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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/09/2025, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 4451/2024 R.G. avente ad oggetto: appello avver- so sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 575/2024 TRA
in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e Parte_1 difesa giusta procura in atti dall'avvocato Giacomo Pallotta, giusta procura spe- ciale in atti presso i quali ha eletto domicilio digitale APPELLANTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentate p.t., rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'avvocato Catello Schettino in virtù di procura allegata alla comparsa di costi- tuzione e risposta in appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sant'Antonio Abate (NA), alla Via Casa Aniello n. 122 APPELLATA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione depositato in data 19.10.2024 dopo aver Parte_1 premesso che:
✓ con atto di citazione la società adiva il giudice di pace di Gragnano CP_2 chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento della somma di euro 2.281,27 per riduzione del prezzo del contratto (riduzione del 30% del prezzo dell'abbonamento per 28 mesi a far data dal luglio 2018 sino al dicem- bre 2020, data in cui la convenuta ha definitivamente perso i diritti sulla Lega Serie A), nonché al risarcimento del danno morale per pubblicità ingannevole quantificato in euro 500,00, sul presupposto di aver stipulato, precedente- mente alla stagione calcistica 2018/2019, con la il contratto di Parte_1 cui al codice cliente n. 1624917, che comprendeva anche il pacchetto Calcio, incluse tutte le gare del campionato di calcio di serie A, tutte le gare del cam- pionato di calcio di serie B nonché altri eventi di calcio estero ma che, a segui- to della redistribuzione dei diritti televisivi calcistici relativi alla stagione 2018/2019 (valevoli per il triennio 2018-2021), avvenuta in data 13.06.2018, la società convenuta non manteneva più l'esclusiva della diretta di tutti gli in- contri di calcio del campionato di serie A, in quanto tre dei predetti incontri
1 Parte venivano attribuiti (NON da ma dal soggetto titolare dei diritti, ossia la Lega Serie A) in esclusiva alla emittente , operante su una piattaforma CP_3 on line e visibile soltanto previo nuovo e differente abbonamento mensile;
✓ aggiungeva che venivano venduti alla anche tutti gli incontri di calcio CP_3 della serie B come da Delibera sanzionatoria dell'Antitrust del 23.1.2019, con- fermata dal TAR Lazio, e che alcuna chiara ed immediata informazione veniva fornita ai clienti dalla lasciando pertanto intendere che il pac- Parte_1 chetto di calcio relativo alla stagione 2018/2019 fosse sempre comprensivo di tutte le partite di calcio di campionato come nel triennio precedente operando inoltre un illegittimo condizionamento al recesso;
Parte
✓ nel giudizio restava contumace
✓ con la sentenza n. 575/2024, mai notificata, il giudice di pace accoglieva la domanda e per l'effetto dichiara illegittimo il comportamento della convenuta società condannandola alla restituzione della somma di euro 886,08 e al ri- sarcimento danni in favore dell'attore, liquidati in euro 500,00 oltre alla con- danna al pagamento delle spese di lite con un unico motivo di appello – violazione degli artt. 1226, 2697 e 2059 c.c.– deducendola erronea liquidazione equitativa del danno morale per assenza dei presupposti di risarcibilità del danno non patrimoniale, ha proposto gravame avverso l'indicata pronuncia. Nel costituirsi in giudizio l'appellata ha eccepito la tardività e inammissibilità del gravame con vittoria di spese di lite.
2. A norma dell'art. 348 comma 2 c.p.c. “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impu- gnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compa- re, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio. L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza”.
2.1. Nella specie, all'udienza del 3.4.2025 né l'appellante né l'appellata compari- vano, pertanto il giudicante rinviava ex art. 348 c.p.c. alla successiva udienza del 18.9.2025, disponendo la trattazione scritta. In ragione del mancato deposito delle note ad opera dell'appellante anche a tale ultima udienza, l'appello deve essere dichiarato improcedibile.
