Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 10/02/2026, n. 1392
CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Accolto
    Genericità della pretesa, difetto di motivazione e carenza del presupposto oggettivo

    Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo che, a fronte delle contestazioni del ricorrente, nessuna difesa fosse stata svolta dalle controparti rimaste contumaci.

  • Accolto
    Ingiusta ed illegittima compensazione delle spese processuali

    La Corte di secondo grado ha ritenuto fondato l'appello, accogliendo la doglianza relativa alla compensazione delle spese. Ha evidenziato che la mancata costituzione delle controparti non giustifica la compensazione e che la motivazione del giudice di primo grado era apparente e contraddittoria, violando gli artt. 91 e 92 c.p.c. e la normativa tributaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 10/02/2026, n. 1392
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1392
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo