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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 10/02/2026, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1392/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
DEL PRETE MICHELE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3546/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - Sede 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2209/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 2
e pubblicata il 10/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5817 TOSAP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 183/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellati: non costituiti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento esecutivo in epigrafe per omesso/parziale versamento tassa occupazione suolo pubblico, con cui il Comune di Giugliano accertava l'omesso pagamento della TOSAP per l'anno 2020 in virtù di un non meglio specificato passo carrabile, per l'importo di € 382,00, comprensivo di sanzioni ed interessi. Deduceva la genericità della pretesa, il difetto di motivazione dell'atto, la carenza del presupposto oggettivo, poiché la proprietà a cui presumibilmente si riferica l'ente impositore è ubicata all'interno della traversa rispondente all'indirizzo Indirizzo_1 ed insiste su suolo privato. Di tanto ne dava evidenza producendo congrua documentazione.
I resistenti restavano contumaci ed all'udienza fissata il ricorrente chiedeva la decisione della causa con condanna alle spese e la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Giudice Monocratico decideva in accoglimento della domanda recando la seguente motivazione: “Invero a fronte delle contestazioni prospettate dal ricorrente in ordine alla sussistenza di presupposti essenziali dell'imposta, nessuna smentita è pervenuta dalle controparti, entrambe non costituitesi in giudizio” e compensava integralmente le spese di lite motivando: “in ordine al regime delle spese, tenuto conto dei motivi che hanno determinato la decisione, si ritiene opportuno, ai sensi degli art.15 del D.L. 546/92 e dell'art.92 C. p. C., dichiararle compensate integralmente tra le parti”.
Presenta appello il contribuente che con unico articolato motivo di gravame eccepisce la ingiusta ed illegittima compensazione delle spese processuali, in violazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 92 c.p.c.,e 132 comma 2
n. 4, nonché del disposto del Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220, articolo 1, a modifica del d.lgs.
546/1992.
Non risultano costituite le controparti.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
Dall'esame della sentenza impugnata emerge che il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria adita è incorso in una duplice violazione dell'art. 91 c.p.c., in materia di regolamentazione delle spese di lite.
Il ricorrente, con la proposizione del ricorso di primo grado, aveva espressamente richiesto, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la liquidazione delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Nondimeno, il Giudice di prime cure disponeva l'integrale compensazione delle spese senza che ricorressero i presupposti normativamente previsti. È noto che l'art. 91 c.p.c. sancisce il principio della soccombenza, stabilendo che il giudice, con la sentenza che definisce il giudizio, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite in favore dell'altra parte, liquidandone l'ammontare unitamente agli onorari di difesa. L'art. 92 c.p.c., invece, consente la compensazione delle spese esclusivamente in via eccezionale, nei casi di soccombenza reciproca ovvero in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate.
A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018, la possibilità di derogare al principio di soccombenza non è più circoscritta alle ipotesi tipizzate dal legislatore, ma è ammessa anche in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desumibili dalla peculiarità del caso concreto. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, anche in tali ipotesi, la compensazione delle spese debba essere sorretta da una motivazione puntuale ed esauriente, a pena di nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Secondo la Suprema Corte, infatti, integra violazione di tale disposizione la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione meramente apparente, quella manifestamente contraddittoria o incomprensibile (Cass. n. 23940/2017; Cass., SS.UU., n. 8053/2014). Sul punto, rileva altresì la recente modifica dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, introdotta dall'art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, che ha ridefinito i criteri di compensazione delle spese nel processo tributario, ammettendola esclusivamente nei seguenti casi: 1) soccombenza reciproca;
2) gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi espressamente in motivazione;
3) vittoria fondata su documenti decisivi prodotti solo nel corso del giudizio;
4) intervenuta conciliazione, salvo diverso accordo tra le parti.
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha disposto la compensazione delle spese sul presupposto che,
a fronte delle contestazioni sollevate dal ricorrente in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'imposta, nessuna difesa fosse stata svolta dalle controparti, rimaste contumaci. Tale motivazione non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi normativamente previste. La mancata costituzione dei resistenti, infatti, non integra né una forma di soccombenza reciproca, né una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la deroga al principio di soccombenza. Essa si risolve, piuttosto, in una motivazione meramente apparente, se non addirittura contraddittoria ed incomprensibile, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. In conclusione, nella sentenza impugnata non ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, né risulta fornita una motivazione idonea a legittimare la deroga al principio della soccombenza. Pertanto, la compensazione delle spese disposta dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli deve ritenersi illegittima e ingiustamente pregiudizievole per il ricorrente.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello, condannando le parti appellate in solido alle spese del doppio grado di giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna parte appellata in solido al pagamento delle spese di lite,in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in euro:250,00 oltre accessori di legge se dovuti per il primo grado ed euro 280,00 oltre accessori di legge se dovuti per il presente grado.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
DEL PRETE MICHELE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3546/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - Sede 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2209/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 2
e pubblicata il 10/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5817 TOSAP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 183/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellati: non costituiti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento esecutivo in epigrafe per omesso/parziale versamento tassa occupazione suolo pubblico, con cui il Comune di Giugliano accertava l'omesso pagamento della TOSAP per l'anno 2020 in virtù di un non meglio specificato passo carrabile, per l'importo di € 382,00, comprensivo di sanzioni ed interessi. Deduceva la genericità della pretesa, il difetto di motivazione dell'atto, la carenza del presupposto oggettivo, poiché la proprietà a cui presumibilmente si riferica l'ente impositore è ubicata all'interno della traversa rispondente all'indirizzo Indirizzo_1 ed insiste su suolo privato. Di tanto ne dava evidenza producendo congrua documentazione.
