Ordinanza collegiale 9 ottobre 2024
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00286/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00677/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 677 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Gaballo e Marco Lezzi, con domicilio digitale come da PEC tratta da Reginde;
contro
- il Ministero della Transizione Ecologica, il Ministero della Cultura, e l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , e tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Lecce, Via F. Rubichi, n. 39;
- la Regione Puglia, il Comune di Lecce, la Provincia di Lecce, il Comune di Surbo e l’A.r.p.a. Puglia, tutti non costituiti in giudizio;
nei confronti
- della società Lecce S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Sticchi Damiani e Mileto Mario Giuliani, con domicilio digitale come da PEC tratta da Reginde;
per l’annullamento
di tutti gli atti impugnati con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica datato 05.04.2024 ossia:
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1630 del 27.11.2023, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 111 del 18.12.2023, avente ad oggetto “art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. (VIA statale) Impianto fotovoltaico della potenza di 48,73 MW e relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, da realizzarsi nei Comuni di Lecce (LE), in località Masseria Trapanà e Surbo (LE). Proponente: LECCE S.R.L Parere favorevole della Regione Puglia”, conosciuta solo a seguito della visione del B.U.R.P. n. 111/2023;
- il provvedimento conclusivo (ove intervenuto) della suddetta procedura di V.I.A. avente ad oggetto il medesimo impianto fotovoltaico; il procedimento di V.I.A. ministeriale rubricato al n. ID_VIP_7989 e di ogni provvedimento, atto o parere emessi all’interno del medesimo procedimento (finora sconosciuti); ogni altro parere, determinazione e provvedimento (di estremi e contenuti sconosciuti) aventi ad oggetto il suddetto impianto fotovoltaico;
- ove occorra, il parere tecnico istruttorio del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale del 18.10.2023, prot. 24139-P, nonché la nota prot. 88759 del 19.02.2024 della Regione Puglia, dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana, sezione autorizzazioni ambientali, di rigetto dell’istanza del Consorzio ASI di Lecce di revisione della suddetta procedura di V.I.A., e la nota del Mite, prot. n. 103533 del 25.08.2022, acquisita al prot. n. AOO_089_10824 del 29.08.2022, mai notificata al Consorzio ricorrente e conosciuta solo negli estremi per essere citata nella suddetta nota regionale prot. 88759 del 19.02.2024;
- ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale.
> per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 19.07.2024:
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto R. 0000169 del 30.05.2024, mai notificato, né comunicato al Consorzio ricorrente, con il quale il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha concluso la suddetta procedura di V.I.A., esprimendo giudizio di compatibilità ambientale del progetto relativo all’impianto fotovoltaico della potenza di 48,73 Mw e relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, da realizzarsi nei Comuni di Lecce, località Masseria Trapanà, e Surbo;
- del parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 299 del 08.04.2024 - R.U. 5421 del 23.04.2024, allegato e richiamato nel suddetto decreto;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Transizione Ecologica, del Ministero della Cultura, dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e della società Lecce S.r.l.;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2026 il dott. SO LG e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La parte ricorrente, con il ricorso r.g. n. 677 del 2024 di cui all’epigrafe, integrato da motivi aggiunti, ha chiesto “ l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, 4 - della deliberazione della Giunta Regionale n. 1630 del 27.11.2023, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 111 del 18.12.2023, avente ad oggetto “art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. (V.I.A. statale) Impianto fotovoltaico della potenza di 48,73 MW e relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, da realizzarsi nei Comuni di Lecce (LE), in località Masseria Trapanà e Surbo (LE). Proponente: LECCE S.R.L Parere favorevole della Regione Puglia”, conosciuta solo a seguito della visione del B.U.R.P. n. 111/2023; - del provvedimento conclusivo (ove intervenuto) della suddetta procedura di V.I.A. avente ad oggetto il medesimo impianto fotovoltaico; - del procedimento di V.I.A. ministeriale rubricato al n. ID_VIP_7989 e di ogni provvedimento, atto o parere emessi all’interno del medesimo procedimento (finora sconosciuti); - di ogni altro parere, determinazione e provvedimento (di estremi e contenuti sconosciuti) aventi ad oggetto il suddetto impianto fotovoltaico; - ove occorra, del parere tecnico istruttorio del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale del 18.10.2023, prot. 24139-P, nonché della nota prot. 88759 del 19.02.2024 della Regione Puglia, dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana, sezione autorizzazioni ambientali, di rigetto dell’istanza del Consorzio ASI di Lecce di revisione della suddetta procedura di V.I.A., e della nota del MiTE, prot. n. 103533 del 25.08.2022, acquisita al prot. n. AOO_089_10824 del 29.08.2022, mai notificata al Consorzio ricorrente e conosciuta solo negli estremi per essere citata nella suddetta nota regionale prot. 88759 del 19.02.2024; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale ”.
2. Con nota depositata il 24.11.2025, la parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, a spese compensate, in quanto “ nelle more del giudizio, le parti hanno definito la vicenda ”.
3. All’udienza camerale del 23.02.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Ebbene, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il Collegio deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente dalla parte ricorrente. Sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa ( ex plurimis, Cons. Stato, sez. II, sentenza n. 120/2023; sentenza n. 7816/2022).
5. Conclusivamente, il ricorso – come integrato dai motivi aggiunti – deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
6. La peculiarità della vicenda, l’espressa richiesta delle parti e l’esito in rito del giudizio giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2026, con l’intervento dei magistrati:
NO EL PR, Presidente FF
Paolo Fusaro, Referendario
SO LG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SO LG | NO EL PR |
IL SEGRETARIO