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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 08/05/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3547/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3547/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Guida Maria Vittoria Parte_1
Ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Nevoni Roberto Controparte_1
e contro con il patrocinio dell'avvocato Sica Sergio CP_2
Resistenti
CONCLUSIONI
Per la ricorrente : Parte_1
“-Accertarsi in favore della SI.ra C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30.06.1940 e residente in [...] e nei confronti della SI.ra Controparte_1
nata a [...] il [...] C.F. e residente in [...] oltre C.F._2 che nei confronti dell' in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, C.F. , con sede legale in 00144 Roma Via Ciro il Grande n. P.IVA_1
pagina 1 di 8 21 e con sede provinciale in 35131 Padova via Delù 3, la quota di pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 9 comma 3 legge 898/70 da attribuire alla SI.ra in relazione alla pensione Parte_1 goduta dall'ex coniuge SI. deceduto il 07.09.2023, nella misura indicata in premessa Persona_1
ovvero nella misura del 45% per la SI.ra e nella misura del 55% per la moglie Parte_1 superstite SI.ra o nella diversa misura stabilita dall'Ill.mo Tribunale adito;
Controparte_1
-Ordinarsi all' in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, C.F. , con sede legale in 00144 Roma Via Ciro il Grande n. P.IVA_1
21 e con sede provinciale in 35131 Padova via Delù 3, di versare alla SI.ra la Parte_1 suddetta quota di pensione di reversibilità come accertata dall'Ill.mo Tribunale adito e dovuta a far data dal primo giorno del mese successivo al decesso dell'ex coniuge avvenuta il Persona_1
07.09.2023 o da diversa data stabilita dall'Ill.mo Tribunale adito;
-Ordinarsi e condannare l' in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante pro-tempore, C.F. , con sede legale in 00144 Roma Via Ciro il Grande n. P.IVA_1
21 e con sede provinciale in 35131 Padova via Delù 3, al versamento degli arretrati dovuti alla ricorrente SI.ra dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso dell'ex Parte_1 coniuge SI. avvenuta il 07.09.2023 o da diversa data stabilita dall'Ill.mo Tribunale, Persona_1
oltre interessi legali dalla data dei singoli versamenti dovuti, o in alternativa in subordine ordinarsi e condannare la SI.ra nata a [...] il [...] C.F. e Controparte_1 C.F._2
residente in [...] al versamento dei suddetti arretrati oltre interessi legali;
-In via istruttoria, si chiede ai sensi dell'art. 210 c.p.c., che l' Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, C.F. C.F. con sede
[...] P.IVA_1
legale in 00144 Roma Via Ciro il Grande n. 21 e con sede provinciale in 35131 Padova via Delù 3, dichiari e/o esibisca afferente documento circa l'entità dell'emolumento pensionistico di spettanza dell'ex coniuge SI. con conseguente determinazione da parte del Tribunale adito Persona_1
delle quote pensionistiche in favore della ricorrente SI.ra e della moglie superstite Parte_1
SI.ra oltre che circa gli eventuali ratei pensionistici già versati alla moglie superstite Controparte_1
SI.ra . Controparte_1
-Onerarsi i convenuti delle spese del procedimento in caso di opposizione”.
Per la resistente Controparte_1
“Nel merito: pagina 2 di 8 - Accertare la quota di pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 9 comma 3 legge 898/70 da attribuire alla SI.ra in relazione alla pensione goduta dall'ex coniuge SI. Parte_1 Persona_1
deceduto il 07.09.2023, nella misura del 14% per la SI.ra e nella misura del 86% Parte_1
per la moglie superstite SI.ra ; Controparte_1
- Ordinare all' in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, di versare alla SI.ra la suddetta quota di pensione di Parte_1 reversibilità come accertata dall'Ill.mo Tribunale adito e ciò a partire dalla data di emissione del decreto che definisce il presente giudizio;
In ogni caso: spese e compensi di lite interamente rifusi”.
