Sentenza 5 luglio 2023
Massime • 2
Il delitto di falso nummario, che è reato di pericolo, non implica, per la sua consumazione, anche nel caso di concerto con il falsificatore, l'attuazione del fine di mettere in circolazione la moneta contraffatta, ma è sufficiente che sia raggiunta l'intesa tra il detentore o lo spenditore e il falsificatore o l'intermediario.
In tema di detenzione o spendita di monete falsificate, ai fini della sussistenza del "concerto" con chi ha eseguito la falsificazione o con l'intermediario, non è necessaria né una particolare organizzazione criminale, nella quale i singoli abbiano specifiche mansioni, né l'identificazione del falsificatore o dell'intermediario, ma è sufficiente l'esistenza di un qualunque consapevole rapporto, seppur provvisorio, tra falsificatore o intermediario e spenditore, desumibile anche da elementi indiziari, quali la quantità delle banconote fornite, la frequenza e la ripetitività dei rapporti di fornitura, l'eventuale saggio preventivo su un campione di banconote. (Conf.: n. 882 del 1992, Rv. 193193).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/07/2023, n. 39779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39779 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere NA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRA° D'NO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 39779 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: SESSA NA Data Udienza: 05/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 26.9.2022 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di TI AN e IP NO, che li aveva dichiarati colpevoli del reato di cui all'art. 453, comma 1, n. 3 cod. pen. per avere, in concorso tra loro e con un intermediario non identificato, introdotto nello Stato e comunque detenuto 493 banconote contraffatte da 100 dollari cadauna per un ammontare pari a 49.300 dollari statunitensi. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono entrambi gli imputati per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.11 ricorso nell'interesse di TI deduce due motivi. 3.1.Col primo motivo deduce la violazione dell'art. 453, comma 1, n. 3 c.p. nonché la violazione degli artt. 192, 194 comma 3 c.p.p. e dell'art. 129 c.p.p., deduce altresì vizio di motivazione per mancanza o per manifesta illogicità, travisamento del fatto e della prova. La decisione di responsabilità è ancorata unicamente alla deposizione del teste assistito LL (originario coimputato quale concorrente nel reato e giudicato separatamente ex art 444 c.p.p.), che, come precisato nella sentenza di primo grado, presenta diverse difformità rispetto a quanto dichiarato spontaneamente dal medesimo in sede di indagini preliminari. In ogni caso la fattispecie concreta va inquadrata nell'art. 455 c.p. e non nel comma 1 n. 3 dell'art. 453 c.p., non sussistendo peraltro la prova del previo concerto. 2.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza e/o manifesta illogicità in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena. 3.11 ricorso nell'interesse di IP NO deduce due motivi. 3.1.Col primo motivo deduce la violazione dell'art. 453, comma 1, n 3 c.p. lamentando l'erronea qualificazione giuridica della fattispecie del caso di specie. La corte di appello ha fondato la sua decisione unicamente sulle dichiarazioni rese dal coimputato LL ovvero sul fatto che da parte del ricorrente vi sarebbe stata la rassicurazione circa la qualità della contraffazione delle banconote come riferita allo stesso LL e la sua capacità di fare da intermediario per la cessione a terzi soggetti dei dollari in cambio di una imprecisata quantità di moneta avente corso legale nello Stato, laddove peraltro è emerso che il ricorrente non ha preso parte né al primo incontro avvenuto tra TI, LL e IS né al secondo. In difetto della prova del previo concerto, erroneamente ritenuto irrilevante dalla corte di appello, non è idonea ad integrare il reato contestato la condotta posta in 2 essere dal ricorrente;
essendosi in buona sostanza essa esaurita nel solo accompagnamento in auto a Roma di LL per il suindicato scambio, potrebbe al più integrare il reato di cui all'art. 455 c.p. In altri termini, come evidenziato in appello, IP aveva ricevuto il denaro falso da LL sicché non poteva ritenersi partecipe di precedenti accordi presi a monte. 3.2. Col secondo motivo deduce l'apparenza della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui art. 114 c.p. per essersi la corte di appello limitata ad affermare che il ruolo dell'imputato non potesse ritenersi marginale avendo egli dato il via libera al progetto criminoso del coimputato TI. 4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del comma 2 dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
il difensore dell'imputato IP ha insistito nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono entrambi inammissibili. 1.11 ricorso nell'interesse di TI è affetto da genericità intrinseca ed estrinseca. 1.1. Quanto al primo motivo esso è del tutto aspecifico. In realtà, già il giudice dell'appello ha qualificato generico lo speculare motivo proposto in quella sede che genericamente contestava l'attendibilità intrinseca di LL sulla base di un generico richiamo alle difformità della deposizione rispetto alle dichiarazioni rese in sede di indagini;
