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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13811 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. FALANGA Parte_1
ALESSANDRA e dall'avv. DI PIETRO AMEDEO presso il quale elettivamente domicilia
E rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FALANGA CP_1
ALESSANDRA e dall'avv. DI PIETRO AMEDEO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso: esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/07/2024 e , premettendo di Parte_1 CP_1
aver contratto matrimonio in QUARTO (NA) il 06/02/2012 e che dall'unione erano nati e Per_1
il 16.6.2012 e il 7.2.2020, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto Per_2 Per_3
vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
1 Con decreto di fissazione udienza, il Giudice relatore onerava, tra l'altro, le parti a precisare e documentare la misura dell'assegno unico e dell'assegno di inclusione percepito. Le parti, in data
25.11.24, procedevano al deposito di documentazione.
Per l'udienza del 19.12.24 pervenivano note di trattazione scritta nell'interesse di entrambe le parti, sottoscritte dalle stesse, con le quali i ricorrenti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, di non volersi riconciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso. Raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separatamente dalla data dell'omologa;
2. I figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocazione privilegiata presso la residenza materna in Quarto alla Via Mercadante 33, ferma restando la richiesta di affidamento condiviso dei ragazzi ai sensi della normativa vigente, tutte le decisioni e le questioni attinenti i figli verranno concordate e decise con civiltà e concordia nell'interesse superiore della prole;
3. I coniugi dichiarano che nella casa coniugale condotta in locazione a far data dalla comparizione e dalla omologa del presente procedimento, risiederanno stabilmente la Sig.ra unitamente ai figli minori, mentre il Sig. acquisirà diversa Parte_1 CP_1
residenza.
4. I coniugi dichiarano di non avere beni mobili ed immobili da dividere;
5. Il canone mensile di locazione ammontante ad Euro 450,00 verrà versato dalla sig.
[...]
che si occuperà di provvedere anche alle spese relative all'uso ed al godimento Parte_1 dell'abitazione (luce, gas, acqua ect.);
6. nell'esercizio dell'affidamento condiviso e della potestà condivisa, così come introdotto e regolamentato dalla legge n. 54/2006, il padre potrà avere i figli con sé previo semplice accordo
2 telefonico due volte alla settimana, con la possibilità di ospitarli anche per il pernottamento presso la sua nuova residenza, e tutti i fine settimana, dalla domenica mattina al lunedì mattina, provvedendo pertanto ad accompagnarli presso l'Istituto scolastico frequentato dagli stessi;
7. i separandi, nel periodo estivo post-scolastico avranno la facoltà di avere con sé la prole per un periodo continuativo di 15 giorni da concordare e lo stesso dicasi nel periodo delle festività natalizie e/o pasquali, che saranno alternati di anno in anno;
8. i coniugi dichiarano di impegnarsi a provvedere per quanto nelle loro possibilità lavorative ai bisogni della prole e si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti l'educazione e lo studio dei figli;
9. la sig. continuerà a percepire il reddito di inclusione, e l'assegno unico a Parte_1
favore dei figli minorenni interamente al fine di provvedere alle necessità familiari;
10. Il sig. provvederà al versamento di un assegno di mantenimento di euro 600,00 CP_1
mensili a favore dei figli minori, da corrispondere entro la data del 05 di ciascun mese;
11. Le spese straordinarie per i figli sono stabilite nella misura del 50% per ogni genitore;
12. I coniugi prestano reciproco consenso per l'espatrio;
13. I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole, nonché eventuali cambi di numeri di cellulare;
14. Chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile del comune di
Quarto, affinchè proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
3 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n. 1, parte I, reg. Atti Matrimonio anno 2012);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di QUARTO (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20/12/2024
Il Presidente est.
Dott. Carla Hubler
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