Articolo 3 della Legge 28 marzo 1968, n. 383
Articolo 2Articolo 4
Versione
28 aprile 1968
Art. 3.
Nelle spese che l'ente predetto dovra' sostenere per la gestione dei sopraspecificati acquedotti lo Stato contribuira' con la somma di lire 300 milioni all'anno per gli anni finanziari dal 1968 al 1971, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli anni stessi.
Entrata in vigore il 28 aprile 1968