Decreto cautelare 25 luglio 2025
Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00895/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01265/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1265 del 2025, proposto da
-OMISSIS- s.r.l., con sede in via-OMISSIS- (Ag), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppina De Luca, con domicilio digitale come da REGINDE;
contro
Assessorato Regionale Famiglia, Politiche Sociali, Lavoro, Centro per l’Impiego di Agrigento, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via M. Stabile n. 182;
Ministero dell’Interno, Prefettura/U.T.G. di Agrigento, S.U. Immigrazione, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato, difeso e domiciliato ut supra ;
per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia,
- del provvedimento di rigetto prot. -OMISSIS- del 23.05.2025, con cui sono state respinte le istanze -OMISSIS-, presentate in data 05.02.2025 dal sig.-OMISSIS- n.q. di legale rappresentante pro tempore della ditta -OMISSIS- s.r.l., per il rilascio dei Nulla Osta all’ingresso in Italia ed all’assunzione dei lavoratori extracomunitari residenti all’estero, signori -OMISSIS- (nato a [...], Tunisia, il 06.12.1989) ed -OMISSIS- (nato a [...], Tunisia, il 14.05.2003) nell’ambito della procedura per Decreto Flussi 2024 per lavoro subordinato non stagionale;
- nonché per l’annullamento di ogni altro atto connesso, presupposto, intermedio, conseguente e/o applicativo;
e per la declaratoria del diritto dell’istante ad ottenere il rilascio dei Nulla Osta all’ingresso dei lavoratori stranieri per l’assunzione degli stessi con contratto di lavoro subordinato non stagionale per come richiesto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visto il decreto cautelare -OMISSIS-;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il dott. IO IG e uditi per le parti i difensori, avvocatessa Crosta per la società ricorrente ed avvocato Florio per le Amministrazioni intimate, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.1) Mercé atto di gravame incardinato ritualmente dinanzi questo Tribunale la società ricorrente, -OMISSIS- s.r.l. (di seguito per brevità -OMISSIS-.), ha impugnato le determinazioni specificate in epigrafe, prospettandone l’illegittimità per i motivi seguenti:
I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 394/1999 e dell’art. 22, comma 5 bis, d.lgs. n. 286/1998; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria e motivazione; difetto di ragionevolezza ;
II) Violazione dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 394/1999; annullamento con efficacia erga omnes del riferimento agli artt. 380 e 381 cod. proc. pen.; eccesso di potere per applicazione di norma annullata ;
III) Violazione dell’art. 22, comma 5 bis, d.lgs. n. 286/1998; erronea applicazione della normativa sui reati ostativi; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di diritto; eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica ;
IV) Eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzione; mancata considerazione dell’effettiva pericolosità ;
V) Difetto di motivazione e violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990; violazione del principio di legalità e dell’art. 97 Cost.; difetto di istruttoria .
1.2) Per quel che concerne i fatti oggetto del decidere ha esposto di avere presentato, nell’ambito delle quote d’ingresso stabilite dalla Programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per il triennio 2023/2025 ex d.P.C.M. 27.09.2023, nonché dalle procedure previste dal d.lgs. n. 286/1998, due istanze (incamerate, rispettivamente con i codici pratica -OMISSIS-), con le quali ha richiesto il rilascio del Nulla Osta questorile all’ingresso in Italia, per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato non stagionale, dei signori -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Tuttavia, dopo un pertinente preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis legge n. 241/1990 soltanto per la prima di tali pratiche, le suddette istanze sono state denegate, mercé le determinazioni impugnate dinanzi questo Tribunale, in considerazione di quanto disposto dall’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 394/1999.
1.3) In ordine alle deduzioni d’illegittimità prospettate in gravame, con il primo motivo di ricorso la -OMISSIS-. ha lamentato che le Amministrazioni intimate avrebbero assunto le proprie determinazioni, agendo in violazione di legge ed eccesso di potere, sotto il profilo del travisamento dei presupposti di fatto, avendole fondate tanto su un dato normativo errato, quanto su una valutazione inesatta della documentazione versata in atti.
La P.A. si sarebbe infatti limitata a fare un generico riferimento alla presenza di “reati ostativi” ascrivibili al rappresentante legale dell’-OMISSIS-., non specificando però quali erano effettivamente le imputazioni rilevanti ai fini del diniego in discorso; una giustificazione, da un canto inidonea ad esplicitare le ragioni in fatto e le considerazioni in diritto, fondamento delle determinazioni gravate; dall’altro non congruente con la disciplina di settore, che, all’art. 22, comma 5 bis , d.lgs. n. 286/1998, tipizza i reati “impedienti” il rilascio del N.O. questorile.