Per l' : CP_2
“Si costituisce l' rimettendosi alle determinazioni che il Tribunale intenderà adottare in ordine CP_4
alla quota parte di spettanza delle parti sulla pensione cat. CTPS n. 213540005239345.
Naturalmente il calcolo delle reversibilità dovrà tener conto di eventuali redditi percepiti dalle parti in causa.
Spese come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si discute della pensione di reversibilità da erogare in seguito al decesso di avvenuto in Persona_1
data 7.9.2023.
La ricorrente ha dedotto di aver contratto matrimonio con il 16.8.1961 e che, con Persona_1
sentenza in data 24.11.1988, il Tribunale di Padova pronunciava il divorzio, prevedendo un assegno divorzile a favore della ex moglie di Lire 200.000,00, un contributo per il mantenimento della figlia allora minore di Lire 200.000,00 e la somma di Lire 70.000,00 quale contributo per le spese condominiali, con decorrenza dal mese di novembre del 1986 e rivalutazione annuale Istat dal novembre del 1987; che l'assegno divorzile veniva versato dall'ex coniuge nella misura di € 330,00 mensili;
che la ricorrente è di stato civile libero non avendo contratto nuove nozze;
che Persona_1
aveva contratto matrimonio in data 2.6.1990 con . Controparte_1
La ricorrente, deducendo di risiedere in un immobile di sua proprietà e rappresentando di trovarsi in difficoltà economica, percependo unicamente una pensione di € 572,14 mensili e dovendo sostenere pagina 3 di 8 spese e cure per l'assistenza quotidiana (in quanto ipovedente e allettata in seguito ad una recente grave frattura vertebrale in peggioramento, affetta da lieve decadimento cognitivo e da diabete con gravi danni tra cui retinopatia), ha domandato l'attribuzione a sé di una quota pari al 45% della pensione di reversibilità e l'attribuzione della restante quota del 55% ad , soprattutto alla luce della Controparte_1
durata dei rispettivi matrimoni.
, coniuge superstite di ha chiesto l'attribuzione di una quota della Controparte_1 Persona_1
pensione di reversibilità pari all'86% sulla base, in particolare, dei seguenti elementi: l'instaurazione di una relazione di convivenza tra la resistente e il sig. sin dal 1979, con la nascita del figlio Per_1 nel 1984; l'effettivo ammontare dell'assegno divorzile erogato dal sig. a favore della Per_2 Per_1
ex moglie, pari a circa il 14% della propria pensione;
le buone condizioni patrimoniali della ricorrente, che è proprietaria pro quota di alcuni immobili a Padova, mentre la resistente non è proprietaria di alcun immobile, risiedendo in un appartamento di proprietà del figlio, sul quale gode del diritto di abitazione e percepisce quale unica fonte di reddito la pensione di reversibilità del marito;
le condizioni di salute della resistente la quale, a seguito di una frattura del femore destro e lunghi ricoveri, tra i mesi di luglio e novembre 2024, presso varie strutture sanitarie, è stata affetta da infezione clostridium difficile, ha subito una ischemia cerebrale e le sono stati prescritti accertamenti medici per disturbi comportamentali in sospetto decadimento senile, presentando anche segni tipici dell'Alzheimer;
l'assunzione, per le ragioni di cui sopra, da parte della resistente di una collaboratrice domestica a tempo indeterminato, con retribuzione mensile di € 1.127,04 oltre contributi previdenziali, compensi per lavoro straordinario e festivo, tredicesima e T.F.R.
