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Sentenza 13 aprile 2023
Sentenza 13 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15716 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di AL ER, nato a [...] il [...], contro il provvedimento del Tribunale di Milano del 7.10.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SQ Serrao D'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 7.10.2022 ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di ER AL contro il provvedimento del GIP che, in data 16.9.2022, gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere ravvisando, a suo carico, gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di usura continuata in concorso, aggravata dall'avere commesso il fatto in danno di soggetti svolgenti attività imprenditoriale, con metodo mafioso ed al fine di agevolare l'operatività Penale Sent. Sez. 2 Num. 15716 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 15/02/2023 della cosca di 'ndrangheta Arena, di Isola Capo Rizzuto, nonché le relative esigenze cautelari;
2. ricorre per cassazione il difensore del AL lamentando: 2.1 violazione o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 272, 273 e 274 cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla esistenza di gravi indizi di colpevolezza, ai requisiti minimi idonei a giustificare l'esistenza di esigenze cautelari e l'attualità del pericolo di reiterazione del reato: ritiene non condivisibile l'impostazione seguita dal Tribunale nel rinviare alle considerazioni svolte dal GIP di Brescia circa il contesto in cui erano maturati gli episodi I) considerati, dal momento che al AL viene ascritta una singola ed isolata vicenda svincolata dalla più ampia indagine avente ad oggetto l'esistenza e la operatività del sodalizio di stampo mafioso;
rileva che il provvedimento impugnato non ha dato conto delle ragioni della diagnosi di gravità indiziaria fondata, esclusivamente, sulle dichiarazioni di ED RI e di Giuseppe Giudice;
segnala che il GIP di Brescia aveva escluso il coinvolgimento del AL nel contesto associativo che, invece, il GIP di Milano aveva forzatamente affermato al fine di corroborare la provvista indiziaria ritenendo sussistente uno stabile collegamento tra il AL e la cosca Arena, oggetto del procedimento bresciano, ove il ricorrente è indagato solo per emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di società ritenute a lui riconducibili;
ribadisce come il Tribunale di Milano, chiamato ad esprimersi sulla gravità indiziaria in merito all'unico episodio e fatto di reato contestato al ricorrente, abbia invece motivato facendo riferimento ad un sodalizio di stampo mafioso al quale il AL è estraneo e che non può nemmeno ritenersi evocato nei due messaggi rinvenuti sul telefono dello brio, risalente ad anni dopo la presunta erogazione del prestito e dal contenuto del tutto ambiguo ed equivoco;
sottolinea come, nonostante il Tribunale abbia sostenuto che la ricostruzione delle persone offese fosse precisa e dettagliata, nel provvedimento del GIP di Brescia si legge che i fatti risalgono al 2012-2013-2014, periodo non meglio definito dagli stessi RI e Giudice e, comunque, ben lontano dalla data dei messaggi, risalenti al 2020, laddove è stato lo stesso Tribunale ad affermare che, dopo l'incontro presso il bar LOPS, la riscossione dei ratei era passata nelle mani di NO e AS e dei loro emissari provenienti dalla Calabria, risultando perciò contraddittoria la affermazione secondo cui il AL avrebbe proseguito nella condotta illecita sino all'attualità; ritiene non condivisibile la considerazione, fatta dal Tribunale, circa la attendibilità delle persone offese che hanno reso dichiarazioni in realtà generiche e sommarie non essendo nemmeno riusciti a collocare la vicenda in un periodo preciso, non ricordando se si trattasse del 2012, del 2013 o del 2014 né, peraltro, la somma esatta (100.000 o 90.000 euro); z 2.2 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 274, lett. c), e 275, comma 3, cod. proc. pen.: mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e della loro attualità e circa la valutazione della personalità del ricorrente: ribadisce come la difesa avesse sin dall'inizio sottolineato la mancanza di attualità delle esigenze cautelari in relazione alla risalenza dei fatti risultando inoltre irrilevanti i messaggi rinvenuti sul telefono dello RI comunque a loro volta datati due anni prima della adozione del provvedimento;
