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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 331/2022, introdotta
DA
(c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall' avv. Cosimo Stefanelli, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del l. r. p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa in virtù di procura in atti, dall'avv. Pasqualina Del Giudice, presso cui è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE nonché CONTRO
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso in virtù di CP_2 P.IVA_2 procura in atti, dagli avv.ti Giovanna Sereno, Nicola di Ronza e Gianluca Tellone, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n.
01220219000749456000 e degli atti ad essa prodromici;
dichiarare insussistente l'obbligo di versamento dei contributi alla Gestione Commercianti dell' per CP_2 assenza dei requisiti ex L. 662/1996 ed ordinare la cancellazione, con effetto retroattivo, a decorrere dalla data dell'iscrizione d'ufficio; dichiarare l'intervenuta
1 prescrizione quinquennale delle somme portate dagli avvisi di addebito n.
31220150001149766000 e n. 31220160002107649000 e, per l'effetto, dichiarare la nullità degli stessi e della relativa parte dell'intimazione opposta;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER LA RESISTENTE A.D.E.R.: rigettare la domanda poiché inammissibile ed infondata;
con vittoria delle spese di lite.
PER IL RESISTENTE rigettare il ricorso, in quanto inammissibile e infondato;
in CP_2 subordine e salvo gravame, accertare e dichiarare il diritto di procedere ad esecuzione forzata relativamente ai crediti che risulteranno accertati;
spese vinte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.1.2022, il sig. esponeva di aver Parte_1 ricevuto da in data 10.1.2022, a mezzo racc. a/r n.695018268301, CP_3 notificazione dell'intimazione di pagamento n. 01220219000749456000, per l'importo complessivo di € 6.809,81, relativa a cinque avvisi di addebito (nn. CP_2
31220150001149766000, 31220160002107649000, 31220180002713226000,
31220190001143125000, 31220190002431575000), derivanti da omesso versamento dei contributi relativamente agli anni 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019. CP_4
Dichiarava di non aver mai ricevuto detti avvisi, eccependo la nullità della pretesa per omessa notifica e l'illegittimità della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione estintiva quinquennale dei crediti relativi agli anni 2014 e 2015, ex art. 3 co. 9 L.
335/1995, stante la natura contributiva del credito, con decorrenza tanto dall'insorgenza della relativa pretesa, quanto dalla data della presunta notifica, ove fosse stata provata.
Asseriva, infatti, che, anche laddove fosse stata dimostrata l'avvenuta notifica dei singoli avvisi, sarebbe comunque intervenuta la prescrizione quinquennale per le due annualità suddette, essendo, in ogni caso, decorsi cinque anni tra la data di presunta notifica degli avvisi e la notifica dell'intimazione impugnata.
Precisava di aver svolto attività professionale in qualità di amministratore di Dai s.r.l., dal 1.9.2015 al 15.11.2017, e di Esclusiva s.r.l. dal 15.5.2018 alla data di presentazione del ricorso.
Rappresentava, infatti, di essersi iscritto dal 1.9.02015 alla Gestione Separata CP_2
e di aver versato i relativi contributi per l'attività professionale svolta in qualità di amministratore della società suddette.
Riferiva, però, di essere stato iscritto d'ufficio dall' alla Gestione commercianti CP_2
2 e, sebbene non obbligato, di aver provveduto al versamento dei relativi contributi per alcuni periodi.
Richiamava giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale lo svolgimento dei compiti propri del ruolo di amministratore di una società non sono sufficienti a qualificarne la partecipazione diretta al lavoro aziendale, motivo per cui, è da escludere che un socio amministratore di s.r.l. possa essere iscritto d'ufficio alla gestione commercianti per il solo fatto di assumere entrambe le posizioni.
Affermava che era onere dell' dimostrare la partecipazione diretta all'attività CP_2 materiale ed esecutiva dell'azienda, da cui far scaturire l'obbligo di iscrizione del socio- amministratore di s.r.l. alla gestione commercianti.
Tanto premesso, conveniva in giudizio e innanzi al Tribunale di CP_3 CP_2
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, le parti resistenti ed si CP_3 CP_2 costituivano tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
In specie, deduceva l'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito CP_3 presupposti, in conformità alla normativa di legge, e l'irretrattabilità del credito per mancata opposizione nel termine perentorio previsto dall'art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999, nonché la carenza di legittimazione passiva, essendo i motivi di ricorso riferiti alla sussistenza del credito.
Rappresentava l'infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione estintiva, non essendo decorso il termine quinquennale. eccepiva la violazione del termine di cui all'art. 24 co. 5 D. Lgs. n. 46/1999, CP_2 oltre che la carenza di legittimazione passiva.
Eccepiva, altresì, l'inammissibilità del ricorso, stante la regolare notificazione dei singoli avvisi di addebito, a mezzo lettera raccomandata a/r.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
In via preliminare, non è dato ravvisare alcun difetto di legittimazione passiva in capo alle parti resistenti e correttamente evocate in giudizio. CP_2 CP_3
Quanto all'agente della riscossione, egli è soggetto dal quale promana l'atto impugnato e, oltre ad essere contraddittore necessario in considerazione delle contestazioni inerenti a vizi intrinseci dell'atto stesso, il suo coinvolgimento nel giudizio è stato
3 ritenuto opportuno dalla ricorrente sia ai fini della denuntiatio litis sia ai fini dell'opponibilità dell'eventuale giudicato di annullamento in ipotesi di prosecuzione dell'attività esecutiva.
Ciò posto, non può ritenersi dubbia la legittimazione passiva dell'agente della riscossione nel presente giudizio, il cui thema decidendum riguarda una intimazione di pagamento, qualificabile come atto esecutivo prodromico alla procedura di esecuzione forzata.
Per di più, non può dubitarsi della paternità dell'atto impugnato, che promana dall' il che rende quest'ultima legittimata passiva nel giudizio, attenendo la CP_3 domanda alla validità di un atto proprio dell'ente riscossore.
Il tutto in linea con gli indirizzi interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla norma di cui all'art. 39 D. Lgs. 112/1999, orientamenti a mente dei quali l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato (ex multis,
Cassazione civile, sez. II, 11/07/2016, n. 14125).
Invece, quanto all'Istituto di previdenza, esso riveste la qualità di ente creditore, titolare, cioè, della pretesa sostanziale dedotta in lite, sicché ne è indubbia la legitimatio ad causam.
