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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/10/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 915/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere relatore estensore dott.ssa Maria Angela Galioto Consigliera rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 915/2021
PROMOSSA DA
(C.F. e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Diego EL VE e dall'avv. Giuseppe Russotto, giusta procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Dario Controparte_1 C.F._3
RA e dall'avv. AT HI, giusta procura in atti;
APPELLATA
A cui è riunita la causa iscritta al n. r.g. 974/2023
pagina 1 di 18 PROMOSSA DA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. dall'avv. Diego Parte_1 C.F._1
EL VE e dall'avv. Giuseppe Russotto, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Dario RA e dall'avv. AT HI, giusta procura in atti;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 12/2004 R.G. (iniziata presso la soppressa sezione distaccata di Paternò), promossa da Parte_3
e , venne pignorato insieme ad altri
[...] Parte_4 Controparte_2 immobili un appartamento in villa sito in Belpasso, via Svezia 75, in catasto al foglio 44, particella 143, sub 4 e sub 5.
All'esito della vendita forzata, ottenne, in data 15 gennaio 2013, il decreto di Controparte_1 trasferimento del detto bene da parte del giudice dell'esecuzione del Tribunale di NI. In forza di tale titolo esecutivo, la stessa avviò esecuzione forzata per rilascio nei confronti debitori esecutati,
e , relativamente alla residua parte del terreno pertinenziale, Parte_4 Controparte_2 anch'essa compresa nel compendio pignorato, estesa circa 570 m² e censita al catasto fabbricati del
Comune di Belpasso al foglio 44, part. 143, sub 5. aveva già ottenuto il rilascio Controparte_1 dell'appartamento e di una porzione di terreno pertinenziale di circa 1.200 m².
I terzi e il figlio affermandosi possessori della parte di fondo oggetto Parte_1 Parte_2 dell'esecuzione per rilascio promossa ad istanza di in quanto pertinenza del loro Controparte_1 appartamento soprastante a quello acquistato da quest'ultima, si costituirono innanzi al giudice dell'esecuzione del Tribunale di NI e proposero opposizione, lamentando l'omessa notificazione dell'atto di precetto e del preavviso di rilascio d'immobile ed eccependo l'avvenuta usucapione del tratto di terreno in questione.
pagina 2 di 18 Con sentenza n. 2101/2021, pubblicata in data 7 maggio 2021, (resa nell'ambito del procedimento iscritto al n. 10348/2018 R.G.) il Tribunale di NI, definitivamente pronunciando, dichiarò
l'inammissibilità della parte della domanda riguardante l'omessa notificazione del precetto e del preavviso di rilascio, costituente un'opposizione agli atti esecutivi, e l'infondatezza di quella, costituente un'opposizione all'esecuzione, concernente “il capo di domanda riguardante l'avvenuta usucapione del fondo in questione”.
Con atto di citazione notificato il 4 giugno 2021, e hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 avverso la suddetta sentenza, formulando tre motivi di gravame.
Il giudizio è stato iscritto al n. 915/2021 di r.g.
Nella resistenza di questa Corte d'appello, con sentenza non definitiva n. Controparte_1
1673/2022, pubblicata in data 2 agosto 2022, ha rilevato che l'atto di appello contiene tre motivi di impugnazione: il primo riguarda la decisione concernente l'opposizione agli atti esecutivi (in primo grado dichiarata inammissibile per tardività), mentre i restanti due sono relativi alla parte della sentenza che ha deciso l'opposizione all'esecuzione (rigettata per infondatezza da parte del Tribunale).
Ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 618, secondo comma, c.p.c. il primo motivo di appello, relativo alla decisione sull'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Ha rimesso quindi la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, in ordine ai restanti motivi di gravame (concernenti la parte della sentenza di primo grado relativa all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.) per procedere all'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, riservando al definitivo anche la regolamentazione delle spese di lite.
All'udienza dell'11 settembre 2023, la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e successivamente rimessa sul ruolo per far luogo alla riunione con il giudizio iscritto al n. 974/2023 R.G., avente ad oggetto altro appello proposto da nei confronti di Parte_1
nel quale era dibattuta la medesima questione relativa all'avvenuto acquisto, o Controparte_1 meno, per usucapione ventennale, da parte della medesima appellante, della porzione di terreno di 600
m² circa, meglio indicata in atti, facente parte dell'immobile venduto all'asta e aggiudicato a nella procedura esecutiva immobiliare R.G. Esec. n. 12/04, giusta il decreto di Controparte_1 trasferimento n. 22/13 del giudice dell'esecuzione del Tribunale di NI, sezione distaccata di pagina 3 di 18 Paternò, del 15/17/2013. La riunione è stata ritenuta opportuna al fine di consentire la decisione dell'identica questione con un'unica pronuncia.
Il giudizio iscritto al n. 974/2023 R.G. ha tratto origine, in primo grado, dall'atto di citazione notificato in data 30 novembre 2015, con il quale aveva convenuto in giudizio, innanzi il Parte_1
Tribunale di NI, invocando l'accertamento dell'intervenuta usucapione, in suo Controparte_1 favore, nei confronti della convenuta, della piena proprietà del medesimo tratto di terreno. Nella resistenza della convenuta, il Tribunale, con sentenza n. 2507/2023 del 9 giugno 2023 (resa nel procedimento iscritto al n. 17936/2015 R.G.), rigettò la domanda, ritenendo insussistente un possesso utile ad usucapionem, ed escludendo la sussistenza di atti idonei a costituire interversione nel possesso.
Ha interposto appello avverso detta decisione sulla base di quattro motivi di gravame. Parte_1
Nel giudizio - che è stato iscritto al n. 974/2023 R.G. - si è costituita con comparsa Controparte_1 depositata il 31 ottobre 2023, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e opponendosi all'ammissione delle richieste istruttorie reiterate dall'appellante.
All'udienza dell'1.7.2024 è stata disposta la riunione dei due giudizi;
indi la causa è stata assunta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo per l'intervenuta applicazione del Presidente del
Collegio, in via esclusiva, a Tribunale di altro distretto.
In esito al deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
23 dicembre 2024, la causa è stata nuovamente posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Per quanto riguarda l'appello proposto nel giudizio iscritto al n. 915/2021 R.G., a seguito della sentenza non definitiva n. 1673/2022, emessa da questa Corte di appello e pubblicata in data 2 agosto
2022, e della successiva rimessione della causa sul ruolo, il presente giudizio deve proseguire con riferimento esclusivo ai residui motivi (secondo e terzo) dell'appello proposto da e dal Parte_1 figlio diretti contro la decisione - contenuta nella sentenza “formalmente unica” di primo Parte_2 grado - che ha rigettato l'opposizione all'esecuzione, come tale soggetta ad appello, a differenza della statuizione sull'opposizione agli atti esecutivi.
2. - È preliminare l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata per asserita violazione procedimentale.
pagina 4 di 18 L'appellata lamenta che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta da Controparte_1 innanzi al Tribunale, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, in quanto, essendo il titolo esecutivo costituito da un decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione, il rimedio esperibile sarebbe stato l'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.
2.1. - L'eccezione è inammissibile. Pur essendo vero che la non esperibilità dell'opposizione all'esecuzione può essere eccepita, come correttamente evidenziato dall'appellata, in qualunque momento del processo, anche nel giudizio di appello e finanche in quello di cassazione, trattandosi di eccezione processuale in senso lato non soggetta a decadenza, tale eccezione incontra, pur sempre, il limite rappresentato dalla formazione del giudicato interno.
Nel caso in esame, l'eccezione è stata sollevata solo in sede di precisazione delle conclusioni, senza che l'appellata abbia dedotto tale vizio come motivo di gravame incidentale nei termini e con le modalità previste dalla legge. Ne consegue che la questione incontra la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul punto dell'ammissibilità dell'opposizione, qualificata dal primo giudice come opposizione all'esecuzione e decisa nel merito. La mancata proposizione di rituale appello incidentale sul punto ha determinato la formazione del giudicato implicito per acquiescenza ex art. 329 c.p.c.
2.2. - Ad abundantiam, si evidenzia che l'eccezione è comunque infondata nel merito, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, laddove il titolo esecutivo di rilascio è costituito da decreto di trasferimento, non è configurabile il rimedio dell'opposizione di terzo di cui all'art. 404 c.p.c., il quale presuppone una sentenza (Cass. civ., Sez. III, 02 aprile 1997, n. 2869).
3. - Passando all'esame dei residui motivi dell'appello, preliminarmente si osserva che e Parte_1 hanno impugnato la sentenza con cui il Tribunale ha rigettato l'opposizione Parte_2 all'esecuzione forzata per rilascio, avviata nei loro confronti in base al decreto di trasferimento ottenuto da aggiudicataria in sede esecutiva. L'opposizione era fondata sull'eccezione di Controparte_1 intervenuta usucapione di una porzione di terreno di circa 600 m², parte di un lotto più ampio di 1800
m².