rileva, perciò, come la misura cautelare adottata fosse del tutto ingiustificata alla luce della risalenza nel tempo dei fatti ed essendo risultato vano il tentativo di collegare alla presunta erogazione dei prestiti i due brevi messaggi del 2020; sottolinea, in definitiva, come la prognosi effettuata dal Tribunale si discosti dai parametri dettati dal legislatore con le precisazioni inserite dalla legge n. 47 del 2015; sottolinea che l'ordinanza, nel tentativo di motivare in punto di rischio di reiterazione, ha insistito nel collegamento del AL con il sodalizio di stampo mafioso rispetto al quale, tuttavia, era stato proprio il GIP di Brescia ad escludere l'esistenza di una idonea provvista indiziaria;
ribadisce la artificiosità del collegamento che il Tribunale di Milano tenta di affermare tra l'isolato e singolo episodio oggetto del procedimento cautelare e quelli per i quali pende altro procedimento penale a Brescia ricercando in questi le esigenze cautelari per giustificare la misura relativa al primo;
sottolinea, quanto alla esclusione di altra e più gradata misura, la contraddittorietà della ordinanza rispetto allo spirito della riforma e la necessità di applicazione graduata delle misure restrittive della libertà personale;
3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per la inammissibilità del ricorso che si traduce, con il primo motivo, nella non consentita devoluzione alla Corte di Cassazione di questioni di merito e di interpretazione del compendio indiziario e, con il secondo motivo, di censure aspecifiche che non si confrontano con le argomentazioni del Tribunale quanto alla sussistenza della aggravante mafiosa ed alla correlativa presunzione di cui al comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile in quanto articolato con censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede. 1. Il primo motivo del ricorso propone censure che la difesa qualifica in termini di violazione di legge e vizi di motivazione. Non è inutile, perciò, ribadire i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale;
è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il ricorso per Cassazione, con il quale si deduca la (in)sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti, come nel caso di specie, a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). In altri termini, il ricorso per cassazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). Tanto premesso, rileva il collegio che il Tribunale di Milano ha motivato in termini che non sono censurabili in questa sede sotto i profili evidenziati dalla difesa: ha infatti richiamato il provvedimento del GIP presso il Tribunale di Brescia quanto al novero di illeciti perpetrati nel contesto del sodalizio di stampo mafioso in cui rivestivano un ruolo primario TI AS e TO NO nonché le cointeressenze tra le società riconducibili al AL e quelle riconducibili a AS e PO, coinvolte, con le prime, nella attività di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Ha quindi riassunto le convergenti dichiarazioni di ED RI e Giuseppe Giudice i quali avevano riferito di aver ricevuto, dal AL, un finanziamento di 100.000 euro con tasso di interesse al 4% giornaliero ed altri 40.000 tramite la AZ GROUP del AL, erogati alle medesime condizioni, e che il danaro, a quanto appreso, proveniva da TO NO, cognato di un noto ‘ndranghetista. L'ordinanza impugnata ha spiegato che, secondo quando riferito dai predetti RI e Giudice, la vicenda si era sviluppata con una serie di incontri nel corso dei quali NO e AS, con fare intimidatorio, avevano richiesto la restituzione del prestito che, alla presenza di tutti, era stato rideterminato nell'ammontare complessivo di 380.000 Euro che, ad un certo punto, i due non erano più riusciti a pagare venendo perciò coinvolti in un giro di fatture false, mentre il AL aveva proseguito a richiedere la restituzione dei 40.000 Euro. Il Tribunale ha congruamente ed esaustivamente dato conto che le dichiarazioni di RI e di Giudice, laddove necessario, erano state riscontrate dalle indagini sui tabulati telefonici che avevano testimoniato numerosi e reiterati contatti tra costoro ed il AL, ma anche con NO, AS PO e SI;
