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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/04/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5475/2020 R.G., introitata per la decisione all'udienza del 13 marzo 2025, promossa da
(c.f. e p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco La Valle, opponente contro
(p. iva ) e per essa (p. iva Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_3
Michelangelo Mazzeo Rinaldi, opposta avente ad oggetto: opposizione a precetto;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 21 dicembre 2020, ha Parte_1
proposto opposizione ex att. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto, notificato in data 4 dicembre 2020, con il quale le aveva intimato il pagamento della somma di € 332.048,13, a Controparte_1
titolo di capitale impagato ed interessi derivanti dal contratto di mutuo fondiario del 12 febbraio
2010, stipulato a rogito del n. 17435 rep. e n. 7812 racc. con il Banco Popolare di Parte_2
Lodi s.p.a.
L'opponente, a fondamento dell'opposizione svolta, ha eccepito l'omessa notificazione del titolo esecutivo, nonché l'illegittima applicazione di interessi usurari e la non corretta determinazione del quantum debeatur. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29 gennaio 2021, si è costituita in giudizio la quale ha contestato la fondatezza dell'opposizione avversaria, Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e svolta consulenza tecnica contabile, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13 marzo 2025, all'esito della quale il Giudice ha assunto la causa in decisione ai sensi del terzo comma.
L'opposizione è fondata nei limiti che seguono.
Deve, in primo luogo, essere rigettata l'eccezione dell'opponente di omessa notificazione del titolo esecutivo sul presupposto che il contratto sottoscritto in data 12 febbraio 2020 non costituirebbe un titolo fondiario stipulato ai sensi dell'art. 38 T.U.B.
L'eccezione non appare condivisibile, avendo le parti espressane indicato di voler stipulare un mutuo fondiario ai sensi dell'art. 38 e segg. del T.U. 385/93, che il contratto riporta tutte le caratteristiche indicate dalla relativa disposizione e che non comporta la nullità del mutuo fondiario l'eventuale violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B., avendo il più recente orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. Civ., Sez. Un., 16.11.2022, n. 33719) escluso la possibilità di configurare una ipotesi di nullità testuale del contratto in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso non riscontrabile nell'art. 117, c. 8, T.U.B. e avendo espresso il principio di diritto secondo il quale “il limite di finanziabilità di cui al D.Lgs. n. 385 del
1993, art. 38, comma 2, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della “vigilanza prudenziale” (cfr. art. 51 ss. e art. 53 t.u.b.) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità
(e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Va, altresì, rigettato il motivo di opposizione relativo alla dedotta illegittima applicazione al rapporto in oggetto di interessi usurari.
Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Per costante giurisprudenza, è onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Napoli, sez. VII, 10.03.2021, n. 880; Tribunale Milano, sez.
VI, 18.02.2020, n. 1530; Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013;
Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178).
Tanto premesso, deve rilevarsi che le doglianze di parte opponente appaiono infondate, avendo la stessa contestato l'usurarietà del tasso di interesse applicato, calcolando il medesimo sulla base di una errata metodologia.
Ai fini della verifica del rispetto della soglia antiusura non può, infatti, applicarsi il criterio del cumulo tra i tassi d'interesse corrispettivo e moratorio, così come affermato dal più recente orientamento giurisprudenziale, per il quale “la L. n. 108 del 1996, non ammette una comparazione possa attuarsi tra il tasso soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, giacché gli uni e gli altri costituiscono unità eterogenee, tra loro alternative (riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla sua patologia) ed è del tutto evidente, sul piano logico e TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
matematico, che il debitore non debba corrispondere il cumulo di tali interessi” (Cass. Civ., sez.
VI, 04.11.2021, n. 31615, per la quale “gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare”; conf. nella giurisprudenza di merito Tribunale
Roma, sez. XVII, 7 novembre 2018, n. 21423; Tribunale Milano, sez. VI, 31 maggio 2019, n. 5194;
Tribunale Catania, sez. IV, 11 luglio 2018, n. 2948; Tribunale Pescara, 31 dicembre 2018, n. 1943;
Tribunale Terni, 3 gennaio 2018, n. 6; Tribunale Bologna sez. IV, 24 giugno 2017, n. 1292).
