Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 05/03/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
RG 3 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
dif. dall'Avv. LEPORE BARBARA CP_1 Parte_1
dif. dall'Avv. LEPORE BARBARA Controparte_2
RICORRENTI
E
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO Oggetto: separazione e divorzio
Conclusioni delle parti:
1) i coniugi, entrambi economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente al riconoscimento di un assegno divorzile;
2) il Sig. verserà direttamente alla figlia maggiorenne ma non CP_2 Per_1 economicamente autonoma, la somma mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di concorso al di lei mantenimento ordinario;
3) entrambi i genitori concorreranno in misura pari al 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia secondo le tipologie e le modalità indicate Per_1 nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Ferrara che di seguito si riportano: A) SPESE MEDICHE 1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche, c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per i medicinali prescritti dal medico curante;
2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in cliniche private;
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b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
2) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
C) SPESE EXTRA SCOLASTICHE 1) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche sino a un tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
2) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo consenso: a) baby-sitter; b) campi estivi. Le spese extra di cui al punto che precede e quelle anticipate da uno dei genitori verranno in ogni caso rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa, con conteggio a fine mese e con rimborso entro il mese successivo. Si precisa in particolare che, con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso attraverso comunicazione e-mail ovvero messaggio whatsapp entro un tempo massimo di giorni sette, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Conclusioni del PM: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto i sig.ri e Parte_2 CP_2 esponevano: in data 20/04/1997 avevano contratto matrimonio in Poggio Renatico (FE); che dall'unione era nata la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente Per_2 nata a [...] il [...], e maggiorenne ma non autosufficiente, nata a [...] Per_1 il 3/11/2003.
I rapporti tra i coniugi si erano profondamente ed irrimediabilmente deteriorati sicché chiedevano, fra l'altro, che il Tribunale pronunciasse sia la separazione dei coniugi che il divorzio.
All'udienza del 19/02/2025 le parti confermavano la volontà espressa in ricorso.
La domanda di separazione è fondata.
I coniugi hanno confermato la porre fine all'unione matrimoniale, circostanza che conferma il venir meno, in modo irrimediabile, dell'affectio coniugalis. Va dunque pronunciata la separazione dei coniugi.
Con separata ordinanza si dispone la prosecuzione del giudizio per le valutazioni sulla domanda di divorzio.
PQM
Il Tribunale di Ferrara omologa la separazione dei coniugi e Parte_2
, unitisi in matrimonio il 20/04/1997 in Poggio Renatico (FE) (atto CP_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Poggio Renatico al n. 3, p. II serie A, 1997) alle condizioni concordate.
pagina 2 di 3 Ordina all' Ufficiale dello stato civile di Poggio Renatico di procedere all' annotazione della sentenza. Ferrara, 5.4.2025
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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