I resistenti restavano contumaci ed all'udienza fissata il ricorrente chiedeva la decisione della causa con condanna alle spese e la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Giudice Monocratico decideva in accoglimento della domanda recando la seguente motivazione: “Invero a fronte delle contestazioni prospettate dal ricorrente in ordine alla sussistenza di presupposti essenziali dell'imposta, nessuna smentita è pervenuta dalle controparti, entrambe non costituitesi in giudizio” e compensava integralmente le spese di lite motivando: “in ordine al regime delle spese, tenuto conto dei motivi che hanno determinato la decisione, si ritiene opportuno, ai sensi degli art.15 del D.L. 546/92 e dell'art.92 C. p. C., dichiararle compensate integralmente tra le parti”.
Presenta appello il contribuente che con unico articolato motivo di gravame eccepisce la ingiusta ed illegittima compensazione delle spese processuali, in violazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 92 c.p.c.,e 132 comma 2
n. 4, nonché del disposto del Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220, articolo 1, a modifica del d.lgs.
546/1992.
Non risultano costituite le controparti.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
Dall'esame della sentenza impugnata emerge che il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria adita è incorso in una duplice violazione dell'art. 91 c.p.c., in materia di regolamentazione delle spese di lite.
Il ricorrente, con la proposizione del ricorso di primo grado, aveva espressamente richiesto, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la liquidazione delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Nondimeno, il Giudice di prime cure disponeva l'integrale compensazione delle spese senza che ricorressero i presupposti normativamente previsti. È noto che l'art. 91 c.p.c. sancisce il principio della soccombenza, stabilendo che il giudice, con la sentenza che definisce il giudizio, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite in favore dell'altra parte, liquidandone l'ammontare unitamente agli onorari di difesa. L'art. 92 c.p.c., invece, consente la compensazione delle spese esclusivamente in via eccezionale, nei casi di soccombenza reciproca ovvero in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate.
A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018, la possibilità di derogare al principio di soccombenza non è più circoscritta alle ipotesi tipizzate dal legislatore, ma è ammessa anche in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desumibili dalla peculiarità del caso concreto. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, anche in tali ipotesi, la compensazione delle spese debba essere sorretta da una motivazione puntuale ed esauriente, a pena di nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Secondo la Suprema Corte, infatti, integra violazione di tale disposizione la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione meramente apparente, quella manifestamente contraddittoria o incomprensibile (Cass. n. 23940/2017; Cass., SS.UU., n. 8053/2014). Sul punto, rileva altresì la recente modifica dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, introdotta dall'art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, che ha ridefinito i criteri di compensazione delle spese nel processo tributario, ammettendola esclusivamente nei seguenti casi: 1) soccombenza reciproca;
2) gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi espressamente in motivazione;
3) vittoria fondata su documenti decisivi prodotti solo nel corso del giudizio;
4) intervenuta conciliazione, salvo diverso accordo tra le parti.
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha disposto la compensazione delle spese sul presupposto che,
a fronte delle contestazioni sollevate dal ricorrente in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'imposta, nessuna difesa fosse stata svolta dalle controparti, rimaste contumaci. Tale motivazione non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi normativamente previste. La mancata costituzione dei resistenti, infatti, non integra né una forma di soccombenza reciproca, né una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la deroga al principio di soccombenza. Essa si risolve, piuttosto, in una motivazione meramente apparente, se non addirittura contraddittoria ed incomprensibile, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. In conclusione, nella sentenza impugnata non ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, né risulta fornita una motivazione idonea a legittimare la deroga al principio della soccombenza. Pertanto, la compensazione delle spese disposta dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli deve ritenersi illegittima e ingiustamente pregiudizievole per il ricorrente.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello, condannando le parti appellate in solido alle spese del doppio grado di giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna parte appellata in solido al pagamento delle spese di lite,in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in euro:250,00 oltre accessori di legge se dovuti per il primo grado ed euro 280,00 oltre accessori di legge se dovuti per il presente grado.