A sostegno dell'appello, gli appellanti espongono che l'immobile sito in Belpasso, via Svezia n. 75, è costituito da una villetta bifamiliare. ha acquistato nel 1992 la porzione al primo piano, Parte_1 mentre il fratello ha acquistato con un distinto atto rogato contestualmente il piano Controparte_3 terra e l'intero terreno circostante. Sin da subito, il terreno è stato materialmente diviso tra i due fratelli pagina 5 di 18 mediante la realizzazione di un muretto, che ha separato la porzione di 1200 m² a servizio del piano terra da quella di 600 m² a servizio del primo piano, goduta da Parte_1
Nel 2000, ha stipulato un contratto preliminare di vendita con i coniugi Controparte_3 Per_1
, promissari acquirenti, nel quale si prevedeva che la vendita avrebbe riguardato
[...] esclusivamente la porzione di terreno di circa 1200 m², escludendo quella nella disponibilità della sorella. A tal fine, fu incaricato il geometra di predisporre il frazionamento, Persona_2 depositato presso l'Ufficio Tecnico Erariale di NI il 27 marzo 2000, con successivo deposito degli elaborati planimetrici il 12 aprile 2000.
Tuttavia, nel rogito definitivo, stipulato in data 22 giugno 2000, non vi è alcun richiamo al contratto preliminare, e la descrizione del bene oggetto di vendita risulta erronea, secondo gli appellanti. L'atto indica, infatti, la vendita di un appartamento al piano terra con pertinenza di terreno di circa 1800 m², identificato catastalmente al NCEU come particella 143 sub 5, mentre in realtà il subalterno 5, nato dal frazionamento, ha una superficie di poco inferiore a 500 m², e la restante parte è stata censita come pertinenza dell'immobile sub 4, acquistato da in data 10 aprile 1992. Parte_1
Gli appellanti sostengono che non fu possibile rilevare immediatamente l'errore in sede di stipula dell'atto e che, in ogni caso, il comportamento successivo delle parti conferma la volontà originaria di escludere la porzione di 600 m² dalla vendita. In particolare, l'acquirente non ha mai Pt_4 rivendicato diritti su tale porzione, che è rimasta nella disponibilità esclusiva di e del Parte_1 figlio.
Alla luce di tali circostanze, gli appellanti ritengono che il possesso esercitato sulla porzione di terreno sia stato continuo, pacifico e pubblico, e che il rogito definitivo non abbia trasferito la proprietà del subalterno 5, che non sarebbe mai entrato nella titolarità degli esecutati. Da ciò deriverebbe l'illegittimità dell'esecuzione forzata e la fondatezza dell'opposizione, che il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato.
4. - Sulla base delle premesse di fatto sopra richiamate, con il terzo motivo di gravame - da esaminarsi con priorità rispetto al secondo - gli appellanti hanno riproposto la richiesta di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione della causa pendente innanzi al Tribunale di
NI al n. 17936/2015 di R.G. Essi deducono l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità necessaria tra le due cause e si dolgono del rigetto della predetta richiesta da parte del primo giudice, ritenendo pagina 6 di 18 che quest'ultimo abbia fatto applicazione di un orientamento giurisprudenziale non pertinente al caso concreto.
Tuttavia, osserva il Collegio che la questione risulta superata dall'avvenuta riunione, nel presente grado di appello, dei giudizi che si assumono legati da un nesso di pregiudizialità necessaria.
5. - Il secondo motivo di appello censura la statuizione di rigetto dell'opposizione all'esecuzione e si fonda sulla riproposizione dell'eccezione di intervenuta usucapione e sul dedotto mancato acquisto dell'immobile da parte dell'aggiudicataria Controparte_1
6. - Deve essere preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del predetto motivo di appello limitatamente alla doglianza contenuta nell'ultima parte del punto II.2 (v. pag. 14), con la quale, gli appellanti, assumendo che il primo giudice non avrebbe correttamente indagato sull'effettivo oggetto del contratto di compravendita del 22 giugno 2000, contestano il diritto della ad agire in via CP_1 esecutiva per il rilascio del terreno in questione, in quanto, a loro avviso, il decreto di trasferimento - titolo esecutivo non avrebbe potuto riguardare beni mai entrati nella sfera di dominio dell'esecutato.
Osserva il Collegio che nel giudizio di primo grado non risulta formulata alcuna specifica contestazione del diritto della di agire in via esecutiva per il rilascio del tratto di terreno, fondata sull'assunto CP_1 che tale porzione non fosse stata oggetto di pignoramento, né effettivamente ricompresa nella compravendita stipulata tra e i coniugi . Controparte_3 Controparte_4
Al contrario, dagli atti della procedura di espropriazione forzata immobiliare (n. 12/04 R.G. Es.) emerge che la particella 143 subalterno 5 faceva parte del compendio pignorato e successivamente aggiudicato all'odierna appellata, essendo espressamente riportata, senza alcuna limitazione, nel decreto di trasferimento. Tale circostanza è confermata anche dalla relazione suppletiva dell'esperto stimatore, ing. che ha attestato che la superficie totale del lotto era coincidente con quella Per_3 indicata nel rogito notarile, ossia 1800 m², e ha confermato che entrambi i subalterni (4 e n. 5) sono stati oggetto dell'esecuzione (v. pag. 8 della relazione).
Inoltre, si rileva che, in ogni caso, tale questione non è stata oggetto di specifica opposizione all'esecuzione, come si evince dalla sentenza impugnata.
In particolare, il giudice di primo grado (v. sentenza n. 2191/2021 pagg. 3-4) ha qualificato il capo di domanda relativo all'avvenuta usucapione del fondo in questione come opposizione all'esecuzione,
pagina 7 di 18 finalizzata a contestare l'esistenza del diritto della di procedere ad esecuzione forzata, e ha CP_1 ritenuto tale opposizione infondata.
A tal riguardo, il Tribunale ha osservato che a partire dalla data di acquisto del proprio Parte_1 immobile (10 aprile 1992), ha esercitato una servitù attiva di passaggio dal cortile posto al piano terra antistante l'appartamento acquistato, unitamente a tutto il terreno circostante, identificato catastalmente come particella 143 subalterno 5, dell'estensione di circa 1800 m², acquistato dal fratello CP_3 con atto di pari data.
[...]
A decorrere da tale data, non risulta prodotto alcun atto idoneo a dimostrare un comportamento uti dominus da parte della sul fondo in questione. Al contrario, è documentato che il fratello Pt_1 dell'opponente ha acquistato l'intero lotto di terreno nel 1992 e lo ha venduto nel 2000 ai coniugi
, i quali hanno successivamente subito l'esecuzione immobiliare che ha condotto Controparte_4 all'aggiudicazione in favore di senza alcuna limitazione quanto all'estensione del Controparte_1 terreno.
Il giudice ha quindi concluso per l'infondatezza dell'eccezione di usucapione, anche in considerazione del mancato decorso del termine necessario per l'acquisto della proprietà a titolo originario da parte di
Parte_1
Pertanto, l'unica questione effettivamente oggetto del giudizio di primo grado, quanto all'opposizione all'esecuzione proposta da e è stata quella relativa alla pretesa usucapione Parte_1 Parte_2 da parte di Parte_1
7. – Le restanti censure formulate nel secondo motivo di appello di e Parte_1 Parte_2 hanno ad oggetto 1) la sussistenza degli elementi indicativi del possesso uti dominus (v. punto II.1); 2)
l'erronea valutazione circa l'inammissibilità o l'irrilevanza delle prove testimoniali richieste e la loro riproposizione (v. punto II.2 nella restante parte); 3) l'erronea applicazione degli artt. 1167, 2943 e
2944 c.c., con particolare riferimento all'incapacità degli atti dispositivi a interrompere il decorso dell'usucapione (v. punto II.3).
8. – Analoghe censure sono state formulate da nell'atto di appello avverso la sentenza n. Parte_1
2507/2023 del Tribunale di NI, che ha rigettato la sua autonoma domanda di usucapione relativa al medesimo stacco di terreno.
pagina 8 di 18 8.1. - In particolare, con il primo motivo di gravame (v. punto 1), articolato in due censure, l'appellante contesta la decisione del giudice di primo grado che ha ritenuto non provata l'interversione del possesso sul terreno oggetto di giudizio ai sensi dell'art. 1164 c.c., ritenendo che il terreno fosse gravato da mera servitù di passaggio.
L'appellante ritiene tale ricostruzione errata e non condivisibile sotto molteplici profili, evidenziando che solo una porzione limitata del terreno (“A”) è funzionale al passaggio per accedere alle scale che conducono al piano superiore, mentre la porzione “B”, ben più ampia, è quella su cui deve concentrarsi l'accertamento dell'intervenuta usucapione (v. punto 1.2).
Inoltre, al punto 1.3. dell'atto di appello, l'appellante richiama una serie di attività materiali che, a suo avviso, risultano idonee a realizzare esclusione dei terzi dal godimento della porzione “B” e che devono essere valutate come manifestazione di un possesso animo domini. Segnatamente: - la realizzazione di un muretto divisorio sin dal 1992; - l'impedimento dell'accesso carrabile al fratello, venutosi a trovare nella necessità di realizzare un nuovo ingresso per accedere alla propria porzione di terreno;
- la manutenzione e coltivazione del terreno a cura e spese della - la costruzione di un immobile Pt_1 indipendente sulla porzione “B”, destinato a residenza stabile della famiglia del figlio Parte_2
Secondo l'appellante, tali elementi sono univocamente indicativi di un possesso pacifico, pubblico e continuativo, esercitato con volontà di escludere gli altri e di comportarsi come proprietaria, in contrasto con la ricostruzione fornita dal giudice di primo grado.
Si deduce pertanto la violazione degli artt. 1158 e 1164 c.c., per avere il Tribunale erroneamente escluso l'interversione del possesso e il possesso uti dominus.