Si è costituito l' , rimettendosi alla decisione del Tribunale e producendo la documentazione CP_2
relativa alla pensione di Persona_1
Con le note di trattazione scritta per l'udienza di discussione, la ricorrente ha contestato quanto dedotto da controparte e ha dedotto di avere necessità di assistenza continua, a fronte del decadimento cognitivo, dell'ipovisione, dell'aggravamento della patologia diabetica e della malattia neurologica di triade di Hakim-Adams per idrocefalo normoteso, per cui la stessa ha dovuto stipulare un contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato in data 27.11.2024 in relazione all'assunzione della badante con una retribuzione base di € 1.127,04 oltre contributi, tredicesima, compensi per lavoro straordinario e festivo e T.F.R.; la resistente e l' si sono riportati alle rispettive conclusioni. Controparte_1 CP_2
pagina 4 di 8 *************
L'art. 9 l. div., come modificato dall'art. 13 l. n. 74/1987, attribuisce al coniuge divorziato, nell'ipotesi in cui esista anche il coniuge superstite, il diritto ad una quota della pensione di reversibilità a questo spettante, subordinato alla condizione della effettiva titolarità dell'assegno di divorzio ed al fatto che il coniuge divorziato non sia passato a nuove nozze: come ha precisato la Suprema Corte, l'attribuzione patrimoniale in questione ha acquistato, rispetto a quanto disposto sotto il vigore del vecchio testo dell'art. 9 l. div., carattere di automaticità e di indipendenza dallo stato di bisogno effettivo (Cass. Civ.,
Sez. I, 16.4.1991, n. 4041), purché sussistano i due presupposti sopra ricordati.
L'affermata automaticità dell'attribuzione patrimoniale di cui all'art. 9 l. div. comporta che, sussistendo i due presupposti previsti dalla norma, nel corso del giudizio promosso dal coniuge divorziato per ottenere una quota della pensione di reversibilità non possa mettersi in discussione l'an del diritto
(essendo divenuto intangibile, con la morte del coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno di divorzio, il presupposto dell'attribuzione patrimoniale in parola riconosciuta nella sentenza di divorzio), ma solo il quantum.
Il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato (Cass. Civ., Sez. L, 27.9.2013, n. 22259), ma la misura di tale diritto – vale a dire l'ampiezza della quota – deve essere determinata attraverso un provvedimento giudiziario, avente forma di sentenza (Cass. Civ., Sez. I, 2 marzo 2001, n. 3037) e natura costitutivo- determinativa necessaria a discrezionalità vincolata: in particolare, la ripartizione del trattamento di reversibilità fra ex coniuge e coniuge superstite, va fatta “tenendo conto della durata del rapporto” cioè sulla base del criterio temporale, che, tuttavia, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 419 del 1999, per quanto necessario e preponderante, non è però esclusivo, comprendendo la possibilità di applicare correttivi di carattere equitativo applicati con discrezionalità; fra tali correttivi è compresa la durata dell'eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite e dell'entità dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge.
La giurisprudenza formatasi successivamente (cfr. tra le tante Cass.n.8113/2000; n.282/2001;
n.3037/2001; n.1057/2002; n.2471/2003; n.15148/2003; n.6272/2004) ha aderito all'interpretazione della norma in commento indicata dal giudice delle leggi, nella prospettiva di adottare una interpretazione conforme ai principi costituzionali di eguaglianza sostanziale e di solidarietà sociale,
pagina 5 di 8 come suggerito dalla Corte Costituzionale, mediante l'affermazione dei principi che di seguito si riportano (cfr. Cass. n.2471/2003 cit.).
L'espressione impiegata dalla norma in esame – secondo cui nella ripartizione della pensione di reversibilità occorre tener conto della durata del rapporto – impone al giudice di considerare nella valutazione del rapporto matrimoniale del coniuge superstite e dell'ex coniuge l'elemento temporale, nel senso che non sarebbe possibile prescinderne, e che ad esso potrà essere attribuito, secondo le circostanze, valore preponderante ed anche decisivo.
Tuttavia, tale criterio non si pone come unico ed esclusivo parametro cui conformarsi automaticamente ed in base ad un mero calcolo matematico, potendo il giudice, nel suo apprezzamento, ponderare ulteriori elementi correlati alle finalità che presiedono al diritto di reversibilità, quali correttivi del risultato che conseguirebbe all'applicazione del mero criterio temporale.
In particolare, contenendo l'art.9 comma 3 un richiamo all'assegno di cui all'art.5, esigenze di coordinamento sistematico portano ad individuare nell'ambito dello stesso art.5 comma 6 tali ulteriori elementi di giudizio, tra i quali potranno assumere specifico rilievo l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge e le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda matrimoniale.