La correttezza dell'evocazione in giudizio sia dell'ente creditore sia dell'agente della riscossione, ad entrambi i quali va riconosciuta la posizione di legittimati passivi, si connette, per l'appunto, alla natura dell'azione, tesa a paralizzare il procedimento esecutivo sia nei confronti del titolare del credito, sia del soggetto ( che per CP_3 conto del titolare conduce l'attività esecutiva.
Pertanto, va ravvisata la legittimazione passiva delle parti resistenti.
2. A questo punto occorre procedere alla qualificazione giuridica dell'azione intentata dal ricorrente.
In termini generali, si osserva che il sistema delle riscossioni dei crediti degli enti previdenziali consente al debitore di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento) davanti al giudice del
4 lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 co. 1 c.p.c. e 618 bis
c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 co. 2 c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, per i vizi formali degli atti del procedimento di esecuzione o di atti ad esso prodromici o successivi, da proporre davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 1 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1 c.p.c.).
Il tutto sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto
(Cass. 31282/2019, 16425/2019, 6704/2016).
Nel caso di specie, il ricorrente ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento predetta, formulando contestazioni relative alla mancata notifica dei sottesi titoli esecutivi e all'avveramento della prescrizione quinquennale estintiva del credito.
In specie, laddove il ricorrente lamenti l'omessa notificazione degli atti presupposti e di tali notifiche non emerga la prova in giudizio, l'azione potrà essere qualificata quale opposizione con connotati recuperatori rispetto all'opposizione al ruolo di cui all'art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999, proprio in considerazione del fatto che la mancata notificazione dell'avviso ha impedito al contribuente di promuovere le tutele di merito accordate dalla legge.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento, il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 D. Lgs.
46/1999, ove alleghi l'omessa notificazione dei titoli esecutivi presupposti e faccia valere il decorso del termine quinquennale di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e la notifica dell'intimazione di pagamento stessa (in ragione dell'assenza di atti interruttivi), ipotesi in cui l'azione può essere proposta nel termine di 40 giorni stabilito dalla prefata disposizione e decorrente dalla data di notificazione dell'intimazione opposta (Cass. n. 18256/2020: “A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere
l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto
5 del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza;
Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016: In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della
L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi”).
Nella fattispecie, la domanda può assumere il carattere di opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria delle tutele di merito, ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, per essere l'azione stata proposta (29.1.2022) nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento (10.1.2022).
Di conseguenza, va indagato il profilo dell'omessa notificazione dei titoli esecutivi presupposti, ai fini recuperatori, ossia verificare, la prova dell'avvenuta notificazione degli stessi e dare la stura all'esame di merito anche delle eccezioni attinenti a fatti verificatisi prima della formazione degli avvisi di addebito.
Di contro, laddove emerga la prova della notificazione dei titoli esecutivi, si produrrà
l'effetto della loro irretrattabilità e cristallizzazione nel merito della pretesa contributiva, non più contestabile benché infondata, sicché l'azione potrà qualificarsi esclusivamente in termini di opposizione all'esecuzione, con rilevanza dei soli fatti impeditivi o estintivi del credito sopravvenuti alla formazione dei titoli stessi.
3. Qualificata in tali termini l'azione, per precedenza logica, va, quindi, esaminato per primo il profilo dell'omessa notificazione degli avvisi d'addebito.
Come noto, dell'attività di formazione del ruolo esecutivo per i contributi obbligatori, in uno alla notificazione dei titoli, l'Istituto di previdenza è esclusivo soggetto competente e responsabile ai sensi dell'art. 30 D. L. 78/2010.
Ebbene, l' ha fornito la prova della notificazione dei 5 avvisi di addebito sottesi CP_2 all'atto impugnato, producendo in giudizio gli avvisi di ricevimento delle relative spedizioni postali, eseguite a mezzo di lettera raccomandata a/r, e più precisamente: 1) avviso di addebito n. 31220150001149766000, notificato il 27.10.2015; 2) avviso di addebito n. 31220160002107649000, notificato il 21.11.2016; 3) avviso di addebito n.
31220180002713226000, notificato il 18.1.2019; 4) avviso di addebito n.
31220190001143125000, notificato il 30.7.2019; 5) avviso di addebito n.
31220190002431575000, notificato il 9.1.2020.
6 La prefata documentazione deve considerarsi comprovante la notificazione e pienamente utilizzabile ai fini della formazione del convincimento del giudicante.
A riguardo, è pacifico che l'ente impositore e l'agente della riscossione possano avvalersi della notificazione postale, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 26 D.P.R.
602/1973, come modificato dall'art. 12 D. Lgs. 46/1999 ed in forza del richiamo contenuto nell'art. 18 D. Lgs. 46/1999, con possibilità di consegna del plico a soggetti diversi dal destinatario, purché abilitati ai sensi del regolamento postale (artt. 32 e 39
D.M. 9.4.2001), senza necessità di comunicazione di avvenuta notificazione (C.A.N.).
Del resto, la modalità di notificazione utilizzata nella fattispecie dall' CP_5
(che vi procede in proprio ai sensi dell'art. 30 D. L. 78/2010, conv. con mod.
[...] da L. 122/2010) è quella dell'invio postale ordinario, sicché le notificazioni in questione devono intendersi avvenute regolarmente, non trovando applicazione le disposizioni di cui agli artt. 139 e 140 c.p.c. e di cui all'art. 7 co. 5 L. 890/1982 (Corte d'appello di
Roma, sez. lav., 09/10/2020, n. 1800: “In tema di notifiche delle cartelle esattoriali alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L.
n. 890/1982”).
Sul punto, la tesi non può condividersi la tesi proposta dal ricorrente, secondo cui, nella fattispecie, sarebbe stata necessaria una raccomandata informativa della consegna del plico postale a persona diversa dal destinatario, giacché tale incombente deve essere escluso nel caso di specie.
Va peraltro rilevato che parte ricorrente non ha validamente contestato la sottoscrizione apposta in calce agli avvisi di ricevimento delle lettere raccomandate, con cui sono stati inviati i predetti avvisi di addebito.
Infatti, la valenza probatoria dell'attestazione compiuta dall'agente postale, in ordine alla notificazione compiuta con tale modalità e sopra indicata, non può essere messa in discussione con un mero disconoscimento, in assenza di querela di falso ed attesa la natura del loro autore, quale soggetto incaricato di pubblico servizio (Cass. civ., sez. II,
n. 3.6.2019, n. 15108: “In materia di notificazione eseguita dall'agente postale, la corrispondenza relata fa fede, fino a querela di falso, per le attestazioni che riguardano l'attività svolta e le dichiarazioni ricevute dall'agente postale”).