8.2. – Con il secondo motivo, si deduce l'inesistenza di atti interruttivi o di elementi contrari al possesso uti dominus, ritenendo che il mero errore di trascrizione contenuto nell'atto di compravendita del 22/06/2000 non ha inciso sul possesso uti dominus dell'appellante.
8.3. - Il terzo motivo attiene all'inesistenza di prova contraria all'atto di compravendita stipulato da con i coniugi – . Si sostiene che gli atti dispositivi siano res inter Controparte_3 Pt_4 CP_2 alios acta, come tale non opponibile al possessore ad usucapionem. Inoltre, si deduce che le prove testimoniali richieste non miravano a contraddire l'atto pubblico, ma a chiarire la reale volontà delle parti contraenti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., in linea con quanto già sostenuto nel giudizio riunito.
pagina 9 di 18 8.4. - Infine, con il quarto e ultimo motivo, si contesta la mancata ammissione della prova testimoniale, ritenuta erronea sia sotto il profilo dell'inammissibilità che della irrilevanza.
9. - L'identità della questione affrontata e la parziale ripetitività delle argomentazioni svolte nell'uno e nell'altro appello consigliano la trattazione unitaria delle doglianze relative alla sussistenza del possesso uti dominus, formulate nel secondo motivo dell'appello proposto da e (v. Parte_1 Parte_2 punto II.1) e nel primo motivo dell'appello proposto dalla sola Parte_1
Le predette doglianze risultano infondate alla luce delle seguenti considerazioni.
Secondo la prospettazione degli appellanti, sin dall'acquisto degli immobili nel 1992, il terreno circostante la palazzina - originariamente unico - sarebbe stato diviso materialmente tra i due fratelli mediante la costruzione di un muretto. La porzione più estesa, pari a circa 1200 m², sarebbe rimasta nella disponibilità di mentre la porzione minore (circa 600 m²) sarebbe stata da Controparte_3 subito goduta in via esclusiva da la quale vi avrebbe realizzato opere di sistemazione, Parte_1 piantumazioni e, soprattutto, la costruzione di un immobile nel quale risiede stabilmente Parte_2 con la propria famiglia. Tali circostanze, secondo gli appellanti, dimostrerebbero non solo il corpus possessionis, ma anche l'animus possidendi, essendo il godimento esercitato in modo esclusivo, pacifico e protratto nel tempo, senza contestazioni da parte dei proprietari formali.
A fronte di tali allegazioni, deve ritenersi – ad avviso del Collegio – l'insussistenza dell'elemento soggettivo del possesso utile ai fini dell'usucapione, ovvero l'animus possidendi, non potendo ritenersi integrata un'interversione del possesso ai sensi dell'art. 1141, comma 2, c.c.
Più in dettaglio, come risulta dalla lettura dell'atto di citazione di primo grado nel giudizio n.
17936/2015 R.G., a sostegno della domanda di usucapione relativa al tratto di terreno di circa 600 m², ha dedotto, in particolare, che, con distinti atti di compravendita stipulati in data 10 Parte_1 aprile 1992, a rogito del medesimo notaio di NI, lei e il fratello Persona_4 CP_3 hanno acquistato due appartamenti facenti parte di una palazzina bifamiliare sita in Belpasso,
[...] via Svezia n. 75. L'intero complesso immobiliare era circondato da un terreno, all'epoca censito al catasto fabbricati del Comune di Belpasso, foglio 44, particella 143, subalterno 5, dell'estensione complessiva di circa 1800 m². Secondo la prospettazione dell'appellante, il terreno fu formalmente acquistato dal fratello unitamente all'appartamento al piano terra. Tuttavia, i Controparte_3 fratelli ne avevano concordato una suddivisione materiale: 1200 m² sarebbero rimasti nella pagina 10 di 18 disponibilità del fratello, mentre 600 m² sarebbero stati destinati alla sorella. In esecuzione di tale accordo, avrebbe corrisposto al fratello la propria quota del prezzo relativa alla porzione Parte_1 di terreno a lei destinata. Successivamente, i due fratelli, divenuti proprietari degli appartamenti, avrebbero eseguito dapprima opere di rifinitura della palazzina e dei rispettivi appartamenti e poi lavori di sbancamento, risanamento strutturale, posa del massetto, suddividendo il terreno circostante mediante la costruzione di un muro divisorio, che lasciava in uso al fratello lo stacco di terreno esteso circa 1200 m², mentre la avrebbe posseduto lo stacco di terreno di circa 600 m², come Pt_1 documentato anche dalle fotografie allegate.
Dello stesso tenore sono i capitoli di prova 1, 2, 3, 4 e 5, finalizzati a dimostrare che l'acquisto effettuato da aveva avuto ad oggetto l'appartamento e solo formalmente l'intero Controparte_3 terreno, del quale la porzione a nord di circa 600 m², accessibile da un cancello carrabile, era sin dall'origine nella disponibilità esclusiva della sorella (capitolo n. 1). Il fratello e la sorella non avevano acquistato indivisamente la particella 143 sub 5, stante che la suddivisione dell'intera area tra loro non doveva avvenire al 50%, ma per quote differenti (1200 m² al fratello, 600 m² alla sorella), con successivo frazionamento da effettuarsi in caso di vendita a terzi (capitolo n. 2). Non appena acquistati beni, i due fratelli avevano materialmente diviso il terreno in modo da delimitare chiaramente i due appezzamenti di terreno (capitolo n. 3). Sin dall'atto di acquisto, aveva occupato e Parte_1 posseduto indisturbatamente la porzione di 600 m², delimitandola con un muro in cemento, piantando alberi, lavorando il terreno, affrontando tutte le spese connesse, esercitando il possesso in via esclusiva e senza autorizzazioni da parte del fratello o di terzi (capitolo n. 4). La stessa aveva corrisposto al fratello l'intero importo relativo alla porzione di terreno e la propria quota delle spese per il frazionamento (capitolo n. 5).
Tali allegazioni e richieste istruttorie sono state riproposte anche nel giudizio di opposizione all'esecuzione, fondato sull'avvenuta usucapione della medesima porzione di terreno, e in entrambi i giudizi la prova per testi non è stata ammessa dai giudici di primo grado ed è stata reiterata in appello.
10. - Alla luce di tale prospettazione dei fatti, come ulteriormente dettagliata in sede di formulazione dei capitoli della richiesta prova per testi, va ribadito – conformemente alla ricostruzione operata dal
Tribunale nella sentenza 2507/2023 - che ha dedotto di aver goduto in via esclusiva Parte_1 della porzione oggetto di causa in esecuzione di un accordo informale con il fratello, divenuto pagina 11 di 18 proprietario dell'intero terreno, accordo avente contenuto assimilabile, quanto agli effetti, pur nella diversità delle fattispecie, a una promessa di vendita con effetti anticipati.
Secondo quanto esposto dagli appellanti, i fratelli avrebbero sin dall'acquisto suddiviso di fatto il terreno in due porzioni, ciascuna destinata a servire l'immobile di proprietà di ognuno. In tale contesto, avrebbe corrisposto la propria quota del prezzo e, successivamente, anche le spese per il Parte_1 frazionamento catastale, curato dal fratello.
Tuttavia, tale ricostruzione non è sufficiente a fondare un possesso uti dominus, in quanto la detenzione esercitata dalla seppur qualificata e fondata su un accordo informale, non si è mai tradotta in Pt_1 una manifestazione di volontà contraria al possesso del fratello, né in atti recettizi idonei a escludere il titolo originario.
Correttamente, in particolare, il giudice della causa 17936/2015 R.G. ha ritenuto configurabile, nel caso di specie, un'ipotesi di consegna dell'immobile anticipata rispetto alla formalizzazione del rogito, senza che possa attribuirsi rilievo giuridico ad una pattuizione verbale priva della forma scritta richiesta ad substantiam per la compravendita dei beni immobili, come affermato dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n. 21726/2019.
Da quanto precede consegue che in tale contesto risulta pertinente il principio affermato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 7930 del 27/03/2008, secondo cui, quando tra le parti viene convenuta la consegna del bene immobile prima della stipula del relativo rogito di compravendita, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, ma la disponibilità del bene conseguita dall'acquirente si fonda su un contratto di comodato funzionalmente collegato con la compravendita, produttivo di meri effetti obbligatori. In tal senso, la Corte di cassazione ha chiarito che
“la relazione con la res del soggetto anticipatamente immesso nella sua disponibilità, pertanto, non costituisce possesso ma semplice detenzione qualificata, salva la dimostrazione - a cura della parte interessata - dell'esistenza di un atto di interversio possessionis utile a far decorrere, in favore del soggetto che la materiale disponibilità dell'immobile, il decorso del termine utile per la sua usucapione”.
Nella specie, pertanto, essendo accertato che la relazione di fatto con la cosa da parte di Parte_1 ha avuto inizio a titolo di detenzione, in virtù di un rapporto assimilabile a un comodato concesso dal fratello, incombeva sugli appellanti l'onere di provare l'esistenza di un atto di interversione del pagina 12 di 18 possesso. Contrariamente a quanto sostenuto dagli stessi, il Tribunale ha correttamente ritenuto che tale onere non sia stato assolto, anche se la motivazione della sentenza 2101/2021 va integrata nel senso sopra esposto.
Va ribadito che, ai sensi dell'art. 1141, secondo comma, c.c., non può assumere rilievo la realizzazione del muro divisorio, ove concertata tra i fratelli. La giurisprudenza ha chiarito che la costruzione di un muro da parte del detentore, se autorizzata o concordata con il proprietario, non costituisce atto di interversione (Cass. n. 21690/2014).