ulteriore riscontro, secondo i giudici del riesame, era stato ravvisato nei messaggi di AL che erano stati rinvenuti sul telefonino di RI. Il provvedimento impugnato ha, dunque, vagliato le sollecitazioni e doglianze avanzate dalla difesa in sede di riesame, e qui, sostanzialmente, reiterate, rilevando che le dichiarazioni della persona offesa non debbano essere riscontrate ai sensi dell'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. e che, in ogni caso, le dichiarazioni di Giuseppe Giudice e di ED RI si riscontrano reciprocamente laddove lo RI risulta persino indagato per favoreggiamento in favore dei soggetti coinvolti nelle false fatturazioni, con ciò escludendosi ogni intento calunniatorio. In tal modo, perciò, il Tribunale del Riesame ha motivato, in punto di gravità indiziaria, in termini congrui, esaustivi ed immuni da profili di manifesta illogicità oltre che puntualmente ancorati alle emergenze acquisite di cui ha dato conto in termini del tutto adeguati. 2. Quanto al secondo motivo del ricorso, se è vero che l'origine della vicenda, ovvero la erogazione dei prestiti, è risalente, è altrettanto vero che il Tribunale ha ben chiarito come il AL abbia proseguito "... nel tempo a richiedere la restituzione della somma di 40.000 euro, con gli interessi nella percentuale giornaliera pattuita" (cfr., pag. 5 del provvedimento impugnato), circostanza che ha congruamente giudicato riscontrata dai messaggi telefonici inviati allo RI. Ed è appena il caso di ribadire che il reato di usura rientra nel novero dei reati a condotta frazionata o a consumazione prolungata perché i pagamenti effettuati dalla persona offesa in esecuzione del patto usurario compongono il fatto lesivo penalmente rilevante, di cui segnano il momento consumativo sostanziale, e non sono qualificabili come post factum non punibile dell'illecita pattuizione (cfr., in al senso, già Sez. 2, n. 33871 del 02/07/2010, Dodi, Rv. 248132 01; conf., Sez. 2, n. 37693 del 04/06/2014, D'Alessandro, Rv. 260782 - 01; cfr., anche, Sez. 2, n. 50397 del 21/11/2014, Aronica, Rv. 261487 - 01, in cui la Corte ha spiegato che il reato di usura si configura come reato a schema duplice e, quindi, esso si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, ove alla promessa non sia seguita effettiva dazione degli stessi, ovvero, nella diversa ipotesi in cui la dazione sia stata effettuata, con l'integrale adempimento dell'obbligazione usuraria;
conf., Sez. 2, n. 40380 del 11/06/2015, Cardamone, Rv. 264887 - 01; Sez. 2 - , n. 23919 del 15/07/2020, Basilicata, Rv. 279487 01; Sez. 2 - , n. 35878 del 23/09/2020, Bianchi, Rv. 280313 - 01). Per altro verso, il Tribunale ha sottolineato come la aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. fondi l'operatività della presunzione (relativa) di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, anche con riguardo ai parametri della attualità e concretezza del periculum libertatis "... senza che emergano o siano stati dedotti elementi idonei a vincere la valutazione presuntiva del legislatore, tale non essendo il mero decorso del tempo". In tal modo, quindi, il Tribunale ha congruamente collegato la valutazione di persistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura di massimo rigore, al ricorrere della aggravante di cui si è detto ed in merito alla quale, va pur detto, il ricorso è sostanzialmente silente pur a fronte della valutazione, pur contenuta nella motivazione del provvedimento impugnato, secondo cui il AL era perfettamente consapevole del "contesto soggettivo" in cui aveva elargito i prestiti e, pertanto, anche in considerazione della sua permanente disponibilità a mettersi a disposizione per la "produzione" di fatture per operazioni inesistenti, altrettanto consapevole della funzionalità delle proprie condotte rispetto alla attività di infiltrazione di sodalizi di stampo mafioso nel tessuto economico- imprenditoriale del posto. Non si tratta, nel caso di specie, e come sembra aver inteso la difesa, di valutare la responsabilità del ricorrente per fatti "diversi" da quello per il quale è stata adottata la misura in atto, ma di prendere atto della perdurante contiguità (sebbene, allo stato, non configurata come intraneità) del AL rispetto a consorterie di chiaro e noto spessore criminale e che è stata correttamente valutata come elemento tale da contrapporsi ad altri invece addotti dalla difesa per superare la menzionata presunzione di sussistenza delle ravvisate esigenze cautelari. Al netto, poi, della considerazione, condivisa dal collegio, secondo cui la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (cfr., Sez. 2 - , n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02; Sez. 5 - , n. 4950 del 07/12/2021, Andreano, Rv. 282865 - 01; Sez. 1 - , n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali Rv. 282004 - 01). 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma lter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 15.2.2023