Mercé il secondo motivo di ricorso, invece, è stato dedotto che gli atti gravati sarebbero stati adottati in forza di una norma, in realtà, non più in vigore, dal momento che l’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 394/1999, è stato annullato con efficacia erga omnes dal Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia con sentenza n. 780/2005, nella parte in cui prevedeva il doveroso rilascio di un N.O. questorile negativo, allorché fossero risultate pendenti a carico dell’istante delle denunce per i reati, di cui agli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. ovvero altri reati previsti dal T.U. Immigrazione; e non fosse risultata la conclusione favorevole per l’interessato del relativo procedimento penale o non fosse stata applicata nei suoi confronti una misura di prevenzione (salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione).
Mercé il successivo terzo motivo di gravame la -OMISSIS-. ha dedotto dall’estraneità dei fatti di reato rimproveratele dal novero di quelli, di cui all’art. 22, comma 5 bis cit. (trattandosi, per lo più, di condanne per emissione di assegni a vuoto, reato ormai depenalizzato, in alcuni casi seguite da amnistia o da estinzione della pena), ulteriori profili di vizio di violazione di legge e di eccesso di potere.
Ancora, col quarto motivo la società ricorrente ha prospettato che gli atti impugnati sarebbero, in ogni caso, da considerare viziati per eccesso di potere sotto il profilo dell’irragionevolezza e della sproporzione, dal momento che la P.A. avrebbe fatto un’applicazione “automatica” della disciplina attinente alle preclusioni soggettive al rilascio del N.O. questorile, omettendo l’indispensabile valutazione circa l’effettiva e concreta pericolosità sociale dell’interessato.
Infine, con l’ultimo motivo di gravame, sotto un primo profilo, è stata (nella sostanza) reiterata la censura di violazione della disciplina sugli incombenti motivazionali dei provvedimenti amministrativi, di cui al primo motivo.
Sotto altro e concorrente profilo è stata lamentata la violazione del principio di legalità , laddove impone alla P.A. di esercitare i suoi poteri solo nei casi e con le modalità fissate dalla legge; parametro di azione, a cui le Amministrazioni intimate non si sarebbero attenute nel caso oggetto del decidere, avendo applicato dei criteri non previsti effettivamente dalla legge ai fini del diniego del N.O. questorile.
2) Dapprima con decreto cautelare -OMISSIS- del signor Presidente del Tribunale, poi con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, l’istanza cautelare di parte ricorrente è stata accolta, in ragione della fondatezza delle deduzioni attinenti all’abrogazione delle fonti normative richiamate a supporto delle determinazioni gravate.
Infine, all’udienza pubblica del 05.02.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3) In applicazione del principio di economia dei mezzi processuali il Tribunale ritiene di esaminare in via preliminare il secondo motivo di ricorso, il quale risulta fondato per le motivazioni che seguono.
L’atto impugnato reca la seguente (e laconica) motivazione: “MOTIVAZIONI PROVVEDIMENTO. MOTIVAZIONI QUESTURA: -OMISSIS-: NULLA OSTA RIFIUTATO AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA 2 DEL D.P.R. NR. 394/1999”.