La recinzione del terreno, la manutenzione, la piantumazione di alberi, la realizzazione di opere edilizie e l'uso esclusivo della porzione di 600 m², pur costituendo indici di un godimento autonomo, sono compatibili con l'esecuzione di un accordo informale che, per stessa ammissione degli appellanti, presupponeva la futura stipula di un atto pubblico di trasferimento, mai intervenuto. Il comportamento della non si è posto in opposizione al possessore, in assenza di un atto d'interversione idoneo Pt_1 ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente.
Giova rammentare che l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso. Essa può avvenire anche attraverso il compimento di sole attività materiali, ma solo se accompagnate da indizi univoci e riconoscibili, dai quali si possa desumere l'intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio, vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa (Cass. n.
1796/2022; Cass. 20508/2019; Cass. 27584/2013).
La Corte di cassazione ha inoltre precisato che l'accertamento dell'interversione è rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare l'intero complesso dei poteri esercitati sul bene, tenendo conto anche del comportamento del proprietario. Per il perfezionamento dell'usucapione è necessaria una manifestazione del dominio esclusivo sulla res, attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, la cui prova grava su chi invoca l'usucapione
(Cass. n. 30549/2019).
pagina 13 di 18 Pertanto, non pare revocabile in dubbio che, in via generale e astratta, la recinzione del fondo possa manifestare la volontà di comportarsi come proprietario, costituendo l'estrinsecazione di una facoltà tipica del diritto dominicale. Tuttavia, tale principio trova applicazione nei casi in cui la recinzione sia realizzata in opposizione al proprietario, e non già nell'ipotesi prospettata nel caso di specie, nella quale il muro divisorio di delimitazione ha costituito, per espressa ammissione degli appellanti, esecuzione di un accordo informale con il possessore originario, nei cui confronti manca, quindi, qualsiasi opposizione.
Nel caso in esame, non risulta provata alcuna opposizione da parte di nei confronti del Parte_1 fratello, né alcun atto idoneo a mutare il titolo della relazione con la cosa. Il godimento del terreno, pur continuativo ed esclusivo, non si è mai tradotto in un possesso uti dominus, ma è rimasto nell'ambito di una detenzione qualificata, fondata su un accordo informale privo di effetti traslativi.
Deve inoltre rilevarsi che nessuno dei capitoli di prova già articolati e reiterati con gli appelli ha riguardato specificamente la dedotta attività di edificazione del suolo oggetto del giudizio da parte della con la conseguenza che è rimasto del tutto indimostrato il decorso del termine ventennale Pt_1 per l'usucapione.
In ogni caso, anche con riferimento all'attività edilizia realizzata dalla – risultante come fatto Pt_1 storico in sé dal materiale documentale acquisito – valgono le medesime considerazioni già svolte in relazione alla recinzione del fondo, dovendo presumersi il consenso, almeno tacito, del fratello.
Ai fini dell'interversione del possesso, ai sensi dell'art. 1141, comma 2, c.c., l'edificazione di un fabbricato sul terreno ricevuto in detenzione, se espressamente autorizzata dal proprietario, non costituisce attività posta in essere contro il possessore, e non può, conseguentemente, essere invocata dal detentore quale atto di opposizione idoneo a mutare il titolo del rapporto con la cosa (Cass. n.
27584/2013).
In mancanza di interversione del possesso, la domanda di usucapione non poteva che essere rigettata, così come l'opposizione all'esecuzione, non potendo ritenersi decorso il termine utile ai sensi dell'art. 1158 c.c.
11. – La riscontrata insussistenza degli estremi del possesso uti dominus, per le ragioni esposte, conduce al rigetto anche dei motivi di appello relativi alla mancata ammissione della prova testimoniale
(punto II.
2. dell'appello di e e punto 4 dell'appello della sola . Parte_1 Parte_2 Pt_1
pagina 14 di 18 A prescindere da ogni considerazione in ordine ai profili di ammissibilità del mezzo istruttorio, non può che esprimersi - alla luce di quanto già osservato - una valutazione negativa in ordine all'idoneità delle circostanze dedotte ad oggetto della prova testimoniale offerta dagli appellanti a fornire un adeguato fondamento probatorio alla prospettazione del possesso uti domina esercitato per oltre venti anni da
Parte_1
12. – Tali conclusioni comportano, inoltre, l'assorbimento delle restanti censure, le quali, muovendo dal presupposto - in realtà insussistente - che fosse stata raggiunta prova del possesso uti dominus, sono preordinate ad escludere l'esistenza di atti interruttivi del decorso del termine ventennale per l'usucapione, a negare l'incidenza sul possesso ad usucapionem degli atti di disposizione del diritto dominicale da parte del proprietario nonché a censurare la ritenuta inammissibilità della prova per testi
(v. punti II.2 in parte e II.
3. dell'atto di appello di e e punti 2 e 3 dell'atto Parte_1 Parte_2 di appello proposto dalla sola . Parte_1
13. – Dalle considerazioni sin qui svolte discende il rigetto integrale degli appelli proposti nei confronti di nei giudizi riuniti. Controparte_1
13.1. - Nel giudizio iscritto al n. 915/2021 R.G., le spese processuali seguono la totale soccombenza degli appellanti, atteso il rigetto degli appelli proposti da e sia avverso la Parte_1 Parte_2 decisione di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi, sia contro il rigetto dell'opposizione all'esecuzione. Conseguentemente, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., gli appellanti vanno condannati, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente grado sostenute dall'appellata CP_1
liquidate, come indicato in dispositivo, in base ai parametri di cui al vigente D.M. n. 147 del
[...]
2022 e tenendo conto del valore della controversia (compreso nello scaglione da 26.000,01 a
52.000,00) per tutte le fasi effettivamente espletate. Per la sola fase di trattazione, si applicano i valori minimi, in considerazione del mancato svolgimento, nel presente giudizio, di attività propriamente istruttoria. Il compenso unico è pertanto determinato in complessivi € 8.469,00, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisionale.
13.2. - Inoltre, l'appellante in applicazione del principio della soccombenza (art. 91 Parte_1
c.p.c.), va altresì condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dall'appellata CP_1 per il giudizio iscritto al n. 974/2023 R.G., riunito al primo.
[...]
pagina 15 di 18 Non può farsi luogo a una liquidazione cumulativa per entrambi i giudizi riuniti, in quanto, come ripetutamente affermato dalla Corte di cassazione, nel giudizio con pluralità di parti, e soprattutto quando si tratti di più cause autonome, ancorché connesse e riunite in un solo processo, occorre, al fine delle spese, considerare distintamente la reciprocità delle posizioni processuali e sostanziali delle parti medesime (Cass. n. 6850 del 21/06/1993).
Ne consegue che le spese relative alla distinta ed autonoma causa riunita (n. 974/2023 R.G.), proposta dalla sola nei confronti di devono essere poste esclusivamente a Parte_1 Controparte_1 carico della medesima appellante, rimasta soccombente, e non anche a carico di il quale Parte_2
– pur avvalendosi dei medesimi difensori - non è parte di tale giudizio. Tenuto conto della difesa comune e congiuntamente espletata, si ritiene equo, nella liquidazione delle spese del giudizio riunito n. 974/2023 R.G., applicare i valori minimi per le fasi di studio e introduttiva e, dal momento della riunione, attribuire la sola maggiorazione del compenso per le fasi di trattazione e decisionale, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, applicabile quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione, e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti. Il compenso unico è determinato così complessivamente in € 3.236,00.
13.3. - Le somme liquidate in favore di a titolo di spese processuali vanno distratte in Controparte_1 favore dei suoi difensori, che hanno dichiarato di avere anticipato gli esborsi e non riscosso i compensi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
14. - La domanda - proposta dall'appellata - di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. è infondata e va rigettata.
Non risultano invero specifici e univoci elementi, idonei a comprovare il necessario elemento soggettivo della responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c.
15. - Atteso l'integrale rigetto degli appelli, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per le rispettive impugnazioni a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 915/2021 R.G., così provvede:
pagina 16 di 18 - rigetta l'appello proposto da e nei confronti di avverso Parte_1 Parte_2 Controparte_5 la decisione di rigetto dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. contenuta nella sentenza impugnata, n. 2101/2021 del 7 maggio 2021 del Tribunale di NI (resa nell'ambito del procedimento iscritto al n. 10348/2018 R.G.), che conferma integralmente;
- relativamente al giudizio riunito n. 974/2023 R.G., rigetta l'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 2507/2023 del 9 giugno 2023 del Tribunale di Controparte_1
NI (resa nel procedimento iscritto al n. 17936/2015 R.G.), che conferma;
- condanna gli appellanti e in solido al pagamento delle spese sostenute Parte_1 Parte_2 dall'appellata per il giudizio n. 915/2021 R.G., che liquida in complessivi € 8.469,00 Controparte_1 per compenso unico, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- condanna al pagamento delle sostenute da per il giudizio n. Parte_1 Controparte_1
974/2023 R.G., che liquida in complessivi € 3.236,00 per compenso unico, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- dispone la distrazione degli importi liquidati a titolo di spese processuali in favore degli avvocati
Dario RA e AT HI, ex art. 93 c.p.c.;
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta da Controparte_1
- ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in NI il 22 settembre 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte d'appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
pagina 17 di 18 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere relatore estensore dott.ssa Maria Angela Galioto Consigliera rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 915/2021
PROMOSSA DA
(C.F. e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Diego EL VE e dall'avv. Giuseppe Russotto, giusta procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Dario Controparte_1 C.F._3
RA e dall'avv. AT HI, giusta procura in atti;
APPELLATA
A cui è riunita la causa iscritta al n. r.g. 974/2023
pagina 1 di 18 PROMOSSA DA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. dall'avv. Diego Parte_1 C.F._1
EL VE e dall'avv. Giuseppe Russotto, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Dario RA e dall'avv. AT HI, giusta procura in atti;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 12/2004 R.G. (iniziata presso la soppressa sezione distaccata di Paternò), promossa da Parte_3
e , venne pignorato insieme ad altri
[...] Parte_4 Controparte_2 immobili un appartamento in villa sito in Belpasso, via Svezia 75, in catasto al foglio 44, particella 143, sub 4 e sub 5.