3. La pronuncia in rito giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
3.1. Deve, poi, dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta. Invero, in tema di contribu- to unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedi- mento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali - della
2 sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. dichiara l'appello improcedibile;
B. dichiara irripetibili le spese di lite;
C. dichiara la sussistenza dei presupposti (improcedibilità dell'appello) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente , nella sua Parte_2 qualità di titolare della impresa individuale denominata “Harmony di Caiazzo Anna”, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovu- to per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Torre Annunziata il 18 settembre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
3
in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e Parte_1 difesa giusta procura in atti dall'avvocato Giacomo Pallotta, giusta procura spe- ciale in atti presso i quali ha eletto domicilio digitale APPELLANTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentate p.t., rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'avvocato Catello Schettino in virtù di procura allegata alla comparsa di costi- tuzione e risposta in appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sant'Antonio Abate (NA), alla Via Casa Aniello n. 122 APPELLATA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione depositato in data 19.10.2024 dopo aver Parte_1 premesso che:
✓ con atto di citazione la società adiva il giudice di pace di Gragnano CP_2 chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento della somma di euro 2.281,27 per riduzione del prezzo del contratto (riduzione del 30% del prezzo dell'abbonamento per 28 mesi a far data dal luglio 2018 sino al dicem- bre 2020, data in cui la convenuta ha definitivamente perso i diritti sulla Lega Serie A), nonché al risarcimento del danno morale per pubblicità ingannevole quantificato in euro 500,00, sul presupposto di aver stipulato, precedente- mente alla stagione calcistica 2018/2019, con la il contratto di Parte_1 cui al codice cliente n. 1624917, che comprendeva anche il pacchetto Calcio, incluse tutte le gare del campionato di calcio di serie A, tutte le gare del cam- pionato di calcio di serie B nonché altri eventi di calcio estero ma che, a segui- to della redistribuzione dei diritti televisivi calcistici relativi alla stagione 2018/2019 (valevoli per il triennio 2018-2021), avvenuta in data 13.06.2018, la società convenuta non manteneva più l'esclusiva della diretta di tutti gli in- contri di calcio del campionato di serie A, in quanto tre dei predetti incontri
1 Parte venivano attribuiti (NON da ma dal soggetto titolare dei diritti, ossia la Lega Serie A) in esclusiva alla emittente , operante su una piattaforma CP_3 on line e visibile soltanto previo nuovo e differente abbonamento mensile;
✓ aggiungeva che venivano venduti alla anche tutti gli incontri di calcio CP_3 della serie B come da Delibera sanzionatoria dell'Antitrust del 23.1.2019, con- fermata dal TAR Lazio, e che alcuna chiara ed immediata informazione veniva fornita ai clienti dalla lasciando pertanto intendere che il pac- Parte_1 chetto di calcio relativo alla stagione 2018/2019 fosse sempre comprensivo di tutte le partite di calcio di campionato come nel triennio precedente operando inoltre un illegittimo condizionamento al recesso;
Parte
✓ nel giudizio restava contumace
✓ con la sentenza n. 575/2024, mai notificata, il giudice di pace accoglieva la domanda e per l'effetto dichiara illegittimo il comportamento della convenuta società condannandola alla restituzione della somma di euro 886,08 e al ri- sarcimento danni in favore dell'attore, liquidati in euro 500,00 oltre alla con- danna al pagamento delle spese di lite con un unico motivo di appello – violazione degli artt. 1226, 2697 e 2059 c.c.– deducendola erronea liquidazione equitativa del danno morale per assenza dei presupposti di risarcibilità del danno non patrimoniale, ha proposto gravame avverso l'indicata pronuncia. Nel costituirsi in giudizio l'appellata ha eccepito la tardività e inammissibilità del gravame con vittoria di spese di lite.
2. A norma dell'art. 348 comma 2 c.p.c. “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impu- gnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compa- re, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio. L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza”.
2.1. Nella specie, all'udienza del 3.4.2025 né l'appellante né l'appellata compari- vano, pertanto il giudicante rinviava ex art. 348 c.p.c. alla successiva udienza del 18.9.2025, disponendo la trattazione scritta. In ragione del mancato deposito delle note ad opera dell'appellante anche a tale ultima udienza, l'appello deve essere dichiarato improcedibile.
3. La pronuncia in rito giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
3.1. Deve, poi, dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta. Invero, in tema di contribu- to unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedi- mento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali - della
2 sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. dichiara l'appello improcedibile;
B. dichiara irripetibili le spese di lite;
C. dichiara la sussistenza dei presupposti (improcedibilità dell'appello) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente , nella sua Parte_2 qualità di titolare della impresa individuale denominata “Harmony di Caiazzo Anna”, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovu- to per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Torre Annunziata il 18 settembre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
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