Alla luce di quanto dedotto, la domanda di parte opponente va rigettata per aver erroneamente ritenuto usurario l'interesse applicato laddove calcolato tramite una errata metodologia.
Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che le clausole contrattuali non violano la normativa antiusura, laddove gli interessi corrispettivi e moratori siano singolarmente considerati.
Per quanto riguarda l'interesse corrispettivo, lo stesso è stato calcolato da parte opponente (v. perizia di parte versata in atti) nella misura del 4,054%, così risultando inferiore al tasso soglia ratione temporis vigente, pari al 4,38%. Alla medesima soluzione deve pervenirsi anche relativamente all'interesse moratorio da valutare in relazione al tasso soglia, da determinare non nel
T.E.G.M. individuato ai fini della legge sull'usura dal decreto ministeriale, bensì tramite la sommatoria del T.E.G.M., maggiorato della metà, con il tasso medio praticato dagli operatori professionali (pari nel caso di spcie al 2,1%), così come richiesto dal più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597, per la quale “l'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali”). In tale prospettiva, il tasso di mora indicato dallo stesso opponente nella misura del 4,693% si colloca entro il limite del tasso soglia di riferimento pari a 6,18%.
Va, invece, accolto il motivo di opposizione in ordine alla quantificazione del debito, dovuto ad un errato calcolo da parte dell'istituto di credito delle somme dovute a titolo di capitale e di interesse, per non aver quest'ultima considerato tutti i pagamenti svolti dalla società opponente. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Ebbene, al fine di determinare il quantum debeatur secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali e tenuto conto del complessivo importo versato dal mutuatario per l'estinzione del mutuo, in quanto non oggetto di contestazione e in quanto documentato dall'opponente con la produzione effettuata con la memoria di cui all'art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c., è stato dato mandato al c.t.u., il quale ha concluso che il debito dell'opponente nei confronti di deve Controparte_1 essere quantificato al momento della notificazione dell'atto di precetto opposto nell'importo di €
327.974,62 (in luogo di € 332.048,13 e, pertanto, con una differenza a favore della società opponente di € 4.073,51).
Ritiene il presente Giudice che non vi è motivo di discostarsi dalle risultanze cui il c.t.u. è pervenuto, in quanto frutto di attenta analisi della documentazione in atti, e considerato che nessuna delle odierne parti processuali ha svolto rilievi (relativamente al mero calcolo matematico oggetto del mandato) alla relazione definitiva depositata dal c.t.u. e non potendosi condividere la deduzione dell'opponente per la quale andrebbe sottratto l'ulteriore importo di € 26.000,00. Va, infatti, evidenziato che le odierne parti processuali, con l'accordo del 27 marzo 2017 (con il quali hanno previsto un piano di rientro della società dall'esposizione debitoria maturatasi con riferimento sia al mutuo oggetto del presente procedimento sia ad un diverso contratto di conto corrente), hanno espressamente previsto che il residuo debito (contabilizzato per complessivi € 557.804,18) sarebbe stato rimborsato tramite il versamento immediato di € 20.000,00 ed ulteriori versamenti mensili di €
2.000,00 per i prossimi 18 mesi ed espressamente previsto ex art. 1193 c.c. che questi ultimi versamenti “andranno a deconto dell'esposizione del conto corrente” (dovendosi, d'altronde, ritenere tardiva la produzione documentale effettuata dall'opponente con le note conclusionali depositate in data 28 febbraio 2025 e, in ogni caso, irrilevante in quanto relativa ad un decreto ingiuntivo ed un rapporto contrattuale non oggetto dell'odierno procedimento).
Alla luce di quanto fin qui dedotto, l'opposizione a precetto proposta da Parte_1
va accolta, emergendo un credito residuo di pari al minor
[...] Controparte_1 importo di € 327.974,62 (così calcolato: € 161.136,47 per importo residuo debito in linea capitale di rate scadute e rimaste insolute dal 31/12/2016 al 29/02/2020; € 187.786,12 per importo a debito in linea capitale per n. 49 rate scadute e rimaste insolute dal 30/11/2012 fino al 30/11/2016; €
22.124,07 per importo relativo ad interessi convenzionali sulle n. 49 rate scadute al 30/11/2016; €
10.613,26 per interessi di mora sulle rate scadute al 30/11/2016; € 167,70 per rateo interessi ed € TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
167,00 per spese di insoluto, per un totale di € 381.974,62, da cui va sottratta la rata di € 20.000,00 versata in data 19 aprile 2017, oltre l'importo di € 34.000,00 versato in n. 17 rate mensile di €
2.000,00 tra il 18/11/2018 e il 19/03/2020), oltre interessi di mora convenzionali da calcolarsi sulle sole quote capitale delle rate scadute e sui residui del capitale dal 22 dicembre 2016 fino al soddisfo.
