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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Nadia Zampogna - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18772 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 16.10.2025 avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
[...]
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Maria Elena Sassone presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via
Portanova n. 38.
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 C.F._2 in atti, dall'avv. Valentina Russo presso la quale elettivamente domicilia in Giugliano in
Campania (NA) alla Via Staffetta n. 201;
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 473-bis.49 e 51 c.p.c. depositato il 25/09/2025 gli odierni ricorrenti, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli in data 01/02/1995 e che dal matrimonio era nato il figlio il 09/09/1995, economicamente autosufficiente, rappresentavano la volontà Per_1 di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più
1 tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per detti motivi chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c..
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto e dandosi fin da ora reciproco assenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti dei figli minori se richiesto;
2. Assegnare la casa coniugale ubicata in Napoli (NA) alla Via G.A Pasquale n. 59, piano 2°, interno 4 bis alla sig.ra con quanto in essa contenuto e salvo l'asporto dei Controparte_1 beni di stretto uso personale del sig. ; con la stessa conviverà il figlio , Parte_1 Per_1 economicamente autosufficiente. Il sig. si trasferirà in altro alloggio entro trenta Parte_1 giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione.
3. Il sig. continuerà a farsi carico integralmente del mutuo gravante sull' Parte_1 immobile sino alla sua scadenza. I coniugi, nel riconoscere che, di fatto, l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile sono avvenuti con il contributo economico di entrambi, concordano che, all' esito della estinzione del mutuo, la nuda proprietà dell'immobile sarà trasferita al figlio
, mentre alla sig. resterà l'usufrutto del bene. Controparte_2 Controparte_1
4. La Sig.ra si farà inoltre carico delle spese per i consumi e le utenze dell'immobile CP_1 suindicato, che provvederà a volturare a suo nome.
5) Le parti si prestano reciproco assenso/consenso al rilascio e/o rinnovo di tutti i documenti validi per l'espatrio, personali e per i figli minori.
6) I ricorrenti dichiarano di essere allo stato economicamente autosufficienti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di assegno di mantenimento.
7) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli
2 minori, diritto-dovere di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, si limita a prenderne atto.
In particolare, con riferimento alle clausole di cui ai punti 2), 3) e 4) il Tribunale rileva che trattasi di pattuizioni che esulano dall'oggetto della separazione e che rappresentano mera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, atteso che, non essendovi figli maggiorenni non economicamente indipendenti ed essendosi i coniugi dichiarati economicamente autonomi, alcunché deve essere stabilito in ordine all'assegnazione della casa e alla regolamentazione delle spese sostenute per le relative utenze.
Poiché i patti di cui sopra, nei limiti sopra delineati per quanto di rilievo in questo giudizio, non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Le parti hanno proposto anche domanda congiunta di divorzio e si rileva che tale domanda sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del
Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla deve disporsi in questa sede per le spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini ex art 473 bis.49 c.p.c. - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(NA) il 07.11.1967, e , nata a [...] – Isole di Capoverde Controparte_1 il 22.02.1960, (atto n.1, parte I, S., Sez. P, reg. Atti Matrimonio anno 1995);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
f) spese al definitivo.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/10/2025.
IL Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Nadia Zampogna Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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