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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/03/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 989/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vitro' ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 989/2022 promossa da:
P.I. , con il patrocinio dell'Avv. Daniele Delfino Parte_1 P.IVA_1
Attrice opponente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
Convenuto opposto
OGGETTO: consegna documentazione bancaria ex artt. 117 e 119 TUB - opposizione a decreto ingiuntivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Visto l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 17.01.2022, con cui
[...]
conveniva in giudizio riferendo: Parte_1 CP_1
- che in data 15.12.2021 le veniva notificato il decreto ingiuntivo nr. 9103/2021 – RG
23465/2021, con il quale il Tribunale di Torino ingiungeva la consegna di alcuni documenti in copia, nonché il pagamento delle spese legali ivi liquidate;
- che alla base dell'ingiunzione veniva asserita l'esistenza di una precedente richiesta stragiudiziale ex art. 119 TUB, rimasta inevasa dalla Banca;
- che il summenzionato decreto ingiuntivo andava revocato;
pagina 1 di 9 - che, in via preliminare, la domanda era improcedibile per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
- che, in via pregiudiziale di rito, vi era l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torino, in ragione della competenza inderogabile del Tribunale di Marsala, quale Foro del Consumatore;
nonché
l'inammissibilità del ricorso monitorio e, conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto, in assenza di prova scritta sull'esistenza della documentazione richiesta in consegna;
- che, nel merito, non vi era alcun inadempimento in capo ad all'obbligazione di Parte_1
consegna della documentazione richiesta, atteso che:
-- il mutuo – di cui Pace richiedeva la consegna del relativo contratto - era cointestato con altro soggetto e in assenza di apposita specificazione da parte del richiedente, nonché dell'indicazione errata del codice fiscale, era impossibile per la poter effettivamente riscontrare il rapporto contrattuale;
CP_2
-- ai sensi dell'art. 1282 c.c. il Sig. avrebbe dovuto recarsi presso la filiale di Marsala e ivi CP_1
richiedere la consegna della documentazione;
-- la aveva già consegnato al cliente il contratto e inviato le comunicazioni periodiche;
CP_2
-- il Sig. non aveva mai chiesto documentazione di formazione bancaria e, infatti, tali non CP_1
potevano ritenersi né il piano di ammortamento, né le quietanze di pagamento, né le polizze assicurative, pertanto, alcun obbligo di consegna ex art. 119 TUB poteva ritenersi sussistente in capo alla
[...]
, pertanto, concludeva chiedendo la revoca dell'ingiunzione opposta. Controparte_3
2. Vista la comparsa di costituzione e risposta del 15.09.2022 di con cui parte CP_1
convenuta contestava le domande attoree, rilevando:
- in via preliminare, l'infondatezza della eccezione di improcedibilità della domanda per mancato tentativo della procedura di mediazione, tenuto conto che l'obbligatorietà della stessa non opera per le ingiunzioni, inclusa la fase di opposizione, sino alla pronuncia sulla provvisoria esecutorietà;
- che analogamente infondata era l'eccezione di incompetenza per territorio, atteso che il rispetto del Foro del consumatore non poteva essere rilevato a svantaggio del consumatore stesso;
- che la prova scritta del diritto alla consegna dei documenti era stata data dalla stessa Banca con la produzione dei contratti di finanziamento, non potendo il Sig. dare prova dell'esistenza della CP_1
documentazione detenuta da altri;
- nel merito, che ai sensi degli artt. 119 TUB e 28 Regolamento Consob nr. 11522/982, il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi ai rapporti bancari era un diritto soggettivo autonomo, pertanto, prive di fondamento erano le contestazioni della CP_2
pagina 2 di 9 - che, infatti, nello specifico, alcuna rilevanza aveva la contitolarità del rapporto e l'errore nell'indicazione del codice fiscale, avendo il Sig. nell'istanza stragiudiziale ex art. 119 TUB, CP_1
indicato chiaramente il titolare del rapporto, la tipologia di rapporto e i numeri identificativi;
- che alcuna violazione dell'art. 1182 c.c. era stata posta in essere, anzi, la normativa di settore espressamente stabiliva che l'obbligazione della di consegnare i documenti doveva essere CP_2
eseguita presso il domicilio del cliente e, in ogni caso, mai la aveva invitato il Sig. a recarsi CP_2 CP_1
presso la Filiale per il ritiro della documentazione;
- che il Sig. inoltre, aveva comunque diritto alla consegna dei documenti richiesti, CP_1
prescindendo da una già precedente consegna, originaria o nel corso del rapporto, che, comunque, non risultava provata e veniva contestata;
- che anche la richiesta del piano di ammortamento era legittima, in quanto avente ad oggetto operazioni contabili già perfezionate, non operazioni future, quindi, nessun obbligo di facere veniva richiesto alla Banca e in senso analogo anche per gli estratti contabili, che la redigeva CP_2
continuamente e progressivamente in funzione della continua evoluzione delle operazioni contabili;
- che la polizza assicurativa era collegata al contratto principale e che, pertanto, il Sig. aveva CP_1 diritto alla relativa consegna, in assenza peraltro di contestazioni della in ordine all'effettiva CP_2
stipula e al suo possesso;
- che anche per le quietanze di pagamento, la non aveva eccepito il mancato pagamento CP_2 delle rate e che ai sensi dell'art. 1199 c.c. il creditore, a fronte di una specifica richiesta, aveva l'obbligo di rilasciare quietanza al debitore.