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SQ Serrao D'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 7.10.2022 ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di ER AL contro il provvedimento del GIP che, in data 16.9.2022, gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere ravvisando, a suo carico, gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di usura continuata in concorso, aggravata dall'avere commesso il fatto in danno di soggetti svolgenti attività imprenditoriale, con metodo mafioso ed al fine di agevolare l'operatività Penale Sent. Sez. 2 Num. 15716 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 15/02/2023 della cosca di 'ndrangheta Arena, di Isola Capo Rizzuto, nonché le relative esigenze cautelari;
2. ricorre per cassazione il difensore del AL lamentando: 2.1 violazione o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 272, 273 e 274 cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla esistenza di gravi indizi di colpevolezza, ai requisiti minimi idonei a giustificare l'esistenza di esigenze cautelari e l'attualità del pericolo di reiterazione del reato: ritiene non condivisibile l'impostazione seguita dal Tribunale nel rinviare alle considerazioni svolte dal GIP di Brescia circa il contesto in cui erano maturati gli episodi I) considerati, dal momento che al AL viene ascritta una singola ed isolata vicenda svincolata dalla più ampia indagine avente ad oggetto l'esistenza e la operatività del sodalizio di stampo mafioso;
rileva che il provvedimento impugnato non ha dato conto delle ragioni della diagnosi di gravità indiziaria fondata, esclusivamente, sulle dichiarazioni di ED RI e di Giuseppe Giudice;
segnala che il GIP di Brescia aveva escluso il coinvolgimento del AL nel contesto associativo che, invece, il GIP di Milano aveva forzatamente affermato al fine di corroborare la provvista indiziaria ritenendo sussistente uno stabile collegamento tra il AL e la cosca Arena, oggetto del procedimento bresciano, ove il ricorrente è indagato solo per emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di società ritenute a lui riconducibili;
ribadisce come il Tribunale di Milano, chiamato ad esprimersi sulla gravità indiziaria in merito all'unico episodio e fatto di reato contestato al ricorrente, abbia invece motivato facendo riferimento ad un sodalizio di stampo mafioso al quale il AL è estraneo e che non può nemmeno ritenersi evocato nei due messaggi rinvenuti sul telefono dello brio, risalente ad anni dopo la presunta erogazione del prestito e dal contenuto del tutto ambiguo ed equivoco;
sottolinea come, nonostante il Tribunale abbia sostenuto che la ricostruzione delle persone offese fosse precisa e dettagliata, nel provvedimento del GIP di Brescia si legge che i fatti risalgono al 2012-2013-2014, periodo non meglio definito dagli stessi RI e Giudice e, comunque, ben lontano dalla data dei messaggi, risalenti al 2020, laddove è stato lo stesso Tribunale ad affermare che, dopo l'incontro presso il bar LOPS, la riscossione dei ratei era passata nelle mani di NO e AS e dei loro emissari provenienti dalla Calabria, risultando perciò contraddittoria la affermazione secondo cui il AL avrebbe proseguito nella condotta illecita sino all'attualità; ritiene non condivisibile la considerazione, fatta dal Tribunale, circa la attendibilità delle persone offese che hanno reso dichiarazioni in realtà generiche e sommarie non essendo nemmeno riusciti a collocare la vicenda in un periodo preciso, non ricordando se si trattasse del 2012, del 2013 o del 2014 né, peraltro, la somma esatta (100.000 o 90.000 euro); z 2.2 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 274, lett. c), e 275, comma 3, cod. proc. pen.: mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e della loro attualità e circa la valutazione della personalità del ricorrente: ribadisce come la difesa avesse sin dall'inizio sottolineato la mancanza di attualità delle esigenze cautelari in relazione alla risalenza dei fatti risultando inoltre irrilevanti i messaggi rinvenuti sul telefono dello RI comunque a loro volta datati due anni prima della adozione del provvedimento;
