Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/05/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4853/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 4853/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 29 ottobre 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con gli Avv.ti Massimiliano Versini e Rodolfo Matteotti
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Calavino (TN) in data 1 settembre 2012, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Calavino (ora ), Parte I, CP_1
N. 2, Anno 2012, e che dalla loro unione sono nati a Trento i figli (in data Per_1
1
data 20 giugno 2008, minorenne).
I ricorrenti hanno allegato che il sig. è occupato (cfr. doc. 6 allegato al ricorso) Pt_1
mentre la sig.ra è attualmente non occupata (cfr. doc. 7 allegato al Parte_2
ricorso).
I coniugi hanno dedotto che l'abitazione familiare è ubicata a Madruzzo (TN) in via
G. Battista Graziadei n. 20, identificata tavolarmente nella p.ed. 757, PT 1166 II, in
CC Calavino, ed è di proprietà del marito per la quota di 1/1; il sig. inoltre, Pt_1
è titolare dei seguenti ulteriori beni immobili: in CC Calavino, PT 1166 II, p.ed. 533,
p.f. 1177/3 e p.f. 831/2 per l'intero (cfr. doc. 3 allegato al ricorso).
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale rimarrà nella piena disponibilità della sig.ra Parte_2
compresi gli arredi che la compongono;
3) la figlia , data la maggiore età, si determina autonomamente ed è Persona_3
economicamente autosufficiente, pertanto nessun mantenimento le sarà dovuto;
4) il figlio , sedicenne, viene affidato ad entrambi i genitori in maniera Persona_4 condivisa, con residenza presso la madre. Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso.
Il sig. potrà frequentare il figlio con modalità e tempi da Parte_1
concordarsi di volta in volta con il minore. Nel caso in cui insorgessero difficoltà nel rapporto padre – figlio, i genitori si impegnano a collaborare, se del caso anche con l'ausilio di terzi professionisti, per favorire il dialogo e la relazione padre - figlio.
2 5) il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, Pt_1 Parte_2
quale contributo per il mantenimento ordinario del figlio minorenne, la somma mensile di € 200 da versarsi mediante bonifico bancario e rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT. Nella determinazione dell'assegno di mantenimento le parti danno atto di aver tenuto in considerazione il trasferimento della proprietà di cui al punto 9 del presente atto;
6) le spese straordinarie per sono da: a) documentare;
b) suddividere tra Per_2
i genitori in ragione di una metà ciascuno;
c) concordarsi se superiori ad € 100,00, non urgenti;
d) corrispondere al genitore che le ha anticipate, entro 10 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario;
Per l'individuazione delle spese straordinarie (extra assegno) i coniugi prenderanno in considerazione le linee Guida approvate dal CNF del 2017 cui contenuto si richiama integralmente;
7) ciascun genitore provvederà a detrarre fiscalmente le spese straordinarie sostenute per i figli minori nella misura del 50%; qualora un genitore sostenga la spesa straordinaria in via esclusiva, provvederà anche alla relativa detrazione fiscale al 100%.
8) Eventuali assegni familiari e provinciali saranno erogati interamente a favore della signora Parte_2
9) in adempimento degli accordi già raggiunti tra i coniugi e a fronte della rinuncia da parte della signora a richiedere assegni di mantenimento, i Parte_2
coniugi disciplinano i loro rapporti patrimoniali come segue: - il signor
[...]