Concludeva, pertanto, l'odierno opposto chiedendo la conferma dell'ingiunzione.
3. Alla prima udienza del 05.10.2022 veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e dato termine di legge per instaurare il procedimento di mediazione, con rinvio della causa al 15.02.2023. In tale udienza venivano concessi, su istanza di parte attrice, i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. A seguito del decesso del difensore dell'opposto, con provvedimento del 18.10.2023 veniva dichiarata l'interruzione del processo, riassunto a cura della Banca in data 02.11.2023. Fissata udienza di prosecuzione del giudizio al 20.03.2024, essa veniva rinviata, per rinnovazione di notifica irregolare, al 25.09.2024, in occasione della quale nessuno compariva per il convenuto, veniva respinta l'istanza di interrogatorio formale richiesta dall'attrice e fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art. 281 sexies
c.p.c.
pagina 3 di 9
4. Rilevato che l'opposizione non è fondata e va respinta.
4.1. Occorre innanzitutto rilevare che la mancata costituzione del Sig. Pace, a seguito della riassunzione del processo, non comporta in alcun modo l'automatica rinuncia di tutte le domande già promosse nella precedente fase del giudizio, in cui lo stesso era costituito.
Le domande e le difese già promosse, infatti, sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto (si veda Cass. Civ.
n. 6867 del 30/07/1996; Cass. Civ. n. 3963 del 18/04/1998; Cass. Civ. n. 24331 del 30.09.2008) e, pertanto, non possono in alcun modo ritenersi rinunciate o abbandonate ma devono essere considerate ai fini della pronuncia definitoria del giudizio.
4.1.1. Fatta questa doverosa premessa, devono essere in primis rigettate le doglianze attoree formulate in via preliminare.
Quanto all'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione, va rilevato che il comma 4 dell'art. 5 del D. Lgs. nr. 28/2010 stabilisce che le disposizioni riguardanti la mediazione obbligatoria "non si applicano [fra gli altri]: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione".
L'ingiunzione del Sig. nei confronti di , non era dunque ab origine CP_1 Parte_1 improcedibile e mai lo è stata, atteso che, nell'ambito del presente giudizio di opposizione, a seguito della concessione della provvisoria esecutorietà all'udienza del 05.10.2022, lo stesso Sig. ha CP_1 provato l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione, producendo il verbale negativo del
24.11.2022 (cfr. doc. allegato alla nota di deposito dell'08.12.2022).
4.1.2. Infondata risulta anche l'eccezione di incompetenza per territorio, formulata a favore del
Tribunale di Marsala quale Foro del consumatore. Questo, infatti, previsto dall'art. 63 del codice del consumo è derogabile da parte del consumatore, anche unilateralmente, con l'introduzione della domanda innanzi al giudice territorialmente competente, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., in quanto “la competenza prevista dal codice del consumo è inderogabile unicamente ad opera del professionista, attesa la funzione della disposizione, volta alla tutela del consumatore medesimo, al quale quindi non può essere precluso di scegliere uno dei fori alternativi, se egli lo ritenga, nel caso concreto, più rispondente ai propri interessi” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 20 aprile 2022, n. 12541. Si
pagina 4 di 9 vedano anche Cass. Civ. n. 1875/2012; Cass. Civ. n. 5974/2012; Cass. Civ. n. 5933/2012; Cass. Civ. n.
12981/2020).
Nel caso di specie, il Sig. liberamente rinunciando al Foro del consumatore, ha CP_1 legittimamente azionato l'ingiunzione di consegna davanti al Tribunale competente ex art. 18 c.p.c.
(domicilio del convenuto – Torino, quale sede legale di ), pertanto, alcun difetto di Parte_1
competenza per territorio risulta ravvisabile.
4.1.3. Parimenti infondata è ancora l'eccezione pregiudiziale di nullità del decreto ingiuntivo per mancanza della prova scritta richiesta a fondamento del diritto alla consegna della documentazione bancaria.