tali difformità - riguardanti peraltro l'imputato IS assolto e rilevate sulla scorta della mera circostanza delle contestazioni — , vengono in ogni caso definite piccole discrepanze e giudicate più apparenti che sostanziali avendo esse d'altro canto trovato riscontro anche in altre emergenze processuali. Quanto alla invocata derubricazione la corte territoriale si è espressa in termini di genericità dell'assunto difensivo che già in quella sede si era estrinsecato sulla base di meri apprezzamenti valutativi rispetto ai quali la sentenza impugnata evidenzia il rilevante, complessivo, quantitativo di banconote in dollari e come la fornitura tramite un primo quantitativo campione ed un secondo ben più cospicuo costituissero elementi indicativi del fatto che TI fosse in diretto contatto con - quanto meno - un intermediario degli autori della rilevante contraffazione, motivo per cui prima di assumere su di sé il rischio dell'intero 3 acquisto aveva ritenuto di acquistare e fornire al LL un campione ridotto che questi aveva fatto esaminare allo IP con consenso di quest'ultimo all'assunzione per la cessione a terzi dell'intero quantitativo. Ebbene, rispetto a tale articolata risposta tesa a smentire la assunta insussistenza del previo concerto, nel ricorso in scrutinio nulla si è
contro
-dedotto limitandosi il primo motivo a nuova generica contestazione della prova di tale elemento. 1.2. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è anch'esso aspecifico avendo !a corte di appello sottolineato la gravità della condotta riferibile all'imputato e l'ingente quantitativo delle banconote contraffatte. Non meno privo dì pregio il rilievo che investe il diniego della concessione delle attenuanti generiche, posto che la corte territoriale nel rendere la motivazione con la quale ha escluso la meritevolezza da parte dell'imputato delle attenuanti generiche aveva già in quella sede evidenziato come non fossero state allegate, né fossero emerse, circostanze valutabili in positivo ai fini dell'applicazione delle invocate attenuanti generiche, che neppure nella presente sede sono state indicate. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è d'altronde oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Rv. 271269 — 01; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003 Ud. (dep. 23/02/2004 ) Rv. 229768 — 0:1); laddove peraltro l'incensuratezza non è più sufficiente - come evidenzia anche il giudice di appello - dopo la modifica dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, ai fini della concessione dell'attenuante in parola. E' altresì il caso di rammentare che secondo il costante orientamento di questa Corte la concessione delle attenuanti generiche richiede l'apprezzamento di elementi positivi che orientino la discrezionalità affidata al giudice nella definizione del trattamento sanzionatorio verso l'attribuzione di una sanzione meno afflittiva;
ne consegue che le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette — come certamente nel caso di specie - da motivazione esente da vizi logico-giuridici (Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv. 260460; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altro, Rv. 242419; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003 - dep. 23/02/2004, P.G. in proc. NA ed altri, Rv. 229768). 2.11 ricorso nell'interesse di IP. 4 2.1. Il ricorso è inammissibile essendo i motivi versati in fatto. In particolare, il primo motivo, sebbene correttamente rubricato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b c.p.p., involgendo nella descrizione della doglianza la qualificazione giuridica del fatto, è volto in realtà ad un diverso apprezzamento delle circostanze fattuali devolvendo a questa Corte una valutazione diretta delle prove inibita in sede di legittimità, non risultando per altro verso il vizio neppure ritualmente denunciato come travisamento probatorio (cui consegue l'onere di rispettare l'autosufficienza implicante la puntuale allegazione delle prove travisate e di indicare la decisività della prova travisata); laddove il motivo in scrutinio si limita a lamentare genericamente che i giudici di primo e secondo grado abbiano errato nel valorizzare determinate circostanze - estrapolate principalmente dalle contraddittorie dichiarazioni rese dal coimputato LL che, come sopra detto, non sono state affatto ritenute tali dai giudici di merito - trascurandone altre (in particolare, quelle emergenti dai servizi di 0.P.C. compiuto dai C.C. di Asccoli Piceno, dalle intercettazioni), senza ulteriori specificazioni, se non in fatto e in relazione a determinate circostanze non ritenute determinanti dai giudici di merito, nè allegazioni. Il motivo, riguardato anche sotto il profilo motivazionale che pure contesta, è in ogni caso generico, contenendo, in realtà, la sentenza una motivazione analitica ed immune da vizi logici