Dunque, il ricorrente avrebbe dovuto promuovere querela di falso quale unico mezzo processuale utile a denegare la validità delle notificazioni, e ciò anche in assenza dei documenti in originale, di cui sarebbe stata ordinata l'acquisizione a seguito di interpello ex art. 222 c.p.c., ove mai la proposizione della querela fosse stata ritenuta
7 ammissibile.
Pertanto, non avendo il ricorrente sporto querela di falso avverso l'attività posta in essere dall'agente postale, la validità probatoria delle notificazioni postali non può essere denegata con il mero disconoscimento delle sottoscrizioni raccolte dall'agente postale stesso, il cui accertamento circa il titolo vantato dall'accipiens ai fini della ricezione è assistito dalla fede privilegiata ex art. 2700 c.c.
A tutto ciò consegue il riscontro della regolarità delle notificazioni summenzionate e di cui il resistente ha fornito la prova. CP_2
4. Ciò posto, la domanda di parte ricorrente non può essere qualificata in termini di azione recuperatoria delle tutele giudiziarie di merito (come detto, ammessa solo ove il ricorrente contesti la notificazione del titolo esecutivo ed effettivamente si riscontri che esso non sia stato notificato), bensì quale opposizione all'esecuzione non ancora iniziata ex art. 615 co. 1 e 618 bis co. 1 c.p.c., in cui chi agisce può far valere unicamente fatti estintivi o impeditivi del diritto di credito sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo esecutivo, cioè successivi alla scadenza del termine per l'opposizione “ordinaria”, scadenza che determina la formazione del titolo esecutivo e l'irretrattabilità del credito nell'an e nel quantum (Corte d'appello di Roma, sez. III,
21/01/2021, n. 72: “Dopo la valida notificazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito
e il mancato esperimento dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999 , l'eccezione di prescrizione in relazione al tempo nel frattempo decorso non può essere più proposta, per credito divenuto oramai irretrattabile;
tuttavia tale eccezione potrà essere nuovamente fatta valere in futuro per il tempo successivamente decorso qualora questo ecceda cinque anni;
detta eccezione di prescrizione valevole per il tempo maturato dopo il decorso dei 40 giorni ex art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999 concretizza, ove sia volta a far valere l'estinzione sopravvenuta del diritto portato dal titolo esecutivo, una opposizione all'esecuzione ex art. art. 615 c.p.c. , e quindi può essere fatta valere, secondo le regole generali, senza limite di tempo, fino alla fine dell'esecuzione”).
Di conseguenza, non possono essere esaminati i motivi di opposizione articolati in ricorso riguardo alla effettiva debenza dei contributi in questione (e correlati all'assenza dei presupposti dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti ex L.
662/1996, per non avere il ricorrente prestato attività di lavoro personale, prevalente ed abituale, nelle due società di cui era socio ed amministratore).
L'indagine giudiziale va perciò limitata ai fatti sopravvenuti alla cristallizzazione del debito contributivo, e cioè alla prescrizione estintiva come eccepita in ricorso, ossia circoscritta ai due avvisi di addebito n. 31220150001149766000 e
31220160002107649000.
8 In subiecta materia, risulta operante il termine di prescrizione quinquennale, come stabilito dall'art. 3 co. 9 L. 335/1995 in riferimento alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, pacificamente applicabile anche ai contributi I.V.S. di cui agli avvisi di addebito sottostanti l'atto impugnato (Tribunale di Catania, sez. lav., 02/11/2020, n. 3791: “Tutti i contributi, pur nella loro varietà tipologica, sono assoggettati alla disciplina della prescrizione di cui all' art. 3 legge 335/1995 , nella quale rientrano anche i contributi IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti)”; Tribunale di Roma, sez. lav., 04/10/2017,
n. 8007: “Laddove venga avviata una procedura di riscossione al fine di ottenere la corresponsione dei contributi IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) è necessario che l'Ente titolare del credito tenga conto del termine prescrizionale breve di cinque anni”).
Difatti, non può invocarsi il beneficio dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., norma che, per pacifico indirizzo giurisprudenziale, trova applicazione ai soli titoli esecutivi giudiziali e non già a quelli stragiudiziali, come appunto sono le cartelle esattoriali, le quali innegabilmente presentano tale natura.
In tema, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che l'inoppugnabilità della cartella esattoriale non produce alcun effetto novativo poiché è un evento inidoneo a mutare la natura stragiudiziale del titolo esecutivo (Cassazione civile, sez. III, 04/06/2021, n.
15704: “La cartella esattoriale, divenuta inoppugnabile, in quanto decorso inutilmente il termine di impugnazione, non vale ai sensi dell'articolo 2953 del codice civile a trasformare la prescrizione in decennale. La cartella esattoriale non impugnata, in sostanza, è sì, atto interruttivo del credito, ma non novativo del suo titolo, al punto da fungere da giudicato e dunque da determinare un nuovo termine di prescrizione, ossia quello decennale, in sostituzione del termine proprio del credito portato dalla cartella. Questa regola vale anche nel caso in cui l'atto che costituisce dies a quo, anziché essere costituito dalla cartella esattoriale, è costituito dal ruolo che, pur essendo titolo esecutivo, non è idoneo
a comportare una novazione del credito, trasformandolo in uno avente la sua fonte in un titolo esecutivo. I crediti iscritti a ruolo, infatti, conservano la loro natura, e il ruolo stesso costituisce semmai un mezzo, un atto della procedura di riscossione, non contenendo accertamento di un diritto nuovo rispetto a quello oggetto di tutela mediante riscossione coattiva”).
Difatti, la nomofilassi della Suprema Corte aveva già in passato evidenziato che l'irretrattabilità della cartella esattoriale, in ragione della natura di titolo esecutivo solo stragiudiziale, non è idonea a mutare il suindicato termine di prescrizione in quello ordinario decennale, e ciò proprio in riferimento ad un'opposizione ad intimazione di pagamento relativa ad una cartella per omessi versamenti di contributi previdenziali
(Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397: “La scadenza del termine CP_2 perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione a ruolo produce solo l'effetto della irretrattabilità del credito contributivo ma non la conversione del termine di prescrizione breve
9 (quinquennale) in quello ordinario (decennale). Tale principio si applica a tutti gli atti di riscossione coattiva di crediti di enti previdenziali, o relativi alle entrate dello Stato, tributarie, extratributarie, nonché ai crediti di regioni province comuni, nonché delle sanzioni per la violazione delle norme tributarie e amministrative. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve dell'ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”).