Nel caso concreto, ritiene il Collegio in primo luogo che non sia necessaria attività istruttoria, considerandosi esaustive ai fini della decisione le circostanze allegate dalle parti e non specificamente contestate, nonché la documentazione già prodotta.
Tanto premesso, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente quale ex coniuge a percepire una quota della pensione di reversibilità, poiché la stessa godeva di un assegno divorzile.
Quanto alla misura di tale quota, si evidenzia che la ricorrente è rimasta sposata con dal Persona_1
1961 al 1988 (cfr. sentenza di divorzio doc. 2 ricorso); considerato, poi, che i coniugi sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione nel febbraio del 1980 (cfr. verbale e omologa separazione doc. 1 comparsa ), la convivenza effettiva è di 19 anni. CP_1
La ricorrente risulta percepire un reddito da pensione di circa € 572,00 mensili e, finché l'ex coniuge era in vita, beneficiava di un assegno divorzile di € 330,00 mensili (cfr. docc. 4 e 11 ricorso); la stessa è
pagina 6 di 8 proprietaria esclusiva dell'immobile in cui risiede in Padova e comproprietaria, per quote non rilevanti, di altri fabbricati al medesimo indirizzo di residenza (cfr. doc. 10 ricorso).
Quanto alla situazione della resistente, ha allegato di aver instaurato una convivenza Controparte_1
con sin dal 1979, come dovrebbe desumersi dal verbale di comparizione dei coniugi Persona_1 del 1980 (dove la sig.ra aveva dichiarato che il marito si era “invaghito di Persona_3 Pt_1 un'altra donna” che, secondo parte resistente, era appunto la sig.ra ), nonché dalla circostanza CP_1
che, dalla relazione del sig. on la resistente, è nato un figlio nel 1984. Per_1
Pur non potendosi attribuire rilievo dirimente alle dichiarazioni dei coniugi all'udienza di separazione, deve osservarsi che la ricostruzione della resistente è del tutto verosimile, considerato che la ricorrente si è limitata a contestare genericamente la sussistenza di una stabile relazione già all'epoca della sua separazione con il sig. , soprattutto, che quest'ultimo ha avuto un figlio con la nel 1984, Per_1 CP_1
dunque ben prima della pronuncia del divorzio da (1988) e della contrazione del Parte_1
secondo matrimonio (1990).
Può affermarsi, dunque, che la stabile relazione tra la resistente e durasse da 11 anni Persona_1 prima del matrimonio e che la durata complessiva dell'unione sia stata di 44 anni.
La resistente percepisce esclusivamente la pensione di reversibilità del marito (cfr. doc. 5), mentre sul piano patrimoniale è titolare del mero diritto di abitazione sull'immobile in cui vive, Controparte_1
di proprietà del figlio.
Entrambe le parti, poi, hanno dedotto e documentato di avere importanti patologie invalidanti, per le quali necessitano di assistenza continua a domicilio, considerate anche le loro età.
Alla luce di tutte le circostanze sopra considerate, ed in particolare le durate delle rispettive convivenze, le situazioni economiche e personali delle parti, nonché l'assegno divorzile percepito dalla ricorrente, si stima congruo attribuire alla ricorrente la quota di pensione di reversibilità pari al 25% e alla parte resistente la quota del 75%.
Il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge pensionato.