All'esito della vendita forzata, ottenne, in data 15 gennaio 2013, il decreto di Controparte_1 trasferimento del detto bene da parte del giudice dell'esecuzione del Tribunale di NI. In forza di tale titolo esecutivo, la stessa avviò esecuzione forzata per rilascio nei confronti debitori esecutati,
e , relativamente alla residua parte del terreno pertinenziale, Parte_4 Controparte_2 anch'essa compresa nel compendio pignorato, estesa circa 570 m² e censita al catasto fabbricati del
Comune di Belpasso al foglio 44, part. 143, sub 5. aveva già ottenuto il rilascio Controparte_1 dell'appartamento e di una porzione di terreno pertinenziale di circa 1.200 m².
I terzi e il figlio affermandosi possessori della parte di fondo oggetto Parte_1 Parte_2 dell'esecuzione per rilascio promossa ad istanza di in quanto pertinenza del loro Controparte_1 appartamento soprastante a quello acquistato da quest'ultima, si costituirono innanzi al giudice dell'esecuzione del Tribunale di NI e proposero opposizione, lamentando l'omessa notificazione dell'atto di precetto e del preavviso di rilascio d'immobile ed eccependo l'avvenuta usucapione del tratto di terreno in questione.
pagina 2 di 18 Con sentenza n. 2101/2021, pubblicata in data 7 maggio 2021, (resa nell'ambito del procedimento iscritto al n. 10348/2018 R.G.) il Tribunale di NI, definitivamente pronunciando, dichiarò
l'inammissibilità della parte della domanda riguardante l'omessa notificazione del precetto e del preavviso di rilascio, costituente un'opposizione agli atti esecutivi, e l'infondatezza di quella, costituente un'opposizione all'esecuzione, concernente “il capo di domanda riguardante l'avvenuta usucapione del fondo in questione”.
Con atto di citazione notificato il 4 giugno 2021, e hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 avverso la suddetta sentenza, formulando tre motivi di gravame.
Il giudizio è stato iscritto al n. 915/2021 di r.g.
Nella resistenza di questa Corte d'appello, con sentenza non definitiva n. Controparte_1
1673/2022, pubblicata in data 2 agosto 2022, ha rilevato che l'atto di appello contiene tre motivi di impugnazione: il primo riguarda la decisione concernente l'opposizione agli atti esecutivi (in primo grado dichiarata inammissibile per tardività), mentre i restanti due sono relativi alla parte della sentenza che ha deciso l'opposizione all'esecuzione (rigettata per infondatezza da parte del Tribunale).
Ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 618, secondo comma, c.p.c. il primo motivo di appello, relativo alla decisione sull'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Ha rimesso quindi la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, in ordine ai restanti motivi di gravame (concernenti la parte della sentenza di primo grado relativa all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.) per procedere all'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, riservando al definitivo anche la regolamentazione delle spese di lite.
All'udienza dell'11 settembre 2023, la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e successivamente rimessa sul ruolo per far luogo alla riunione con il giudizio iscritto al n. 974/2023 R.G., avente ad oggetto altro appello proposto da nei confronti di Parte_1
nel quale era dibattuta la medesima questione relativa all'avvenuto acquisto, o Controparte_1 meno, per usucapione ventennale, da parte della medesima appellante, della porzione di terreno di 600
m² circa, meglio indicata in atti, facente parte dell'immobile venduto all'asta e aggiudicato a nella procedura esecutiva immobiliare R.G. Esec. n. 12/04, giusta il decreto di Controparte_1 trasferimento n. 22/13 del giudice dell'esecuzione del Tribunale di NI, sezione distaccata di pagina 3 di 18 Paternò, del 15/17/2013. La riunione è stata ritenuta opportuna al fine di consentire la decisione dell'identica questione con un'unica pronuncia.
Il giudizio iscritto al n. 974/2023 R.G. ha tratto origine, in primo grado, dall'atto di citazione notificato in data 30 novembre 2015, con il quale aveva convenuto in giudizio, innanzi il Parte_1
Tribunale di NI, invocando l'accertamento dell'intervenuta usucapione, in suo Controparte_1 favore, nei confronti della convenuta, della piena proprietà del medesimo tratto di terreno. Nella resistenza della convenuta, il Tribunale, con sentenza n. 2507/2023 del 9 giugno 2023 (resa nel procedimento iscritto al n. 17936/2015 R.G.), rigettò la domanda, ritenendo insussistente un possesso utile ad usucapionem, ed escludendo la sussistenza di atti idonei a costituire interversione nel possesso.
Ha interposto appello avverso detta decisione sulla base di quattro motivi di gravame. Parte_1
Nel giudizio - che è stato iscritto al n. 974/2023 R.G. - si è costituita con comparsa Controparte_1 depositata il 31 ottobre 2023, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e opponendosi all'ammissione delle richieste istruttorie reiterate dall'appellante.
All'udienza dell'1.7.2024 è stata disposta la riunione dei due giudizi;
indi la causa è stata assunta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo per l'intervenuta applicazione del Presidente del
Collegio, in via esclusiva, a Tribunale di altro distretto.
In esito al deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
23 dicembre 2024, la causa è stata nuovamente posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Per quanto riguarda l'appello proposto nel giudizio iscritto al n. 915/2021 R.G., a seguito della sentenza non definitiva n. 1673/2022, emessa da questa Corte di appello e pubblicata in data 2 agosto
2022, e della successiva rimessione della causa sul ruolo, il presente giudizio deve proseguire con riferimento esclusivo ai residui motivi (secondo e terzo) dell'appello proposto da e dal Parte_1 figlio diretti contro la decisione - contenuta nella sentenza “formalmente unica” di primo Parte_2 grado - che ha rigettato l'opposizione all'esecuzione, come tale soggetta ad appello, a differenza della statuizione sull'opposizione agli atti esecutivi.
2. - È preliminare l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata per asserita violazione procedimentale.
pagina 4 di 18 L'appellata lamenta che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta da Controparte_1 innanzi al Tribunale, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, in quanto, essendo il titolo esecutivo costituito da un decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione, il rimedio esperibile sarebbe stato l'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.
2.1. - L'eccezione è inammissibile. Pur essendo vero che la non esperibilità dell'opposizione all'esecuzione può essere eccepita, come correttamente evidenziato dall'appellata, in qualunque momento del processo, anche nel giudizio di appello e finanche in quello di cassazione, trattandosi di eccezione processuale in senso lato non soggetta a decadenza, tale eccezione incontra, pur sempre, il limite rappresentato dalla formazione del giudicato interno.
Nel caso in esame, l'eccezione è stata sollevata solo in sede di precisazione delle conclusioni, senza che l'appellata abbia dedotto tale vizio come motivo di gravame incidentale nei termini e con le modalità previste dalla legge. Ne consegue che la questione incontra la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul punto dell'ammissibilità dell'opposizione, qualificata dal primo giudice come opposizione all'esecuzione e decisa nel merito. La mancata proposizione di rituale appello incidentale sul punto ha determinato la formazione del giudicato implicito per acquiescenza ex art. 329 c.p.c.
2.2. - Ad abundantiam, si evidenzia che l'eccezione è comunque infondata nel merito, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, laddove il titolo esecutivo di rilascio è costituito da decreto di trasferimento, non è configurabile il rimedio dell'opposizione di terzo di cui all'art. 404 c.p.c., il quale presuppone una sentenza (Cass. civ., Sez. III, 02 aprile 1997, n. 2869).
3. - Passando all'esame dei residui motivi dell'appello, preliminarmente si osserva che e Parte_1 hanno impugnato la sentenza con cui il Tribunale ha rigettato l'opposizione Parte_2 all'esecuzione forzata per rilascio, avviata nei loro confronti in base al decreto di trasferimento ottenuto da aggiudicataria in sede esecutiva. L'opposizione era fondata sull'eccezione di Controparte_1 intervenuta usucapione di una porzione di terreno di circa 600 m², parte di un lotto più ampio di 1800
m².
