TAR Palermo, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 895
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Decreto cautelare 25 luglio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
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Sentenza 31 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 394/1999 e dell’art. 22, comma 5 bis, d.lgs. n. 286/1998; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria e motivazione; difetto di ragionevolezza

    Il Tribunale ritiene fondato il motivo relativo all'erronea applicazione della normativa, poiché il comma 2 dell'art. 31 del d.P.R. n. 394/1999, su cui si basava il diniego, è stato annullato con efficacia erga omnes dal TAR Friuli Venezia Giulia con sentenza n. 780/2005, in quanto in contrasto con il principio di ragionevolezza. Tale annullamento ha effetti anche nella presente controversia.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 394/1999; annullamento con efficacia erga omnes del riferimento agli artt. 380 e 381 cod. proc. pen.; eccesso di potere per applicazione di norma annullata

    Il Tribunale accoglie questo motivo ritenendo che l'annullamento della norma di riferimento da parte del TAR Friuli Venezia Giulia abbia effetti erga omnes, rendendo illegittimo il provvedimento impugnato basato su tale norma.

  • Altro
    Violazione dell’art. 22, comma 5 bis, d.lgs. n. 286/1998; erronea applicazione della normativa sui reati ostativi; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di diritto; eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica

    Questo motivo viene assorbito dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso, relativo all'illegittimità della norma applicata.

  • Altro
    Eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzione; mancata considerazione dell’effettiva pericolosità

    Questo motivo viene assorbito dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso, relativo all'illegittimità della norma applicata.

  • Altro
    Difetto di motivazione e violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990; violazione del principio di legalità e dell’art. 97 Cost.; difetto di istruttoria

    Questo motivo viene assorbito dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso, relativo all'illegittimità della norma applicata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 895
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 895
    Data del deposito : 31 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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