Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 23/04/2026, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00490/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00509/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 509 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Katrin Daniela D’Onghia e Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Katrin Daniela D’Onghia in Putignano, via Roma 20;
contro
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari - Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
- della nota prot. n° -OMISSIS- del 17/02/2022, recapitata in pari data, con la quale il Soprintendente p.t. della Città Metropolitana di Bari ha comunicato il diniego all’accoglimento delle osservazioni relative al punto A delle prescrizioni impartite con la nota prot. n° -OMISSIS- del 21/10/2019 di avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 160 del D.Lgs. n° 42/2004;
- della nota prot. n° -OMISSIS- del 21/10/2019 di avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 160 del D.Lgs. n° 42/2004;
- ove occorra e nei limiti di interesse del ricorrente, del verbale di sopralluogo del 23/05/2019;
- di ogni altro atto precedente, conseguente e/o comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuti, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Citta’ Metropolitana di Bari - Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. OR IA e uditi per le parti i difensori, avv.ti Katrin Daniela D’Onghia e Giacomo Sgobba per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Enrico Giannattasio per l’Amministrazione intimata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1. Con atto notificato il 15.04.2022 e depositato il giorno 21.04.2022, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento della nota del 17.02.2022, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari ha respinto le osservazioni procedimentali e ha confermato l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in relazione a opere realizzate in asserita difformità dall’autorizzazione paesaggistica.
1.1. Ha allegato di essere proprietario di un casolare rurale sito in -OMISSIS- e di aver ottenuto, nel corso del 2017, i titoli necessari per interventi di restauro e risanamento conservativo. Ha sostenuto che la piscina contestata dall’Amministrazione ha sostituito, con le medesime dimensioni di 4 metri per 8 metri, una preesistente cisterna per la raccolta delle acque e ha precisato che l’opera risulta occultata dal muro perimetrale esistente.
A seguito di un sopralluogo avvenuto in data 23.05.2019 la P.A. ha avviato un procedimento sanzionatorio, concluso con l’ordine di demolizione, impugnato in questa sede a seguito di ulteriori interlocuzioni con cui la Soprintendenza aveva invitato la parte a presentare un nuovo progetto, per adeguarsi alle prescrizioni imposte con la nota del 21.10.2019 con particolare riferimento alle lett. A) e B) della stessa nonché all’art. 2 del DM 20/07/1989.
1.2. La parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati articolando le seguenti censure.
Anzitutto, ha dedotto violazione degli articoli 45 e 160 del D.lgs. n. 42 del 2004 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto l’Amministrazione si sarebbe basata esclusivamente su ortofoto satellitari senza effettuare misurazioni dirette in loco o dimostrare l’effettiva incidenza negativa sul contesto tutelato (motivo I).
Ha rilevato poi la violazione e falsa applicazione dell’articolo 21 del D.lgs. n. 42 del 2004 e dell’articolo 17- bis della Legge n. 241 del 1990, sostenendo il perfezionamento del silenzio assenso sul nulla osta archeologico richiesto nel 2015 (motivo II).
Infine, l’eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, travisamento dei fatti e violazione del legittimo affidamento, poiché la Soprintendenza aveva già espresso parere favorevole sulla piscina nel 2016, pur essendo a conoscenza del vincolo archeologico indiretto.
2. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, resistendo al ricorso e difendendo la natura vincolata dell’ordine di riduzione in pristino a fronte della pacifica realizzazione di opere ontologicamente diverse da quelle autorizzate.
3. All’udienza pubblica del 4 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
DI
4. Il ricorso è fondato.
4.1. Il Collegio ritiene di poter esaminare congiuntamente i motivi di gravame, stante la loro stretta connessione logica e giuridica centrata sulla contraddittorietà dell’azione amministrativa e sul difetto di istruttoria.
Risulta dagli atti che la Soprintendenza, con la nota prot. n. -OMISSIS- del 29.04.2016, ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere, includendo espressamente la piscina con superficie non eccedente i 4 metri per 8 metri.
In tale provvedimento l’Autorità ha dato esplicitamente atto che l’intervento rientrava totalmente nelle “ Zone di Interesse Archeologico ” soggette a vincolo indiretto istituito con Decreto Ministeriale del 20.07.1989, come peraltro dichiarato dallo stesso ricorrente nel progetto presentato, datato 21.03.2016 (pag. 3, punto 1.1.).
Ne deriva che la successiva contestazione, fondata sulla presunta violazione del medesimo vincolo archeologico e sulla mancanza di un’autorizzazione specifica ai sensi dell’articolo 21 del D.lgs. n. 42 del 2004, si pone in insanabile contrasto con le precedenti determinazioni dello stesso Ente. L’Amministrazione, avendo già valutato la compatibilità dell’opera con il contesto vincolato nel 2016 e nel 2017, ha ingenerato nel privato un legittimo affidamento sulla regolarità dell’intervento, che non può essere travolto a distanza di anni senza una motivazione che dia conto di fatti nuovi o di una diversa e prevalente ragione di interesse pubblico.
4.2. È parimenti fondata la censura relativa al difetto di istruttoria.
L’ordine di ripristino e il successivo diniego si basano su un sopralluogo del 23.05.2019 durante il quale non sono state effettuate misurazioni tecniche delle opere.
L’utilizzo di ortofoto satellitari, risalenti per altro ad un momento in cui le opere erano ancora in corso e presumibilmente allo stato rustico (come si vede dall’area piscina, ancora vuota e priva di piantumazioni intorno) per contestare uno “stravolgimento del contesto” appare del tutto insufficiente a supportare un provvedimento sanzionatorio così incisivo, specie a fronte delle allegazioni del ricorrente sulla conformità dimensionale della piscina rispetto alle prescrizioni già impartite e autorizzate nel 2016.
La motivazione del diniego appare dunque apodittica, limitandosi a richiamare il testo della norma di tutela senza spiegare in che modo una piscina di dimensioni contenute, realizzata in sostituzione di una cisterna e occultata da un muro preesistente, possa effettivamente alterare la percezione del bene archeologico protetto.
In definitiva, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in €2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e spese di contributo unificato, in favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
VI AN, Presidente
OR Ieva, Primo Referendario
OR IA, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| OR IA | VI AN |
IL SEGRETARIO