Inoltre, nella fattispecie, non è dato riscontrare alcuna novazione del credito di cui al titolo esecutivo, né in senso oggettivo, giacché ne è ferma l'identità di petitum e di causa petendi, né in senso soggettivo, in quanto l'agente della riscossione, a seguito dell'affidamento del ruolo esecutivo, non diviene il nuovo soggetto attivo dell'obbligazione, ma ne è mero esecutore per conto dell'ente creditore, che resta tale.
5. Occorre, poi, chiarire che il periodo da considerare ai fini della prescrizione decorre dal 41° giorno successivo alla data di notificazione del singolo avviso d'addebito, poiché, in pendenza di termine per l'opposizione ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, il titolo esecutivo non è ancora formato e la parte può ancora agire, attraverso l'opposizione ordinaria, per contestare la stessa sussistenza nel merito del credito, sia sotto il profilo dell'an debeatur, sia sotto il profilo del quantum.
Di contro, come già evidenziato, attraverso l'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c., possono essere fatti valere solo eventi estintivi successivi all'irretrattabilità del titolo, ossia successivi alla scadenza dei 40 giorni per l'opposizione ordinaria, durante i quali, perciò, deve ritenersi che il decorso della prescrizione non abbia inizio.
Pertanto, alla luce della qualificazione giuridica della domanda sopra operata,
l'odierno ricorrente ha titolo ad eccepire la prescrizione estintiva limitatamente al periodo successivo alla cristallizzazione del titolo esecutivo, cioè successivo al decorso dei 40 giorni dopo la notificazione dell'avviso di addebito, trattandosi di opposizione all'esecuzione non ancora iniziata.
Non rileva che la notificazione dell'avviso di addebito interrompa il decorso della prescrizione ed individui il momento di decorrenza di un nuovo quinquennio di prescrizione, in quanto il decorso del tempo che la legge assegna al contribuente per proporre l'azione ex art. 24 citato, se essa non è proposta, non può essere dedotto quale fatto rilevante per la prescrizione estintiva in sede di opposizione all'esecuzione “non recuperatoria”, in quanto fatto antecedente alla formazione stessa del titolo esecutivo.
Quest'ultimo, infatti, non può ritenersi tale al momento della sua notificazione proprio perché pende il termine per l'impugnazione di merito, ma lo diviene solo dopo che il
10 termine è scaduto.
Per tale ragione, il tempo che decorre tra la notificazione dell'avviso di addebito e la scadenza del predetto termine di 40 giorni non può essere considerato nel computo della prescrizione del credito contributivo irretrattabile.
Inoltre, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre considerare che, per effetto delle disposizioni normative contenute nel D.L. 18/2020 e nel D.L. 183/2020, il legislatore ha disposto, durante il periodo emergenziale, la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori.
Nello specifico, l'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020, conv. con mod. da L. 27/2020, ha disposto che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 co.29 L. 335/1995, sono sospesi, per il periodo del 23 febbraio al 30 giugno 2020 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Successivamente, l'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020, conv. con mod. da L. 21/2021 ha disposto che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 co.9 L. 335/1995, sono sospesi dalla entrata in vigore del presente decreto fino al 30.6.2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Per effetto del D.L. 18/2020, qualora il termine di prescrizione attraversi il periodo dal
23.2.2020 al 30.6.2020, è previsto uno slittamento di 129 giorni.
Qualora il termine attraversi altresì il periodo tra il 31.12.2020 e il 30.6.2021, si dovrà tenere conto anche degli effetti delle disposizioni del D.L.183/2020, ovvero di un allungamento ulteriore di 182 giorni, per complessivi 311 giorni.
Tale periodo viene considerato neutro ai fini del decorso della prescrizione, e va sommato, nel computo del residuo termine quinquennale, all'originario termine di maturazione della prescrizione.
6. Ebbene, tra il 41° giorno successivo alla data di notificazione dei due avvisi di addebito de quibus e la data di notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, il quinquennio ex art. 3 co. 9 L. 335/1995 è spirato solo per il primo dei due titoli esecutivi, in assenza di prova di atti interruttivi medio tempore intervenuti.
Il quinquennio sarebbe naturalmente spirato in data 7.12.2020 per l'avviso n.
31220150001149766000, notificato il 27.10.2015, ed in data 3.1.2022 per l'avviso n.
31220160002107649000, notificato il 21.11.2016 (in entrambi i casi ai sensi dell'art. 2963 co. 3 c.c.).
Come si vede, il termine quinquennale, anche per effetto della prima sospensione
11 emergenziale, attraversa entrambi i periodi di sospensione predetti, sicché esso è stato sospeso per complessivi 311 giorni, che vanno sommati alle date suindicate.
Ciò comporta che il termine di prescrizione quinquennale è spirato alla data del
14.10.2021 per l'avviso n. 31220150001149766000, sicché la notificazione dell'intimazione di pagamento, pacificamente avvenuta il 10.1.2022, non ha validamente interrotto il termine stesso, già compiuto in tale data.
La notifica dell'intimazione opposta ha, però, interrotto il termine quinquennale per quanto concerne l'avviso n. 31220160002107649000, rispetto al quale, sommando i predetti 311 giorni, la prescrizione si sarebbe realizzata in data 10.11.2022.
Ciò impone l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'intimazione opposta limitatamente alla sola prescrizione estintiva del credito contributivo indicato nell'avviso di addebito n. 31220150001149766000.
Assorbito ogni altro profilo.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio,
l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cass. civ., sez. lav., 16/01/2020, n.
812; sez. II, 08/10/2021, n. 27364; sez. I, 11/06/2021, n. 16563; sez. lav., 25/06/2020,
n. 12632; sez. III, 20/04/2020, n. 7961; sez. III, 15/01/2020, n. 516; .sez. II,
24724/2019), la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché l'incertezza interpretativa in ordine alla disciplina applicabile alla fattispecie in controversia, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C.
Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara estinto per prescrizione il credito contributivo indicato nell'avviso di addebito n. 31220150001149766000 ed annulla l'intimazione di pagamento opposta limitatamente a detto titolo esecutivo;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 23.1.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 331/2022, introdotta
DA
(c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall' avv. Cosimo Stefanelli, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del l. r. p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa in virtù di procura in atti, dall'avv. Pasqualina Del Giudice, presso cui è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE nonché CONTRO
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso in virtù di CP_2 P.IVA_2 procura in atti, dagli avv.ti Giovanna Sereno, Nicola di Ronza e Gianluca Tellone, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n.
01220219000749456000 e degli atti ad essa prodromici;
dichiarare insussistente l'obbligo di versamento dei contributi alla Gestione Commercianti dell' per CP_2 assenza dei requisiti ex L. 662/1996 ed ordinare la cancellazione, con effetto retroattivo, a decorrere dalla data dell'iscrizione d'ufficio; dichiarare l'intervenuta
1 prescrizione quinquennale delle somme portate dagli avvisi di addebito n.
31220150001149766000 e n. 31220160002107649000 e, per l'effetto, dichiarare la nullità degli stessi e della relativa parte dell'intimazione opposta;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER LA RESISTENTE A.D.E.R.: rigettare la domanda poiché inammissibile ed infondata;
con vittoria delle spese di lite.
PER IL RESISTENTE rigettare il ricorso, in quanto inammissibile e infondato;
in CP_2 subordine e salvo gravame, accertare e dichiarare il diritto di procedere ad esecuzione forzata relativamente ai crediti che risulteranno accertati;
spese vinte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.1.2022, il sig. esponeva di aver Parte_1 ricevuto da in data 10.1.2022, a mezzo racc. a/r n.695018268301, CP_3 notificazione dell'intimazione di pagamento n. 01220219000749456000, per l'importo complessivo di € 6.809,81, relativa a cinque avvisi di addebito (nn. CP_2
31220150001149766000, 31220160002107649000, 31220180002713226000,
31220190001143125000, 31220190002431575000), derivanti da omesso versamento dei contributi relativamente agli anni 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019. CP_4
Dichiarava di non aver mai ricevuto detti avvisi, eccependo la nullità della pretesa per omessa notifica e l'illegittimità della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione estintiva quinquennale dei crediti relativi agli anni 2014 e 2015, ex art. 3 co. 9 L.
335/1995, stante la natura contributiva del credito, con decorrenza tanto dall'insorgenza della relativa pretesa, quanto dalla data della presunta notifica, ove fosse stata provata.
Asseriva, infatti, che, anche laddove fosse stata dimostrata l'avvenuta notifica dei singoli avvisi, sarebbe comunque intervenuta la prescrizione quinquennale per le due annualità suddette, essendo, in ogni caso, decorsi cinque anni tra la data di presunta notifica degli avvisi e la notifica dell'intimazione impugnata.
Precisava di aver svolto attività professionale in qualità di amministratore di Dai s.r.l., dal 1.9.2015 al 15.11.2017, e di Esclusiva s.r.l. dal 15.5.2018 alla data di presentazione del ricorso.
Rappresentava, infatti, di essersi iscritto dal 1.9.02015 alla Gestione Separata CP_2
e di aver versato i relativi contributi per l'attività professionale svolta in qualità di amministratore della società suddette.
Riferiva, però, di essere stato iscritto d'ufficio dall' alla Gestione commercianti CP_2
2 e, sebbene non obbligato, di aver provveduto al versamento dei relativi contributi per alcuni periodi.
Richiamava giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale lo svolgimento dei compiti propri del ruolo di amministratore di una società non sono sufficienti a qualificarne la partecipazione diretta al lavoro aziendale, motivo per cui, è da escludere che un socio amministratore di s.r.l. possa essere iscritto d'ufficio alla gestione commercianti per il solo fatto di assumere entrambe le posizioni.
Affermava che era onere dell' dimostrare la partecipazione diretta all'attività CP_2 materiale ed esecutiva dell'azienda, da cui far scaturire l'obbligo di iscrizione del socio- amministratore di s.r.l. alla gestione commercianti.
Tanto premesso, conveniva in giudizio e innanzi al Tribunale di CP_3 CP_2
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, le parti resistenti ed si CP_3 CP_2 costituivano tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
In specie, deduceva l'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito CP_3 presupposti, in conformità alla normativa di legge, e l'irretrattabilità del credito per mancata opposizione nel termine perentorio previsto dall'art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999, nonché la carenza di legittimazione passiva, essendo i motivi di ricorso riferiti alla sussistenza del credito.
Rappresentava l'infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione estintiva, non essendo decorso il termine quinquennale. eccepiva la violazione del termine di cui all'art. 24 co. 5 D. Lgs. n. 46/1999, CP_2 oltre che la carenza di legittimazione passiva.
Eccepiva, altresì, l'inammissibilità del ricorso, stante la regolare notificazione dei singoli avvisi di addebito, a mezzo lettera raccomandata a/r.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
In via preliminare, non è dato ravvisare alcun difetto di legittimazione passiva in capo alle parti resistenti e correttamente evocate in giudizio. CP_2 CP_3
Quanto all'agente della riscossione, egli è soggetto dal quale promana l'atto impugnato e, oltre ad essere contraddittore necessario in considerazione delle contestazioni inerenti a vizi intrinseci dell'atto stesso, il suo coinvolgimento nel giudizio è stato
3 ritenuto opportuno dalla ricorrente sia ai fini della denuntiatio litis sia ai fini dell'opponibilità dell'eventuale giudicato di annullamento in ipotesi di prosecuzione dell'attività esecutiva.
Ciò posto, non può ritenersi dubbia la legittimazione passiva dell'agente della riscossione nel presente giudizio, il cui thema decidendum riguarda una intimazione di pagamento, qualificabile come atto esecutivo prodromico alla procedura di esecuzione forzata.
Per di più, non può dubitarsi della paternità dell'atto impugnato, che promana dall' il che rende quest'ultima legittimata passiva nel giudizio, attenendo la CP_3 domanda alla validità di un atto proprio dell'ente riscossore.
Il tutto in linea con gli indirizzi interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla norma di cui all'art. 39 D. Lgs. 112/1999, orientamenti a mente dei quali l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato (ex multis,
Cassazione civile, sez. II, 11/07/2016, n. 14125).
Invece, quanto all'Istituto di previdenza, esso riveste la qualità di ente creditore, titolare, cioè, della pretesa sostanziale dedotta in lite, sicché ne è indubbia la legitimatio ad causam.