pagina 7 di 8 Le spese di lite, tenendo conto dell'esito complessivo della controversia e della mancata opposizione delle controparti al riconoscimento del diritto della ricorrente, vanno compensate tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. attribuisce a , nata il [...] a [...], la quota pari al 25% della pensione Parte_1 di reversibilità erogata dall' a seguito del decesso di con decorrenza dal primo CP_2 Persona_1
giorno del mese successivo a tale decesso;
2. attribuisce ad , nata il [...] a [...], la quota pari al 75% della pensione di Controparte_1 reversibilità erogata dall' a seguito del decesso di con decorrenza dal primo CP_2 Persona_1
giorno del mese successivo a tale decesso;
3. compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3547/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Guida Maria Vittoria Parte_1
Ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Nevoni Roberto Controparte_1
e contro con il patrocinio dell'avvocato Sica Sergio CP_2
Resistenti
CONCLUSIONI
Per la ricorrente : Parte_1
“-Accertarsi in favore della SI.ra C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30.06.1940 e residente in [...] e nei confronti della SI.ra Controparte_1
nata a [...] il [...] C.F. e residente in [...] oltre C.F._2 che nei confronti dell' in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, C.F. , con sede legale in 00144 Roma Via Ciro il Grande n. P.IVA_1
pagina 1 di 8 21 e con sede provinciale in 35131 Padova via Delù 3, la quota di pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 9 comma 3 legge 898/70 da attribuire alla SI.ra in relazione alla pensione Parte_1 goduta dall'ex coniuge SI. deceduto il 07.09.2023, nella misura indicata in premessa Persona_1
ovvero nella misura del 45% per la SI.ra e nella misura del 55% per la moglie Parte_1 superstite SI.ra o nella diversa misura stabilita dall'Ill.mo Tribunale adito;
Controparte_1
-Ordinarsi all' in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, C.F. , con sede legale in 00144 Roma Via Ciro il Grande n. P.IVA_1
21 e con sede provinciale in 35131 Padova via Delù 3, di versare alla SI.ra la Parte_1 suddetta quota di pensione di reversibilità come accertata dall'Ill.mo Tribunale adito e dovuta a far data dal primo giorno del mese successivo al decesso dell'ex coniuge avvenuta il Persona_1
07.09.2023 o da diversa data stabilita dall'Ill.mo Tribunale adito;
-Ordinarsi e condannare l' in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante pro-tempore, C.F. , con sede legale in 00144 Roma Via Ciro il Grande n. P.IVA_1
21 e con sede provinciale in 35131 Padova via Delù 3, al versamento degli arretrati dovuti alla ricorrente SI.ra dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso dell'ex Parte_1 coniuge SI. avvenuta il 07.09.2023 o da diversa data stabilita dall'Ill.mo Tribunale, Persona_1
oltre interessi legali dalla data dei singoli versamenti dovuti, o in alternativa in subordine ordinarsi e condannare la SI.ra nata a [...] il [...] C.F. e Controparte_1 C.F._2
residente in [...] al versamento dei suddetti arretrati oltre interessi legali;
-In via istruttoria, si chiede ai sensi dell'art. 210 c.p.c., che l' Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, C.F. C.F. con sede
[...] P.IVA_1
legale in 00144 Roma Via Ciro il Grande n. 21 e con sede provinciale in 35131 Padova via Delù 3, dichiari e/o esibisca afferente documento circa l'entità dell'emolumento pensionistico di spettanza dell'ex coniuge SI. con conseguente determinazione da parte del Tribunale adito Persona_1
delle quote pensionistiche in favore della ricorrente SI.ra e della moglie superstite Parte_1
SI.ra oltre che circa gli eventuali ratei pensionistici già versati alla moglie superstite Controparte_1
SI.ra . Controparte_1
-Onerarsi i convenuti delle spese del procedimento in caso di opposizione”.
Per la resistente Controparte_1
“Nel merito: pagina 2 di 8 - Accertare la quota di pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 9 comma 3 legge 898/70 da attribuire alla SI.ra in relazione alla pensione goduta dall'ex coniuge SI. Parte_1 Persona_1
deceduto il 07.09.2023, nella misura del 14% per la SI.ra e nella misura del 86% Parte_1
per la moglie superstite SI.ra ; Controparte_1
- Ordinare all' in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, di versare alla SI.ra la suddetta quota di pensione di Parte_1 reversibilità come accertata dall'Ill.mo Tribunale adito e ciò a partire dalla data di emissione del decreto che definisce il presente giudizio;
In ogni caso: spese e compensi di lite interamente rifusi”.
Per l' : CP_2
“Si costituisce l' rimettendosi alle determinazioni che il Tribunale intenderà adottare in ordine CP_4
alla quota parte di spettanza delle parti sulla pensione cat. CTPS n. 213540005239345.
