TRIB
Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 31/08/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2866 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato FERRARO LARA
e
MA DA IL ANDREIA, C.F. nata in [...] il [...], C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato ADDA ANNA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) La casa di abitazione coniugale di proprietà della Sig.ra e del Sig. Controparte_1 Controparte_2
, genitori del Sig. e concessa in comodato al figlio, sita a Bassano del Grappa
[...] Parte_1
(VI), in Via San Sebastiano n. 37 viene assegnata al Sig. che vi abiterà con il figlio, con Parte_1 la facoltà per la Sig.ra MA Da VA DR di prelevare i propri effetti e beni personali;
si dà atto che la Sig.ra MA Da VA DR si è già trasferita altrove.
2) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza e Per_1 collocamento prevalente presso il padre. pagina 1 di 4 3) La regolamentazione dei periodi di permanenza del figlio presso ciascun genitore verrà concordata tra gli stessi valutando l'interesse del minore e le esigenze lavorative dei genitori. Tuttavia, i genitori, stabiliscono che i turni di responsabilità dei genitori siano regolamentati nei seguenti termini:
Infrasettimanalmente: il figlio starà con la madre il mercoledì pomeriggio dalle ore 18.30 circa sino Per_1 al mattino successivo, provvedendo la Sig.ra MA Da VA DR a prelevare il figlio dall'abitazione paterna e ad accompagnare il figlio presso l'Istituto Scolastico frequentato o, nel periodo estivo, presso l'abitazione paterna o presso il centro estivo frequentato dal minore;
nelle settimane in cui il minore non trascorrerà con la madre il week end, la Sig.ra MA Da VA DR terrà con sé il figlio anche il martedì pomeriggio dalla fine del turno lavorativo, alle ore 18.30 circa, sino al Per_1 mattino seguente.
I fine settimana saranno alternati tra i genitori: 2 fine settimana al mese dalla fine del turno lavorativo del venerdì alle ore 18.30 sino alle ore 20.00 della domenica sera, curando la madre di prelevare il minore dall'abitazione paterna ed ivi riportarlo.
Festività, ponti, vacanze estive
Natale: Le vacanze natalizie saranno equamente divise tra i genitori ed alternate annualmente nel periodo dal 24 al 30 di dicembre e dal 31 al 6 di gennaio, salvo diverso accordo tra le parti.
Pasqua: le vacanze pasquali saranno equamente divise tra i genitori tenendo conto delle esigenze lavorative dei genitori.
I ponti infrasettimanali: saranno equamente divisi tra i genitori secondo le regole dell'alternanza.
Vacanze estive: Durante le vacanze estive la madre potrà trascorrere fino a 15 giorni anche non consecutivi con il figlio da concordarsi con il padre entro il 30 aprile di ciascun anno.
Nei giorni del compleanno proprio o del figlio i genitori avranno la possibilità di passare del tempo con previo accordo tra i genitori, mantenendo tuttavia l'organizzazione del calendario. Per_1
4) Assegno di mantenimento: La madre corrisponderà a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore la somma di € 100,00 mensili da corrispondersi a mezzo bonifico bancario al signor Parte_1
alle coordinate bancarie già note. Detta somma sarà soggetta ad aggiornamento annuale in base
[...] agli indici ISTAT. La signora MA rinuncia, altresì, alla quota di sua spettanza dell'assegno unico attualmente d'importo pari ad € 57,50 in favore del signor , genitore collocatario Parte_1 prevalente.
5) Le spese straordinarie: le spese straordinarie previste nel protocollo del Tribunale di Vicenza saranno al 100% a carico del signor . Pt_1
6) L'assegno unico (e/o contributi – assegni familiari), come detto, spetterà integralmente al padre, con pagina 2 di 4 impegno della madre a mettere a disposizione i dati necessari per la percezione del contributo.
7) Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra MA Da VA DR una somma di € Parte_1
150,00 mensili, per dieci mensilità, a titolo di contributo locativo, con decorrenza dal mese di pubblicazione della sentenza di separazione.
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti rinunciando ad ogni richiesta in ordine al proprio mantenimento ad eccezione di quanto evidenziato al punto precedente e nei limiti temporali precisati, di avere già definito ogni rapporto patrimoniale discendente dal matrimonio e di non avere nulla reciprocamente a pretendere.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 31/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Bassano del Grappa (VI) in data 21/04/2012, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 12/06/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore (nato il [...]), alla prevalente collocazione dello stesso presso il padre Persona_2 ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico della madre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore, tenuto conto che la madre ha inteso rinunciare in favore del padre alla propria quota di assegno unico;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, saranno integralmente sostenute dal padre;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Bassano del Grappa
(VI), in Via San Sebastiano n. 37, in favore di quale genitore convivente con il figlio Parte_1 minore;
pagina 3 di 4 -quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e MA Da VA DR, uniti in Parte_1 matrimonio in Bassano del Grappa (VI) in data 21/04/2012 con atto trascritto al n. 12, Parte I, Anno
2012, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bassano del Grappa (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28/8/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2866 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato FERRARO LARA
e
MA DA IL ANDREIA, C.F. nata in [...] il [...], C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato ADDA ANNA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) La casa di abitazione coniugale di proprietà della Sig.ra e del Sig. Controparte_1 Controparte_2
, genitori del Sig. e concessa in comodato al figlio, sita a Bassano del Grappa
[...] Parte_1
(VI), in Via San Sebastiano n. 37 viene assegnata al Sig. che vi abiterà con il figlio, con Parte_1 la facoltà per la Sig.ra MA Da VA DR di prelevare i propri effetti e beni personali;
si dà atto che la Sig.ra MA Da VA DR si è già trasferita altrove.
2) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza e Per_1 collocamento prevalente presso il padre. pagina 1 di 4 3) La regolamentazione dei periodi di permanenza del figlio presso ciascun genitore verrà concordata tra gli stessi valutando l'interesse del minore e le esigenze lavorative dei genitori. Tuttavia, i genitori, stabiliscono che i turni di responsabilità dei genitori siano regolamentati nei seguenti termini:
Infrasettimanalmente: il figlio starà con la madre il mercoledì pomeriggio dalle ore 18.30 circa sino Per_1 al mattino successivo, provvedendo la Sig.ra MA Da VA DR a prelevare il figlio dall'abitazione paterna e ad accompagnare il figlio presso l'Istituto Scolastico frequentato o, nel periodo estivo, presso l'abitazione paterna o presso il centro estivo frequentato dal minore;
nelle settimane in cui il minore non trascorrerà con la madre il week end, la Sig.ra MA Da VA DR terrà con sé il figlio anche il martedì pomeriggio dalla fine del turno lavorativo, alle ore 18.30 circa, sino al Per_1 mattino seguente.
I fine settimana saranno alternati tra i genitori: 2 fine settimana al mese dalla fine del turno lavorativo del venerdì alle ore 18.30 sino alle ore 20.00 della domenica sera, curando la madre di prelevare il minore dall'abitazione paterna ed ivi riportarlo.
Festività, ponti, vacanze estive
Natale: Le vacanze natalizie saranno equamente divise tra i genitori ed alternate annualmente nel periodo dal 24 al 30 di dicembre e dal 31 al 6 di gennaio, salvo diverso accordo tra le parti.
Pasqua: le vacanze pasquali saranno equamente divise tra i genitori tenendo conto delle esigenze lavorative dei genitori.
I ponti infrasettimanali: saranno equamente divisi tra i genitori secondo le regole dell'alternanza.
Vacanze estive: Durante le vacanze estive la madre potrà trascorrere fino a 15 giorni anche non consecutivi con il figlio da concordarsi con il padre entro il 30 aprile di ciascun anno.
Nei giorni del compleanno proprio o del figlio i genitori avranno la possibilità di passare del tempo con previo accordo tra i genitori, mantenendo tuttavia l'organizzazione del calendario. Per_1
4) Assegno di mantenimento: La madre corrisponderà a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore la somma di € 100,00 mensili da corrispondersi a mezzo bonifico bancario al signor Parte_1
alle coordinate bancarie già note. Detta somma sarà soggetta ad aggiornamento annuale in base
[...] agli indici ISTAT. La signora MA rinuncia, altresì, alla quota di sua spettanza dell'assegno unico attualmente d'importo pari ad € 57,50 in favore del signor , genitore collocatario Parte_1 prevalente.
5) Le spese straordinarie: le spese straordinarie previste nel protocollo del Tribunale di Vicenza saranno al 100% a carico del signor . Pt_1
6) L'assegno unico (e/o contributi – assegni familiari), come detto, spetterà integralmente al padre, con pagina 2 di 4 impegno della madre a mettere a disposizione i dati necessari per la percezione del contributo.
7) Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra MA Da VA DR una somma di € Parte_1
150,00 mensili, per dieci mensilità, a titolo di contributo locativo, con decorrenza dal mese di pubblicazione della sentenza di separazione.
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti rinunciando ad ogni richiesta in ordine al proprio mantenimento ad eccezione di quanto evidenziato al punto precedente e nei limiti temporali precisati, di avere già definito ogni rapporto patrimoniale discendente dal matrimonio e di non avere nulla reciprocamente a pretendere.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 31/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Bassano del Grappa (VI) in data 21/04/2012, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 12/06/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore (nato il [...]), alla prevalente collocazione dello stesso presso il padre Persona_2 ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico della madre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore, tenuto conto che la madre ha inteso rinunciare in favore del padre alla propria quota di assegno unico;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, saranno integralmente sostenute dal padre;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Bassano del Grappa
(VI), in Via San Sebastiano n. 37, in favore di quale genitore convivente con il figlio Parte_1 minore;
pagina 3 di 4 -quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e MA Da VA DR, uniti in Parte_1 matrimonio in Bassano del Grappa (VI) in data 21/04/2012 con atto trascritto al n. 12, Parte I, Anno
2012, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bassano del Grappa (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28/8/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
pagina 4 di 4