La correttezza dell'evocazione in giudizio sia dell'ente creditore sia dell'agente della riscossione, ad entrambi i quali va riconosciuta la posizione di legittimati passivi, si connette, per l'appunto, alla natura dell'azione, tesa a paralizzare il procedimento esecutivo sia nei confronti del titolare del credito, sia del soggetto ( che per CP_3 conto del titolare conduce l'attività esecutiva.
Pertanto, va ravvisata la legittimazione passiva delle parti resistenti.
2. A questo punto occorre procedere alla qualificazione giuridica dell'azione intentata dal ricorrente.
In termini generali, si osserva che il sistema delle riscossioni dei crediti degli enti previdenziali consente al debitore di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento) davanti al giudice del
4 lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 co. 1 c.p.c. e 618 bis
c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 co. 2 c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, per i vizi formali degli atti del procedimento di esecuzione o di atti ad esso prodromici o successivi, da proporre davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 1 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1 c.p.c.).
Il tutto sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto
(Cass. 31282/2019, 16425/2019, 6704/2016).
Nel caso di specie, il ricorrente ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento predetta, formulando contestazioni relative alla mancata notifica dei sottesi titoli esecutivi e all'avveramento della prescrizione quinquennale estintiva del credito.
In specie, laddove il ricorrente lamenti l'omessa notificazione degli atti presupposti e di tali notifiche non emerga la prova in giudizio, l'azione potrà essere qualificata quale opposizione con connotati recuperatori rispetto all'opposizione al ruolo di cui all'art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999, proprio in considerazione del fatto che la mancata notificazione dell'avviso ha impedito al contribuente di promuovere le tutele di merito accordate dalla legge.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento, il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 D. Lgs.
46/1999, ove alleghi l'omessa notificazione dei titoli esecutivi presupposti e faccia valere il decorso del termine quinquennale di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e la notifica dell'intimazione di pagamento stessa (in ragione dell'assenza di atti interruttivi), ipotesi in cui l'azione può essere proposta nel termine di 40 giorni stabilito dalla prefata disposizione e decorrente dalla data di notificazione dell'intimazione opposta (Cass. n. 18256/2020: “A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere
l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto
5 del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza;
Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016: In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della
L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi”).
Nella fattispecie, la domanda può assumere il carattere di opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria delle tutele di merito, ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, per essere l'azione stata proposta (29.1.2022) nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento (10.1.2022).
Di conseguenza, va indagato il profilo dell'omessa notificazione dei titoli esecutivi presupposti, ai fini recuperatori, ossia verificare, la prova dell'avvenuta notificazione degli stessi e dare la stura all'esame di merito anche delle eccezioni attinenti a fatti verificatisi prima della formazione degli avvisi di addebito.
Di contro, laddove emerga la prova della notificazione dei titoli esecutivi, si produrrà
l'effetto della loro irretrattabilità e cristallizzazione nel merito della pretesa contributiva, non più contestabile benché infondata, sicché l'azione potrà qualificarsi esclusivamente in termini di opposizione all'esecuzione, con rilevanza dei soli fatti impeditivi o estintivi del credito sopravvenuti alla formazione dei titoli stessi.
3. Qualificata in tali termini l'azione, per precedenza logica, va, quindi, esaminato per primo il profilo dell'omessa notificazione degli avvisi d'addebito.
Come noto, dell'attività di formazione del ruolo esecutivo per i contributi obbligatori, in uno alla notificazione dei titoli, l'Istituto di previdenza è esclusivo soggetto competente e responsabile ai sensi dell'art. 30 D. L. 78/2010.
Ebbene, l' ha fornito la prova della notificazione dei 5 avvisi di addebito sottesi CP_2 all'atto impugnato, producendo in giudizio gli avvisi di ricevimento delle relative spedizioni postali, eseguite a mezzo di lettera raccomandata a/r, e più precisamente: 1) avviso di addebito n. 31220150001149766000, notificato il 27.10.2015; 2) avviso di addebito n. 31220160002107649000, notificato il 21.11.2016; 3) avviso di addebito n.
31220180002713226000, notificato il 18.1.2019; 4) avviso di addebito n.
31220190001143125000, notificato il 30.7.2019; 5) avviso di addebito n.
31220190002431575000, notificato il 9.1.2020.
6 La prefata documentazione deve considerarsi comprovante la notificazione e pienamente utilizzabile ai fini della formazione del convincimento del giudicante.
A riguardo, è pacifico che l'ente impositore e l'agente della riscossione possano avvalersi della notificazione postale, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 26 D.P.R.
602/1973, come modificato dall'art. 12 D. Lgs. 46/1999 ed in forza del richiamo contenuto nell'art. 18 D. Lgs. 46/1999, con possibilità di consegna del plico a soggetti diversi dal destinatario, purché abilitati ai sensi del regolamento postale (artt. 32 e 39
D.M. 9.4.2001), senza necessità di comunicazione di avvenuta notificazione (C.A.N.).
Del resto, la modalità di notificazione utilizzata nella fattispecie dall' CP_5
(che vi procede in proprio ai sensi dell'art. 30 D. L. 78/2010, conv. con mod.
[...] da L. 122/2010) è quella dell'invio postale ordinario, sicché le notificazioni in questione devono intendersi avvenute regolarmente, non trovando applicazione le disposizioni di cui agli artt. 139 e 140 c.p.c. e di cui all'art. 7 co. 5 L. 890/1982 (Corte d'appello di
Roma, sez. lav., 09/10/2020, n. 1800: “In tema di notifiche delle cartelle esattoriali alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L.
n. 890/1982”).
Sul punto, la tesi non può condividersi la tesi proposta dal ricorrente, secondo cui, nella fattispecie, sarebbe stata necessaria una raccomandata informativa della consegna del plico postale a persona diversa dal destinatario, giacché tale incombente deve essere escluso nel caso di specie.
Va peraltro rilevato che parte ricorrente non ha validamente contestato la sottoscrizione apposta in calce agli avvisi di ricevimento delle lettere raccomandate, con cui sono stati inviati i predetti avvisi di addebito.
Infatti, la valenza probatoria dell'attestazione compiuta dall'agente postale, in ordine alla notificazione compiuta con tale modalità e sopra indicata, non può essere messa in discussione con un mero disconoscimento, in assenza di querela di falso ed attesa la natura del loro autore, quale soggetto incaricato di pubblico servizio (Cass. civ., sez. II,
n. 3.6.2019, n. 15108: “In materia di notificazione eseguita dall'agente postale, la corrispondenza relata fa fede, fino a querela di falso, per le attestazioni che riguardano l'attività svolta e le dichiarazioni ricevute dall'agente postale”).