Naturalmente il calcolo delle reversibilità dovrà tener conto di eventuali redditi percepiti dalle parti in causa.
Spese come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si discute della pensione di reversibilità da erogare in seguito al decesso di avvenuto in Persona_1
data 7.9.2023.
La ricorrente ha dedotto di aver contratto matrimonio con il 16.8.1961 e che, con Persona_1
sentenza in data 24.11.1988, il Tribunale di Padova pronunciava il divorzio, prevedendo un assegno divorzile a favore della ex moglie di Lire 200.000,00, un contributo per il mantenimento della figlia allora minore di Lire 200.000,00 e la somma di Lire 70.000,00 quale contributo per le spese condominiali, con decorrenza dal mese di novembre del 1986 e rivalutazione annuale Istat dal novembre del 1987; che l'assegno divorzile veniva versato dall'ex coniuge nella misura di € 330,00 mensili;
che la ricorrente è di stato civile libero non avendo contratto nuove nozze;
che Persona_1
aveva contratto matrimonio in data 2.6.1990 con . Controparte_1
La ricorrente, deducendo di risiedere in un immobile di sua proprietà e rappresentando di trovarsi in difficoltà economica, percependo unicamente una pensione di € 572,14 mensili e dovendo sostenere pagina 3 di 8 spese e cure per l'assistenza quotidiana (in quanto ipovedente e allettata in seguito ad una recente grave frattura vertebrale in peggioramento, affetta da lieve decadimento cognitivo e da diabete con gravi danni tra cui retinopatia), ha domandato l'attribuzione a sé di una quota pari al 45% della pensione di reversibilità e l'attribuzione della restante quota del 55% ad , soprattutto alla luce della Controparte_1
durata dei rispettivi matrimoni.
, coniuge superstite di ha chiesto l'attribuzione di una quota della Controparte_1 Persona_1
pensione di reversibilità pari all'86% sulla base, in particolare, dei seguenti elementi: l'instaurazione di una relazione di convivenza tra la resistente e il sig. sin dal 1979, con la nascita del figlio Per_1 nel 1984; l'effettivo ammontare dell'assegno divorzile erogato dal sig. a favore della Per_2 Per_1
ex moglie, pari a circa il 14% della propria pensione;
le buone condizioni patrimoniali della ricorrente, che è proprietaria pro quota di alcuni immobili a Padova, mentre la resistente non è proprietaria di alcun immobile, risiedendo in un appartamento di proprietà del figlio, sul quale gode del diritto di abitazione e percepisce quale unica fonte di reddito la pensione di reversibilità del marito;
le condizioni di salute della resistente la quale, a seguito di una frattura del femore destro e lunghi ricoveri, tra i mesi di luglio e novembre 2024, presso varie strutture sanitarie, è stata affetta da infezione clostridium difficile, ha subito una ischemia cerebrale e le sono stati prescritti accertamenti medici per disturbi comportamentali in sospetto decadimento senile, presentando anche segni tipici dell'Alzheimer;
l'assunzione, per le ragioni di cui sopra, da parte della resistente di una collaboratrice domestica a tempo indeterminato, con retribuzione mensile di € 1.127,04 oltre contributi previdenziali, compensi per lavoro straordinario e festivo, tredicesima e T.F.R.