A parte il fatto che l'esistenza del contratto di finanziamento di cui il Sig. ha chiesto CP_1
l'ingiunzione di consegna è dimostrata dalle odierne produzioni della stessa parte opponente (cfr. docc.
1, 2, 3 dell'atto di citazione), va, comunque, dedotto che già in fase monitoria parte opposta aveva fornito la prova scritta richiesta dagli artt. 633 e 634 c.p.c. attraverso la produzione del documento rubricato “pdf 23.06.2021” che era l'elenco delle informazioni creditizie riferibili a
[...]
e che conteneva proprio l'indicazione del contratto di finanziamento (prestito personale) CP_1
con numero identificativo oggetto del presente giudizio.
Alcuna inammissibilità/nullità, pertanto, è ravvisabile nell'ingiunzione opposta.
4.2. Andando ora ad analizzare il merito della pretesa di consegna del Sig. Pace, si rileva l'infondatezza di tutte le eccezioni formulate dalla CP_2
La documentazione di cui l'odierno opposto ha chiesto la consegna alla è costituita da: CP_2
“
1. CONTRATTO e relativi allegati (Piano di ammortamento – Capitolato – Condizioni generali –
Documento di sintesi originario);
2. Copia Piano di Ammortamento aggiornato con evidenza delle rate pagate sino alla data odierna;
3. Copia del contratto integrale di assicurazione connesso al predetto contratto di finanziamento;
4. Copia di tutte le comunicazioni periodiche ex art. 125-bis T.U.B., emesse con cadenza annuale;
5. Copia di tutte le quietanze di pagamento” (cfr. ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo opposto, allegati alla comparsa di costituzione).
Su tali richieste ha dedotto di non essere inadempiente. Parte_1
4.2.1. Precisamente, in ordine al contratto, la ha rilevato di essere stata indotta in errore CP_2
dallo stesso Sig. in quanto il prestito risultava essere in co-intestazione con altro soggetto ( CP_1 Per_1
) e vi era un errore nell'indicazione del codice fiscale.
[...]
pagina 5 di 9 La doglianza è irrilevante: il fatto che il mutuo fosse co-intestato non è motivo per rifiutare la consegna del documento, in quanto la co-intestazione non esclude il diritto di uno dei due intestatari di avere copia del contratto.
In via più generale, il diritto del cliente di ricevere copia dei contratti è ben più ampio, ed anzi di rango superiore, a quello di ricevere copia della documentazione relativa a “singole operazioni” compiute negli ultimi dieci anni, disciplinata dall'art. 119 TUB.
L'obbligo in capo alla banca di consegna del contratto consegue, infatti, al dovere generale della banca di comportamento secondo correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. e cioè in quel suo particolare dovere di solidarietà.
Peraltro, è lo stesso Testo Unico Bancario, all'art. 117, che, dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto, ne impone la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno quindi diritto a riceverne copia sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove occorra, nel caso in cui abbiano smarrito il documento od in ultimo dichiarino di non averlo mai ricevuto e ne facciano richiesta di consegna.
La dunque, è obbligata alla conservazione del contratto, peraltro, senza alcun limite CP_2 temporale, non essendo applicabile al contratto la prescrizione decennale di cui all'art. 119 TUB, valevole, di contro, solo per la documentazione periodica (estratti-conto); prescrizione, comunque, in questa sede neanche eccepita.
4.2.2. La eccepisce il mancato rispetto, da parte del Sig. dell'art. 1282 c.c. e, più CP_2 CP_1
precisamente, la circostanza che lo stesso non si sia recato, per richiedere la consegna della documentazione bancaria, presso la filiale di Marsala, “luogo dove si trovava la cosa”.
La doglianza è al limite della temerarietà.
Il Sig. ha correttamente inviato a mezzo PE la richiesta stragiudiziale ex art. 119 CP_1
TUB (cfr. fascicolo monitorio, file rubricato “richiesta documenti”), alla quale la non ha mai CP_2
risposto, neanche per informare il cliente di recarsi in filiale per ivi ritirare la documentazione.
L'indirizzo PE ( - cfr. doc. “richiesta documenti” fascicolo Email_1 monitorio) è un indirizzo pubblicizzato dalla stessa Banca, le cui “rigorose modalità di organizzazione, smistamento e gestione delle comunicazioni e dei reclami di cui la Banca si è dotata internamente, in ragione della complessità della sua struttura, non costituiscono un parametro vincolante per il cliente, il quale ben può utilizzare in modo equivalente i vari canali di comunicazione ufficiali messi
a disposizione dall'istituto, comunque pertinenti all'oggetto della comunicazione, essendo poi onere di
pagina 6 di 9 quest'ultimo gestire le richieste che da quei canali pervengano” (cfr. Tribunale di Milano ordinanza
08.03.23).
