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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/04/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 311/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 311/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Carla Leonardi
e
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Carla Leonardi
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio, dalla quale nasceva in data 24.09.2009 la figlia rilevata l'interruzione della Per_1 convivenza e ritenuta la necessità di regolare i loro rapporti nell'interesse della minore all'esito della definitiva rottura del rapporto tra i genitori, con ricorso congiunto depositato in data 30.1.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e chiedevano disciplinarsi le modalità di Controparte_1 Parte_1 affidamento e visita della loro figlia e ogni altro aspetto anche Per_1 patrimoniale nell'interesse della stessa.
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza all'interesse della figlia minore degli accordi tra le
1 parti, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo. Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M
Il Tribunale così dispone:
1) La figlia minore verrà affidata in modo condiviso ad Persona_2 entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre in Loc. Le Cannelle, 2 Rio (Li).
I genitori continueranno ad assumere congiuntamente ogni decisione concernente l'educazione, l'istruzione e la salute della minore, tenendo conto delle sue capacità, delle naturali inclinazioni e delle sue esigenze.
La minore si tratterrà pari tempo con ciascun genitore a settimane alterne da domenica a domenica con orario fissato alle ore 19.00.
Le festività natalizie e pasquali verranno divise equamente tra i genitori ed in modo alternato di anno in anno dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 7 gennaio. Entrambi i genitori avranno diritto a trascorrere con la figlia un periodo di vacanza di 7 giorni consecutivi durante l'inverno ed il padre anche 15 giorni all'anno durante le vacanze estive, dal 1° al 15 agosto, consecutivi o frazionati per una durata non inferiore a 7 giorni consecutivi, dandone comunicazione all'altro genitore almeno 15 giorni prima;
2) Il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento della figlia la somma di euro 100,00 Persona_2
(cento/00), rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra . CP_1
Le spese straordinarie per la figlia verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% e per la loro identificazione le parti si riportano al protocollo del
C.N.F. seguito anche dal Tribunale di Livorno e del quale dichiarano di essere edotti. Quanto alle spese straordinarie e solo per quelle per cui le linee guida del CNF richiedono la previa concertazione, si precisa che il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria dovrà comunicarlo all'altro, a mezzo di posta elettronica indicando la spesa presuntiva;
l'altro genitore dovrà rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, si riterrà formato il silenzio assenso. A tal fine la
IG.ra comunica il seguente indirizzo di posta elettronica: CP_1
2 E
ed il IG. il seguente indirizzo di posta elettronica: Email_1 Pt_1
Email_3
Tutte le spese straordinarie indicate dovranno essere debitamente documentate, al fine di ottenerne il rimborso.
3) I genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio;
4) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra essi, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, nonché di ricevere, la predetta minore, cura, educazione ed istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5) Le parti dichiarano di aver risolto e definito ogni loro rapporto e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 16/4/2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 311/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Carla Leonardi
e
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Carla Leonardi
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio, dalla quale nasceva in data 24.09.2009 la figlia rilevata l'interruzione della Per_1 convivenza e ritenuta la necessità di regolare i loro rapporti nell'interesse della minore all'esito della definitiva rottura del rapporto tra i genitori, con ricorso congiunto depositato in data 30.1.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e chiedevano disciplinarsi le modalità di Controparte_1 Parte_1 affidamento e visita della loro figlia e ogni altro aspetto anche Per_1 patrimoniale nell'interesse della stessa.
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza all'interesse della figlia minore degli accordi tra le
1 parti, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo. Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M
Il Tribunale così dispone:
1) La figlia minore verrà affidata in modo condiviso ad Persona_2 entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre in Loc. Le Cannelle, 2 Rio (Li).
I genitori continueranno ad assumere congiuntamente ogni decisione concernente l'educazione, l'istruzione e la salute della minore, tenendo conto delle sue capacità, delle naturali inclinazioni e delle sue esigenze.
La minore si tratterrà pari tempo con ciascun genitore a settimane alterne da domenica a domenica con orario fissato alle ore 19.00.
Le festività natalizie e pasquali verranno divise equamente tra i genitori ed in modo alternato di anno in anno dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 7 gennaio. Entrambi i genitori avranno diritto a trascorrere con la figlia un periodo di vacanza di 7 giorni consecutivi durante l'inverno ed il padre anche 15 giorni all'anno durante le vacanze estive, dal 1° al 15 agosto, consecutivi o frazionati per una durata non inferiore a 7 giorni consecutivi, dandone comunicazione all'altro genitore almeno 15 giorni prima;
2) Il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento della figlia la somma di euro 100,00 Persona_2
(cento/00), rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra . CP_1
Le spese straordinarie per la figlia verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% e per la loro identificazione le parti si riportano al protocollo del
C.N.F. seguito anche dal Tribunale di Livorno e del quale dichiarano di essere edotti. Quanto alle spese straordinarie e solo per quelle per cui le linee guida del CNF richiedono la previa concertazione, si precisa che il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria dovrà comunicarlo all'altro, a mezzo di posta elettronica indicando la spesa presuntiva;
l'altro genitore dovrà rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, si riterrà formato il silenzio assenso. A tal fine la
IG.ra comunica il seguente indirizzo di posta elettronica: CP_1
2 E
ed il IG. il seguente indirizzo di posta elettronica: Email_1 Pt_1
Email_3
Tutte le spese straordinarie indicate dovranno essere debitamente documentate, al fine di ottenerne il rimborso.
3) I genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio;
4) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra essi, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, nonché di ricevere, la predetta minore, cura, educazione ed istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5) Le parti dichiarano di aver risolto e definito ogni loro rapporto e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 16/4/2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
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