Art. 1.
A decorrere dall'anno finanziario 1974 il contributo annuo a favore della Societa' europea di cultura (SEC), con sede in Venezia, previsto dalla legge 16 gennaio 1967, n. 4 , nella misura di lire 30 milioni, e prorogato fino all'esercizio finanziario 1980 dalla legge 8 febbraio 1971, n. 88 , e' elevato a lire 50 milioni.
A decorrere dall'anno finanziario 1974 il contributo annuo a favore della Societa' europea di cultura (SEC), con sede in Venezia, previsto dalla legge 16 gennaio 1967, n. 4 , nella misura di lire 30 milioni, e prorogato fino all'esercizio finanziario 1980 dalla legge 8 febbraio 1971, n. 88 , e' elevato a lire 50 milioni.