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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 13/02/2026, n. 2253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2253 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2253/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'AGOSTINO GALILEO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19478/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 205830 MU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso, notificatole il 2.10.2024 da Roma Capitale per l'insufficiente versamento della TARI per l'anno 2020, per il complessivo importo di euro 272,36, in relazione agli immobili siti in Roma, Indirizzo_1.
La ricorrente rileva di aver acquistato i beni il 5.11.2019, per cui l'importo dovuto come prima rata per l'annualità 2020 doveva essere pari a euro 90,68 e non di euro 544,00, come erroneamente ritenuto dall'ente impositore.
Per tali ragioni chiede la rideterminazione delle sanzioni irrogate nella misura di euro 27,20.
Roma Capitale si è costituita in giudizio, rappresentando la correttezza del suo operato, considerato che l'importo della sanzione corrispondeva al 30% dell'imposta non versata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che dall'avviso impugnato emerge che Roma Capitale ha applicato due sanzioni: quella del 30% per insufficiente versamento su euro 90,68 e quella per tardivo versamento, pari a euro 136,00, sempre ai sensi dell'art. 20 del Regolamento per la disciplina della nuova MU .
Quest'ultima sanzione non appare dovuta nel caso di specie, essendo contestato esclusivamente l'insufficiente versamento dell'importo di euro 90,68.
Ne consegue la fondatezza del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.
La modestia dell'importo per cui è causa costituisce giusto motivo per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Compensa le spese.
Roma, 9.2.2026
Il Giudice monocratico
GA D'AG
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'AGOSTINO GALILEO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19478/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 205830 MU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso, notificatole il 2.10.2024 da Roma Capitale per l'insufficiente versamento della TARI per l'anno 2020, per il complessivo importo di euro 272,36, in relazione agli immobili siti in Roma, Indirizzo_1.
La ricorrente rileva di aver acquistato i beni il 5.11.2019, per cui l'importo dovuto come prima rata per l'annualità 2020 doveva essere pari a euro 90,68 e non di euro 544,00, come erroneamente ritenuto dall'ente impositore.
Per tali ragioni chiede la rideterminazione delle sanzioni irrogate nella misura di euro 27,20.
Roma Capitale si è costituita in giudizio, rappresentando la correttezza del suo operato, considerato che l'importo della sanzione corrispondeva al 30% dell'imposta non versata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che dall'avviso impugnato emerge che Roma Capitale ha applicato due sanzioni: quella del 30% per insufficiente versamento su euro 90,68 e quella per tardivo versamento, pari a euro 136,00, sempre ai sensi dell'art. 20 del Regolamento per la disciplina della nuova MU .
Quest'ultima sanzione non appare dovuta nel caso di specie, essendo contestato esclusivamente l'insufficiente versamento dell'importo di euro 90,68.
Ne consegue la fondatezza del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.
La modestia dell'importo per cui è causa costituisce giusto motivo per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Compensa le spese.
Roma, 9.2.2026
Il Giudice monocratico
GA D'AG