con la quale in definitiva non si opera il dovuto confronto da parte del ricorrente. Ed invero, come si è già evidenziato nell'esaminare il ricorso proposto nell'interesse di TI, innanzitutto si è convalidato, nella sentenza impugnata, il giudizio di attendibilità della ricostruzione offerta dal coimputato LL in quanto confortata anche da altre emergenze processuali, ed anche sulla base di essa si è concluso che dovesse in buona sostanza ritenersi dimostrato che TI fosse in diretto contatto quanto meno con un intermediario dell'autore delle contraffazioni alla luce del notevole quantitativo commissionato e da tale circostanza si è evidentemente desunta la sussistenza del previo accordo necessario ai fini della configurazione della fattispecie di cui all'art. 453 comma 1 n. 3 c.p., correttamente ravvisata nel caso di specie. D'altronde il preventivo saggio attraverso un campione depone proprio per la qualificazione in termini di "previo concerto "col falsario o suo intermediario rispetto alla fornitura poi effettivamente effettuata - evidentemente su espressa commissione. A tale preventivo concerto non poté che partecipare, sia pure indirettamente, anche IP che col suo duplice assenso - circa la bontà delle banconote e la sua capacità di piazzarle - diede, appunto, il via alla fornitura della maggiore quantità di dollari falsi a fronte del campione. Sicché non sembra corrispondere del tutto al vero quanto si assume invece in ricorso secondo cui il giudice di merito avrebbe ritenuto irrilevante la mancanza di prova del previo accordo del ricorrente con gli altri correi, che a ben vedere lo stesso ricorso definisce intermediari dei falsificatori. Piuttosto la sentenza impugnata è molto sintetica sul punto limitandosi a richiamare, in nota, quanto già evidenziato con riguardo alla posizione di TI (ovvero come "il rilevante quantitativo di banconote in 5 dollari e la fornitura tramite un primo quantitativo campione e un secondo ben più cospicuo quantitativo sono elementi indicativi del fatto che TI fosse in diretto contatto con quantomeno un intermediario rispetto agli autori della rilevante contraffazione, motivo per cui, prima di assumere su di sé il rischio dell'intero acquisto, ha ritenuto di acquistare e fornire a LL un campione ridotto che questi ha fatto esaminare allo IP, con consenso di quest'ultima all'assunzione per la cessione a terzi dell'intero quantitativo"), ossia un costrutto che evidentemente involge anche la posizione di IP che prendendo parte alla vicenda col ruolo certamente non trascurabile di saggiare la bontà delle banconote e di piazzarle sul mercato diede l'avvio all'accordo per l'ingente fornitura assunto dai correi rispetto al quale quindi non può ritenersi estraneo. Dalla complessiva ricostruzione del fatto, come emergente anche dalla sentenza di primo grado espressamente richiamata in quella di appello, risulta che si è inteso ricostruire la complessiva vicenda - a cui prese certamente parte IP - in termini di previo concerto con almeno uno intermediario dei falsari e che il ravvisato concorso di IP nella stessa - non oggetto di specifica contestazione mirando piuttosto il ricorso alla diversa qualificazione giuridica della posizione di IP - reca con sé anche il suo coinvolgimento in tale previo concerto non potendosi dubitare che egli, come evidenziato da tutti i giudici di merito, nel dare l'assenso alla fornitura vi prese sia pure indirettamente parte. La posizione di IP è stata tracciata in termini chiaramente di tipo concorsuale in quanto per il tramite di LL, e su richiesta dello stesso, egli ha esaminato l'iniziale campione, si è espresso favorevolmente in ordine alla qualità della contraffazione dando conseguentemente il via all'acquisto della maggiore quantità e si è adoperato per il materiale "piazzamento" dei dollari falsi, preventivamente assicurato;
il fatto che non si sia presentato all'incontro con TI - precisa la sentenza impugnata - è indice unicamente della sua paura delle conseguenze relative all'avere fallito cagionando la perdita dell'investimento di quello, prevedibilmente intenzionato a rivalersi comunque "a valle"; non è vero quindi, come afferma la difesa appellante si evidenzia ulteriormente nella pronuncia di appello - che IP sarebbe rimasto impigliato in una vicenda più grande di lui e non avendo acquirenti per i dollari avrebbe poi desistito definitivamente, tanto da non presentarsi col LL al successivo incontro con TI, bensì che lo stesso, non avendo acquirenti per i dollari (lo stesso appellante opera un'affermazione confessoria) non voleva affrontare le conseguenze relative con TI (così testualmente nella sentenza i-n pug nata ). D'altra parte, questa Corte ha già avuto modo di affermare in plurime occasioni che ai / fini della configurazione del delitto di spendita/detenzione di monete falsificate (art. 453, comma terzo, cod. pen.), previo concerto con colui che ha eseguito la falsificazione o con un intermediario, è sufficiente una qualsiasi intesa, anche mediata attraverso più soggetti, a 6 nulla rilevando che gli intermediari possono essere