A sostegno dell'appello, gli appellanti espongono che l'immobile sito in Belpasso, via Svezia n. 75, è costituito da una villetta bifamiliare. ha acquistato nel 1992 la porzione al primo piano, Parte_1 mentre il fratello ha acquistato con un distinto atto rogato contestualmente il piano Controparte_3 terra e l'intero terreno circostante. Sin da subito, il terreno è stato materialmente diviso tra i due fratelli pagina 5 di 18 mediante la realizzazione di un muretto, che ha separato la porzione di 1200 m² a servizio del piano terra da quella di 600 m² a servizio del primo piano, goduta da Parte_1
Nel 2000, ha stipulato un contratto preliminare di vendita con i coniugi Controparte_3 Per_1
, promissari acquirenti, nel quale si prevedeva che la vendita avrebbe riguardato
[...] esclusivamente la porzione di terreno di circa 1200 m², escludendo quella nella disponibilità della sorella. A tal fine, fu incaricato il geometra di predisporre il frazionamento, Persona_2 depositato presso l'Ufficio Tecnico Erariale di NI il 27 marzo 2000, con successivo deposito degli elaborati planimetrici il 12 aprile 2000.
Tuttavia, nel rogito definitivo, stipulato in data 22 giugno 2000, non vi è alcun richiamo al contratto preliminare, e la descrizione del bene oggetto di vendita risulta erronea, secondo gli appellanti. L'atto indica, infatti, la vendita di un appartamento al piano terra con pertinenza di terreno di circa 1800 m², identificato catastalmente al NCEU come particella 143 sub 5, mentre in realtà il subalterno 5, nato dal frazionamento, ha una superficie di poco inferiore a 500 m², e la restante parte è stata censita come pertinenza dell'immobile sub 4, acquistato da in data 10 aprile 1992. Parte_1
Gli appellanti sostengono che non fu possibile rilevare immediatamente l'errore in sede di stipula dell'atto e che, in ogni caso, il comportamento successivo delle parti conferma la volontà originaria di escludere la porzione di 600 m² dalla vendita. In particolare, l'acquirente non ha mai Pt_4 rivendicato diritti su tale porzione, che è rimasta nella disponibilità esclusiva di e del Parte_1 figlio.
Alla luce di tali circostanze, gli appellanti ritengono che il possesso esercitato sulla porzione di terreno sia stato continuo, pacifico e pubblico, e che il rogito definitivo non abbia trasferito la proprietà del subalterno 5, che non sarebbe mai entrato nella titolarità degli esecutati. Da ciò deriverebbe l'illegittimità dell'esecuzione forzata e la fondatezza dell'opposizione, che il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato.
4. - Sulla base delle premesse di fatto sopra richiamate, con il terzo motivo di gravame - da esaminarsi con priorità rispetto al secondo - gli appellanti hanno riproposto la richiesta di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione della causa pendente innanzi al Tribunale di
NI al n. 17936/2015 di R.G. Essi deducono l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità necessaria tra le due cause e si dolgono del rigetto della predetta richiesta da parte del primo giudice, ritenendo pagina 6 di 18 che quest'ultimo abbia fatto applicazione di un orientamento giurisprudenziale non pertinente al caso concreto.
Tuttavia, osserva il Collegio che la questione risulta superata dall'avvenuta riunione, nel presente grado di appello, dei giudizi che si assumono legati da un nesso di pregiudizialità necessaria.
5. - Il secondo motivo di appello censura la statuizione di rigetto dell'opposizione all'esecuzione e si fonda sulla riproposizione dell'eccezione di intervenuta usucapione e sul dedotto mancato acquisto dell'immobile da parte dell'aggiudicataria Controparte_1
6. - Deve essere preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del predetto motivo di appello limitatamente alla doglianza contenuta nell'ultima parte del punto II.2 (v. pag. 14), con la quale, gli appellanti, assumendo che il primo giudice non avrebbe correttamente indagato sull'effettivo oggetto del contratto di compravendita del 22 giugno 2000, contestano il diritto della ad agire in via CP_1 esecutiva per il rilascio del terreno in questione, in quanto, a loro avviso, il decreto di trasferimento - titolo esecutivo non avrebbe potuto riguardare beni mai entrati nella sfera di dominio dell'esecutato.
Osserva il Collegio che nel giudizio di primo grado non risulta formulata alcuna specifica contestazione del diritto della di agire in via esecutiva per il rilascio del tratto di terreno, fondata sull'assunto CP_1 che tale porzione non fosse stata oggetto di pignoramento, né effettivamente ricompresa nella compravendita stipulata tra e i coniugi . Controparte_3 Controparte_4
Al contrario, dagli atti della procedura di espropriazione forzata immobiliare (n. 12/04 R.G. Es.) emerge che la particella 143 subalterno 5 faceva parte del compendio pignorato e successivamente aggiudicato all'odierna appellata, essendo espressamente riportata, senza alcuna limitazione, nel decreto di trasferimento. Tale circostanza è confermata anche dalla relazione suppletiva dell'esperto stimatore, ing. che ha attestato che la superficie totale del lotto era coincidente con quella Per_3 indicata nel rogito notarile, ossia 1800 m², e ha confermato che entrambi i subalterni (4 e n. 5) sono stati oggetto dell'esecuzione (v. pag. 8 della relazione).
Inoltre, si rileva che, in ogni caso, tale questione non è stata oggetto di specifica opposizione all'esecuzione, come si evince dalla sentenza impugnata.
In particolare, il giudice di primo grado (v. sentenza n. 2191/2021 pagg. 3-4) ha qualificato il capo di domanda relativo all'avvenuta usucapione del fondo in questione come opposizione all'esecuzione,
pagina 7 di 18 finalizzata a contestare l'esistenza del diritto della di procedere ad esecuzione forzata, e ha CP_1 ritenuto tale opposizione infondata.
A tal riguardo, il Tribunale ha osservato che a partire dalla data di acquisto del proprio Parte_1 immobile (10 aprile 1992), ha esercitato una servitù attiva di passaggio dal cortile posto al piano terra antistante l'appartamento acquistato, unitamente a tutto il terreno circostante, identificato catastalmente come particella 143 subalterno 5, dell'estensione di circa 1800 m², acquistato dal fratello CP_3 con atto di pari data.
[...]
A decorrere da tale data, non risulta prodotto alcun atto idoneo a dimostrare un comportamento uti dominus da parte della sul fondo in questione. Al contrario, è documentato che il fratello Pt_1 dell'opponente ha acquistato l'intero lotto di terreno nel 1992 e lo ha venduto nel 2000 ai coniugi
, i quali hanno successivamente subito l'esecuzione immobiliare che ha condotto Controparte_4 all'aggiudicazione in favore di senza alcuna limitazione quanto all'estensione del Controparte_1 terreno.
Il giudice ha quindi concluso per l'infondatezza dell'eccezione di usucapione, anche in considerazione del mancato decorso del termine necessario per l'acquisto della proprietà a titolo originario da parte di
Parte_1
Pertanto, l'unica questione effettivamente oggetto del giudizio di primo grado, quanto all'opposizione all'esecuzione proposta da e è stata quella relativa alla pretesa usucapione Parte_1 Parte_2 da parte di Parte_1
7. – Le restanti censure formulate nel secondo motivo di appello di e Parte_1 Parte_2 hanno ad oggetto 1) la sussistenza degli elementi indicativi del possesso uti dominus (v. punto II.1); 2)
l'erronea valutazione circa l'inammissibilità o l'irrilevanza delle prove testimoniali richieste e la loro riproposizione (v. punto II.2 nella restante parte); 3) l'erronea applicazione degli artt. 1167, 2943 e
2944 c.c., con particolare riferimento all'incapacità degli atti dispositivi a interrompere il decorso dell'usucapione (v. punto II.3).
8. – Analoghe censure sono state formulate da nell'atto di appello avverso la sentenza n. Parte_1
2507/2023 del Tribunale di NI, che ha rigettato la sua autonoma domanda di usucapione relativa al medesimo stacco di terreno.
pagina 8 di 18 8.1. - In particolare, con il primo motivo di gravame (v. punto 1), articolato in due censure, l'appellante contesta la decisione del giudice di primo grado che ha ritenuto non provata l'interversione del possesso sul terreno oggetto di giudizio ai sensi dell'art. 1164 c.c., ritenendo che il terreno fosse gravato da mera servitù di passaggio.
L'appellante ritiene tale ricostruzione errata e non condivisibile sotto molteplici profili, evidenziando che solo una porzione limitata del terreno (“A”) è funzionale al passaggio per accedere alle scale che conducono al piano superiore, mentre la porzione “B”, ben più ampia, è quella su cui deve concentrarsi l'accertamento dell'intervenuta usucapione (v. punto 1.2).
Inoltre, al punto 1.3. dell'atto di appello, l'appellante richiama una serie di attività materiali che, a suo avviso, risultano idonee a realizzare esclusione dei terzi dal godimento della porzione “B” e che devono essere valutate come manifestazione di un possesso animo domini. Segnatamente: - la realizzazione di un muretto divisorio sin dal 1992; - l'impedimento dell'accesso carrabile al fratello, venutosi a trovare nella necessità di realizzare un nuovo ingresso per accedere alla propria porzione di terreno;
- la manutenzione e coltivazione del terreno a cura e spese della - la costruzione di un immobile Pt_1 indipendente sulla porzione “B”, destinato a residenza stabile della famiglia del figlio Parte_2
Secondo l'appellante, tali elementi sono univocamente indicativi di un possesso pacifico, pubblico e continuativo, esercitato con volontà di escludere gli altri e di comportarsi come proprietaria, in contrasto con la ricostruzione fornita dal giudice di primo grado.
Si deduce pertanto la violazione degli artt. 1158 e 1164 c.c., per avere il Tribunale erroneamente escluso l'interversione del possesso e il possesso uti dominus.
