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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/11/2024, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1864/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.1864 dell'anno 2023 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale all'udienza del 19.11.2024, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
21.10.1960), e (cod. fisc.: , nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
Calabria il 24.11.1962), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Federica Claudia
Riggio, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Lazzaro – Motta San Giovanni
(RC), alla Via Nazionale n. 13, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
pagina 1 di 3 -visto il ricorso congiunto depositato in data 06.07.2023 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria in data 03.06.1990;
-considerato che all'udienza del 19.11.2024 dinanzi al Giudice delegato, stante la non approvazione del Protocollo relativo ai trasferimenti immobiliari nelle cause familiari da parte del Tribunale, le parti hanno espressamente rinunciato alle condizioni nn. 1 e 2 di cui al ricorso congiunto;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in
Reggio Calabria in data 03.06.1990; b) dal matrimonio non sono nati figli;
c) con decreto di omologa n. 243/2014 del 03.10.2014 (dep. il 06.10.2014), il Tribunale di
Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 24.06.2014;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 24.06.2014 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b) Legge
01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1
Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. che lo ha “vistato” in data 03.08.2023;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti pagina 2 di 3 civili del matrimonio concordatario, depositato in data 06.07.2023 da e Parte_1
, così provvede: Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria in data 03.06.1990 tra e il cui atto Parte_1 Parte_2
risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 259, parte 2, serie A, Ufficio 1, anno 1990, alla seguente condizione:
“Le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto e di non avere null'altro a pretendere”.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 21.11.2024
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.1864 dell'anno 2023 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale all'udienza del 19.11.2024, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
21.10.1960), e (cod. fisc.: , nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
Calabria il 24.11.1962), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Federica Claudia
Riggio, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Lazzaro – Motta San Giovanni
(RC), alla Via Nazionale n. 13, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
pagina 1 di 3 -visto il ricorso congiunto depositato in data 06.07.2023 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria in data 03.06.1990;
-considerato che all'udienza del 19.11.2024 dinanzi al Giudice delegato, stante la non approvazione del Protocollo relativo ai trasferimenti immobiliari nelle cause familiari da parte del Tribunale, le parti hanno espressamente rinunciato alle condizioni nn. 1 e 2 di cui al ricorso congiunto;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in
Reggio Calabria in data 03.06.1990; b) dal matrimonio non sono nati figli;
c) con decreto di omologa n. 243/2014 del 03.10.2014 (dep. il 06.10.2014), il Tribunale di
Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 24.06.2014;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 24.06.2014 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b) Legge
01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1
Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. che lo ha “vistato” in data 03.08.2023;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti pagina 2 di 3 civili del matrimonio concordatario, depositato in data 06.07.2023 da e Parte_1
, così provvede: Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria in data 03.06.1990 tra e il cui atto Parte_1 Parte_2
risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 259, parte 2, serie A, Ufficio 1, anno 1990, alla seguente condizione:
“Le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto e di non avere null'altro a pretendere”.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 21.11.2024
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
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