4.2.3. Infondata risulta, altresì, l'ulteriore eccezione della in ordine al fatto che la CP_2
stessa aveva già consegnato al cliente il contratto e inviato le comunicazioni periodiche.
La precedente/originaria consegna risulta contestata dall'opposto e non provata dall'opponente: le pagine 8 e 9 del contratto di finanziamento – doc. 1 attoreo - invocate da non Parte_1
attestano la consegna (il consumatore, infatti, non dichiara di aver ricevuto copia) e nessuna ricevuta di consegna è prodotta a fondamento dell'asserito invio degli estratti conto e dell'altra documentazione bancaria. In ogni caso, una precedente/originaria consegna non esclude comunque il diritto del cliente a ricevere nuovamente la documentazione ex artt. 117 e 119 TUB che non pongono limiti in tal senso.
4.2.4. Quanto, infine, alle ulteriori doglianze attoree, relative al piano di ammortamento, alla polizza assicurativa, alle quietanze di pagamento e alle comunicazioni periodiche, va rilevato che trattasi di documentazione di formazione bancaria, rientrante nell'ambito applicativo degli artt.
117 e 119 TUB.
Infatti, il piano di ammortamento è documento allegato al contratto di finanziamento e l'evidenza delle singole rate di pagamento ha ad oggetto operazioni contabili già perfezionatesi, non certo operazioni future e non ancora svolte, pertanto, alcun obbligo di facere è stato richiesto alla Banca.
Analogamente, le comunicazioni periodiche: l'art. 119 TUB si occupa proprio di tale documentazione e stabilisce sia che la deve fornire al cliente, alla scadenza del contratto e CP_2 comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione circa lo svolgimento del rapporto, sia che il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
Quanto, poi, alle quietanze di pagamento, anche esse documentazione di formazione bancaria,
l'Istituto di credito non eccepisce il mancato versamento da parte del Sig. delle rate del CP_1
finanziamento e, dunque, in assenza di contestazione circa l'esistenza delle quietanze stesse, esse devono essere consegnate, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1199 c.c. che impone un generale obbligo del creditore di rilasciare quietanza al debitore che ha pagato e ne ha fatto richiesta.
Infine, circa la polizza assicurativa, la non ha eccepito né l'inesistenza della stessa, né CP_2
che trattasi di assicurazione non inerente alla stipulazione del prestito personale e, pertanto, anche il pagina 7 di 9 contratto assicurativo è oggetto di obbligo di consegna: si tratta, in assenza di specifica contestazione, di documentazione legata all'erogazione del finanziamento.
In via generale, concludendo, non si può ritenere che le richieste dell'odierno opposto siano state generiche: egli ha individuato il numero del contratto di prestito personale già nella richiesta stragiudiziale ex art. 119 TUB (cfr. fascicolo monitorio, documento rubricato “richiesta documenti)
che coincide con il numero indicato nel contratto (cfr. doc. 1) prodotto dalla stessa Banca con l'atto di citazione ed ha specificato l'ulteriore documentazione voluta, tutta di formazione bancaria, legata al finanziamento stesso (piano di ammortamento, quietanza di pagamento rate;
estratti conto;
contratto di assicurazione connesso al finanziamento).
Per tutti questi motivi, la pretesa di consegna del Sig. Pace nei confronti della deve CP_2 essere accolta e l'ingiunzione opposta confermata.
4.3. Le spese legali del presente giudizio di opposizione seguono il criterio della soccombenza
e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento
(scaglione di valore causa indeterminabile, trattandosi di causa che si caratterizza per la mancanza di elementi, forniti dalle parti, per la stima dell'oggetto della domanda principale e che, quindi, si traduce in “intrinseca inidoneità della pretesa a essere tradotta in termini pecuniari” (cfr. Cass. Civ. nr.
2942/1985). La pretesa di consegna della documentazione bancaria, infatti, riguarda dati ed informazioni che non possono essere tradotte in valore economico rilevante ai fini della determinazione del valore della causa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta;
-Respinge la presente opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo nr. 9103/2021 emesso dal Tribunale di Torino in data 15.12.2021;
- Condanna parte attrice opponente, a corrispondere in favore di Parte_1
le spese del presente giudizio che liquida nella complessiva somma di € 5.810,00 (di cui CP_1
pagina 8 di 9 € 1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva ed € 2.905,00 per fase decisoria), oltre
IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario 15%;
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 24.03.2025
Il Giudice
Dr.ssa Silvia Vitro'
Minuta redatta con l'assistenza della AUPP
pagina 9 di 9