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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 26/11/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 408/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Giudice del Lavoro Leonardo CA nella causa instaurata
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Cinà Parte_1
- ricorrente -
E
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Giantony Ilardo
- resistente-
OGGETTO: ripetizione indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter.
A seguito dell'udienza del 19.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 10.3.2025, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
(d'ora in avanti, ) deducendo di aver Controparte_1 CP_2 ricevuto in data 22.12.2022 una nota di indebito da parte dell' di Sciacca per il recupero CP_2 della somma di € 5.633,75 relativa alla pensione cat. INVCIV n. percepita dall'1.1.2021 al
30.6.2022,
Il ricorrente, titolare della pensione di inabilità ex art. 2 L. 30/03/1971 n. 118, ha in particolare dedotto non avere superato il limite reddituale previsto per la percezione della
1 suddetta provvidenza economica (cfr. doc. 8, ricorso) e ha concluso chiedendo: “Accertare e
Dichiarare l'illegittimità della pretesa di pagamento di € 5.633,75, avanzata dalla
[...] di Agrigento nei confronti del sig. (sopra Parte_2 Parte_1 generalizzato), ciò per le precise considerazioni e deduzioni di cui sopra e, per l'effetto,
Dichiarare nullo e/o Annullare il provvedimento datato 22/12/2022, emesso dall' di CP_2
Agrigento e notificato al medesimo sig. , a mezzo racc. a/r n. 66481017363- Parte_1
9, nonché la successiva Delibera n. 239431 del 26/04/2023, emessa dal Comitato Provinciale dell'I.N.P.S. di Agrigento, con la quale è stato rigettato il ricorso amministrativo proposto dall'odierno ricorrente;
Conseguentemente: Condannare l' resistente al pagamento dei CP_1 compensi e delle spese di lite del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di essere antistatario ex art. 93 c.p.c.. Con riserva d'integrare
e/o modificare le difese e produrre ulteriore documentazione, a seguito delle avverse argomentazioni ed eccezioni di controparte”.
Si è costituito in giudizio che ha dedotto di avere annullato la richiesta di indebito della CP_2
CP_ somma di € 5.633,75, provvedendo altresì la restituzione di quanto a tale titolo trattenuto. in particolare ha precisato che tanto per il 2021, quanto per il 2022, il ricorrente era in possesso del requisito reddituale per accedere al beneficio, in quanto titolare della sola prestazione APE sociale. ha quindi concluso chiedendo la cessata materia del contendere. CP_2
Nelle note da ultimo depositate, parte ricorrente, preso atto dell'annullamento in autotutela, ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessata la materia del contendere e ha insistito sulla condanna alle spese di lite dell'ente, oltre accessori di legge.
Ciò premesso, sulla base delle concordi richieste delle parti deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, essendo venuto meno in seguito all'annullamento della richiesta di indebito (cfr. provvedimento di ricalcolo del 4 settembre 2025) ogni motivo di contrasto tra le parti.
Le spese seguono il principio della soccombenza virtuale e pertanto vanno poste a carico dell'Ente convenuto.
Dalla documentazione in atti emerge infatti che si è attivato per l'annullamento della CP_2 richiesta di indebito solo dopo la proposizione del ricorso giudiziale, avvenuto il 10.3.2025 (cfr. autotutela del 4.9.2025), per questo motivo deve ritenersi senz'altro imputabile all'Ente convenuto l'origine dell'odierno contenzioso.
2 Le spese vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014,
e successive modifiche, tenuto conto del valore della lite (€ 5.633,75) e dell'effettiva attività processuale svolta (studio, introduttiva, trattazione).
Le spese sono distratte a favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
PQM
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna alla rifusione della restante parte di parte di € 2.000,00 oltre rimborso spese CP_2 generali 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Massimiliano Cinà, antistatario.