Deve, a questo punto, richiamarsi il costante orientamento giurisprudenziale in merito alla nullità ed inefficacia parziale del precetto, per il quale “se viene riscontrata come eccessiva la somma portata nel precetto, l'eccessività non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, e l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, come determinata all'esito del giudizio” (cfr. Cass. civile, sez. III, 27 marzo
2014, n.7207; nonché Cass. civile, sez. lav., 30 gennaio 2013, n. 2160, Cass. civile, sez. III, 29 febbraio 2008, n. 5515).
Per quanto riguarda, infine, le spese di lite, ritiene il Tribunale che debba disporsi la compensazione integrale delle spese del giudizio alla luce del disposto dell'art. 92 c.p.c., in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione svolta da , e della Parte_1 differenza tra l'importo oggetto dell'atto di precetto e quanto effettivamente dovuto (€ 4.073,51).
Per lo stesso motivo le spese di c.t.u., come liquidate in atti, vengono definitivamente poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
5475/2020 R.G., promossa contro così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1. accoglie nei limiti di cui in parte motiva l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avanzata da e, per l'effetto, dichiara il diritto di di Parte_1 Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti nei limiti dell'importo di € 327.974,62, oltre interessi di mora convenzionali da calcolarsi sulle sole quote capitale delle rate scadute e sui residui del capitale dal 22 dicembre 2016 fino al soddisfo;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
3. pone le spese ed onorari della c.t.u., già liquidati in atti, definitivamente a carico delle parti in solido.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 12 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5475/2020 R.G., introitata per la decisione all'udienza del 13 marzo 2025, promossa da
(c.f. e p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco La Valle, opponente contro
(p. iva ) e per essa (p. iva Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_3
Michelangelo Mazzeo Rinaldi, opposta avente ad oggetto: opposizione a precetto;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 21 dicembre 2020, ha Parte_1
proposto opposizione ex att. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto, notificato in data 4 dicembre 2020, con il quale le aveva intimato il pagamento della somma di € 332.048,13, a Controparte_1
titolo di capitale impagato ed interessi derivanti dal contratto di mutuo fondiario del 12 febbraio
2010, stipulato a rogito del n. 17435 rep. e n. 7812 racc. con il Banco Popolare di Parte_2
Lodi s.p.a.
L'opponente, a fondamento dell'opposizione svolta, ha eccepito l'omessa notificazione del titolo esecutivo, nonché l'illegittima applicazione di interessi usurari e la non corretta determinazione del quantum debeatur. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29 gennaio 2021, si è costituita in giudizio la quale ha contestato la fondatezza dell'opposizione avversaria, Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e svolta consulenza tecnica contabile, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13 marzo 2025, all'esito della quale il Giudice ha assunto la causa in decisione ai sensi del terzo comma.
L'opposizione è fondata nei limiti che seguono.
Deve, in primo luogo, essere rigettata l'eccezione dell'opponente di omessa notificazione del titolo esecutivo sul presupposto che il contratto sottoscritto in data 12 febbraio 2020 non costituirebbe un titolo fondiario stipulato ai sensi dell'art. 38 T.U.B.