Si è costituito l' , rimettendosi alla decisione del Tribunale e producendo la documentazione CP_2
relativa alla pensione di Persona_1
Con le note di trattazione scritta per l'udienza di discussione, la ricorrente ha contestato quanto dedotto da controparte e ha dedotto di avere necessità di assistenza continua, a fronte del decadimento cognitivo, dell'ipovisione, dell'aggravamento della patologia diabetica e della malattia neurologica di triade di Hakim-Adams per idrocefalo normoteso, per cui la stessa ha dovuto stipulare un contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato in data 27.11.2024 in relazione all'assunzione della badante con una retribuzione base di € 1.127,04 oltre contributi, tredicesima, compensi per lavoro straordinario e festivo e T.F.R.; la resistente e l' si sono riportati alle rispettive conclusioni. Controparte_1 CP_2
pagina 4 di 8 *************
L'art. 9 l. div., come modificato dall'art. 13 l. n. 74/1987, attribuisce al coniuge divorziato, nell'ipotesi in cui esista anche il coniuge superstite, il diritto ad una quota della pensione di reversibilità a questo spettante, subordinato alla condizione della effettiva titolarità dell'assegno di divorzio ed al fatto che il coniuge divorziato non sia passato a nuove nozze: come ha precisato la Suprema Corte, l'attribuzione patrimoniale in questione ha acquistato, rispetto a quanto disposto sotto il vigore del vecchio testo dell'art. 9 l. div., carattere di automaticità e di indipendenza dallo stato di bisogno effettivo (Cass. Civ.,
Sez. I, 16.4.1991, n. 4041), purché sussistano i due presupposti sopra ricordati.
L'affermata automaticità dell'attribuzione patrimoniale di cui all'art. 9 l. div. comporta che, sussistendo i due presupposti previsti dalla norma, nel corso del giudizio promosso dal coniuge divorziato per ottenere una quota della pensione di reversibilità non possa mettersi in discussione l'an del diritto
(essendo divenuto intangibile, con la morte del coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno di divorzio, il presupposto dell'attribuzione patrimoniale in parola riconosciuta nella sentenza di divorzio), ma solo il quantum.
Il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato (Cass. Civ., Sez. L, 27.9.2013, n. 22259), ma la misura di tale diritto – vale a dire l'ampiezza della quota – deve essere determinata attraverso un provvedimento giudiziario, avente forma di sentenza (Cass. Civ., Sez. I, 2 marzo 2001, n. 3037) e natura costitutivo- determinativa necessaria a discrezionalità vincolata: in particolare, la ripartizione del trattamento di reversibilità fra ex coniuge e coniuge superstite, va fatta “tenendo conto della durata del rapporto” cioè sulla base del criterio temporale, che, tuttavia, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 419 del 1999, per quanto necessario e preponderante, non è però esclusivo, comprendendo la possibilità di applicare correttivi di carattere equitativo applicati con discrezionalità; fra tali correttivi è compresa la durata dell'eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite e dell'entità dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge.
La giurisprudenza formatasi successivamente (cfr. tra le tante Cass.n.8113/2000; n.282/2001;
n.3037/2001; n.1057/2002; n.2471/2003; n.15148/2003; n.6272/2004) ha aderito all'interpretazione della norma in commento indicata dal giudice delle leggi, nella prospettiva di adottare una interpretazione conforme ai principi costituzionali di eguaglianza sostanziale e di solidarietà sociale,
pagina 5 di 8 come suggerito dalla Corte Costituzionale, mediante l'affermazione dei principi che di seguito si riportano (cfr. Cass. n.2471/2003 cit.).
L'espressione impiegata dalla norma in esame – secondo cui nella ripartizione della pensione di reversibilità occorre tener conto della durata del rapporto – impone al giudice di considerare nella valutazione del rapporto matrimoniale del coniuge superstite e dell'ex coniuge l'elemento temporale, nel senso che non sarebbe possibile prescinderne, e che ad esso potrà essere attribuito, secondo le circostanze, valore preponderante ed anche decisivo.
Tuttavia, tale criterio non si pone come unico ed esclusivo parametro cui conformarsi automaticamente ed in base ad un mero calcolo matematico, potendo il giudice, nel suo apprezzamento, ponderare ulteriori elementi correlati alle finalità che presiedono al diritto di reversibilità, quali correttivi del risultato che conseguirebbe all'applicazione del mero criterio temporale.
In particolare, contenendo l'art.9 comma 3 un richiamo all'assegno di cui all'art.5, esigenze di coordinamento sistematico portano ad individuare nell'ambito dello stesso art.5 comma 6 tali ulteriori elementi di giudizio, tra i quali potranno assumere specifico rilievo l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge e le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda matrimoniale.