8.2. – Con il secondo motivo, si deduce l'inesistenza di atti interruttivi o di elementi contrari al possesso uti dominus, ritenendo che il mero errore di trascrizione contenuto nell'atto di compravendita del 22/06/2000 non ha inciso sul possesso uti dominus dell'appellante.
8.3. - Il terzo motivo attiene all'inesistenza di prova contraria all'atto di compravendita stipulato da con i coniugi – . Si sostiene che gli atti dispositivi siano res inter Controparte_3 Pt_4 CP_2 alios acta, come tale non opponibile al possessore ad usucapionem. Inoltre, si deduce che le prove testimoniali richieste non miravano a contraddire l'atto pubblico, ma a chiarire la reale volontà delle parti contraenti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., in linea con quanto già sostenuto nel giudizio riunito.
pagina 9 di 18 8.4. - Infine, con il quarto e ultimo motivo, si contesta la mancata ammissione della prova testimoniale, ritenuta erronea sia sotto il profilo dell'inammissibilità che della irrilevanza.
9. - L'identità della questione affrontata e la parziale ripetitività delle argomentazioni svolte nell'uno e nell'altro appello consigliano la trattazione unitaria delle doglianze relative alla sussistenza del possesso uti dominus, formulate nel secondo motivo dell'appello proposto da e (v. Parte_1 Parte_2 punto II.1) e nel primo motivo dell'appello proposto dalla sola Parte_1
Le predette doglianze risultano infondate alla luce delle seguenti considerazioni.
Secondo la prospettazione degli appellanti, sin dall'acquisto degli immobili nel 1992, il terreno circostante la palazzina - originariamente unico - sarebbe stato diviso materialmente tra i due fratelli mediante la costruzione di un muretto. La porzione più estesa, pari a circa 1200 m², sarebbe rimasta nella disponibilità di mentre la porzione minore (circa 600 m²) sarebbe stata da Controparte_3 subito goduta in via esclusiva da la quale vi avrebbe realizzato opere di sistemazione, Parte_1 piantumazioni e, soprattutto, la costruzione di un immobile nel quale risiede stabilmente Parte_2 con la propria famiglia. Tali circostanze, secondo gli appellanti, dimostrerebbero non solo il corpus possessionis, ma anche l'animus possidendi, essendo il godimento esercitato in modo esclusivo, pacifico e protratto nel tempo, senza contestazioni da parte dei proprietari formali.
A fronte di tali allegazioni, deve ritenersi – ad avviso del Collegio – l'insussistenza dell'elemento soggettivo del possesso utile ai fini dell'usucapione, ovvero l'animus possidendi, non potendo ritenersi integrata un'interversione del possesso ai sensi dell'art. 1141, comma 2, c.c.
Più in dettaglio, come risulta dalla lettura dell'atto di citazione di primo grado nel giudizio n.
17936/2015 R.G., a sostegno della domanda di usucapione relativa al tratto di terreno di circa 600 m², ha dedotto, in particolare, che, con distinti atti di compravendita stipulati in data 10 Parte_1 aprile 1992, a rogito del medesimo notaio di NI, lei e il fratello Persona_4 CP_3 hanno acquistato due appartamenti facenti parte di una palazzina bifamiliare sita in Belpasso,
[...] via Svezia n. 75. L'intero complesso immobiliare era circondato da un terreno, all'epoca censito al catasto fabbricati del Comune di Belpasso, foglio 44, particella 143, subalterno 5, dell'estensione complessiva di circa 1800 m². Secondo la prospettazione dell'appellante, il terreno fu formalmente acquistato dal fratello unitamente all'appartamento al piano terra. Tuttavia, i Controparte_3 fratelli ne avevano concordato una suddivisione materiale: 1200 m² sarebbero rimasti nella pagina 10 di 18 disponibilità del fratello, mentre 600 m² sarebbero stati destinati alla sorella. In esecuzione di tale accordo, avrebbe corrisposto al fratello la propria quota del prezzo relativa alla porzione Parte_1 di terreno a lei destinata. Successivamente, i due fratelli, divenuti proprietari degli appartamenti, avrebbero eseguito dapprima opere di rifinitura della palazzina e dei rispettivi appartamenti e poi lavori di sbancamento, risanamento strutturale, posa del massetto, suddividendo il terreno circostante mediante la costruzione di un muro divisorio, che lasciava in uso al fratello lo stacco di terreno esteso circa 1200 m², mentre la avrebbe posseduto lo stacco di terreno di circa 600 m², come Pt_1 documentato anche dalle fotografie allegate.
Dello stesso tenore sono i capitoli di prova 1, 2, 3, 4 e 5, finalizzati a dimostrare che l'acquisto effettuato da aveva avuto ad oggetto l'appartamento e solo formalmente l'intero Controparte_3 terreno, del quale la porzione a nord di circa 600 m², accessibile da un cancello carrabile, era sin dall'origine nella disponibilità esclusiva della sorella (capitolo n. 1). Il fratello e la sorella non avevano acquistato indivisamente la particella 143 sub 5, stante che la suddivisione dell'intera area tra loro non doveva avvenire al 50%, ma per quote differenti (1200 m² al fratello, 600 m² alla sorella), con successivo frazionamento da effettuarsi in caso di vendita a terzi (capitolo n. 2). Non appena acquistati beni, i due fratelli avevano materialmente diviso il terreno in modo da delimitare chiaramente i due appezzamenti di terreno (capitolo n. 3). Sin dall'atto di acquisto, aveva occupato e Parte_1 posseduto indisturbatamente la porzione di 600 m², delimitandola con un muro in cemento, piantando alberi, lavorando il terreno, affrontando tutte le spese connesse, esercitando il possesso in via esclusiva e senza autorizzazioni da parte del fratello o di terzi (capitolo n. 4). La stessa aveva corrisposto al fratello l'intero importo relativo alla porzione di terreno e la propria quota delle spese per il frazionamento (capitolo n. 5).
Tali allegazioni e richieste istruttorie sono state riproposte anche nel giudizio di opposizione all'esecuzione, fondato sull'avvenuta usucapione della medesima porzione di terreno, e in entrambi i giudizi la prova per testi non è stata ammessa dai giudici di primo grado ed è stata reiterata in appello.
10. - Alla luce di tale prospettazione dei fatti, come ulteriormente dettagliata in sede di formulazione dei capitoli della richiesta prova per testi, va ribadito – conformemente alla ricostruzione operata dal
Tribunale nella sentenza 2507/2023 - che ha dedotto di aver goduto in via esclusiva Parte_1 della porzione oggetto di causa in esecuzione di un accordo informale con il fratello, divenuto pagina 11 di 18 proprietario dell'intero terreno, accordo avente contenuto assimilabile, quanto agli effetti, pur nella diversità delle fattispecie, a una promessa di vendita con effetti anticipati.
Secondo quanto esposto dagli appellanti, i fratelli avrebbero sin dall'acquisto suddiviso di fatto il terreno in due porzioni, ciascuna destinata a servire l'immobile di proprietà di ognuno. In tale contesto, avrebbe corrisposto la propria quota del prezzo e, successivamente, anche le spese per il Parte_1 frazionamento catastale, curato dal fratello.
Tuttavia, tale ricostruzione non è sufficiente a fondare un possesso uti dominus, in quanto la detenzione esercitata dalla seppur qualificata e fondata su un accordo informale, non si è mai tradotta in Pt_1 una manifestazione di volontà contraria al possesso del fratello, né in atti recettizi idonei a escludere il titolo originario.
Correttamente, in particolare, il giudice della causa 17936/2015 R.G. ha ritenuto configurabile, nel caso di specie, un'ipotesi di consegna dell'immobile anticipata rispetto alla formalizzazione del rogito, senza che possa attribuirsi rilievo giuridico ad una pattuizione verbale priva della forma scritta richiesta ad substantiam per la compravendita dei beni immobili, come affermato dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n. 21726/2019.
Da quanto precede consegue che in tale contesto risulta pertinente il principio affermato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 7930 del 27/03/2008, secondo cui, quando tra le parti viene convenuta la consegna del bene immobile prima della stipula del relativo rogito di compravendita, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, ma la disponibilità del bene conseguita dall'acquirente si fonda su un contratto di comodato funzionalmente collegato con la compravendita, produttivo di meri effetti obbligatori. In tal senso, la Corte di cassazione ha chiarito che
“la relazione con la res del soggetto anticipatamente immesso nella sua disponibilità, pertanto, non costituisce possesso ma semplice detenzione qualificata, salva la dimostrazione - a cura della parte interessata - dell'esistenza di un atto di interversio possessionis utile a far decorrere, in favore del soggetto che la materiale disponibilità dell'immobile, il decorso del termine utile per la sua usucapione”.
Nella specie, pertanto, essendo accertato che la relazione di fatto con la cosa da parte di Parte_1 ha avuto inizio a titolo di detenzione, in virtù di un rapporto assimilabile a un comodato concesso dal fratello, incombeva sugli appellanti l'onere di provare l'esistenza di un atto di interversione del pagina 12 di 18 possesso. Contrariamente a quanto sostenuto dagli stessi, il Tribunale ha correttamente ritenuto che tale onere non sia stato assolto, anche se la motivazione della sentenza 2101/2021 va integrata nel senso sopra esposto.
Va ribadito che, ai sensi dell'art. 1141, secondo comma, c.c., non può assumere rilievo la realizzazione del muro divisorio, ove concertata tra i fratelli. La giurisprudenza ha chiarito che la costruzione di un muro da parte del detentore, se autorizzata o concordata con il proprietario, non costituisce atto di interversione (Cass. n. 21690/2014).