rileva, perciò, come la misura cautelare adottata fosse del tutto ingiustificata alla luce della risalenza nel tempo dei fatti ed essendo risultato vano il tentativo di collegare alla presunta erogazione dei prestiti i due brevi messaggi del 2020; sottolinea, in definitiva, come la prognosi effettuata dal Tribunale si discosti dai parametri dettati dal legislatore con le precisazioni inserite dalla legge n. 47 del 2015; sottolinea che l'ordinanza, nel tentativo di motivare in punto di rischio di reiterazione, ha insistito nel collegamento del AL con il sodalizio di stampo mafioso rispetto al quale, tuttavia, era stato proprio il GIP di Brescia ad escludere l'esistenza di una idonea provvista indiziaria;
ribadisce la artificiosità del collegamento che il Tribunale di Milano tenta di affermare tra l'isolato e singolo episodio oggetto del procedimento cautelare e quelli per i quali pende altro procedimento penale a Brescia ricercando in questi le esigenze cautelari per giustificare la misura relativa al primo;
sottolinea, quanto alla esclusione di altra e più gradata misura, la contraddittorietà della ordinanza rispetto allo spirito della riforma e la necessità di applicazione graduata delle misure restrittive della libertà personale;
3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per la inammissibilità del ricorso che si traduce, con il primo motivo, nella non consentita devoluzione alla Corte di Cassazione di questioni di merito e di interpretazione del compendio indiziario e, con il secondo motivo, di censure aspecifiche che non si confrontano con le argomentazioni del Tribunale quanto alla sussistenza della aggravante mafiosa ed alla correlativa presunzione di cui al comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile in quanto articolato con censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede. 1. Il primo motivo del ricorso propone censure che la difesa qualifica in termini di violazione di legge e vizi di motivazione. Non è inutile, perciò, ribadire i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale;
è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il ricorso per Cassazione, con il quale si deduca la (in)sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti, come nel caso di specie, a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). In altri termini, il ricorso per cassazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). Tanto premesso, rileva il collegio che il Tribunale di Milano ha motivato in termini che non sono censurabili in questa sede sotto i profili evidenziati dalla difesa: ha infatti richiamato il provvedimento del GIP presso il Tribunale di Brescia quanto al novero di illeciti perpetrati nel contesto del sodalizio di stampo mafioso in cui rivestivano un ruolo primario TI AS e TO NO nonché le cointeressenze tra le società riconducibili al AL e quelle riconducibili a AS e PO, coinvolte, con le prime, nella attività di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Ha quindi riassunto le convergenti dichiarazioni di ED RI e Giuseppe Giudice i quali avevano riferito di aver ricevuto, dal AL, un finanziamento di 100.000 euro con tasso di interesse al 4% giornaliero ed altri 40.000 tramite la AZ GROUP del AL, erogati alle medesime condizioni, e che il danaro, a quanto appreso, proveniva da TO NO, cognato di un noto ‘ndranghetista. L'ordinanza impugnata ha spiegato che, secondo quando riferito dai predetti RI e Giudice, la vicenda si era sviluppata con una serie di incontri nel corso dei quali NO e AS, con fare intimidatorio, avevano richiesto la restituzione del prestito che, alla presenza di tutti, era stato rideterminato nell'ammontare complessivo di 380.000 Euro che, ad un certo punto, i due non erano più riusciti a pagare venendo perciò coinvolti in un giro di fatture false, mentre il AL aveva proseguito a richiedere la restituzione dei 40.000 Euro. Il Tribunale ha congruamente ed esaustivamente dato conto che le dichiarazioni di RI e di Giudice, laddove necessario, erano state riscontrate dalle indagini sui tabulati telefonici che avevano testimoniato numerosi e reiterati contatti tra costoro ed il AL, ma anche con NO, AS PO e SI;
ulteriore riscontro, secondo i giudici del riesame, era stato ravvisato nei messaggi di AL che erano stati rinvenuti sul telefonino di RI. Il provvedimento impugnato ha, dunque, vagliato le sollecitazioni e doglianze avanzate dalla difesa in sede di riesame, e qui, sostanzialmente, reiterate, rilevando che le dichiarazioni della persona offesa non debbano essere riscontrate ai sensi dell'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. e che, in ogni caso, le dichiarazioni di Giuseppe Giudice e di ED RI si riscontrano reciprocamente laddove lo RI risulta persino indagato per favoreggiamento in favore dei soggetti coinvolti nelle false fatturazioni, con ciò escludendosi ogni intento calunniatorio. In tal modo, perciò, il Tribunale del Riesame ha motivato, in punto di gravità indiziaria, in termini congrui, esaustivi ed immuni da profili di manifesta illogicità oltre che puntualmente ancorati alle emergenze acquisite di cui ha dato conto in termini del tutto adeguati. 2. Quanto al secondo motivo del ricorso, se è vero che l'origine della vicenda, ovvero la erogazione dei prestiti, è risalente, è altrettanto vero che il Tribunale ha ben chiarito come il AL abbia proseguito "... nel tempo a richiedere la restituzione della somma di 40.000 euro, con gli interessi nella percentuale giornaliera pattuita" (cfr., pag. 5 del provvedimento impugnato), circostanza che ha congruamente giudicato riscontrata dai messaggi telefonici inviati allo RI. Ed è appena il caso di ribadire che il reato di usura rientra nel novero dei reati a condotta frazionata o a consumazione prolungata perché i pagamenti effettuati dalla persona offesa in esecuzione del patto usurario compongono il fatto lesivo penalmente rilevante, di cui segnano il momento consumativo sostanziale, e non sono qualificabili come post factum non punibile dell'illecita pattuizione (cfr., in al senso, già Sez. 2, n. 33871 del 02/07/2010, Dodi, Rv. 248132 01; conf., Sez. 2, n. 37693 del 04/06/2014, D'Alessandro, Rv. 260782 - 01; cfr., anche, Sez. 2, n. 50397 del 21/11/2014, Aronica, Rv. 261487 - 01, in cui la Corte ha spiegato che il reato di usura si configura come reato a schema duplice e, quindi, esso si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, ove alla promessa non sia seguita effettiva dazione degli stessi, ovvero, nella diversa ipotesi in cui la dazione sia stata effettuata, con l'integrale adempimento dell'obbligazione usuraria;
conf., Sez. 2, n. 40380 del 11/06/2015, Cardamone, Rv. 264887 - 01; Sez. 2 - , n. 23919 del 15/07/2020, Basilicata, Rv. 279487 01; Sez. 2 - , n. 35878 del 23/09/2020, Bianchi, Rv. 280313 - 01). Per altro verso, il Tribunale ha sottolineato come la aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. fondi l'operatività della presunzione (relativa) di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, anche con riguardo ai parametri della attualità e concretezza del periculum libertatis "... senza che emergano o siano stati dedotti elementi idonei a vincere la valutazione presuntiva del legislatore, tale non essendo il mero decorso del tempo". In tal modo, quindi, il Tribunale ha congruamente collegato la valutazione di persistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura di massimo rigore, al ricorrere della aggravante di cui si è detto ed in merito alla quale, va pur detto, il ricorso è sostanzialmente silente pur a fronte della valutazione, pur contenuta nella motivazione del provvedimento impugnato, secondo cui il AL era perfettamente consapevole del "contesto soggettivo" in cui aveva elargito i prestiti e, pertanto, anche in considerazione della sua permanente disponibilità a mettersi a disposizione per la "produzione" di fatture per operazioni inesistenti, altrettanto consapevole della funzionalità delle proprie condotte rispetto alla attività di infiltrazione di sodalizi di stampo mafioso nel tessuto economico- imprenditoriale del posto. Non si tratta, nel caso di specie, e come sembra aver inteso la difesa, di valutare la responsabilità del ricorrente per fatti "diversi" da quello per il quale è stata adottata la misura in atto, ma di prendere atto della perdurante contiguità (sebbene, allo stato, non configurata come intraneità) del AL rispetto a consorterie di chiaro e noto spessore criminale e che è stata correttamente valutata come elemento tale da contrapporsi ad altri invece addotti dalla difesa per superare la menzionata presunzione di sussistenza delle ravvisate esigenze cautelari. Al netto, poi, della considerazione, condivisa dal collegio, secondo cui la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (cfr., Sez. 2 - , n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02; Sez. 5 - , n. 4950 del 07/12/2021, Andreano, Rv. 282865 - 01; Sez. 1 - , n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali Rv. 282004 - 01). 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma lter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 15.2.2023