TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/09/2025, n. 2198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2198 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 11/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 865/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. VALERIO M. ROSARIA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CASCIO ESTER e l'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto: a) Accertare e dichiarare il diritto del sig. ad ottenere Parte_1 gli ANF sulla SO n. 003419029504186 con decorrenza dal mese di dicembre 2019, considerata la data in cui vi era la compresenza di entrambi i requisiti previsti (titolarità di SO e di Inabilità al CP_ 100%); b) Condannare l' al pagamento degli ANF sulla SO, con decorrenza dicembre 2019.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo il difetto del requisito sanitario. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
L'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 d.l. 13 marzo 1988 n. 69, convertito in l.
13 maggio 1988 n. 153, spetta anche, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al titolare di pensione per i superstiti affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (v. Cass. civ., Sez. lav., 20/08/1996, n.7668).
Nel caso di specie, avendo l contestato il requisito sanitario, è stata disposta CTU con la CP_1 formulazione del seguente quesito: accerti il CTU se il ricorrente – a partire da dicembre 2019 o da data successiva – si trovi nella assoluta e permanente 'impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Il CTU ha risposto al quesito formulando le seguenti conclusioni: “Valutato il fascicolo di
1 causa e tenuto conto delle infermità riscontrate, il sig. di anni 70 è totalmente Parte_1 inabile a qualsiasi proficuo lavoro ed ha quindi diritto alla corresponsione del trattamento di famiglia (ANF) sulla propria pensione Cat. SO a decorrere dal dicembre 2019, in quanto la rilevanza delle menomazioni in tale data rendevano lo stesso del tutto inabile”.
Non vi sono motivi per discostarsi da tali conclusioni, non contestate dalle parti.
Per quanto esposto, la domanda va accolta con la decorrenza indicata in ricorso (01/12/2019).
L' va dunque condannato alla corresponsione della provvidenza sopra indicata. CP_1
Le spese di lite vanno poste a carico dell' nell'importo liquidato in dispositivo. CP_2
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 18/01/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sulla pensione di reversibilità di cui è titolare a far data dal 01/12/2019.
2. Condanna l' al pagamento del dovuto oltre interessi o rivalutazione come per legge. CP_1
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1350,00 per compensi CP_1 oltre rimborso forfetario 15%, Iva e CPA con distrazione.
Lecce, lì 11/09/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 11/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 865/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. VALERIO M. ROSARIA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CASCIO ESTER e l'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto: a) Accertare e dichiarare il diritto del sig. ad ottenere Parte_1 gli ANF sulla SO n. 003419029504186 con decorrenza dal mese di dicembre 2019, considerata la data in cui vi era la compresenza di entrambi i requisiti previsti (titolarità di SO e di Inabilità al CP_ 100%); b) Condannare l' al pagamento degli ANF sulla SO, con decorrenza dicembre 2019.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo il difetto del requisito sanitario. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
L'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 d.l. 13 marzo 1988 n. 69, convertito in l.
13 maggio 1988 n. 153, spetta anche, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al titolare di pensione per i superstiti affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (v. Cass. civ., Sez. lav., 20/08/1996, n.7668).
Nel caso di specie, avendo l contestato il requisito sanitario, è stata disposta CTU con la CP_1 formulazione del seguente quesito: accerti il CTU se il ricorrente – a partire da dicembre 2019 o da data successiva – si trovi nella assoluta e permanente 'impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Il CTU ha risposto al quesito formulando le seguenti conclusioni: “Valutato il fascicolo di
1 causa e tenuto conto delle infermità riscontrate, il sig. di anni 70 è totalmente Parte_1 inabile a qualsiasi proficuo lavoro ed ha quindi diritto alla corresponsione del trattamento di famiglia (ANF) sulla propria pensione Cat. SO a decorrere dal dicembre 2019, in quanto la rilevanza delle menomazioni in tale data rendevano lo stesso del tutto inabile”.
Non vi sono motivi per discostarsi da tali conclusioni, non contestate dalle parti.
Per quanto esposto, la domanda va accolta con la decorrenza indicata in ricorso (01/12/2019).
L' va dunque condannato alla corresponsione della provvidenza sopra indicata. CP_1
Le spese di lite vanno poste a carico dell' nell'importo liquidato in dispositivo. CP_2
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 18/01/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sulla pensione di reversibilità di cui è titolare a far data dal 01/12/2019.
2. Condanna l' al pagamento del dovuto oltre interessi o rivalutazione come per legge. CP_1
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1350,00 per compensi CP_1 oltre rimborso forfetario 15%, Iva e CPA con distrazione.
Lecce, lì 11/09/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2