Cass. pen., sez. V, sentenza 05/07/2023, n. 39779
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Sentenza 5 luglio 2023

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Il delitto di falso nummario, che è reato di pericolo, non implica, per la sua consumazione, anche nel caso di concerto con il falsificatore, l'attuazione del fine di mettere in circolazione la moneta contraffatta, ma è sufficiente che sia raggiunta l'intesa tra il detentore o lo spenditore e il falsificatore o l'intermediario.

In tema di detenzione o spendita di monete falsificate, ai fini della sussistenza del "concerto" con chi ha eseguito la falsificazione o con l'intermediario, non è necessaria né una particolare organizzazione criminale, nella quale i singoli abbiano specifiche mansioni, né l'identificazione del falsificatore o dell'intermediario, ma è sufficiente l'esistenza di un qualunque consapevole rapporto, seppur provvisorio, tra falsificatore o intermediario e spenditore, desumibile anche da elementi indiziari, quali la quantità delle banconote fornite, la frequenza e la ripetitività dei rapporti di fornitura, l'eventuale saggio preventivo su un campione di banconote. (Conf.: n. 882 del 1992, Rv. 193193).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/07/2023, n. 39779
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39779
    Data del deposito : 5 luglio 2023

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