La recinzione del terreno, la manutenzione, la piantumazione di alberi, la realizzazione di opere edilizie e l'uso esclusivo della porzione di 600 m², pur costituendo indici di un godimento autonomo, sono compatibili con l'esecuzione di un accordo informale che, per stessa ammissione degli appellanti, presupponeva la futura stipula di un atto pubblico di trasferimento, mai intervenuto. Il comportamento della non si è posto in opposizione al possessore, in assenza di un atto d'interversione idoneo Pt_1 ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente.
Giova rammentare che l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso. Essa può avvenire anche attraverso il compimento di sole attività materiali, ma solo se accompagnate da indizi univoci e riconoscibili, dai quali si possa desumere l'intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio, vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa (Cass. n.
1796/2022; Cass. 20508/2019; Cass. 27584/2013).
La Corte di cassazione ha inoltre precisato che l'accertamento dell'interversione è rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare l'intero complesso dei poteri esercitati sul bene, tenendo conto anche del comportamento del proprietario. Per il perfezionamento dell'usucapione è necessaria una manifestazione del dominio esclusivo sulla res, attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, la cui prova grava su chi invoca l'usucapione
(Cass. n. 30549/2019).
pagina 13 di 18 Pertanto, non pare revocabile in dubbio che, in via generale e astratta, la recinzione del fondo possa manifestare la volontà di comportarsi come proprietario, costituendo l'estrinsecazione di una facoltà tipica del diritto dominicale. Tuttavia, tale principio trova applicazione nei casi in cui la recinzione sia realizzata in opposizione al proprietario, e non già nell'ipotesi prospettata nel caso di specie, nella quale il muro divisorio di delimitazione ha costituito, per espressa ammissione degli appellanti, esecuzione di un accordo informale con il possessore originario, nei cui confronti manca, quindi, qualsiasi opposizione.
Nel caso in esame, non risulta provata alcuna opposizione da parte di nei confronti del Parte_1 fratello, né alcun atto idoneo a mutare il titolo della relazione con la cosa. Il godimento del terreno, pur continuativo ed esclusivo, non si è mai tradotto in un possesso uti dominus, ma è rimasto nell'ambito di una detenzione qualificata, fondata su un accordo informale privo di effetti traslativi.
Deve inoltre rilevarsi che nessuno dei capitoli di prova già articolati e reiterati con gli appelli ha riguardato specificamente la dedotta attività di edificazione del suolo oggetto del giudizio da parte della con la conseguenza che è rimasto del tutto indimostrato il decorso del termine ventennale Pt_1 per l'usucapione.
In ogni caso, anche con riferimento all'attività edilizia realizzata dalla – risultante come fatto Pt_1 storico in sé dal materiale documentale acquisito – valgono le medesime considerazioni già svolte in relazione alla recinzione del fondo, dovendo presumersi il consenso, almeno tacito, del fratello.
Ai fini dell'interversione del possesso, ai sensi dell'art. 1141, comma 2, c.c., l'edificazione di un fabbricato sul terreno ricevuto in detenzione, se espressamente autorizzata dal proprietario, non costituisce attività posta in essere contro il possessore, e non può, conseguentemente, essere invocata dal detentore quale atto di opposizione idoneo a mutare il titolo del rapporto con la cosa (Cass. n.
27584/2013).
In mancanza di interversione del possesso, la domanda di usucapione non poteva che essere rigettata, così come l'opposizione all'esecuzione, non potendo ritenersi decorso il termine utile ai sensi dell'art. 1158 c.c.
11. – La riscontrata insussistenza degli estremi del possesso uti dominus, per le ragioni esposte, conduce al rigetto anche dei motivi di appello relativi alla mancata ammissione della prova testimoniale
(punto II.
2. dell'appello di e e punto 4 dell'appello della sola . Parte_1 Parte_2 Pt_1
pagina 14 di 18 A prescindere da ogni considerazione in ordine ai profili di ammissibilità del mezzo istruttorio, non può che esprimersi - alla luce di quanto già osservato - una valutazione negativa in ordine all'idoneità delle circostanze dedotte ad oggetto della prova testimoniale offerta dagli appellanti a fornire un adeguato fondamento probatorio alla prospettazione del possesso uti domina esercitato per oltre venti anni da
Parte_1
12. – Tali conclusioni comportano, inoltre, l'assorbimento delle restanti censure, le quali, muovendo dal presupposto - in realtà insussistente - che fosse stata raggiunta prova del possesso uti dominus, sono preordinate ad escludere l'esistenza di atti interruttivi del decorso del termine ventennale per l'usucapione, a negare l'incidenza sul possesso ad usucapionem degli atti di disposizione del diritto dominicale da parte del proprietario nonché a censurare la ritenuta inammissibilità della prova per testi
(v. punti II.2 in parte e II.
3. dell'atto di appello di e e punti 2 e 3 dell'atto Parte_1 Parte_2 di appello proposto dalla sola . Parte_1
13. – Dalle considerazioni sin qui svolte discende il rigetto integrale degli appelli proposti nei confronti di nei giudizi riuniti. Controparte_1
13.1. - Nel giudizio iscritto al n. 915/2021 R.G., le spese processuali seguono la totale soccombenza degli appellanti, atteso il rigetto degli appelli proposti da e sia avverso la Parte_1 Parte_2 decisione di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi, sia contro il rigetto dell'opposizione all'esecuzione. Conseguentemente, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., gli appellanti vanno condannati, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente grado sostenute dall'appellata CP_1
liquidate, come indicato in dispositivo, in base ai parametri di cui al vigente D.M. n. 147 del
[...]
2022 e tenendo conto del valore della controversia (compreso nello scaglione da 26.000,01 a
52.000,00) per tutte le fasi effettivamente espletate. Per la sola fase di trattazione, si applicano i valori minimi, in considerazione del mancato svolgimento, nel presente giudizio, di attività propriamente istruttoria. Il compenso unico è pertanto determinato in complessivi € 8.469,00, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisionale.
13.2. - Inoltre, l'appellante in applicazione del principio della soccombenza (art. 91 Parte_1
c.p.c.), va altresì condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dall'appellata CP_1 per il giudizio iscritto al n. 974/2023 R.G., riunito al primo.
[...]
pagina 15 di 18 Non può farsi luogo a una liquidazione cumulativa per entrambi i giudizi riuniti, in quanto, come ripetutamente affermato dalla Corte di cassazione, nel giudizio con pluralità di parti, e soprattutto quando si tratti di più cause autonome, ancorché connesse e riunite in un solo processo, occorre, al fine delle spese, considerare distintamente la reciprocità delle posizioni processuali e sostanziali delle parti medesime (Cass. n. 6850 del 21/06/1993).
Ne consegue che le spese relative alla distinta ed autonoma causa riunita (n. 974/2023 R.G.), proposta dalla sola nei confronti di devono essere poste esclusivamente a Parte_1 Controparte_1 carico della medesima appellante, rimasta soccombente, e non anche a carico di il quale Parte_2
– pur avvalendosi dei medesimi difensori - non è parte di tale giudizio. Tenuto conto della difesa comune e congiuntamente espletata, si ritiene equo, nella liquidazione delle spese del giudizio riunito n. 974/2023 R.G., applicare i valori minimi per le fasi di studio e introduttiva e, dal momento della riunione, attribuire la sola maggiorazione del compenso per le fasi di trattazione e decisionale, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, applicabile quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione, e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti. Il compenso unico è determinato così complessivamente in € 3.236,00.
13.3. - Le somme liquidate in favore di a titolo di spese processuali vanno distratte in Controparte_1 favore dei suoi difensori, che hanno dichiarato di avere anticipato gli esborsi e non riscosso i compensi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
14. - La domanda - proposta dall'appellata - di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. è infondata e va rigettata.
Non risultano invero specifici e univoci elementi, idonei a comprovare il necessario elemento soggettivo della responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c.
15. - Atteso l'integrale rigetto degli appelli, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per le rispettive impugnazioni a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 915/2021 R.G., così provvede:
pagina 16 di 18 - rigetta l'appello proposto da e nei confronti di avverso Parte_1 Parte_2 Controparte_5 la decisione di rigetto dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. contenuta nella sentenza impugnata, n. 2101/2021 del 7 maggio 2021 del Tribunale di NI (resa nell'ambito del procedimento iscritto al n. 10348/2018 R.G.), che conferma integralmente;
- relativamente al giudizio riunito n. 974/2023 R.G., rigetta l'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 2507/2023 del 9 giugno 2023 del Tribunale di Controparte_1
NI (resa nel procedimento iscritto al n. 17936/2015 R.G.), che conferma;
- condanna gli appellanti e in solido al pagamento delle spese sostenute Parte_1 Parte_2 dall'appellata per il giudizio n. 915/2021 R.G., che liquida in complessivi € 8.469,00 Controparte_1 per compenso unico, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- condanna al pagamento delle sostenute da per il giudizio n. Parte_1 Controparte_1
974/2023 R.G., che liquida in complessivi € 3.236,00 per compenso unico, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- dispone la distrazione degli importi liquidati a titolo di spese processuali in favore degli avvocati
Dario RA e AT HI, ex art. 93 c.p.c.;
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta da Controparte_1
- ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in NI il 22 settembre 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte d'appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
pagina 17 di 18 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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