più o meno vicini ai falsificatori e che questi ultimi e altri precedenti intermediari siano rimasti ignoti. TI "previo concerto", d'altro canto, può desumersi in via indiziaria - anche - dalla quantità delle banconote oggetto dell'azione, dalla frequenza e dalla ripetitività dei rapporti di fornitura. Né, in tal caso, ricorre la più lieve ipotesi di cui all'art. 455 cod. pen. (spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate), per l'integrazione della quale non si richiede l'intesa fra il falsificatore e io spenditore, ancorché realizzata attraverso l'opera di uno o più mediatori, essendo sufficiente la scienza della falsità al momento dell'acquisto (Sez. 5, Sentenza n. 26189 del 03/06/2010, Rv. 247903 - 01; conf. Sez. 5, n. 12192 del 14/01/2015, Rv. 263752 - 01). Per la configurazione del 'previa concerto' non è inoltre necessaria la costituzione di una particolare organizzazione criminale in seno alla quale i singoli autori abbiano specifiche mansioni, essendo sufficiente, al contrario, l'esistenza di un qualunque consapevole rapporto, anche provvisorio, tra falsificatore o intermediario e spenditore (cfr. in particolare, Sez. 5, n. 882 del 16/12/1992 Ud. (dep. 01/02/1993), Rv. 193193 - 01), né è necessaria Videntificazione del falsario o dell'intermediario per ritenere il previa concerto, quando questo sia desumibile da elementi indiziari, quali la quantità delle banconote, la frequenza e la ripetitività dei rapporti, con chi procurava il denaro falsificato e le stesse dichiarazioni dell'imputato (Sez. 5, Sentenza n. 2522 del 21/02/1995, Rv. 200677 - 01), laddove nel caso di specie, come aveva, tra l'altro, espressamente evidenziato la sentenza di primo grado, facendo ricorso proprio ai principi affermati da questa Corte in materia, il previa concerto è desumibile dal notevole quantitativo commissionato che, unitamente alle altre circostanze sopra evidenziate, è stato correttamente ritenuto sintomatico dell'esistenza di un rapporto a ritroso, a monte, con i contraffattori, sia pure, verosimilmente, mediato. Sicché nel condividere i principi di diritto espressi da questa Corte nelle pronunce suindicate si deve (ri)affermare che per la configurazione del 'previa concerto', pur non essendo necessaria la costituzione di una particolare organizzazione criminale in seno alla quale i singoli autori abbiano specifiche mansioni, essendo sufficiente, al contrario, l'esistenza di un qualunque consapevole rapporto, anche provvisorio, tra falsificatore o intermediario e spenditore (cfr. in particolare, Sez. 5, n, 882 del 16/12/1992 Ud. (dep. 01/02/1993), Rv, 193193 - 01), nè l'identificazione del falsario o dell'intermediario per ritenerlo, è tuttavia indispensabile che esso sia desumibile da elementi indiziari, quali la quantità delle banconote, la frequenza e la ripetitività dei rapporti - come già individuati nella /(:)._____ giurisprudenza di questa Corte - ai quali va ad aggiungersi il preventivo saggio operato su un campione di banconote che può essere anch'esso sintomatico del 'previa concerto' ove finalizzato, appunto - come nel caso di specie - a comprendere se acquistare o meno un notevole quantitativo di banconote, evidentemente ancora tutto da concordare col falsario, 7 A configurare l'ipotesi del previo concerto con chi ha eseguito la falsificazione o con un intermediario, è dunque sufficiente una qualsiasi intesa, anche mediata attraverso più soggetti, Il "previo concerto", consistente in una qualsiasi intesa anche mediata attraverso più soggetti, può dunque desumersi in via indiziaria dalla quantità delle banconote oggetto dell'azione, dalla frequenza e dalla ripetitività dei rapporti di fornitura (Sez. 6, Sentenza n. 3013 del 31/01/1996, Rv. 204517 - 01), oltre che da ogni altra circostanza utile che sia indicativa del rapporto instaurato in via diretta o mediata con gli autori della contraffazione. D'altronde il falso nummario, pur tutelando anche l'interesse patrimoniale dell'istituto di emissione, nonché quello dei privati che possono essere danneggiati dall'uso di moneta falsificata, è essenzialmente un reato di pericolo, avendo ad oggetto soltanto la possibilità della lesione giuridica;
per la configurazione del reato, anche nella ipotesi di concerto con il falsificatore, non si richiede pertanto che il fine di mettere in circolazione la moneta contraffatta riceva concreta attuazione bensì soltanto che sì sia raggiunta l'intesa con i falsificatori o gli intermediari il che può desumersi anche in via indiretta (v. Sez. 1, Sentenza n. 14819 del 19/02/2009, Rv. 243788 - 01, nonché Cass. sez. 5 n. 3013 del 1996 cit.). 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la corte di appello, a differenza di quanto si lamenta in ricorso, espressamente indicato le ragioni per le quali il ruolo del ricorrente non potesse ritenersi marginale, ragioni peraltro evincibili già dalla ricostruzione della vicenda che ruota intorno - anche - al contributo non trascurabile di IP. 3, Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate,
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/7/2023.