TRIB
Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/02/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 29 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza di discussione del 27.02.2025 e vertente
TRA
, C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. D'AGOSTINI ROBERTO T. e presso il suo studio elettivamente domiciliato, intimante
CONTRO
C.F.: Controparte_1 C.F._2
, rapp.to e difeso da sé medesimo,
[...] intimato
OGGETTO: locazione.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di discussione del 27.02.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dei fatti esposti negli atti di causa e, in particolare, da quanto richiesto dalle parti nelle note conclusive, laddove risulta che entrambe le parti hanno richiesto a questo giudice, seppur sulla base di diversi presupposti e considerazioni, di dichiarare la cessata materia del contendere (v. note difensive del 30.10.2024 di parte intimante e memoria difensiva conclusionale di parte intimata del 30.10.2024), va senza dubbio emessa una pronuncia in tal senso.
E invero,
“la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di
1 privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, può e deve essere dichiarata ogni qual volta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (cfr. Trib. Torino, II^ Sez. Civ., sent. 9 marzo 2006; in tal senso: Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962 in Giust. civ. Mass. 2005, f. 6; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775 in Giust. civ.
Mass. 2004, f. 7-8; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734 in Giust. civ. Mass. 1998, 789).
Quanto alle spese del giudizio, posto che “la compensazione delle spese di lite non si può fondare su generici motivi di opportunità, in quanto l'articolo 92 consente la compensazione delle spese processuali se ricorrono «gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»” (v. sentenza Tribunale di Cassino 07/05/2013, n. 396/2013) e, come tale, deve trovare riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa
(Cass. Civ. 26987/2011), va richiamato e integralmente confermato in questa sede, l'orientamento più volte espresso da questo Tribunale, perfettamente applicabile al caso di specie, nella parte in cui ritiene “opportuno disporre la compensazione per la natura della controversia, i rapporti acclarati, la necessità di non esasperare la situazione… anche in un'ottica di contemperamento di ulteriori, potenziali spinte conflittuali” (v. sentenza Tribunale Cassino del 15/02/2016, n. 217).
Tanto anche tenuto conto della recente pronuncia del Giudice delle Leggi con sentenza n. 77 del 19.04.2018, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate nell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , ogni altra istanza, deduzione, Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti in causa;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Cassino il 27/02/2025
Il GIUDICE
Vincenza Ovallesco
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 29 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza di discussione del 27.02.2025 e vertente
TRA
, C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. D'AGOSTINI ROBERTO T. e presso il suo studio elettivamente domiciliato, intimante
CONTRO
C.F.: Controparte_1 C.F._2
, rapp.to e difeso da sé medesimo,
[...] intimato
OGGETTO: locazione.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di discussione del 27.02.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dei fatti esposti negli atti di causa e, in particolare, da quanto richiesto dalle parti nelle note conclusive, laddove risulta che entrambe le parti hanno richiesto a questo giudice, seppur sulla base di diversi presupposti e considerazioni, di dichiarare la cessata materia del contendere (v. note difensive del 30.10.2024 di parte intimante e memoria difensiva conclusionale di parte intimata del 30.10.2024), va senza dubbio emessa una pronuncia in tal senso.
E invero,
“la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di
1 privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, può e deve essere dichiarata ogni qual volta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (cfr. Trib. Torino, II^ Sez. Civ., sent. 9 marzo 2006; in tal senso: Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962 in Giust. civ. Mass. 2005, f. 6; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775 in Giust. civ.
Mass. 2004, f. 7-8; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734 in Giust. civ. Mass. 1998, 789).
Quanto alle spese del giudizio, posto che “la compensazione delle spese di lite non si può fondare su generici motivi di opportunità, in quanto l'articolo 92 consente la compensazione delle spese processuali se ricorrono «gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»” (v. sentenza Tribunale di Cassino 07/05/2013, n. 396/2013) e, come tale, deve trovare riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa
(Cass. Civ. 26987/2011), va richiamato e integralmente confermato in questa sede, l'orientamento più volte espresso da questo Tribunale, perfettamente applicabile al caso di specie, nella parte in cui ritiene “opportuno disporre la compensazione per la natura della controversia, i rapporti acclarati, la necessità di non esasperare la situazione… anche in un'ottica di contemperamento di ulteriori, potenziali spinte conflittuali” (v. sentenza Tribunale Cassino del 15/02/2016, n. 217).
Tanto anche tenuto conto della recente pronuncia del Giudice delle Leggi con sentenza n. 77 del 19.04.2018, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate nell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , ogni altra istanza, deduzione, Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti in causa;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Cassino il 27/02/2025
Il GIUDICE
Vincenza Ovallesco
2