con riferimento agli immobili ubicati in via G.B. Graziadei n.20, Parte_1
Madruzzo (TN), contraddistinti tavolarmente nella p.ed. 757 e nella p.f. 1177/3, PT
1166 II, CC Calavino, di cui egli è proprietario per l'intero, trasferisce in capo alla sig.ra il proprio diritto di proprietà per la quota di 1/1, con Parte_2
l'obbligo in capo a quest'ultima di ritrasferirlo a sua volta ai figli per la quota indivisa di ½ ciascuno e ciò al compimento della maggiore età del figlio , Per_2
trattenendo per sé il diritto di abitazione;
10) le unità immobiliari sopra descritte risultano essere tavolarmente così descritte:
a) in CC Calavino, PT 1166 II, p.ed 757;
b) in CC Calavino, PT 1166 II, p.f. 1177/3;
3 La descrizione di cui sopra viene fatta a titolo esemplificativo facendo fede fra le parti la descrizione risultante dal Libro Fondiario competente anche per quanto concerne le parti comuni;
11) Gli immobili di cui sopra risultano censiti al Catasto dei Fabbricati come di seguito (doc.8):
a) CC 052 Calavino, p.ed. 757, Foglio 8 (Via G.B. Graziadei n.20) sub 1, Zona cens.1, Cat. A/7, Cl. 2, Cons. vani 12, Rendita € 1.456,41 (Piano S1-T-
1) sub 2, Zona Cens.1, Cat. C/6, cl. 1, Cons. 121 mq, Rendita € 362,45 (Piano S1)
b) CC 052 Calavino, PT 1166 II, p.f., 1177/3, Foglio 8 Cl.5, Sup. 287 mq, RD 1,33,
RA 1,04;
12) le parti dichiarano di rinunciare all'ipoteca legale sugli immobili oggetto del presente trasferimento;
13) ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis L. 27/2/85 n° 52 le parti dichiarano che l'identificazione catastale degli immobili oggetto del presente atto corrisponde alle planimetrie depositate in catasto rispettivamente della p.ed. 757 in data 21/03/2013, accatastamento n. 2386.001.2013 e che i dati catastali relativi alla identificazione e capacità reddituale degli immobili e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali. Le parti dichiarano altresì che l'intestazione catastale delle unità immobiliari in oggetto è conforme alle risultanze del Libro Fondiario.
14) Le parti, consapevoli delle conseguenze penali dipendente da una loro eventuale dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e dalla sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano ai sensi e per gli effetti degli artt. 3,46 e 76 del DPR 28.12.200 n.445, che i trasferimenti di cui al punto 9) del presente atto avviene in esecuzione agli accordi economici presi fra i coniugi e senza corresponsione di denaro e che non hanno fatto ricorso ad alcun mediatore o mediazione per i trasferimenti immobiliari di cui trattasi;
4 15) ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di urbanistica ed edilizia, le parti cedenti, ai sensi e per gli effetti del Testo Unico di cui al DPR
445/2000, dichiarano che:
- gli immobili oggetto del presente atto sono stati costruiti successivamente al 1° settembre 1967;
-le aree scoperte, le comproprietà, consortalità pertinenziali dei fabbricati oggetto del presente atto, censiti in Catasto Fabbricati, sono pertinenziali allo stesso ed hanno una superficie inferiore a mq 5.000 (cinquemila), omettendo pertanto l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica;
-la p.ed. 757, PT 1166 II, CC Calavino è stata edificata in forza della concessione edilizia m. 832 dd. 30/08/2001 e che successivamente non sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione (doc.9);
-gli immobili oggetto del presente atto non presentano irregolarità urbanistiche e non hanno formato oggetto di provvedimenti sanzionatori in materia urbanistica e sono muniti di certificato di agibilità;
16) le parti dichiarano di essere edotte della normativa di cui ai provvedimenti
D.Lgs. n. 192/2005, come modificato D. Lgs 311/2006 (dotazione obbligatoria dell'attestato di certificazione energetica) e D.M. 22 gennaio 2008 n. 37
(certificazione di conformità degli impianti) e producono l'attestato di certificazione energetica dell'immobile di cui sopra (doc.10);
17) In relazione al suddetto trasferimento immobiliare i coniugi chiedono l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 L. 6/3/87 n 74 anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 154 del 10/5/99 e, quindi, chiedono l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale nonché di ogni altra tassa. A tal fine i coniugi dichiarano ai sensi dell'art. 35 comma 22 DL 4/7/06 n°
223 e successiva legge di conversione che detto trasferimento costituisce esecuzione degli accordi raggiunti in sede di separazione.
18) Con il trasferimento di quanto sopra e la sottoscrizione del presente accordo di separazione le parti dichiarano di aver risolto ogni rapporto economico avente causa nel matrimonio e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
20) Le spese di giudizio sono sostenute nella misura del 50% ciascuno”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20 marzo 2025.
5 Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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