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Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/06/2024, n. 7242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7242 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 34013 2023 RG
FRA
Avv. NIGLIO ROSANNA Parte_1
E
contumace CP_1
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio l' in persona del suo Controparte_2 legale rappresentate pro – tempore per rivendicare la indennità giornaliera antitubercolare. Ha allegato di aver inoltrato, in data 04/02/2021, apposita domanda per ottenere il riconoscimento dell'indennità giornaliera antitubercolare la prestazione di assegno sociale, istanza respinta con la seguente motivazione “Lei non risulta affetto da malattia tubercolare in fase attiva (art. 15 RDL 14.04.1939 N. 363)”; di aver proposto ricorso in data 11/02/2022; di essere in possesso dei requisiti contributivi.
Invero, gli era stata diagnosticata la Tubercolosi Latente durante il ricovero presso il PTV Torvergata (dal 17/10 al 03/11/2020) e la diagnosi era stata confermata dalla medesima struttura ospedaliera nella visita del 11/11/2020; aveva pertanto iniziato la profilassi per Tubercolosi latente in data 03/11/2020 e la terapia si era conclusa nel mese di Luglio 2021 (ultima visita 22/07/2021), con il ciclo semestrale di profilassi, come confermato dall'Unità Complessa Malattie Infettive del PTV.
Al momento della diagnosi non svolgeva attività lavorativa.
Dopo aver richiamato i presupposti ed il quantum della erogazione ha quindi concluso nei seguenti termini: “Piaccia all'On. Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - in via principale, a) accertare e dichiarare che il ricorrente per il periodo dal 03/11/2020 al 22/07/2021 ha effettuato 180 gg terapia per la profilassi della Tubercolosi Latente diagnosticata in data 03/11/2020; b) accertare e dichiarare che il ricorrente possiede tutti i requisiti socio – economici necessari per il riconoscimento dell'indennità giornaliera antitubercolare per i 180 gg previsti per l'indennizzo; - Per l'effetto condannare l' in persona Controparte_2 del suo legale rappresentate p.t., a corrispondere: 1) la somma complessiva di Euro
2.428,84 a titolo di indennità giornaliera antitubercolare per 180gg a decorrere dall'03/11/2020 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
2) gli interessi legali su ciascun rateo scaduto;
3) la rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. comma 3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
CP_
L' non si è costituito e si è proceduto in contumacia.
Alla odierna udienza, esperita CTU medico legale, la controversia è stata decisa. E' noto che agli assicurati contro la tubercolosi spetta:
1. ai sensi dell'art. 1 della L.14\12\70 n.1088, un'indennità giornaliera cd. Di ricovero o di cura ambulatoriale, per tutta la durata del periodo di ricovero e per una durata non superiore a 180 giorni;
2. ai sensi dell'art. 2 L 1088/70, un'indennità post-sanatoriale (non cumulabile con la prima) alla fine del ricovero o della cura ambulatoriale che abbiano avuto durata non inferiore a 60 giorni e per la durata di 24 mesi;
3. ai sensi dell'art. 4 L 1088/70 e art. 2 L 88/87, un assegno mensile di cura o sostentamento, (non cumulabile con la normale retribuzione continuativa ed a tempo pieno né con i trattamenti precedenti), indicizzato e rinnovabile ogni 2 anni, dopo il trattamento post sanatoriale, a favore degli assistiti con capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle loro attitudini ridotta a meno della metà per effetto o in relazione alla malattia tubercolare;
4. ai sensi dell'art. 7 L 88/87, un assegno natalizio da corrispondere nel mese di dicembre nella misura pari a 30 giorni del trattamento economico previdenziale più favorevole erogato all'avente diritto nel corso di tale mese. Ai sensi del R.D.L. n. 636/39 e delle leggi n.1088/70 e n. 419/75, per il riconoscimento delle indennità non è sufficiente un generico stato di malattia che abbia reso necessario il ricovero dell'assistito in una struttura sanitaria, ma è indispensabile che la degenza sia strettamente collegata con la patologia tubercolare in fase attiva.
In particolare e quanto alla indennità giornaliera richiesta in giudizio, questa spetta durante il periodo delle cure ospedaliere o ambulatoriali, quando non si ha diritto all'intera retribuzione;
decorre dal giorno di inizio della malattia tubercolare, anche qualora sia stata inizialmente certificata come patologia comune, fino a quando l'assistito necessita di cure oppure fino a guarigione clinica o stabilizzazione della malattia. E' pari all'indennità che sarebbe stata corrisposta in caso di malattia comune;
viene corrisposta in misura intera per i primi 180 giorni e si riduce in misura fissa (stabilita annualmente con decreto ministeriale) a partire dal 181° giorno;
non può essere comunque inferiore alla misura fissa. Per i titolari di pensioni di reversibilità e per i familiari la misura fissa è ridotta del 50%.
Orbene ciò premesso, nella odierna fattispecie, deve affermarsi il diritto del ricorrente in quanto per come accertato dal CTU, il medesimo ha effettuato la profilassi per la patologia tubercolare dal 3 novembre 2020 al 22 luglio 2021.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. Il ricorso va pertanto accolto, con regolazione delle spese processuali secondo l'ordinaria regola della soccombenza. Le spese di CTU sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
CP_ Condanna l' al pagamento in favore del della somma di euro Pt_1
2.428,84 a titolo di indennità giornaliera antitubercolare per 180gg a decorrere dal
3/11/2020 oltre interessi dalla domanda al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1320,00 oltre accessori come per legge, da distrarre.
Roma lì, 20.6.2024 Il Giudice