Dunque, il ricorrente avrebbe dovuto promuovere querela di falso quale unico mezzo processuale utile a denegare la validità delle notificazioni, e ciò anche in assenza dei documenti in originale, di cui sarebbe stata ordinata l'acquisizione a seguito di interpello ex art. 222 c.p.c., ove mai la proposizione della querela fosse stata ritenuta
7 ammissibile.
Pertanto, non avendo il ricorrente sporto querela di falso avverso l'attività posta in essere dall'agente postale, la validità probatoria delle notificazioni postali non può essere denegata con il mero disconoscimento delle sottoscrizioni raccolte dall'agente postale stesso, il cui accertamento circa il titolo vantato dall'accipiens ai fini della ricezione è assistito dalla fede privilegiata ex art. 2700 c.c.
A tutto ciò consegue il riscontro della regolarità delle notificazioni summenzionate e di cui il resistente ha fornito la prova. CP_2
4. Ciò posto, la domanda di parte ricorrente non può essere qualificata in termini di azione recuperatoria delle tutele giudiziarie di merito (come detto, ammessa solo ove il ricorrente contesti la notificazione del titolo esecutivo ed effettivamente si riscontri che esso non sia stato notificato), bensì quale opposizione all'esecuzione non ancora iniziata ex art. 615 co. 1 e 618 bis co. 1 c.p.c., in cui chi agisce può far valere unicamente fatti estintivi o impeditivi del diritto di credito sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo esecutivo, cioè successivi alla scadenza del termine per l'opposizione “ordinaria”, scadenza che determina la formazione del titolo esecutivo e l'irretrattabilità del credito nell'an e nel quantum (Corte d'appello di Roma, sez. III,
21/01/2021, n. 72: “Dopo la valida notificazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito
e il mancato esperimento dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999 , l'eccezione di prescrizione in relazione al tempo nel frattempo decorso non può essere più proposta, per credito divenuto oramai irretrattabile;
tuttavia tale eccezione potrà essere nuovamente fatta valere in futuro per il tempo successivamente decorso qualora questo ecceda cinque anni;
detta eccezione di prescrizione valevole per il tempo maturato dopo il decorso dei 40 giorni ex art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999 concretizza, ove sia volta a far valere l'estinzione sopravvenuta del diritto portato dal titolo esecutivo, una opposizione all'esecuzione ex art. art. 615 c.p.c. , e quindi può essere fatta valere, secondo le regole generali, senza limite di tempo, fino alla fine dell'esecuzione”).
Di conseguenza, non possono essere esaminati i motivi di opposizione articolati in ricorso riguardo alla effettiva debenza dei contributi in questione (e correlati all'assenza dei presupposti dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti ex L.
662/1996, per non avere il ricorrente prestato attività di lavoro personale, prevalente ed abituale, nelle due società di cui era socio ed amministratore).
L'indagine giudiziale va perciò limitata ai fatti sopravvenuti alla cristallizzazione del debito contributivo, e cioè alla prescrizione estintiva come eccepita in ricorso, ossia circoscritta ai due avvisi di addebito n. 31220150001149766000 e
31220160002107649000.
8 In subiecta materia, risulta operante il termine di prescrizione quinquennale, come stabilito dall'art. 3 co. 9 L. 335/1995 in riferimento alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, pacificamente applicabile anche ai contributi I.V.S. di cui agli avvisi di addebito sottostanti l'atto impugnato (Tribunale di Catania, sez. lav., 02/11/2020, n. 3791: “Tutti i contributi, pur nella loro varietà tipologica, sono assoggettati alla disciplina della prescrizione di cui all' art. 3 legge 335/1995 , nella quale rientrano anche i contributi IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti)”; Tribunale di Roma, sez. lav., 04/10/2017,
n. 8007: “Laddove venga avviata una procedura di riscossione al fine di ottenere la corresponsione dei contributi IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) è necessario che l'Ente titolare del credito tenga conto del termine prescrizionale breve di cinque anni”).
Difatti, non può invocarsi il beneficio dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., norma che, per pacifico indirizzo giurisprudenziale, trova applicazione ai soli titoli esecutivi giudiziali e non già a quelli stragiudiziali, come appunto sono le cartelle esattoriali, le quali innegabilmente presentano tale natura.
In tema, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che l'inoppugnabilità della cartella esattoriale non produce alcun effetto novativo poiché è un evento inidoneo a mutare la natura stragiudiziale del titolo esecutivo (Cassazione civile, sez. III, 04/06/2021, n.
15704: “La cartella esattoriale, divenuta inoppugnabile, in quanto decorso inutilmente il termine di impugnazione, non vale ai sensi dell'articolo 2953 del codice civile a trasformare la prescrizione in decennale. La cartella esattoriale non impugnata, in sostanza, è sì, atto interruttivo del credito, ma non novativo del suo titolo, al punto da fungere da giudicato e dunque da determinare un nuovo termine di prescrizione, ossia quello decennale, in sostituzione del termine proprio del credito portato dalla cartella. Questa regola vale anche nel caso in cui l'atto che costituisce dies a quo, anziché essere costituito dalla cartella esattoriale, è costituito dal ruolo che, pur essendo titolo esecutivo, non è idoneo
a comportare una novazione del credito, trasformandolo in uno avente la sua fonte in un titolo esecutivo. I crediti iscritti a ruolo, infatti, conservano la loro natura, e il ruolo stesso costituisce semmai un mezzo, un atto della procedura di riscossione, non contenendo accertamento di un diritto nuovo rispetto a quello oggetto di tutela mediante riscossione coattiva”).
Difatti, la nomofilassi della Suprema Corte aveva già in passato evidenziato che l'irretrattabilità della cartella esattoriale, in ragione della natura di titolo esecutivo solo stragiudiziale, non è idonea a mutare il suindicato termine di prescrizione in quello ordinario decennale, e ciò proprio in riferimento ad un'opposizione ad intimazione di pagamento relativa ad una cartella per omessi versamenti di contributi previdenziali
(Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397: “La scadenza del termine CP_2 perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione a ruolo produce solo l'effetto della irretrattabilità del credito contributivo ma non la conversione del termine di prescrizione breve
9 (quinquennale) in quello ordinario (decennale). Tale principio si applica a tutti gli atti di riscossione coattiva di crediti di enti previdenziali, o relativi alle entrate dello Stato, tributarie, extratributarie, nonché ai crediti di regioni province comuni, nonché delle sanzioni per la violazione delle norme tributarie e amministrative. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve dell'ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”).