Così deciso in Sciacca, il 26.11.2025
Il Giudice
Leonardo CA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Giudice del Lavoro Leonardo CA nella causa instaurata
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Cinà Parte_1
- ricorrente -
E
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Giantony Ilardo
- resistente-
OGGETTO: ripetizione indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter.
A seguito dell'udienza del 19.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 10.3.2025, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
(d'ora in avanti, ) deducendo di aver Controparte_1 CP_2 ricevuto in data 22.12.2022 una nota di indebito da parte dell' di Sciacca per il recupero CP_2 della somma di € 5.633,75 relativa alla pensione cat. INVCIV n. percepita dall'1.1.2021 al
30.6.2022,
Il ricorrente, titolare della pensione di inabilità ex art. 2 L. 30/03/1971 n. 118, ha in particolare dedotto non avere superato il limite reddituale previsto per la percezione della
1 suddetta provvidenza economica (cfr. doc. 8, ricorso) e ha concluso chiedendo: “Accertare e
Dichiarare l'illegittimità della pretesa di pagamento di € 5.633,75, avanzata dalla
[...] di Agrigento nei confronti del sig. (sopra Parte_2 Parte_1 generalizzato), ciò per le precise considerazioni e deduzioni di cui sopra e, per l'effetto,
Dichiarare nullo e/o Annullare il provvedimento datato 22/12/2022, emesso dall' di CP_2
Agrigento e notificato al medesimo sig. , a mezzo racc. a/r n. 66481017363- Parte_1
9, nonché la successiva Delibera n. 239431 del 26/04/2023, emessa dal Comitato Provinciale dell'I.N.P.S. di Agrigento, con la quale è stato rigettato il ricorso amministrativo proposto dall'odierno ricorrente;
Conseguentemente: Condannare l' resistente al pagamento dei CP_1 compensi e delle spese di lite del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di essere antistatario ex art. 93 c.p.c.. Con riserva d'integrare
e/o modificare le difese e produrre ulteriore documentazione, a seguito delle avverse argomentazioni ed eccezioni di controparte”.
Si è costituito in giudizio che ha dedotto di avere annullato la richiesta di indebito della CP_2
CP_ somma di € 5.633,75, provvedendo altresì la restituzione di quanto a tale titolo trattenuto. in particolare ha precisato che tanto per il 2021, quanto per il 2022, il ricorrente era in possesso del requisito reddituale per accedere al beneficio, in quanto titolare della sola prestazione APE sociale. ha quindi concluso chiedendo la cessata materia del contendere. CP_2
Nelle note da ultimo depositate, parte ricorrente, preso atto dell'annullamento in autotutela, ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessata la materia del contendere e ha insistito sulla condanna alle spese di lite dell'ente, oltre accessori di legge.
Ciò premesso, sulla base delle concordi richieste delle parti deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, essendo venuto meno in seguito all'annullamento della richiesta di indebito (cfr. provvedimento di ricalcolo del 4 settembre 2025) ogni motivo di contrasto tra le parti.
Le spese seguono il principio della soccombenza virtuale e pertanto vanno poste a carico dell'Ente convenuto.
Dalla documentazione in atti emerge infatti che si è attivato per l'annullamento della CP_2 richiesta di indebito solo dopo la proposizione del ricorso giudiziale, avvenuto il 10.3.2025 (cfr. autotutela del 4.9.2025), per questo motivo deve ritenersi senz'altro imputabile all'Ente convenuto l'origine dell'odierno contenzioso.
2 Le spese vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014,
e successive modifiche, tenuto conto del valore della lite (€ 5.633,75) e dell'effettiva attività processuale svolta (studio, introduttiva, trattazione).
Le spese sono distratte a favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
PQM
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna alla rifusione della restante parte di parte di € 2.000,00 oltre rimborso spese CP_2 generali 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Massimiliano Cinà, antistatario.
Così deciso in Sciacca, il 26.11.2025
Il Giudice
Leonardo CA
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