio (si v. doc. 28 di parte resistente, non contestato dal ricorrente) che ove si fosse attenuto alle prescrizioni datoriali di versamento degli importi incassati durante il turno, l'omessa diligenza della custodia da parte del dipendente non avrebbe causato alcun danno alla società o ne avrebbe causato uno significativamente inferiore.
In ordine alla gravità del fatto contestato (smarrimento colposo degli incassi per un importo di euro 1820,95), si ritiene che il provvedimento di esclusione sia adeguatamente motivato, nonché condivisibile nel merito.
Rientrava tra le mansioni principali del ricorrente quella di incasso e gestione delle somme ricevute dai clienti sicché è senz'altro incontestabile che la CP_2
violazione di una prescrizione aziendale volta propria a far fronte ai rischi di furto/smarrimento delle somme di denaro renda più gravoso il perseguimento del fine sociale da parte della società.
La qualità ricoperta dal dipendente (tenuto per mansione a gestire somme di denaro),
l'omessa descrizione delle circostanze in cui è avvenuto lo smarrimento, e in particolare l'omessa indicazione di circostanze che consentano di ricondurre lo smarrimento del denaro a caso fortuito o forza maggiore anziché alla grave negligenza (nella custodia e
12 nell'omesso versamento), nonché, infine, il danno non irrisorio, anche all'immagine nei confronti della committente, cagionato alla cooperativa consentono di ritenere sussistente il grave inadempimento, il che consente di ritenere legittima la delibera di esclusione del socio e infondata l'opposizione proposta dal ricorrente.
3. La restituzione della quota sociale
L'accertamento della legittimità dell'esclusione del sig. giustifica Pt_1
l'accoglimento della domanda di restituzione della somma di euro 1.530,00 a titolo di quota sociale, in assenza di contestazione sul quantum.
4. L'impugnazione del licenziamento
La duplicità di contenuto della lettera del 6.9.2024 e il rigetto dell'opposizione avverso la delibera di esclusione del socio impongono di valutare, esclusivamente ai fini dell'eventuale diritto al risarcimento, la legittimità del provvedimento di licenziamento.
Ad avviso del Tribunale, la condotta contestata al socio lavoratore, pur limitata al fatto verificatosi il 25.7.2024 (smarrimento dell'importo di euro 1820,95) integra giusta causa del licenziamento per le medesime ragioni per cui tale condotta è stata ritenuta grave inadempienza ai sensi e agli effetti di cui all'art. 2533 c.c. cui, pertanto, si rimanda.
Resta tuttavia da verificare se sussistano i vizi del licenziamento dedotti dal ricorrente.
Come si è detto, tanto l'esclusione del socio quanto il suo licenziamento si sorreggono adeguatamente su quanto verificatosi il 25.7.2024 (smarrimento del ricavo di euro
1820,95), con la conseguenza che devono ritenersi irrilevanti le contestazioni che attengono al difetto di motivazione per gli ulteriori giorni riportati nella contestazione disciplinare.
Quanto all'omessa affissione del manuale operativo contenente la “procedura incassi” deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione, in quanto il fatto è stato tardivamente dedotto all'udienza del 21.1.2025, nonostante tale fonte fosse chiaramente citata nella lettera di esclusione e di licenziamento (Cass. civ., sez. lav., 16/07/2021, n.
20397).
Anche il licenziamento deve pertanto ritenersi legittimo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione
13 disattesa o assorbita con riferimento alle domande oggetto di sentenza non definitiva, così dispone:
1. respinge l'impugnazione della delibera di esclusione del socio e l'impugnazione del licenziamento;
2. condanna L' in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, a restituire al sig. la Parte_1
quota sociale di euro 1.530,00, oltre interessi di legge;
3. provvede come da separata ordinanza in merito all'ulteriore corso dell'istruttoria sulle ulteriori domande;
4. riserva all'esito dell'intero giudizio la decisione sulle spese.
Torino, 11/03/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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