Inoltre, nella fattispecie, non è dato riscontrare alcuna novazione del credito di cui al titolo esecutivo, né in senso oggettivo, giacché ne è ferma l'identità di petitum e di causa petendi, né in senso soggettivo, in quanto l'agente della riscossione, a seguito dell'affidamento del ruolo esecutivo, non diviene il nuovo soggetto attivo dell'obbligazione, ma ne è mero esecutore per conto dell'ente creditore, che resta tale.
5. Occorre, poi, chiarire che il periodo da considerare ai fini della prescrizione decorre dal 41° giorno successivo alla data di notificazione del singolo avviso d'addebito, poiché, in pendenza di termine per l'opposizione ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, il titolo esecutivo non è ancora formato e la parte può ancora agire, attraverso l'opposizione ordinaria, per contestare la stessa sussistenza nel merito del credito, sia sotto il profilo dell'an debeatur, sia sotto il profilo del quantum.
Di contro, come già evidenziato, attraverso l'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c., possono essere fatti valere solo eventi estintivi successivi all'irretrattabilità del titolo, ossia successivi alla scadenza dei 40 giorni per l'opposizione ordinaria, durante i quali, perciò, deve ritenersi che il decorso della prescrizione non abbia inizio.
Pertanto, alla luce della qualificazione giuridica della domanda sopra operata,
l'odierno ricorrente ha titolo ad eccepire la prescrizione estintiva limitatamente al periodo successivo alla cristallizzazione del titolo esecutivo, cioè successivo al decorso dei 40 giorni dopo la notificazione dell'avviso di addebito, trattandosi di opposizione all'esecuzione non ancora iniziata.
Non rileva che la notificazione dell'avviso di addebito interrompa il decorso della prescrizione ed individui il momento di decorrenza di un nuovo quinquennio di prescrizione, in quanto il decorso del tempo che la legge assegna al contribuente per proporre l'azione ex art. 24 citato, se essa non è proposta, non può essere dedotto quale fatto rilevante per la prescrizione estintiva in sede di opposizione all'esecuzione “non recuperatoria”, in quanto fatto antecedente alla formazione stessa del titolo esecutivo.
Quest'ultimo, infatti, non può ritenersi tale al momento della sua notificazione proprio perché pende il termine per l'impugnazione di merito, ma lo diviene solo dopo che il
10 termine è scaduto.
Per tale ragione, il tempo che decorre tra la notificazione dell'avviso di addebito e la scadenza del predetto termine di 40 giorni non può essere considerato nel computo della prescrizione del credito contributivo irretrattabile.
Inoltre, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre considerare che, per effetto delle disposizioni normative contenute nel D.L. 18/2020 e nel D.L. 183/2020, il legislatore ha disposto, durante il periodo emergenziale, la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori.
Nello specifico, l'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020, conv. con mod. da L. 27/2020, ha disposto che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 co.29 L. 335/1995, sono sospesi, per il periodo del 23 febbraio al 30 giugno 2020 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Successivamente, l'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020, conv. con mod. da L. 21/2021 ha disposto che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 co.9 L. 335/1995, sono sospesi dalla entrata in vigore del presente decreto fino al 30.6.2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Per effetto del D.L. 18/2020, qualora il termine di prescrizione attraversi il periodo dal
23.2.2020 al 30.6.2020, è previsto uno slittamento di 129 giorni.
Qualora il termine attraversi altresì il periodo tra il 31.12.2020 e il 30.6.2021, si dovrà tenere conto anche degli effetti delle disposizioni del D.L.183/2020, ovvero di un allungamento ulteriore di 182 giorni, per complessivi 311 giorni.
Tale periodo viene considerato neutro ai fini del decorso della prescrizione, e va sommato, nel computo del residuo termine quinquennale, all'originario termine di maturazione della prescrizione.
6. Ebbene, tra il 41° giorno successivo alla data di notificazione dei due avvisi di addebito de quibus e la data di notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, il quinquennio ex art. 3 co. 9 L. 335/1995 è spirato solo per il primo dei due titoli esecutivi, in assenza di prova di atti interruttivi medio tempore intervenuti.
Il quinquennio sarebbe naturalmente spirato in data 7.12.2020 per l'avviso n.
31220150001149766000, notificato il 27.10.2015, ed in data 3.1.2022 per l'avviso n.
31220160002107649000, notificato il 21.11.2016 (in entrambi i casi ai sensi dell'art. 2963 co. 3 c.c.).
Come si vede, il termine quinquennale, anche per effetto della prima sospensione
11 emergenziale, attraversa entrambi i periodi di sospensione predetti, sicché esso è stato sospeso per complessivi 311 giorni, che vanno sommati alle date suindicate.
Ciò comporta che il termine di prescrizione quinquennale è spirato alla data del
14.10.2021 per l'avviso n. 31220150001149766000, sicché la notificazione dell'intimazione di pagamento, pacificamente avvenuta il 10.1.2022, non ha validamente interrotto il termine stesso, già compiuto in tale data.
La notifica dell'intimazione opposta ha, però, interrotto il termine quinquennale per quanto concerne l'avviso n. 31220160002107649000, rispetto al quale, sommando i predetti 311 giorni, la prescrizione si sarebbe realizzata in data 10.11.2022.
Ciò impone l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'intimazione opposta limitatamente alla sola prescrizione estintiva del credito contributivo indicato nell'avviso di addebito n. 31220150001149766000.
Assorbito ogni altro profilo.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio,
l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cass. civ., sez. lav., 16/01/2020, n.
812; sez. II, 08/10/2021, n. 27364; sez. I, 11/06/2021, n. 16563; sez. lav., 25/06/2020,
n. 12632; sez. III, 20/04/2020, n. 7961; sez. III, 15/01/2020, n. 516; .sez. II,
24724/2019), la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché l'incertezza interpretativa in ordine alla disciplina applicabile alla fattispecie in controversia, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C.
Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara estinto per prescrizione il credito contributivo indicato nell'avviso di addebito n. 31220150001149766000 ed annulla l'intimazione di pagamento opposta limitatamente a detto titolo esecutivo;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 23.1.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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