Nel caso concreto, ritiene il Collegio in primo luogo che non sia necessaria attività istruttoria, considerandosi esaustive ai fini della decisione le circostanze allegate dalle parti e non specificamente contestate, nonché la documentazione già prodotta.
Tanto premesso, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente quale ex coniuge a percepire una quota della pensione di reversibilità, poiché la stessa godeva di un assegno divorzile.
Quanto alla misura di tale quota, si evidenzia che la ricorrente è rimasta sposata con dal Persona_1
1961 al 1988 (cfr. sentenza di divorzio doc. 2 ricorso); considerato, poi, che i coniugi sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione nel febbraio del 1980 (cfr. verbale e omologa separazione doc. 1 comparsa ), la convivenza effettiva è di 19 anni. CP_1
La ricorrente risulta percepire un reddito da pensione di circa € 572,00 mensili e, finché l'ex coniuge era in vita, beneficiava di un assegno divorzile di € 330,00 mensili (cfr. docc. 4 e 11 ricorso); la stessa è
pagina 6 di 8 proprietaria esclusiva dell'immobile in cui risiede in Padova e comproprietaria, per quote non rilevanti, di altri fabbricati al medesimo indirizzo di residenza (cfr. doc. 10 ricorso).
Quanto alla situazione della resistente, ha allegato di aver instaurato una convivenza Controparte_1
con sin dal 1979, come dovrebbe desumersi dal verbale di comparizione dei coniugi Persona_1 del 1980 (dove la sig.ra aveva dichiarato che il marito si era “invaghito di Persona_3 Pt_1 un'altra donna” che, secondo parte resistente, era appunto la sig.ra ), nonché dalla circostanza CP_1
che, dalla relazione del sig. on la resistente, è nato un figlio nel 1984. Per_1
Pur non potendosi attribuire rilievo dirimente alle dichiarazioni dei coniugi all'udienza di separazione, deve osservarsi che la ricostruzione della resistente è del tutto verosimile, considerato che la ricorrente si è limitata a contestare genericamente la sussistenza di una stabile relazione già all'epoca della sua separazione con il sig. , soprattutto, che quest'ultimo ha avuto un figlio con la nel 1984, Per_1 CP_1
dunque ben prima della pronuncia del divorzio da (1988) e della contrazione del Parte_1
secondo matrimonio (1990).
Può affermarsi, dunque, che la stabile relazione tra la resistente e durasse da 11 anni Persona_1 prima del matrimonio e che la durata complessiva dell'unione sia stata di 44 anni.
La resistente percepisce esclusivamente la pensione di reversibilità del marito (cfr. doc. 5), mentre sul piano patrimoniale è titolare del mero diritto di abitazione sull'immobile in cui vive, Controparte_1
di proprietà del figlio.
Entrambe le parti, poi, hanno dedotto e documentato di avere importanti patologie invalidanti, per le quali necessitano di assistenza continua a domicilio, considerate anche le loro età.
Alla luce di tutte le circostanze sopra considerate, ed in particolare le durate delle rispettive convivenze, le situazioni economiche e personali delle parti, nonché l'assegno divorzile percepito dalla ricorrente, si stima congruo attribuire alla ricorrente la quota di pensione di reversibilità pari al 25% e alla parte resistente la quota del 75%.
Il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge pensionato.
pagina 7 di 8 Le spese di lite, tenendo conto dell'esito complessivo della controversia e della mancata opposizione delle controparti al riconoscimento del diritto della ricorrente, vanno compensate tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. attribuisce a , nata il [...] a [...], la quota pari al 25% della pensione Parte_1 di reversibilità erogata dall' a seguito del decesso di con decorrenza dal primo CP_2 Persona_1
giorno del mese successivo a tale decesso;
2. attribuisce ad , nata il [...] a [...], la quota pari al 75% della pensione di Controparte_1 reversibilità erogata dall' a seguito del decesso di con decorrenza dal primo CP_2 Persona_1
giorno del mese successivo a tale decesso;
3. compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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