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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 03/11/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1370/2025 V.G., promosso da:
nata a [...] il [...], C.F. , ivi residente in [...] C.F._1
TE CA 95, e nato a [...] il [...], C.F. , ivi residente nella Via N. Parte_2 C.F._2
Colajanni 88, entrambi elettivamente domiciliati in Caltanissetta nel Corso Umberto 133 presso lo studio legale dell'avvocato Filippo Rampulla, che li rappresenta e difende per mandato posto in calce al ricorso introduttivo.
CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 29.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il difensore concludeva insistendo in domanda e chiedendo che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha rilevato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
La domanda delle parti, congiuntamente proposta ex art. 473 bis.51 c.p.c., e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato l'8.6.1996, nel Comune di Caltanissetta, trascritto
1 nel registro dello Stato Civile del detto comune al n. 64, anno 1996, serie A, parte II, deve essere accolta.
Deve innanzi tutto evidenziarsi che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. 55/2015 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei ricorrenti, posto che sono decorsi oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi definita, con decreto di omologa di questo Tribunale il 14.1.2010.
Deve, inoltre, ritenersi che da allora i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo dagli atti alcuna indicazione contraria e come si evince, altresì, dal contenuto del ricorso nel quale le parti hanno consentito allo svolgimento dell'udienza a trattazione scritta, dichiarando di non volersi riconciliare.
Tali evidenze militano nel senso di ritenere che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L.
898/70 cit.).
Ricorrono, pertanto, le condizioni per l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si deve, inoltre, evidenziare che dall'unione coniugale sono nati due figli: e , entrambi il Per_1 Per_2
24.11.1997, che, nelle more della separazione, sono divenuti economicamente autosufficienti e rispetto ai quali il contributo per il loro mantenimento previsto nella sede della separazione a carico del padre ed in favore della madre deve, quindi, intendersi come revocato, avendo le parti, per il resto, regolato, tra di loro, rapporti economico e patrimoniale.
In accoglimento della domanda va, dunque, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, potendo il Tribunale, per il resto, prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti, come indicati nel ricorso introduttivo depositato il 5.8.2025.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato l'8 giugno 1996, in Caltanissetta, tra e , come sopra Parte_1 Parte_2 generalizzati, trascritto nei registri del Comune di Caltanissetta al n. 64, parte II, serie A, anno 1996.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti come indicati nel ricorso depositato il 5.8.2025.
Nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Caltanissetta di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 31 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
2 Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1370/2025 V.G., promosso da:
nata a [...] il [...], C.F. , ivi residente in [...] C.F._1
TE CA 95, e nato a [...] il [...], C.F. , ivi residente nella Via N. Parte_2 C.F._2
Colajanni 88, entrambi elettivamente domiciliati in Caltanissetta nel Corso Umberto 133 presso lo studio legale dell'avvocato Filippo Rampulla, che li rappresenta e difende per mandato posto in calce al ricorso introduttivo.
CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 29.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il difensore concludeva insistendo in domanda e chiedendo che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha rilevato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
La domanda delle parti, congiuntamente proposta ex art. 473 bis.51 c.p.c., e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato l'8.6.1996, nel Comune di Caltanissetta, trascritto
1 nel registro dello Stato Civile del detto comune al n. 64, anno 1996, serie A, parte II, deve essere accolta.
Deve innanzi tutto evidenziarsi che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. 55/2015 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei ricorrenti, posto che sono decorsi oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi definita, con decreto di omologa di questo Tribunale il 14.1.2010.
Deve, inoltre, ritenersi che da allora i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo dagli atti alcuna indicazione contraria e come si evince, altresì, dal contenuto del ricorso nel quale le parti hanno consentito allo svolgimento dell'udienza a trattazione scritta, dichiarando di non volersi riconciliare.
Tali evidenze militano nel senso di ritenere che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L.
898/70 cit.).
Ricorrono, pertanto, le condizioni per l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si deve, inoltre, evidenziare che dall'unione coniugale sono nati due figli: e , entrambi il Per_1 Per_2
24.11.1997, che, nelle more della separazione, sono divenuti economicamente autosufficienti e rispetto ai quali il contributo per il loro mantenimento previsto nella sede della separazione a carico del padre ed in favore della madre deve, quindi, intendersi come revocato, avendo le parti, per il resto, regolato, tra di loro, rapporti economico e patrimoniale.
In accoglimento della domanda va, dunque, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, potendo il Tribunale, per il resto, prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti, come indicati nel ricorso introduttivo depositato il 5.8.2025.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato l'8 giugno 1996, in Caltanissetta, tra e , come sopra Parte_1 Parte_2 generalizzati, trascritto nei registri del Comune di Caltanissetta al n. 64, parte II, serie A, anno 1996.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti come indicati nel ricorso depositato il 5.8.2025.
Nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Caltanissetta di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 31 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
2 Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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