Decreto cautelare 29 novembre 2025
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00115/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01012/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2025, proposto da
Cab S.r.l.,, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea De Bonis, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Gaeta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Annamaria Rak, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
Up S.r.l.,, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, anche con decreto monocratico presidenziale
del provvedimento del Comune di Gaeta, Dipartimento Sviluppo Economico, Edilizia, Attività Pianificatoria e Patrimonio, prot. n. 0058443 del 19.11.2025, avente ad oggetto “Istanza di rilascio di concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreativa - soccorso istruttorio”, nella sua interezza e, in particolare, nella parte in cui:
-riqualifica l’istanza di rinnovo presentata dalla ricorrente come istanza di nuova concessione;
- invita la ricorrente a integrare la documentazione assegnando termine perentorio;
- impone il versamento di una somma di € 2.500,00;
Visti il ricorso, la memoria e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gaeta e i relativi allegati;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 la dott.ssa AR LI US BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe la società ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento meglio specificato in oggetto, nella parte in cui ha riqualificato l’istanza di rinnovo della concessione demaniale presentata dalla ricorrente come istanza di nuova concessione e comunicato l’attivazione del “soccorso istruttorio” invitando la società ricorrente ad integrare la domanda entro 10 giorni e imponeva il pagamento di una somma di euro 2.500,00 a titoli di oneri istruttori.
2. Con decreto del 29 novembre 2025 n. 328 il Presidente della Sezione ha così statuito:
“Visto il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che, quanto allo specifico oggetto di tale giudizio (ed in disparte, quindi, la questione dell'efficacia delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, già oggetto di innumerevoli sentenze di merito della Sezione), la natura endoprocedimentale dell’atto impugnato impugnato – consistente in un mero avvio del procedimento di “soccorso istruttorio” ai sensi dell’art.101 d.lgs.36/2023 con cui si consente alla odierna ricorrente di partecipare, se lo ritiene, alla procedura di gara indetta dal Comune di Gaeta per la concessione ed utilizzo di beni demaniali dell’arenile, in tal caso previo pagamento della somma di € 2.500,00 a titolo di oneri istruttori come da DGC dell’11.09.2025 - non sussistono i presupposti di cui all’art.56 c.p.a. per provvedere sull’istanza cautelare in via monocratica, trattandosi di effetti che, in caso di eventuale annullamento della gara verrebbero inevitabilmente travolti;
P.Q.M.
Respinge l’istanza di tutela cautelare monocratica”.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Gaeta, eccependo l’inammissibilità del ricorso, essendo l’atto impugnato un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività. La difesa comunale ha poi evidenziato che con provvedimento del 15 dicembre 2025, di cui ha prodotto una copia in giudizio, l’Amministrazione ha annullato la nota prot. n. prot. n. 0058443 del 19.11.2025, chiedendo che venga dichiarata la cessata materia del contendere.
4. Con memoria contenente richiesta di passaggio in decisione da remoto depositata in vista dell’udienza per la decisione sull’istanza cautelare anche la parte ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto l’annullamento del provvedimento impugnato dopo il deposito del ricorso ed ha insistito per la condanna alle spese dell’Amministrazione.
5. All’udienza camerale del 19 dicembre 2025, dato avviso al difensore dell’amministrazione presente della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, in conformità alle previsioni di cui all'art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il Collegio rileva, introduttivamente, che sussistono i presupposti per l'adozione della decisione con sentenza in forma semplificata (integrità del contradditorio, completezza dell’istruttoria, mancata dichiarazione delle parti dell'intenzione di proporre ricorso per motivi aggiunti o ricorso incidentale).
7. Considerato che ricorrono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere tra le parti ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., poiché l’annullamento in autotutela del provvedimento oggetto del presente gravame ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio;
Infatti, con atto depositato in giudizio in vista dell’odierna udienza pubblica, il difensore del ricorrente ha espressamente dato atto dell’avvenuta piena soddisfazione della pretesa azionata col ricorso ed ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Pertanto, non resta al Collegio che dichiarare la cessata materia del contendere tra le parti.
8. Le spese del giudizio sono liquidate in dispositivo e vengono poste a carico del Comune, in considerazione della condotta processuale dell’Ente. Infatti l’Amministrazione ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato, malgrado il Presidente della Sezione già con decreto n. 328 del 29 novembre 2025 avesse respinto la domanda di tutela cautelare della società ricorrente, ritenendo la natura endoprocedimentale dell’atto impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di Gaeta al pagamento delle spese di giudizio, in favore della parte ricorrente, che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge ed oltre al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN ON AC AN, Presidente
Massimiliano Scalise, Referendario
AR LI US BE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR LI US BE | IN ON AC AN |
IL SEGRETARIO