L'eccezione non appare condivisibile, avendo le parti espressane indicato di voler stipulare un mutuo fondiario ai sensi dell'art. 38 e segg. del T.U. 385/93, che il contratto riporta tutte le caratteristiche indicate dalla relativa disposizione e che non comporta la nullità del mutuo fondiario l'eventuale violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B., avendo il più recente orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. Civ., Sez. Un., 16.11.2022, n. 33719) escluso la possibilità di configurare una ipotesi di nullità testuale del contratto in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso non riscontrabile nell'art. 117, c. 8, T.U.B. e avendo espresso il principio di diritto secondo il quale “il limite di finanziabilità di cui al D.Lgs. n. 385 del
1993, art. 38, comma 2, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della “vigilanza prudenziale” (cfr. art. 51 ss. e art. 53 t.u.b.) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità
(e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Va, altresì, rigettato il motivo di opposizione relativo alla dedotta illegittima applicazione al rapporto in oggetto di interessi usurari.
Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Per costante giurisprudenza, è onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Napoli, sez. VII, 10.03.2021, n. 880; Tribunale Milano, sez.
VI, 18.02.2020, n. 1530; Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013;
Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178).
Tanto premesso, deve rilevarsi che le doglianze di parte opponente appaiono infondate, avendo la stessa contestato l'usurarietà del tasso di interesse applicato, calcolando il medesimo sulla base di una errata metodologia.
Ai fini della verifica del rispetto della soglia antiusura non può, infatti, applicarsi il criterio del cumulo tra i tassi d'interesse corrispettivo e moratorio, così come affermato dal più recente orientamento giurisprudenziale, per il quale “la L. n. 108 del 1996, non ammette una comparazione possa attuarsi tra il tasso soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, giacché gli uni e gli altri costituiscono unità eterogenee, tra loro alternative (riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla sua patologia) ed è del tutto evidente, sul piano logico e TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
matematico, che il debitore non debba corrispondere il cumulo di tali interessi” (Cass. Civ., sez.
VI, 04.11.2021, n. 31615, per la quale “gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare”; conf. nella giurisprudenza di merito Tribunale
Roma, sez. XVII, 7 novembre 2018, n. 21423; Tribunale Milano, sez. VI, 31 maggio 2019, n. 5194;
Tribunale Catania, sez. IV, 11 luglio 2018, n. 2948; Tribunale Pescara, 31 dicembre 2018, n. 1943;
Tribunale Terni, 3 gennaio 2018, n. 6; Tribunale Bologna sez. IV, 24 giugno 2017, n. 1292).
Alla luce di quanto dedotto, la domanda di parte opponente va rigettata per aver erroneamente ritenuto usurario l'interesse applicato laddove calcolato tramite una errata metodologia.
Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che le clausole contrattuali non violano la normativa antiusura, laddove gli interessi corrispettivi e moratori siano singolarmente considerati.
Per quanto riguarda l'interesse corrispettivo, lo stesso è stato calcolato da parte opponente (v. perizia di parte versata in atti) nella misura del 4,054%, così risultando inferiore al tasso soglia ratione temporis vigente, pari al 4,38%. Alla medesima soluzione deve pervenirsi anche relativamente all'interesse moratorio da valutare in relazione al tasso soglia, da determinare non nel
T.E.G.M. individuato ai fini della legge sull'usura dal decreto ministeriale, bensì tramite la sommatoria del T.E.G.M., maggiorato della metà, con il tasso medio praticato dagli operatori professionali (pari nel caso di spcie al 2,1%), così come richiesto dal più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597, per la quale “l'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali”). In tale prospettiva, il tasso di mora indicato dallo stesso opponente nella misura del 4,693% si colloca entro il limite del tasso soglia di riferimento pari a 6,18%.
Va, invece, accolto il motivo di opposizione in ordine alla quantificazione del debito, dovuto ad un errato calcolo da parte dell'istituto di credito delle somme dovute a titolo di capitale e di interesse, per non aver quest'ultima considerato tutti i pagamenti svolti dalla società opponente. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Ebbene, al fine di determinare il quantum debeatur secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali e tenuto conto del complessivo importo versato dal mutuatario per l'estinzione del mutuo, in quanto non oggetto di contestazione e in quanto documentato dall'opponente con la produzione effettuata con la memoria di cui all'art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c., è stato dato mandato al c.t.u., il quale ha concluso che il debito dell'opponente nei confronti di deve Controparte_1 essere quantificato al momento della notificazione dell'atto di precetto opposto nell'importo di €
327.974,62 (in luogo di € 332.048,13 e, pertanto, con una differenza a favore della società opponente di € 4.073,51).