Dal canto suo il d.P.R. 31.08.1999 n. 394, cioè il Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 , dispone al suo art. 31, rubricato Nulla Osta dello Sportello Unico e Visto d’ingresso , quanto segue:
“1) In presenza di certificazione negativa pervenuta dal Centro per l’Impiego competente od in caso di espressa conferma della richiesta di Nulla Osta da parte del datore di lavoro o, comunque, decorsi 20 giorni senza alcun riscontro del Centro per l’Impiego, lo Sportello Unico richiede al Questore della stessa sede, tramite procedura telematica, la verifica della sussistenza o meno, nei confronti del lavoratore straniero, di motivi ostativi all’ingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato e, nei confronti del datore di lavoro, di motivi ostativi di cui al comma 2. 2) Il Questore esprime parere contrario al rilascio del Nulla Osta qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di un’impresa individuale ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti dell’organo di amministrazione della società, risultino denunciati per uno dei reati previsti dal Testo Unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell’interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione. 3) Lo Sportello Unico acquisisce dalle Direzioni provinciali del lavoro, tramite procedura telematica, la verifica dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma degli articoli 3, comma 4 e 21, del Testo Unico. 4) In assenza di motivi ostativi, di cui al comma 1 e nell’ipotesi di verifica positiva dei limiti di cui al comma 3, lo Sportello Unico provvede alla convocazione del datore di lavoro per il rilascio del Nulla Osta, la cui validità è di sei mesi dalla data del rilascio stesso. 5) Lo Sportello Unico, accertati i dati identificativi del lavoratore straniero e acquisito il parere del Questore, verifica l’esistenza del codice fiscale o ne richiede l’attribuzione, secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro dell’Interno, di cui all’articolo 11, comma 2. 6) Lo Sportello Unico, in presenza di espressa richiesta formulata dal datore di lavoro, anche ai sensi dell’articolo 30 bis, comma 5, trasmette la documentazione di cui all’articolo 30 bis, commi 2 e 3, ivi compreso il codice fiscale, nonché il relativo nullaosta agli uffici consolari. Nell’ipotesi di trasmissione della documentazione per via telematica, lo Sportello Unico si avvale del collegamento previsto con l’archivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli Affari Esteri. 7) Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dell’avvenuto rilascio del Nulla Osta, al fine di consentirgli di richiedere il visto d’ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare competente, entro i termini di validità del Nulla Osta. 8) La rappresentanza diplomatica o consolare, alla quale sia pervenuta la documentazione di cui al comma 6, comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e rilascia, previa verifica dei presupposti di cui all’articolo 5, il visto d’ingresso, comprensivo del codice fiscale, entro 30 giorni dalla data di richiesta del visto da parte dell’interessato, dandone comunicazione, per via telematica, al Ministero dell’Interno, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, all’I.N.P.S. ed all’I.N.A.I.L. Lo straniero viene informato dell’obbligo di presentazione allo Sportello Unico, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, ai sensi dell’articolo 35”.
Come correttamente dedotto dalla società ricorrente, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha annullato il comma secondo della disposizione in discorso, considerandolo in insanabile contrasto con il principio di ragionevolezza , di cui all’art. 3 Cost.
Invero, vincolando il Questore ad esprimere parere contrario al rilascio del N.O. all’ingresso e al soggiorno del lavoratore extracomunitario, allorché il datore di lavoro risultava denunciato per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. (o dal T.U. Immigrazione) ed in mancanza di una conclusione favorevole del relativo procedimento penale ovvero dell’applicazione di una misura di prevenzione, il legislatore aveva finito per far derivare in modo automatico delle conseguenze sfavorevoli per il destinatario dall’esistenza di una mera denuncia a suo carico; senza alcun margine di verifica né da parte di un giudice, né da parte dell’Autorità amministrativa, circa la colpevolezza o la pericolosità del soggetto; in palese dispregio quindi del principio di ragionevolezza (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sent. 04.10.2005, n. 780).
Posta tale premessa e stante la natura di atto normativo del d.P.R. in discorso, alla luce di un consolidato indirizzo interpretativo, dal quale questo Tribunale non vede ragione per decampare, il suo annullamento in parte qua deve essere considerato tale da produrre effetti erga omnes , quindi anche rispetto all’odierna controversia (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 25.03.1998, n. 371 ed in senso conforme ibidem della stessa Sezione, sent. 04.03.1998, n.224; Sez. V, sent. 16.05.2011, n.2951; Sez. VI, sent. 09.03.2011, n. 1469).
Di talché il secondo motivo di ricorso deve essere accolto, con assorbimento delle ulteriori deduzioni d’illegittimità prospettate dalla ricorrente e fatte salve le nuove determinazioni, che le Amministrazioni intimate vorranno assumere in ordine alla fattispecie oggetto del decidere.
Invero, la decisione del T.A.R. Friuli Venezia Giulia non ha abrogato il potere questorile sulla valutazione dei precedenti del soggetto istante; piuttosto ha eliminato il meccanismo automatico, testé descritto. Pertanto le ulteriori determinazioni della P.A., costituendo espressione di poteri non ancora esercitati dalla medesima, restano estranee agli effetti dell’odierna decisione, stante quanto disposto dall’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., nel punto in cui vieta al giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancor esercitati.
4) Per quanto concerne infine il regolamento delle spese del giudizio, le stesse, in ragione della regola della soccombenza, devono essere poste a carico solidale delle Amministrazioni intimate e liquidate come dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti gravati fatti salvi i nuovi provvedimenti della Pubblica Amministrazione.
Condanna le Amministrazioni intimate in solido tra di loro al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone ovvero gli enti citati nella presente sentenza.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO AL, Presidente
IO IG, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO IG | RO AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.