Ritiene il presente Giudice che non vi è motivo di discostarsi dalle risultanze cui il c.t.u. è pervenuto, in quanto frutto di attenta analisi della documentazione in atti, e considerato che nessuna delle odierne parti processuali ha svolto rilievi (relativamente al mero calcolo matematico oggetto del mandato) alla relazione definitiva depositata dal c.t.u. e non potendosi condividere la deduzione dell'opponente per la quale andrebbe sottratto l'ulteriore importo di € 26.000,00. Va, infatti, evidenziato che le odierne parti processuali, con l'accordo del 27 marzo 2017 (con il quali hanno previsto un piano di rientro della società dall'esposizione debitoria maturatasi con riferimento sia al mutuo oggetto del presente procedimento sia ad un diverso contratto di conto corrente), hanno espressamente previsto che il residuo debito (contabilizzato per complessivi € 557.804,18) sarebbe stato rimborsato tramite il versamento immediato di € 20.000,00 ed ulteriori versamenti mensili di €
2.000,00 per i prossimi 18 mesi ed espressamente previsto ex art. 1193 c.c. che questi ultimi versamenti “andranno a deconto dell'esposizione del conto corrente” (dovendosi, d'altronde, ritenere tardiva la produzione documentale effettuata dall'opponente con le note conclusionali depositate in data 28 febbraio 2025 e, in ogni caso, irrilevante in quanto relativa ad un decreto ingiuntivo ed un rapporto contrattuale non oggetto dell'odierno procedimento).
Alla luce di quanto fin qui dedotto, l'opposizione a precetto proposta da Parte_1
va accolta, emergendo un credito residuo di pari al minor
[...] Controparte_1 importo di € 327.974,62 (così calcolato: € 161.136,47 per importo residuo debito in linea capitale di rate scadute e rimaste insolute dal 31/12/2016 al 29/02/2020; € 187.786,12 per importo a debito in linea capitale per n. 49 rate scadute e rimaste insolute dal 30/11/2012 fino al 30/11/2016; €
22.124,07 per importo relativo ad interessi convenzionali sulle n. 49 rate scadute al 30/11/2016; €
10.613,26 per interessi di mora sulle rate scadute al 30/11/2016; € 167,70 per rateo interessi ed € TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
167,00 per spese di insoluto, per un totale di € 381.974,62, da cui va sottratta la rata di € 20.000,00 versata in data 19 aprile 2017, oltre l'importo di € 34.000,00 versato in n. 17 rate mensile di €
2.000,00 tra il 18/11/2018 e il 19/03/2020), oltre interessi di mora convenzionali da calcolarsi sulle sole quote capitale delle rate scadute e sui residui del capitale dal 22 dicembre 2016 fino al soddisfo.
Deve, a questo punto, richiamarsi il costante orientamento giurisprudenziale in merito alla nullità ed inefficacia parziale del precetto, per il quale “se viene riscontrata come eccessiva la somma portata nel precetto, l'eccessività non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, e l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, come determinata all'esito del giudizio” (cfr. Cass. civile, sez. III, 27 marzo
2014, n.7207; nonché Cass. civile, sez. lav., 30 gennaio 2013, n. 2160, Cass. civile, sez. III, 29 febbraio 2008, n. 5515).
Per quanto riguarda, infine, le spese di lite, ritiene il Tribunale che debba disporsi la compensazione integrale delle spese del giudizio alla luce del disposto dell'art. 92 c.p.c., in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione svolta da , e della Parte_1 differenza tra l'importo oggetto dell'atto di precetto e quanto effettivamente dovuto (€ 4.073,51).
Per lo stesso motivo le spese di c.t.u., come liquidate in atti, vengono definitivamente poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
5475/2020 R.G., promossa contro così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1. accoglie nei limiti di cui in parte motiva l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avanzata da e, per l'effetto, dichiara il diritto di di Parte_1 Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti nei limiti dell'importo di € 327.974,62, oltre interessi di mora convenzionali da calcolarsi sulle sole quote capitale delle rate scadute e sui residui del capitale dal 22 dicembre 2016 fino al soddisfo;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
3. pone le spese ed onorari della c.t.u., già liquidati in atti, definitivamente a carico delle parti in solido.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 12 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli